Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.120/2002
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


1A.120/2002
1P.326/2002/bom

Sentenza del 22 novembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dallo Studio Legale Masoni-Fontana,
via Frasca 10, casella postale 3059, 6901 Lugano,

contro

Comune di Riva San Vitale,
rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, via
Besso 37, casella postale 33, 6903 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di
Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

piano particolareggiato del nucleo del villaggio

(ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la
sentenza del 6 maggio 2002 del Tribunale della pianificazione del territorio
del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Il Consiglio comunale di Riva San Vitale ha adottato, nella seduta del 28
giugno 1984, il piano regolatore comunale, approvato dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino il 3 dicembre 1985. Contestualmente a questa procedura il
Comune ha avviato lo studio del piano particolareggiato del nucleo del
villaggio, adottato dal legislativo comunale nel novembre 1995, ma bocciato
in una votazione referendaria del 10 marzo 1996. Rielaborato nel 1998, il
piano particolareggiato è stato adottato dal Comune il 15 giugno 1999.

B.
Contro il piano particolareggiato A.________, proprietario della particella
n. XXX, di 7520 m2, è insorto dinanzi al Consiglio di Stato; chiedeva, in via
principale, di annullare l'attribuzione del fondo alla zona "parchi o
giardini o coltivi" e, in via subordinata, di prevederne l'espropriazione a
carico del Comune. Mediante risoluzione del 28 agosto 2001 il Governo
cantonale ha approvato il piano particolareggiato e alcune varianti di piano
regolatore elaborate per la sua integrazione, e respinto nel contempo il
gravame.

C.
Il proprietario del fondo ha impugnato la decisione governativa davanti al
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT);
chiedeva, in via principale, di prevedere l'espropriazione parziale di 2370
m2  della particella n. XXX, per il quale il Comune nel programma di
realizzazione 4, tabella degli espropri del nucleo, avrebbe previsto
un'indennità di fr. 750'000.-- e, in via subordinata, di annullarne
l'attribuzione alla menzionata zona. Con sentenza del 6 maggio 2002, dopo
un'udienza in contraddittorio e un sopralluogo, la Corte cantonale ha
respinto il ricorso.

D.
A.________ impugna la sentenza del TPT con un ricorso di diritto
amministrativo e un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Con il
primo chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso
delle conclusioni presentate dinanzi alla Corte cantonale, e,
subordinatamente, di rinviare la causa alle istanze precedenti per nuova
decisione; con il ricorso di diritto pubblico chiede di annullare la
decisione impugnata. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei
considerandi.

La Corte cantonale, senza formulare specifiche osservazioni, si riconferma
nella sentenza impugnata. Il Comune di Riva San Vitale propone di dichiarare
inammissibili i ricorsi, rispettivamente di respingerli in quanto
ammissibili. La Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio del Cantone Ticino chiede, in via principale, di dichiarare
inammissibile il ricorso di diritto amministrativo, in via subordinata di
respingerlo.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a, 128 II 56 consid. 1).

1.2 Il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico
sono in stretta relazione tra loro; la sentenza impugnata è d'altra parte
unica e concerne la medesima fattispecie; infine, le censure contenute negli
atti di ricorso sono, in gran parte, identiche. Si giustifica pertanto di
trattarli congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio (DTF 123 II 16
consid. 1, 122 II 367 consid. 1a).

1.3 Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente, accennando ad Adelio
Scolari   (Commentario, Cadenazzo 1996, n. 412 agli art. 54 e 55 della legge
cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, LALPT), rileva che
il piano particolareggiato potrebbe essere impugnabile con tale rimedio;
adduce che le contestate restrizioni alla proprietà, imposte a protezione del
paesaggio, segnatamente di un monumento storico, violerebbero il diritto
federale.

1.4 Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisca simultaneamente con
un ricorso di diritto pubblico e con un ricorso di diritto amministrativo
occorre, per la sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2
OG), esaminare in primo luogo, con piena cognizione e liberamente,
l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 I 81 consid.
1, 126 II 377 consid. 1).

1.4.1 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via
del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle
Autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che vi
si sarebbero dovute fondare - purché non sia realizzata nessuna delle
eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF
126 I 50 consid. 1, 126 II 171 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223
consid. 1a/aa, 231 consid. 1a).

1.4.2 La decisione impugnata riguarda un piano particolareggiato con alcune
varianti di piano regolatore, attraverso il quale la particella litigiosa è
inserita in una zona di parchi, giardini e coltivi. Contro tale decisione il
ricorso di diritto amministrativo non è di massima dato poiché essa è
impugnabile, secondo l'art. 34 cpv. 3 LPT, con il ricorso di diritto
pubblico. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale ammette invero
il ricorso di diritto amministrativo contro piani di utilizzazione relativi a
progetti concreti, in quanto sia in gioco l'applicazione del diritto federale
sulla protezione dell'ambiente e della natura, tale rimedio permettendo pure
di contestare l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio,
qualora le norme invocate siano necessariamente in relazione con quelle sulla
protezione dell'ambiente (DTF 123 II 88 consid. 1a e 1a/cc, 231 consid. 2,
289 consid. 1b, 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b, d ed f).

In concreto non sussistono tuttavia i presupposti per ammettere,
eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo contro un piano di
utilizzazione. In effetti, le restrizioni derivanti dalla protezione del
paesaggio e del monumento storico si riferiscono alle varianti di piano
regolatore e non alla questione, qui litigiosa, dell'attribuzione della
particella alla zona parchi, giardini e coltivi, attuata dal piano
particolareggiato; né il ricorrente fa valere l'errata applicazione di norme
del diritto pubblico federale, limitandosi egli ad addurre una violazione del
diritto di essere sentito e di norme cantonali, segnatamente della LALPT,
concernenti la procedura di adozione dei piani. In siffatte circostanze, non
sussistendo una stretta connessione con una questione del diritto pubblico
federale, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere dichiarato
irricevibile, essendo in principio ammissibile il ricorso di diritto pubblico
(DTF 128 II 56 consid. 1a/aa). La questione di un'eventuale indennità per
restrizioni della proprietà secondo gli art. 34 cpv. 1 e 5 LPT è prematura,
mentre, come ancora si vedrà, la domanda di confermare la previsione
d'espropriazione formale della particella litigiosa esulava dalla procedura
pendente davanti al TPT.

2.
2.1 La legittimazione a presentare un ricorso di diritto pubblico spetta alle
persone toccate negli interessi giuridicamente protetti, segnatamente quali
proprietarie di un fondo oggetto di una misura pianificatoria (art. 88 OG;
DTF 119 Ia 362 consid. 1a). Il TPT ha rilevato come l'unica questione
litigiosa fosse l'attribuzione della particella n. XXX alla zona
inedificabile "parchi o giardini o coltivi": su questo punto il ricorso è, in
principio, ammissibile e la legittimazione del ricor-rente pacifica. La Corte
cantonale ha ritenuto altresì che il Consiglio di Stato, con la decisione del
19 agosto 2001, non aveva soltanto approvato il piano particolareggiato, ma
anche talune varianti del piano regolatore necessarie per integrarlo, e
concernenti, in particolare, la linea di arretramento delle costruzioni dalla
Chiesa di Santa Croce; questa linea,  tracciata sul fondo del ricorrente, lo
rendeva, a prescindere dal contestato vincolo istituito dal piano
particolareggiato, praticamente inedificabile. Il TPT ha concluso che la
restrizione imposta dalla variante di piano regolatore, non contestata dal
ricorrente davanti al Consiglio di Stato né davanti al TPT, era cresciuta in
giudicato. Su questo punto, rispondente agli atti, il ricorso dev'essere
quindi dichiarato inammissibile per mancato esaurimento del corso delle
istanze cantonali (art. 86 OG).

2.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non
applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate
e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi
contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre
se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF
127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c). Nella
fattispecie il ricorrente, esprimendosi su procedure e censure diverse e
mischiandole, non si confronta in modo chiaro e preciso con le puntuali
considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le
esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali
motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero
manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie; le stesse conclusioni
valgono per il criticato accertamento dei fatti (cfr., sulla nozione di
arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag.
70). Tali critiche sono, nelle accennate condizioni, inammissibili dal
profilo dell'art. 90 OG.

3.
Il TPT ha ritenuto che la domanda del ricorrente, volta a confermare la
previsione di espropriazione formale di una parte del fondo n. XXX per un
importo di fr. 750'000.--, costituisse una questione di natura espropriativa,
esulante dalla procedura di approvazione del piano particolareggiato e
pertanto irricevibile: il quesito di sapere se l'azzonamento dia o no luogo a
espropriazione formale o materiale competerebbe infatti al Tribunale di
espropriazione, già peraltro adito dal ricorrente. Quest'ultimo rileva
tuttavia che la sua domanda si fondava sulla tabella degli espropri e sulla
relazione economica del piano particolareggiato, e da ciò deduce che il
Comune non poteva modificare la portata degli atti pubblicati con una
semplice lettera, tenutagli oltretutto nascosta, inviata al Consiglio di
Stato.

3.1 Con lettera del 10 maggio 1999 il Municipio comunicava al legale del
ricorrente che il piano particolareggiato conteneva anche la proposta di
espropriazione parziale e che la relazione economica prevedeva un'indennità a
carico del Comune di fr. 250'000.--, corrispondente a un terzo del costo
espropriativo presumibile (ritenuto che i rimanenti due terzi sarebbero stati
coperti dal Cantone e dalla Confederazione). Nella lettera del 16 novembre
2000, indirizzata al Dipartimento del territorio, e richiamata implicitamente
dal ricorrente, il Comune, rilevato che il ricorso di quest'ultimo era
pendente dinanzi al Consiglio di Stato, precisava di non avere mai inteso
acquistare la particella n. XXX, ma soltanto escluderla dal perimetro delle
zone edificabili; aggiungeva che la tabella degli espropri allegata al piano
particolareggiato lasciava purtroppo trasparire qualche ambiguità, dovuta a
un errore grafico/giuridico (essendosi confuso un possibile esproprio
materiale con uno formale), e dichiarava quindi di ritenere che, nell'ambito
dell'approvazione del piano, occorreva chiarire questo punto, confermando
quanto indicato nelll'esame preliminare: e cioè che, improponibile
l'esproprio formale del fondo era data solo la sua esclusione dalle zone
edificabili, riservata l'indennità per l'eventuale esproprio materiale. Nella
risoluzione di approvazione del 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha
respinto la richiesta espropriativa formulata dal proprietario del fondo,
fondandosi su questa precisazione del Comune.

3.2 Secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentito (garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e, in precedenza, dall'art. 4 vCost.) impone
all'Autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui
intende prevalersi nella  decisione, di informarne le parti, che devono poter
esprimersi sulle prove assunte (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii, 127 I 54
consid. 2b). Il Governo cantonale, viste le incertezze sulla questione
espropriativa, avrebbe dovuto trasmettere lo scritto del Comune, sul quale ha
fondato il proprio giudizio, al ricorrente. Questa mancanza non comporta
tuttavia l'accoglimento del  gravame. In effetti, questo vizio era sanabile
nell'ambito del ricorso al TPT, dove il ricorrente poteva chiedere la
produzione della lettera, implicitamente richiamata nella risoluzione
governativa, e contestarne, se del caso, il contenuto, sia nel ricorso
stesso, sia nell'ambito dell'udienza in contraddittorio e del sopralluogo: il
ricorrente non sostiene infatti che la Corte cantonale gli avrebbe negato
l'accesso agli atti e, in particolare, a tale scritto. Limitandosi ad
affermare che la lettera municipale avrebbe modificato gli atti pubblicati,
senza l'approvazione del Consiglio comunale, egli disattende che oggetto
della presente causa può essere soltanto la decisione del TPT e non anche
quella governativa. Ora, la censura, riguardante la violazione del diritto,
era proponibile  dinanzi alla Corte cantonale, che poteva sanare l'asserita
lesione del diritto di essere sentito e pronunciarsi sulle sue eventuali
conseguenze (art. 38 cpv. 2 LALPT; sentenza 1P.15/1998 consid. 5, apparsa in
RDAT II-1998 n. 21). La censura del resto alla criticata procedura di
adozione e di approvazione del piano particolareggiato, e non a una questione
di natura espropriativa. Con la sua argomentazione il ricorrente non dimostra
pertanto che il TPT, dichiarando irricevibile la domanda litigiosa, sarebbe
incorso nell'arbitrio.

3.3 Il ricorrente fa valere anche una violazione del principio della buona
fede (art. 9 Cost.); la ravvisa nel fatto che il Comune, dopo anni di
trattative e asserite promesse verbali e scritte per acquistare, e in seguito
espropriare, il fondo, sarebbe poi passato, con la menzionata lettera, a una
situazione di incertezza. Egli non dimostra tuttavia che sarebbero adempiute
le condizioni cumulative richieste dalla giurisprudenza in tale ambito (vedi
al riguardo DTF 128 II 112 consid. 10b/aa pag. 125, 127 I 31 consid. 3a, 121
II 473 consid. 2c).

3.4 Il ricorrente lamenta poi di non aver potuto ottenere, neppure a
pagamento, copie degli atti (messaggi, relazioni, progetti di varianti,
proposte di norme e documentazione grafica), ma d'aver potuto soltanto
prendere annotazioni dopo averli esaminati. Il diritto di essere sentito
comprende pure, di massima, la pretesa di allestire personalmente, in una
certa misura, copie degli atti (DTF 117 Ia 424 consid. 28b, 116 Ia 325
consid. 3c e d; cfr. anche DTF 120 IV 242, 120 Ia 65 consid. 2b); il
ricorrente, limitandosi ad accennare all'art. 29 cpv. 2 Cost., non fa valere
di non aver avuto completo accesso agli atti nell'ambito della procedura
avviata dinanzi al Consiglio di Stato, ed eventualmente di quella ricorsuale
davanti al TPT, ove un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito
sarebbe stata sanata. Del resto egli nemmeno precisa se tale facoltà, e in
che misura, sia stata a lui negata personalmente o anche al suo legale.

3.5 Il ricorrente fa valere inoltre che il Consiglio di Stato si sarebbe
rifiutato di udirlo personalmente. Premesso che l'asserito vizio sarebbe
stato sanato dinanzi al TPT, dove ha avuto luogo un'udienza in
contraddittorio, il ricorrente non adduce alcuna norma che imporrebbe di
udirlo personalmente. Le esigenze minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e, precedentemente, dall'art. 4 vCost.) non implicano, di massima, il
diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità chiamata a statuire, né
il ricorrente sostiene il contrario (cfr. DTF 125 I 209 consid. 9b pag. 219,
122 II 464 consid. 4c, 108 Ia 188 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 524 seg.).
3.6 Il ricorrente rileva poi che le contestate restrizioni alla sua proprietà
non si fonderebbero su una base legale sufficiente, non sarebbero
giustificate da un interesse pubblico preponderante, né sarebbero conformi al
principio della proporzionalità. La critica, di natura appellatoria, è
inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non contesta
infatti gli argomenti addotti dal TPT a sostegno della propria sentenza,
segnatamente riguardo alla negata edificabilità del fondo dal profilo
dell'art. 15 lett. a LPT, all'assenza di urbanizzazione (art. 15 lett. b LPT)
e alla questione della parità di trattamento. Il TPT ha inoltre precisato che
l'unica questione litigiosa riguardava l'attribuzione della particella n. XXX
alla zona inedificabile dei parchi, giardini e coltivi, il vincolo istituito
dalla linea d'arretramento, prevista dalle varianti di piano regolatore, non
essendo stato criticato dal ricorrente né davanti al Consiglio di Stato né
dinanzi al TPT, ed essendo quindi cresciuto in giudicato. La relativa censura
è pertanto inammissibile per mancato esaurimento del corso delle istanze
cantonali (art. 86 OG).

4.
Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo dev'essere dichiarato
inammissibile, mentre il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto in
quanto ammissibile.

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Riva San
Vitale, che si è avvalso dell'assistenza di un legale, spettano - per il
ricorso di diritto pubblico - ripetibili della sede federale (art.159 cpv. 1
e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
1.1 Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

1.2 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è
respinto.

2.
La tassa di giustizia unica di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente,
che rifonderà al Comune di Riva San Vitale un'indennità di fr. 2'000.-- per
ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato (Divisione
della pianificazione territoriale) e al Tribunale della pianificazione del
territorio del Cantone Ticino.

Losanna, 22 novembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: