Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.13/2002
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1A.13/2002 /mde

Sentenza del 18 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

B. ________ S.A.
M.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Sandro F. Stadler, studio legale Stadler & Meier,
piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, casella postale 1342, 6830 Chiasso 1,

contro

Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Austria

(ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del 14 dicembre 2001
della Direzione generale delle dogane)

Fatti:

A.

Il "Landesgericht" di Innsbruck, in Austria, ha aperto un procedimento penale
contro G.________, cittadino svizzero, O.________, cittadino italiano e un
altro indagato per titolo di truffa in materia di tasse. Gli inquisiti sono
sospettati dall'Autorità austriaca di aver importato illecitamente, a più
riprese e in banda, dal 1995 al 1998, dalla zona extradoganale di Samnaun nei
Grigioni a destinazione dell'Austria e poi dell'Italia, oggetti di valore
nascosti in ricettacoli  di due autovetture.

Con richiesta di assistenza giudiziaria del 30 ottobre 1998, completata il 10
maggio 1999, l'Autorità estera ha chiesto in sostanza di procedere ad
accertamenti riguardanti le merci inviate all'indagato O.________ a Samnaun
negli ultimi tre anni, in particolare da una ditta svizzera e dal punto
franco di Chiasso; ha pure chiesto di perquisire l'abitazione e di
interrogare O.________.

B.
Il 1° dicembre 1998 l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio
federale di giustizia (UFG), ha delegato all'Amministrazione generale delle
dogane l'esecuzione della rogatoria, che l'ha a sua volta delegata, con
decisione di entrata nel merito del 12 agosto 1999, alla Direzione delle
dogane di Lugano. Questa ha proceduto, l'11 luglio 2000, alla perquisizione e
al sequestro presso la casa di spedizione B.________ S.A. di Chiasso (ora in
liquidazione) e a due audizioni di M.________, suo spedizioniere, visto che
dall'inchiesta è risultato che questa ditta ritirava gli invii dal punto
franco di Chiasso e confezionava pacchi più piccoli spediti poi a O.________
a Samnaun.
Con decisioni finali del 14 dicembre 2001 la Direzione generale delle dogane
ha accolto la rogatoria nel senso dei considerandi, ossia nel senso di
trasmettere il verbale d'interrogatorio, di perquisizione e di sequestro, e
cartelle di spedizione degli anni 1995-1998, eccetto quelle dissequestrate e
consegnate alla società.

C.
Avverso queste decisioni la B.________ S.A. e M.________ presentano un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via
principale, di conferire effetto sospensivo al gravame e di annullarle e di
revocare la decisione finale, rispettivamente, riguardo alla società
ricorrente, di annullarla e di notificarla correttamente alla sua
liquidatrice e, in via subordinata, di annullarla e di revocarla. Dei motivi
di dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFG propongono di respingere il
ricorso.

Diritto:

1.
Austria e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS
351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.1 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale
federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso
esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25
cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo
per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal
profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

I ricorrenti fondano la loro legittimazione a ricorrere richiamando
semplicemente gli art. 80h e 21 cpv. 3 AIMP. La legittimazione della società
ricorrente, sottoposta direttamente a una perquisizione domiciliare, è
nondimeno pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b
OAIMP). Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la
trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al
teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in
cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si
prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb,
122 II 130 consid. 2b). In tale misura la legittimazione dev'essere
riconosciuta anche al ricorrente.

1.3 La ricorrente fa valere, senza indicare alcuna norma di legge, che la
notificazione della decisione impugnata al suo precedente indirizzo, anziché
a quello della sua liquidatrice, comporterebbe la nullità della
comunicazione. Nella risposta al gravame la Direzione generale delle dogane
rileva che la notificazione è avvenuta all'indirizzo del ricorrente, che ha
firmato l'avviso di ricevimento. Ora, la ricorrente - che pur essendo parte
alla procedura di assistenza non adduce d'aver informato l'Autorità della sua
liquidazione, sebbene abbia espressamente chiesto l'emanazione di una
decisione di chiusura ai sensi dell'art. 80d AIMP (cfr. DTF 116 Ia 90 consid.
2, 115 Ia 12 consid. 3a) - non sostiene di non avere avuto, effettivamente,
conoscenza della decisione impugnata, né fa valere che la contestata
comunicazione avrebbe comportato un qualsiasi pregiudizio; essa ha potuto
infatti impugnarla tempestivamente (cfr. DTF 120 Ib 183 consid. 3, 127 II 198
consid. 2c). Non si giustifica pertanto di invitare l'Autorità di esecuzione
a notificare nuovamente la decisione impugnata.

2.
I ricorrenti contestano l'adempimento del requisito della doppia punibilità
riguardo al prospettato reato di truffa in materia fiscale, visto che
l'Autorità estera non avrebbe fornito indizi sufficienti idonei a
suffragarlo. Essi sostengono altresì che non si sarebbe in presenza di un
inganno astuto.

2.1 Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo
AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in
materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto
penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda
possa essere accolta, l'autorità richiedente, pur non essendo tenuta a
fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi
possono fondarsi su indizi, risultanti per esempio da testimonianze o da
documenti, idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo
Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del
tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96
consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5).

2.1.1 Il reato doganale può assumere la forma del reato fiscale quando la
decurtazione di tasse e tributi spettanti allo Stato richiedente avvenga
nell'ambito dell'importazione in questo Stato di determinati beni. In questo
caso il reato doganale dà luogo all'assistenza soltanto quando equivalga a
una truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP. Il reato
fiscale è definito dal diritto dello Stato richiesto. In tale ambito è quindi
indifferente che la legislazione dello Stato richiedente qualifichi i fatti
descritti nella domanda come un reato penale, doganale o fiscale ordinario
(DTF 125 II 250 consid. 3b pag. 253, 115 Ib 68 consid. 3c pag. 81 seg.;
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berna, 1999, n. 408 segg., in particolare n. 411). Dal profilo della
doppia incriminazione occorre esaminare quindi unicamente se i fatti
descritti nella rogatoria sarebbero perseguiti in Svizzera come una truffa in
materia fiscale, ai sensi del diritto svizzero, se vi fossero stati commessi
in circostanze analoghe (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc).

2.1.2 L'Autorità precedente ritiene che si sarebbe in presenza di una truffa
in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 DPA, secondo cui è punito chi, con
il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che
l'ente pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di
un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei
suoi interessi patrimoniali (cpv. 2). Per interpretare la nozione di truffa
in materia fiscale occorre riferirsi alla citata norma e pertanto, secondo la
costante giurisprudenza, alla definizione della truffa ai sensi dell'art. 146
CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246
consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 412 e 416).

Secondo la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, ove non si sia
fatto uso di documenti falsi (DTF 128 IV 18 consid. 3a, 116 Ib 96 consid.
4c), devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari
macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti
di menzogne o rilasciate false dichiarazioni, la cui verifica sia possibile
soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 128 IV
18 consid. 3a e rinvii, 125 II 250 consid. 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag.
77 in fine).

2.2 Nella rogatoria l'Autorità estera espone che da indagini esperite dalle
autorità doganali di Innsbruck in collaborazione con le autorità inquirenti
svizzere di Heerbrugg sussiste il sospetto che, da mesi, oggetti di valore
sarebbero stati contrabbandati dalla zona extradoganale di Samnaun in Austria
per essere poi consegnati in Italia. Nell'ambito di queste indagini sarebbero
state individuate due autovetture appartenenti all'indagato G.________ e a un
altro inquisito, oggetto di una procedura separata. Il 30 luglio 1998 è stato
osservato come, nell'autorimessa di Samnaun dell'indagato O.________, sulle
due automobili, che in seguito hanno varcato il confine austriaco, sono stati
caricati orologi, perle e pietre preziose per un valore complessivo di fr.
692'102.--. L'8 settembre 1998 O.________ ricevette un ulteriore invio di
merce, caricata poi sull'automobile di G.________: dopo aver valicato il
confine, il veicolo è stato controllato e, in un nascondiglio installato
professionalmente, sono stati rinvenuti orologi e gioielli per un valore di
oltre 3 milioni di ATS; secondo l'Autorità estera il 30 luglio 1998 sarebbero
stati sottratti al controllo doganale, in due occasioni, orologi e preziosi
per un valore di circa fr. 350'000.-- e merce per un ammontare non
determinato. Dalla decisione impugnata risulta che i ricorrenti sono
interessati dall'inchiesta poiché secondo le indagini le merci sono state
spedite dalla ricorrente all'indagato a Samnaun.

2.3 I ricorrenti si limitano a contestare in maniera del tutto generica la
sussistenza di un inganno astuto, sostenendo che si sarebbe soltanto in
presenza di episodi di contrabbando, per i quali l'assistenza non è concessa.

Il Tribunale federale, pronunciandosi sull'importazione non dichiarata di
bevande alcoliche, ha stabilito che chi, entrando in Svizzera, importa, senza
dichiararle, merci, celate in un ingegnoso nascondiglio e priva così l'ente
pubblico delle relative tasse, corrispondenti a un importo elevato, si rende
colpevole di truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'art.
14 DPA, qualora il funzionario doganale gli abbia chiesto se recasse seco
merci  soggette a tasse e abbia fatto ricerche per accertarne l'eventuale
esistenza; se il funzionario non ha posto alcuna domanda, non è data una
truffa, mancando l'inganno; se il funzionario si contenta di una risposta
negativa e non effettua alcuna ricerca, è dato il reato mancato di truffa in
materia di prestazioni o di tasse (DTF 116 IV 218; sul reato mancato di
truffa v. DTF 128 IV 18 consid. 3b).

Dalla domanda estera risulta che l'automobile degli indagati è stata
controllata e che, in un nascondiglio installato professionalmente, è stata
rintracciata la merce occultata. Dalla richiesta austriaca non si desume se i
funzionari doganali abbiano o no chiesto agli inquisiti se trasportassero
merci soggette a tasse, mentre è evidente che hanno fatto ricerche, coronate
da successo, per accertarne l'esistenza. Ora, nell'ambito della procedura di
assistenza non dev'essere provata la commissione del prospettato reato: in
concreto essa è comunque resa verosimile e spetterà all'Autorità austriaca,
se del caso, completare e verificare queste circostanze (cfr. DTF 116 IV 218
consid. 3a in fine e 3b in fine). I fatti descritti nella domanda estera,
eseguita la dovuta trasposizione, avrebbero chiaramente giustificato
l'apertura di un procedimento penale in Svizzera, destinato ad appurare il
fondamento dei sospetti. L'installazione di un nascondiglio, costruito in
maniera professionale, costituisce chiaramente un caso di macchinazione,
visto che non si può di massima esigere dai doganieri, già per la mancanza di
personale e nell'interesse della fluidità del traffico al confine, che
procedano a un'accurata perquisizione per rintracciarlo (DTF 116 IV 218
consid. 3b). I fatti descritti nella domanda possono essere costitutivi di
una truffa in materia fiscale, per cui la concessione dell'assistenza,
contrariamente all'assunto ricorsuale, non viola né l'art. 3 cpv. 3 AIMP né
l'ordine pubblico svizzero (art. 1a AIMP; cfr.  DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag.
63 in fine e seg.; sentenza del 27 novembre 2000 in re W., consid. 4, causa
1A.247/2000).

I ricorrenti disattendono infatti che per l'esame della doppia punibilità, di
cui contestano l'adempimento dei requisiti, non è determinante tanto la
corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di sapere se i fatti
addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili
secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nella fattispecie
è manifesto che tali fatti, qualora fossero avvenuti in Svizzera, potrebbero
adempiere gli estremi della truffa in materia fiscale, per il quale
l'assistenza può essere concessa.

2.3.1 I ricorrenti accennano inoltre al fatto che nei confronti dello Stato
richiedente non erano dovuti tributi, visto che la merce, destinata
all'Italia, transitava semplicemente dall'Austria.

La Direzione generale delle dogane nella risposta al ricorso rileva che anche
la merce in transito dev'essere annunciata all'entrata in un Paese,
richiamando gli art. 1 e 3 cpv. 1 della legge sulle dogane (RS 631.0; e, per
l'Austria, il Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il
Codice doganale comunitario, la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un
regime comune di transito [RS 0.631.242.04] e la Convenzione del 26 giugno
1990 relativa all'ammissione temporanea [RS 0.631.24], in particolare l'art.
4 relativo alla garanzia, e l'art. 20 per le infrazioni, convenzioni firmate
dall'Austria e dalla Svizzera). Questa Autorità precisa che ogni merce
dev'essere annunciata al valico di confine e che occorre fornire una garanzia
adeguata, calcolata sull'ammontare delle imposte doganali e dazi vari, in
particolare sull'ammontare dell'IVA. L'Autorità riconosce che il danno nei
confronti del fisco austriaco è difficile da quantificare; tenuto conto che
il valore di ogni pacco nascosto poteva variare da qualche migliaio di
franchi a fr. 350'000.-- e che sono stati effettuati numerosi viaggi, ne
deduce che l'ammontare defraudato costituisce senz'altro una somma rilevante
ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 DPA. Aggiunge che nel transito comune una
garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione che
potrebbe diventare esigibile, circostanza che gli spedizionieri non
potrebbero ignorare. Ora, i ricorrenti, si limitano ad addurre che non è
accertata l'entità del danno: non spiegano tuttavia perché l'asserita
sottrazione di tributi, visto che le merci - esportate eludendo i controlli
doganali - non venivano annunciate né in Austria né in Italia, non sarebbe
realizzata (cfr. DTF 96 I 678; sentenza del 2 novembre 1999 in re Z., consid.
3). Del resto, la competenza internazionale dello Stato richiedente a
reprimere il reato descritto nella domanda non fa manifestamente difetto, né
i ricorrenti lo sostengono (DTF 126 II 212 consid. 6). Spetterà al giudice
straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove
dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza
dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico
dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati
siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

3.
I ricorrenti fanno valere una lesione del principio della proporzionalità
poiché, a loro dire, sarebbe stata ordinata la trasmissione di documenti non
necessari per l'inchiesta estera, segnatamente non in stretta relazione ai
tre episodi indicati nella domanda, per cui si sarebbe in presenza di
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag.
243, 118 Ib 547 consid. 3a; cfr. anche DTF 127 IV 20 consid. 3b). L'assunto
non regge. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la
domanda alla produzione di atti relativi ai tre ultimi trasporti avvenuti il
30 luglio e il 9 settembre 1998, dettagliatamente indicati e che non
rappresentano comunque reati di poca importanza, viste la natura e il valore
delle merci trasportate (cfr. art. 4 AIMP): nella stessa è stato infatti
sottolineato che dalle indagini esperite risulta che i viaggi duravano da
mesi ed è stata richiesta la documentazione concernente le esportazioni per
gli ultimi tre anni. L'Autorità di esecuzione poteva quindi interpretare in
la domanda come diretta anche nei confronti dei ricorrenti (DTF 121 II 241
consid. 3). La censura dev'essere pertanto disattesa.

La connessione tra le cartelle di spedizione, di cui è ordinata la
trasmissione, e i prospettati reati è manifesta. Contrariamente all'assunto
ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione
litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere
escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann,
op. cit., n. 478, in particolare pag. 370), né la domanda appare abusiva, le
informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b).

3.1 Nella fattispecie non è stata peraltro ordinata, in maniera
inammissibile, la trasmissione in blocco, in modo acritico e indeterminato,
dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid.
2c). L'autorità di esecuzione ha infatti proceduto al loro vaglio,
dissequestrandone una parte che ha consegnato, il 28 dicembre 2000, alla
ricorrente.

Secondo la costante, pubblicata giurisprudenza, spetta alle persone o società
interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le
informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il
procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Esse sono
quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di
esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro,
essere consegnati. Nella fattispecie i ricorrenti non hanno del tutto
indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione - e neppure dinanzi al Tribunale
federale sebbene il loro patrocinatore durante il termine di ricorso abbia
potuto esaminare tutta la documentazione sequestrata, come rilevato nella
risposta al ricorso dall'Autorità di esecuzione - quali singoli documenti e
perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero;
né adducono che l'Autorità di esecuzione non gli avrebbe offerto la
possibilità di esprimersi al riguardo. Queste critiche ricorsuali sono quindi
tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa in fine e cc,
consid. 9c, 122 II 367 consid. 2d). Non compete infatti al Tribunale federale
rimediare d'ufficio a queste omissioni (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine,
122 II 367 consid. 2d).

3.2 I ricorrenti richiamano infine il principio della specialità. Ora, visto
che non si è in presenza di reati di mera natura fiscale, l'invocato
principio non si oppone alla concessione dell'assistenza. L'UFG, al momento
della consegna dei documenti, richiamerà espressamente questo principio (al
riguardo v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 124
II 180 consid. 4b, 122 II 134 consid. 7a-c; cfr. per i procedimenti fiscali
DTF 115 Ib 373 consid. 8).

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
ragione di metà ciascuno.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Direzione generale delle
dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 112 956).

Losanna, 18 giugno 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: