Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.121/2002
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1A.121/2002 /mde

Sentenza del 26 agosto 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, 6500
Bellinzona,

contro

Comune di Claro, 6702 Claro, patrocinato dall'avv. Elisabetta Monotti
Campanella, Studio legale avv. Luigi Mattei, piazza Indipendenza 7, 6500
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

utilizzazione di una carraia comunale

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 24 maggio
2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
A. A.________ e B.A.________ sono proprietari dei fondi contigui n. 797 e 799
di Claro. La precedente proprietaria di quest'ultimo fondo aveva presentato
il 18 ottobre 1985 al Municipio di Claro una domanda di costruzione per una
casa monofamiliare e per il ripristino, con allargamento, della carraia
comunale (part. n. 793) allo scopo di renderla percorribile con le
automobili; il 31 luglio 1986 il Municipio ha rilasciato all'istante la
licenza edilizia, precisando che la strada rimaneva di proprietà del Comune,
senza una sua partecipazione ai costi, e che il transito veicolare poteva
svolgersi regolarmente. A.A.________ e B.A.________, divenuti nel frattempo
proprietari della particella n. 799, hanno inoltrato l'8 luglio 1998 al
Municipio di Claro una domanda di costruzione per la trasformazione e la
sopraelevazione dell'edificio. Acquisito il preavviso favorevole
dell'Autorità cantonale, l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza
edilizia, imponendo la condizione di formare sulla particella n. 792,
adiacente al fondo n. 797, una pista per accedere al cantiere al fine di
preservare parte della carraia. Ultimati i lavori di costruzione, il
Municipio di Claro ha ingiunto ai proprietari dei fondi n. 791 e 792, siti ai
lati di quest'ultima, di impedire sulle loro particelle il transito
veicolare, autorizzato solo per raggiungere il cantiere.
Con decisione del 6 febbraio 2001 il Municipio di Claro ha vietato a
A.A.________, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di transitare con
automobili sulla carraia comunale e sul fondo n. 792, invitandolo a informare
del provvedimento i locatari del suo stabile; l'Autorità comunale ha pure
posato un paletto metallico all'imbocco della strada. Il proprietario si è
allora rivolto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha accolto il
ricorso e annullato la decisione municipale: secondo il Governo il piano
regolatore, indicando la strada litigiosa come superficie di circolazione
prevalentemente pedonale, non escludeva il transito veicolare; la carraia
costituiva d'altra parte un bene amministrativo che poteva essere utilizzato
da tutti conformemente alla sua destinazione; poiché infine, sempre secondo
il Governo, il Municipio aveva permesso alla precedente proprietaria, che
aveva sistemato a sue spese la carraia, la circolazione con veicoli,
l'attuale divieto sarebbe lesivo del principio della buona fede.

B.
Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 maggio 2002, ha
accolto un ricorso del Comune, annullato la decisione governativa e
confermato quella municipale. Esso ha rilevato che, nell'attuale stato
giuridico e di fatto, la strada litigiosa è percorribile solo dai pedoni o
tutt'al più da qualche mezzo leggero di dimensioni ridotte. La sua
utilizzazione per accedere con veicoli alle particelle n. 797 e 799 ne eccede
l'impiego ordinario e costituisce un uso speciale soggetto ad autorizzazione.
La Corte cantonale ha ritenuto la risoluzione municipale fondata su una
sufficiente base legale e rispettosa del principio di proporzionalità, ma ha
alla fine precisato che, poiché la carraia attraversa un comprensorio
residenziale parzialmente edificato e privo di altre infrastrutture viarie,
al Comune spetta in linea di principio di sistemarla e di mantenerla in modo
da potere essere percorsa con veicoli a motore.

C.
A.A.________ e B.A.________ presentano, contro questo giudizio, un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di annullare la
sentenza cantonale e la risoluzione municipale. Sostengono di avere
pacificamente utilizzato la carraia fino al momento della ristrutturazione
dell'edificio e ritengono quindi di poterla usare in buona fede anche in
futuro, rilevando che la sua utilizzazione era già stata permessa alla
precedente proprietaria, che l'aveva pure sistemata a sue spese.
Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella sua decisione. Il
Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Comune
di Claro chiede invece di respingere il ricorso, principalmente in ordine e
subordinatamente nel merito.
Il 10 luglio 2002 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto
la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo e di emanazione di
provvedimenti d'urgenza contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 II 46 consid. 2a, 56 consid. 1,
127 III 41 consid. 2a, 126 I 50 consid. 1), segnatamente se esso vada
trattato come ricorso di diritto amministrativo o come ricorso di diritto
pubblico, indipendentemente dalla sua designazione (DTF 122 I 351 consid. 1a,
121 I 173 consid. 3a, 120 Ib 379 consid. 1a e rinvii).

1.1 Secondo gli art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la
via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle
Autorità cantonali di ultima istanza fondate sul diritto federale - o che
avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle
eccezioni previste agli art. 99 e 102 OG o nella legislazione speciale (DTF
128 I 46 consid. 1b/aa e rinvii, 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid.
1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). Il ricorso di diritto
amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel
medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in
gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili
(DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2 e
rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina
liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto
cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a
OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio
del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate
esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione
con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa e rinvii,
124 II 409 consid. 1d/dd).
In materia di pianificazione del territorio, secondo la disposizione di
carattere speciale dell'art. 34 LPT, il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammesso solo contro le decisioni cantonali di ultima
istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT),
conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della
zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT (cfr.
art. 34 cpv. 1 LPT). Nessuno di questi casi si realizza nella fattispecie. Le
altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive, riservato il
ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 34 cpv. 3 LPT).

1.2 La sentenza impugnata poggia essenzialmente sulle norme cantonali e
comunali, in particolare sull'art. 107 della legge organica comunale, del 10
marzo 1987, e sugli art. 100 segg. del previgente regolamento del Comune di
Claro, del 29 ottobre 1991, norme che regolano la competenza municipale
riguardo all'utilizzazione dei beni amministrativi. Ove i ricorrenti
accennano ad aspetti di pianificazione del territorio, segnatamente a una
pretesa violazione dell'art. 19 LPT, disciplinante le esigenze
dell'urbanizzazione sufficiente, va rilevato - premesso e comunque richiamato
il tenore dell'art. 34 cpv. 3 LPT - che il diritto federale dispone
unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono contenuti
nel diritto cantonale e comunale (cfr. DTF 123 II 337 consid. 5b pag. 350,
117 Ib 308 consid. 4a; André Jomini in: Aemisegger/Kuttler/ Moor/Ruch,
editori, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 2 e
10 all'art. 19).

1.3 Visti l'esito del ricorso e gli atti di causa, sufficienti a chiarire la
situazione, il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non è necessario e non
viene quindi effettuato (art. 95 e art. 113 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a,
122 II 274 consid. 1d).

2.
Poiché è ammissibile in concreto solo il rimedio del ricorso di diritto
pubblico, viste le considerazioni esposte, occorre esaminare se il gravame
soddisfi i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza.

2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre
la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del
ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa
dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono
violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di
questo rimedio il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma
statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano
sufficientemente motivate. Il presente gravame non adempie queste esigenze
(DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197
consid. 1d): le critiche formulate contro la sentenza impugnata sono di
carattere appellatorio e i ricorrenti non indicano con la dovuta precisione
quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale,
né censurano un'eventuale applicazione arbitraria delle disposizioni
cantonali e comunali. Il ricorso è quindi inammissibile.

2.2 A titolo abbondanziale si può aggiungere quanto segue.

2.2.1 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, perché il Tribunale
federale annulli un giudizio dell'Autorità cantonale di ultima istanza,
occorre che esso sia manifestamente insostenibile, e quindi arbitrario, non
solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 124 I 310 consid. 5a, 119
II 193 consid. 3e). Da questo profilo occorre quindi tenere conto del fatto
che la Corte cantonale, nelle argomentazioni conclusive della sentenza, ha
invero pure rilevato che la carraia comunale litigiosa è qualificata come
strada di servizio con accesso veicolare nell'ambito della revisione del
piano regolatore e che, del resto, essa già attraversa un comprensorio
residenziale parzialmente edificato privo di altre infrastrutture viarie. I
Giudici cantonali hanno quindi richiamato l'art. 19 LPT e rilevato che,
siccome la nozione di urbanizzazione comprende la realizzazione di accessi
sufficienti, spetta di principio al Comune di Claro sistemare e mantenere la
carraia in modo che possa essere percorsa con veicoli a motore, previo
esperimento delle procedure necessarie (cfr. sentenza impugnata, consid. 3,
pag. 7 seg.). Questa precisazione non comporta, nell'ottica e nei confronti
dei proprietari della particella n. 799, un risultato manifestamente
insostenibile.

2.2.2 Ove accennano a una violazione del principio della buona fede (art. 9
Cost.), i ricorrenti si limitano in sostanza a indicare di essere sempre
transitati sulla strada in discussione e di ritenere di poterla percorrere
con le automobili anche in futuro. Non si prevalgono tuttavia, tanto meno con
una motivazione conforme all'art. 90 cpv.1 lett. b OG e alla citata
giurisprudenza, di una concreta assicurazione rilasciata loro dalle Autorità
comunali e in virtù della quale avrebbero effettuato atti dispositivi
irrevocabili (cfr., su questo principio, DTF 125 I 267 consid. 4c pag. 274,
122 II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 II 473 consid. 2c, 118 Ia 245 consid.
4b pag. 254; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna
1999, pag. 488 segg.).

3.
Ne segue che il gravame, trattato come ricorso di diritto pubblico, è
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al
Comune di Claro, che non dispone di un proprio servizio giuridico, vanno
riconosciute le ripetibili della sede federale, da porsi a carico dei
ricorrenti in solido (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, i
quali rifonderanno in solido al Comune di Claro un'indennità di fr. 1'500.--
a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: