Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.14/2002
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1A.14/2002 /mde

Sentenza del 18 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

C. _______ S.A.,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. avv. dott. Carlo Fubiani, riva Vela 12, casella postale
3247, 6901 Lugano,

contro

Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Austria

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 14 dicembre 2001
della Direzione generale delle dogane)

Fatti:

A.
Il "Landesgericht" di Innsbruck, in Austria, ha aperto un procedimento penale
contro G.________, cittadino svizzero, O.________, cittadino italiano e un
altro indagato per titolo di truffa in materia di tasse. Gli inquisiti sono
sospettati dall'Autorità austriaca di aver importato illecitamente, a più
riprese e in banda, dal 1995 al 1998, dalla zona extradoganale di Samnaun nei
Grigioni a destinazione dell'Austria e poi dell'Italia, oggetti di valore
nascosti in ricettacoli di due autovetture.

Con richiesta di assistenza giudiziaria del 30 ottobre 1998, completata il 10
maggio 1999, l'Autorità estera ha chiesto in sostanza di procedere ad
accertamenti riguardanti le merci inviate all'indagato O.________ a Samnaun
negli ultimi tre anni, in particolare da una ditta svizzera e dal punto
franco di Chiasso; ha pure chiesto di perquisire l'abitazione e di
interrogare O.________.

B.
Il 1° dicembre 1998 l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio
federale di giustizia (UFG), ha delegato all'Amministrazione generale delle
dogane l'esecuzione della rogatoria, che l'ha a sua volta delegata, con
decisione di entrata nel merito del 12 agosto 1999, alla Direzione delle
dogane di Lugano. Questa ha proceduto, il 5/10 aprile e il 1° giugno 2001,
alla perquisizione e al sequestro presso la casa di spedizione C._______
S.A.. SA di Chiasso e all'audizione di E.________, suo direttore, visto che
dall'inchiesta è risultato che le merci spedite a Samnaun sarebbero state
cedute alla B.________ SA, che le inviava all'indagato O.________, dalla
citata società.
Con decisione finale del 14 dicembre 2001 la Direzione generale delle dogane
ha accolto la rogatoria nel senso dei considerandi, ossia nel senso di
trasmettere il verbale d'interrogatorio, di perquisizione e di sequestro, e
le cartelle di spedizione degli anni 1995-1998, eccetto quelle dissequestrate
e consegnate alla società.

C.
Avverso questa decisione la C._______ S.A.. SA presenta un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto
sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata. Dei motivi si
dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFG propongono di respingere il
ricorso.

Diritto:

1.
Austria e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS
351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.1 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale
federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso
esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25
cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo
per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal
profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

La legittimazione della ricorrente, sottoposta direttamente a una
perquisizione domiciliare, è pacifica riguardo alla trasmissione di documenti
sequestrati nei suoi uffici, di cui contesta la consegna (art. 80h lett. b
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP). Essa non critica infatti, né
sarebbe legittimata a farlo, la consegna dei verbali di audizione del
testimone, che non è insorto contro questo ordine: solo al teste spetta
infatti la legittimazione a opporsi a tale misura (DTF 126 II 258 consid.
2d/bb, 122 II 130 consid. 2b).

2.
La ricorrente fa valere in primo luogo la sua asserita estraneità ai fatti
indicati nella rogatoria e la sua qualità di società non implicata nel
procedimento estero, visto ch'essa non avrebbe mai avuto alcun contatto con
gli indagati, né avrebbe mai spedito merce a Samnaun, limitandosi a riceverla
dall'estero e a cederla immediatamente alla B.________ SA. Ora, l'eventuale
qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta
all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, e ciò
in particolare dopo l'abrogazione dell'art. 10 AIMP, concernente la sfera
segreta di persone non implicate nel procedimento penale estero. Basta
infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la
società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si
verifica per la ricorrente che ha ceduto merci alla società che le ha
spedite, se del caso a sua insaputa, a un indagato nel procedimento estero, e
ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente
nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi
del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in
fine; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berna 1999, n. 227).

3.
La ricorrente contesta che si sia in presenza di una truffa in materia
fiscale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP.

3.1 Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo
AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in
materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto
penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda
possa essere accolta, l'autorità richiedente, pur non essendo tenuta a
fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi
possono fondarsi su indizi, risultanti per esempio da testimonianze o da
documenti, idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo
Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del
tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96
consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5).

3.1.1 Il reato doganale può assumere la forma del reato fiscale quando la
decurtazione di tasse e tributi spettanti allo Stato richiedente avvenga
nell'ambito dell'importazione in questo Stato di determinati beni. In questo
caso il reato doganale dà luogo all'assistenza soltanto quando equivalga a
una truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP (art. 24
OAIMP). Il reato fiscale è definito dal diritto dello Stato richiesto. In
tale ambito è quindi indifferente che la legislazione dello Stato richiedente
qualifichi i fatti descritti nella domanda come un reato penale, doganale o
fiscale ordinario (DTF 125 II 250 consid. 3b pag. 253, 115 Ib 68 consid. 3c
pag. 81 seg.; Zimmermann, op. cit., n. 408 segg., in particolare n. 411). Dal
profilo della doppia incriminazione occorre esaminare quindi unicamente se i
fatti descritti nella rogatoria sarebbero perseguiti in Svizzera come una
truffa in materia fiscale, ai sensi del diritto svizzero, se vi fossero stati
commessi in circostanze analoghe (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc).

3.1.2 L'Autorità precedente ritiene che si sarebbe in presenza di una truffa
in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 DPA, secondo cui è punito chi, con
il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che
l'ente pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di
un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei
suoi interessi patrimoniali (cpv. 2). Per interpretare la nozione di truffa
in materia fiscale occorre riferirsi alla citata norma e pertanto, secondo la
costante giurisprudenza, alla definizione della truffa ai sensi dell'art. 146
CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246
consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 412 e 416).

Secondo la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, ove non si sia
fatto uso di documenti falsi (DTF 128 IV 18 consid. 3a, 116 Ib 96 consid.
4c), devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari
macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti
di menzogne o rilasciate false dichiarazioni, la cui verifica sia possibile
soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 128 IV
18 consid. 3a e rinvii, 125 II 250 consid. 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag.
77 in fine).

3.1.3 Nella rogatoria l'Autorità estera espone che da indagini esperite dalle
autorità doganali di Innsbruck in collaborazione con le autorità inquirenti
svizzere di Heerbrugg sussiste il sospetto che, da mesi, oggetti di valore
sarebbero stati contrabbandati dalla zona extradoganale di Samnaun in Austria
per essere poi consegnati in Italia. Nell'ambito di queste indagini sarebbero
state individuate due autovetture appartenenti all'indagato G.________ e a un
altro inquisito, oggetto di una procedura separata. Il 30 luglio 1998 è stato
osservato come, nell'autorimessa di Samnaun dell'indagato O.________, sulle
due automobili, che in seguito hanno varcato il confine austriaco, sono stati
caricati orologi, perle e pietre preziose per un valore complessivo di fr.
692'102.--. L'8 settembre 1998 O.________ ricevette un ulteriore invio di
merce, caricata poi sull'automobile di G.________: dopo aver valicato il
confine, il veicolo è stato controllato e, in un nascondiglio installato
professionalmente, sono stati rinvenuti orologi e gioielli per un valore di
oltre 3 milioni di ATS; secondo l'Autorità estera il 30 luglio 1998 sarebbero
stati sottratti al controllo doganale, in due occasioni, orologi e preziosi
per un valore di circa fr. 350'000.-- e merce per un ammontare non
determinato. Dalla decisione impugnata risulta che la ricorrente è
interessata dall'inchiesta poiché secondo le indagini le merci spedite
all'indagato a Samnaun sono state cedute dalla ricorrente alla B.________ SA.

3.1.4 Dalla domanda estera risulta che l'automobile degli indagati è stata
controllata e che, in un nascondiglio installato professionalmente, è stata
rintracciata la merce occultata. Dalla richiesta austriaca non si desume se i
funzionari doganali abbiano o no chiesto agli inquisiti se trasportassero
merci soggette a tasse, mentre è evidente che hanno fatto ricerche, coronate
da successo, per accertarne l'esistenza. Ora, nell'ambito della procedura di
assistenza non dev'essere provata la commissione del prospettato reato: in
concreto essa è comunque resa verosimile e spetterà all'Autorità austriaca,
se del caso, completare e verificare queste circostanze (cfr. DTF 116 IV 218
consid. 3a in fine e 3b in fine). I fatti descritti nella domanda estera,
eseguita la dovuta trasposizione, avrebbero chiaramente giustificato
l'apertura di un procedimento penale in Svizzera, destinato ad appurare il
fondamento dei sospetti. L'installazione di un nascondiglio, costruito in
maniera professionale, costituisce chiaramente un caso di macchinazione,
visto che non si può di massima esigere dai doganieri, già per la mancanza di
personale e nell'interesse della fluidità del traffico al confine, che
procedano a un'accurata perquisizione per rintracciarlo (DTF 116 IV 218
consid. 3b).

3.1.5 La ricorrente non contesta, in sostanza, la sussistenza di un inganno
astuto. A ragione. In effetti, il Tribunale federale, pronunciandosi
sull'importazione non dichiarata di bevande alcoliche, ha stabilito che chi,
entrando in Svizzera, importa, senza dichiararle, merci, celate in un
ingegnoso nascondiglio e priva così l'ente pubblico delle relative tasse,
corrispondenti a un importo elevato, si rende colpevole di truffa in materia
di prestazioni e di tasse ai sensi dell'art. 14 DPA, qualora il funzionario
doganale gli abbia chiesto se recasse seco merci soggette a tasse e abbia
fatto ricerche per accertarne l'eventuale esistenza; se il funzionario non ha
posto alcuna domanda, non è data una truffa, mancando l'inganno; se il
funzionario si contenta di una risposta negativa e non effettua alcuna
ricerca, è dato il reato mancato di truffa in materia di prestazioni o di
tasse (DTF 116 IV 218; sul reato mancato di truffa v. DTF 128 IV 18 consid.
3b).

I fatti descritti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione,
avrebbero chiaramente giustificato l'apertura di un procedimento penale in
Svizzera, destinato ad appurare il fondamento dei sospetti. L'installazione
di un nascondiglio, costruito in maniera professionale, costituisce
chiaramente un caso di macchinazione, visto che non si può di massima esigere
dai doganieri,  già per la mancanza di personale e nell'interesse della
fluidità del traffico al confine, che procedano a un'accurata perquisizione
per rintracciarlo (DTF 116 IV 218 consid. 3b).

3.1.6 La ricorrente accenna inoltre al fatto che nei confronti dello Stato
richiedente non sarebbero dovuti tributi, visto che la merce, destinata
all'Italia, transitava semplicemente dall'Austria.

La Direzione generale delle dogane nella risposta al ricorso rileva che anche
la merce in transito dev'essere annunciata all'entrata in un Paese,
richiamando gli art. 1 e 3 cpv. 1 della legge sulle dogane (RS 631.0; e, per
l'Austria, il Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il
Codice doganale comunitario, la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un
regime comune di transito [RS 0.631.242.04] e la Convenzione del 26 giugno
1990 relativa all'ammissione temporanea [RS 0.631.24], in particolare l'art.
4 relativo alla garanzia, e l'art. 20 per le infrazioni, convenzioni firmate
dall'Austria e dalla Svizzera). Questa Autorità precisa che ogni merce
dev'essere annunciata al valico di confine e che occorre fornire una garanzia
adeguata, calcolata sull'ammontare delle imposte doganali e dazi vari, in
particolare sull'ammontare dell'IVA. L'Autorità riconosce che il danno nei
confronti del fisco austriaco è difficile da quantificare; tenuto conto che
il valore di ogni pacco nascosto poteva variare da qualche migliaio di
franchi a fr. 350'000.-- e che sono stati effettuati numerosi viaggi, ne
deduce che l'ammontare defraudato costituisce senz'altro una somma rilevante
ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 DPA. Aggiunge che nel transito comune una
garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione che
potrebbe diventare esigibile, circostanza che gli spedizionieri non
potrebbero ignorare. Ora, i ricorrenti, si limitano ad addurre che non è
accertata l'entità del danno: non spiegano tuttavia perché l'asserita
sottrazione di tributi, visto che le merci - esportate eludendo i controlli
doganali - non venivano annunciate né in Austria né in Italia, non sarebbe
realizzata (cfr. DTF 96 I 678; sentenza del 2 novembre 1999 in re Z., consid.
3). Del resto, la competenza internazionale dello Stato richiedente a
reprimere il reato descritto nella domanda non fa manifestamente difetto, né
i ricorrenti lo sostengono (DTF 126 II 212 consid. 6). Spetterà al giudice
straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove
dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza
dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico
dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati
siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

4.
La ricorrente fa valere una lesione del principio della proporzionalità
poiché, a suo dire, sarebbe stata ordinata la trasmissione di documenti non
necessari per l'inchiesta estera, segnatamente non in stretta relazione ai
tre episodi indicati nella domanda, per cui si sarebbe in presenza di
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag.
243, 118 Ib 547 consid. 3a; cfr. anche DTF 127 IV 20 consid. 3b). L'assunto
non regge. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la
domanda alla produzione di atti relativi ai tre ultimi trasporti avvenuti il
30 luglio e il 9 settembre 1998, dettagliatamente indicati e che non
rappresentano comunque reati di poca importanza, viste la natura e il valore
delle merci trasportate (cfr. art. 4 AIMP): nella stessa è stato infatti
sottolineato che dalle indagini esperite risulta che i viaggi duravano da
mesi ed è stata richiesta la documentazione concernente le esportazioni per
gli ultimi tre anni. L'Autorità di esecuzione poteva quindi interpretare la
domanda come diretta anche nei confronti della ricorrente (DTF 121 II 241
consid. 3).

4.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza
potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non
possono manifestamente essere escluse nella fattispecie (DTF 122 II 367
consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in
particolare pag. 370), né la domanda appare abusiva, le informazioni
richieste non essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
122 II 134 consid. 7b).

4.2 In concreto non è stata peraltro ordinata, in maniera inammissibile, la
trasmissione in blocco, in modo acritico e indeterminato, dei documenti
sequestrati, come a torto accennato dalla ricorrente (DTF 127 II 151 consid.
4c/aa, 122 II 367 consid. 2c). L'autorità di esecuzione ha infatti proceduto
al loro vaglio, come risulta dai verbali di sequestro del 5 e 10 aprile 2001
e da quello del 1° giugno successivo, secondo cui sono rimaste sequestrate,
alla fine, 743 cartelle di spedizione.

4.3 Incentrando il gravame sulla contestata ampiezza delle informazioni di
cui è stata ordinata la trasmissione, la ricorrente disattende che,
contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata
giurisprudenza (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del
tutto indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione - e neppure dinanzi al
Tribunale federale sebbene il suo patrocinatore durante il termine di ricorso
abbia potuto esaminare tutta la documentazione sequestrata, come rilevato
nella risposta al ricorso dalla Direzione generale delle dogane - quali
singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il
procedimento penale estero; né adduce che l'Autorità di esecuzione non gli
avrebbe offerto la possibilità di esprimersi al riguardo. Queste critiche
ricorsuali sono quindi tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258
consid. 9b/aa in fine e cc, consid. 9c, 122 II 367 consid. 2d). Non compete
infatti al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste omissioni (DTF 126
II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d).

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale
delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 112 956).

Losanna, 18 giugno 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: