Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.104/2002
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1A.104/2002 / bom

Sentenza del 20 settembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Aeschlimann e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

AB.________ e BB.________,
patrocinati dall'avv. Raffaele Caronna, via Magatti 3, casella postale 3439,
6901 Lugano,
Municipio di Mezzovico-Vira, 6805 Mezzovico,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 4 aprile
2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
AB.________ e BB.________ sono proprietari della particella n. XXX di
Mezzovico-Vira, costituita di un prato di 1'704 m2 e sita in zona agricola,
nel comparto delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) secondo il
piano direttore cantonale. Il 9 febbraio 2000 hanno presentato al Municipio
una domanda di costruzione per la recinzione del fondo e l'edificazione di un
deposito per gli attrezzi: il fabbricato, di 3 per 4 m e alto 3 m, sarebbe
stato in legno su basamenti in beton, con un tetto a due falde in coppi
vecchi.
Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino si è opposto al rilascio
della licenza edilizia rilevando che la dimensione del fondo e la sua natura
prativa non giustificavano il deposito e che la recinzione, oltre a non
rispondere a un bisogno agricolo oggettivo, ostacolava l'uso razionale e la
salvaguardia del territorio agricolo. Con decisione del 9 agosto 2000 il
Municipio di Mezzovico-Vira ha quindi negato la licenza edilizia. Gli istanti
si sono allora rivolti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con
decisione del 29 novembre 2000, ha respinto il ricorso e confermato la
decisione municipale; esso ha ritenuto applicabile il diritto anteriore alla
modifica della LPT del 20 marzo 1998; ha rilevato che il fondo, di superficie
ridotta, idoneo alla viticoltura e allo sfalcio, poteva essere coltivato a
livello amatoriale senza la recinzione e il deposito per gli attrezzi; ha
infine negato la sussistenza dei requisiti per un'autorizzazione eccezionale.

B.
AB.________ e BB.________ hanno impugnato la decisione governativa dinanzi al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 4 aprile
2002, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando sia la decisione
municipale sia la decisione governativa che la confermava. Esso ha quindi
rinviato gli atti al Municipio di Mezzovico-Vira perché rilasciasse ai
proprietari la licenza edilizia per l'edificazione del deposito di attrezzi,
imponendone l'ubicazione sul lato ovest del fondo. La Corte cantonale ha
ritenuto applicabile il diritto previgente e considerato che la recinzione
non era conforme alla zona agricola né suscettibile di un'autorizzazione
eccezionale secondo l'art. 24 LPT. Ha tuttavia ammesso la conformità del
deposito alla funzione agricola del fondo e rilevato che, se posto ai piedi
della scarpata e vicino all'accesso, esso non ne pregiudicava lo sfruttamento
razionale; l'opera permetteva anche di ridurre il rischio di furto degli
utensili lamentato dagli istanti.

C.
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) presenta contro questo
giudizio, in quanto concerne il rilascio della licenza edilizia per il
deposito degli attrezzi, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. Chiede, in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di
respingere la domanda di costruzione, in via subordinata di rinviare gli atti
alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere una violazione
dell'art. 16 vLPT, rispettivamente dell'art. 16a LPT e ritiene il deposito di
attrezzi non conforme alla zona agricola, essendo la coltivazione del fondo
da parte dei proprietari di carattere ricreativo.

D.
La Corte cantonale e il Consiglio di Stato si rimettono al giudizio del
Tribunale federale, mentre il Municipio di Mezzovico-Vira rinvia alle sue
osservazioni dinanzi alle Autorità cantonali. I proprietari chiedono di
respingere il ricorso sostenendo essenzialmente che la coltivazione di
ortaggi e piante da frutta permetterebbe un reddito accessorio netto di fr.
18'000.-- e che la distanza di circa 15 km dal loro domicilio renderebbe
irragionevole il trasporto, di volta in volta, dei macchinari necessari.
Nella replica e nella duplica l'USTE e le controparti si sono confermati
nelle loro richieste.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 56 consid. 1, 127
III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a).

1.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza
concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT),
conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della
zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT. Poiché
il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver
ritenuto - a torto - il deposito degli attrezzi conforme alla destinazione
della zona agricola, la censura è proponibile con il ricorso di diritto
amministrativo. Criticando la conformità dell'opera alla zona agricola il
ricorrente fa pure implicitamente valere che la costruzione doveva essere
esaminata secondo le severe condizioni dell'art. 24 LPT, rispettivamente
dell'art. 24 cpv. 1 vLPT; in tali circostanze, sarebbe quindi in concreto
dato il rimedio del ricorso di diritto amministrativo anche secondo il
previgente art. 34 cpv. 1 vLPT (cfr. DTF 118 Ib 335 consid. 1a, 112 Ib 270
consid. 1a-b e 3 pag. 273). Del resto, il campo d'applicazione dell'art. 24
LPT dipende dalla valutazione della conformità di un progetto alla
destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, per cui anche
la censura che un edificio o impianto sarebbe stato considerato a torto
conforme alla zona ai sensi della citata norma può essere sollevata
nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib 335 consid.
1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non pubblicato).

1.2 La legittimazione dell'USTE a presentare un ricorso di diritto
amministrativo in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LPT contro la decisione
impugnata è data (art. 103 lett. b OG in relazione con l'art. 48 cpv. 4
dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 - OPT,
RS 700.1 - rispettivamente con l'art. 27 cpv. 3 vOPT; DTF 120 Ib 48 consid.
1c, 118 Ib 335 consid. 1b).

1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il
Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità
giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d).

2.
Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe esaminato la
conformità alla zona agricola dell'opera litigiosa secondo i principi
sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Occorreva infatti
verificare se l'attività degli istanti sul fondo era svolta a titolo
ricreativo, come sembra emergere dagli atti. In particolare, sempre secondo
l'USTE, le controparti non avrebbero dimostrato di esercitare un'attività
agricola suscettibile di far loro conseguire, dedotti i costi di produzione,
un adeguato reddito.

2.1 Il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo hanno
ritenuto applicabile il diritto anteriore all'entrata in vigore, il 1°
settembre 2000, della modifica della LPT del 20 marzo 1998 e dell'OPT (RU
2000 2042). La conformità, secondo l'art. 22 cpv. 1 lett. a LPT, del
progettato deposito di attrezzi alla destinazione della zona agricola
dev'essere in tal caso esaminata alla luce dell'art. 16 vLPT. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale la conformità alla zona agricola di un
edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso stia in un rapporto
funzionale diretto con la coltivazione agricola o con l'orticoltura e sia
obiettivamente necessario, segnatamente per ubicazione e dimensioni, a uno
sfruttamento razionale del suolo; all'edificazione non devono comunque
opporsi interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid. 3a, 122 II
160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b). Nel caso di aziende agricole il
concetto di conformità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 vLPT corrisponde
quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art.
24 cpv. 1 lett. a vLPT (cfr. art. 24 lett. a LPT); perché la conformità sia
data e riconosciuta, il suolo deve perciò costituire il fattore produttivo
indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e rinvii).

2.2 La giurisprudenza ha precisato che una coltivazione del suolo in funzione
di un raccolto non è di per sé sufficiente per ammettere un'utilizzazione
agricola ai sensi dell'art. 16 vLPT. Occorre piuttosto che l'attività del
coltivatore sia almeno in una certa misura economicamente redditizia, nella
valutazione dei costi dovendosi tenere conto anche del lavoro prestato, quale
fattore di produzione e di costo. La giurisprudenza ha inoltre stabilito che
un'agricoltura esercitata solo per hobby non costituisce un'utilizzazione
agricola (cfr. sentenze inedite 1A.296/1997 del 20 maggio 1998, consid. 3a e
1A.37/1993 del 23 marzo 1994 consid. 3e); nella sentenza DTF 112 Ib 404 il
Tribunale federale aveva ritenuto ch'era consentito escludere dalla zona
agricola costruzioni destinate a un'utilizzazione agricola praticata soltanto
per svago.
La modifica della LPT del 20 marzo 1998 ha ampliato la nozione di
coltivazione agricola e orticola (art. 16 LPT), estendendola alla
coltivazione indipendente dal suolo con il conseguente passaggio dalla
produzione ai prodotti quale riferimento (FF 1996 III 457 segg.). Tuttavia,
riguardo all'aspetto, qui in discussione, dell'esercizio per svago
dell'attività agricola, la citata giurisprudenza è stata sostanzialmente
ripresa e confermata nell'ambito della revisione della LPT: l'art. 34 cpv. 5
OPT dispone infatti la non conformità alla zona agricola di edifici e
impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo. Da questo profilo,
il nuovo diritto non è quindi più favorevole agli istanti per cui le autorità
cantonali hanno applicato a ragione alla procedura, pendente dinanzi al
Consiglio di Stato al momento dell'entrata delle nuove disposizioni, la
normativa previgente (art. 52 OPT; DTF 127 II 209 consid. 2, 215 consid. 2).

2.3 Nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale amministrativo si è
limitato a rilevare che la coltivazione di alberi da frutta, della vite e di
un orto costituiva di per sé un'attività agricola. Fondandosi anche su una
presa di posizione della Sezione dell'agricoltura, ha poi ritenuto il
deposito di attrezzi, se posto sul lato ovest della particella,
sufficientemente connesso con la funzione agricola del fondo e non
pregiudizievole al suo sfruttamento razionale. I giudici cantonali non hanno
tuttavia esaminato, tenendo conto della citata giurisprudenza, la questione,
determinante nella fattispecie, dell'eventuale esercizio dell'agricoltura a
titolo ricreativo.
Su tale aspetto i proprietari istanti si sono espressi nella risposta al
ricorso, contestando una coltivazione del fondo a titolo di svago e asserendo
che con la vendita della frutta e verdura prodotta conseguirebbero, dedotte
in particolare le spese per le trasferte e il materiale, un reddito netto di
fr. 18'000.--, accessorio alla rendita d'invalidità di BB.________. Tuttavia,
premesso che il calcolo ipotizzato dalle controparti non considera il
dispendio lavorativo quale elemento di costo, la superficie ridotta della
particella (1'704 m2) e la produzione tutto sommato limitata di frutta e
ortaggi che essa permetterebbe, non consentono di ritenere la prospettata
coltivazione lucrativa dal profilo agricolo. Le caratteristiche del fondo
imporrebbero del resto, per la sua coltivazione, un impegno limitato ed
irregolare che non eccederebbe di massima l'occupazione del tempo libero
(cfr. Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed.,
Berna 2002, pag. 174, nota al piede n. 475). Va d'altra parte rilevato che,
nell'ambito della procedura di licenza edilizia, segnatamente nel complemento
d'informazione, l'istante aveva indicato di coltivare il fondo per l'uso
familiare. Pur tenendo conto della possibilità di conseguire un certo reddito
accessorio, valutate globalmente, le citate circostanze non permettono di
riconoscere in concreto un'utilizzazione agricola ai sensi dell'art. 16 vLPT:
il deposito per gli attrezzi progettato non può quindi essere ritenuto
conforme alla destinazione della zona agricola (cfr. DTF 112 Ib 404 consid.
3).

3.
Visto che la Corte cantonale ha riconosciuto a torto la conformità di zona al
manufatto litigioso, occorre esaminare se esso possa essere autorizzato in
applicazione dell'art. 24 cpv. 1 vLPT (corrispondente all'attuale art. 24
LPT), secondo cui possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22
cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della
zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti
(lett. b). La nozione di ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla
realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe esigenze.
Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori
della zona a cui normalmente apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al
suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a); il
vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra
ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c); motivi puramente finanziari,
personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a).
Tenuto conto di quanto esposto nel considerando precedente e
dell'interpretazione giurisprudenziale restrittiva del concetto di ubicazione
vincolata, non si può ritenere che il deposito attrezzi litigioso adempia
questo requisito. La coltivazione della particella n. XXX a orto, piante e
arbusti da frutta non comporta, viste le sue caratteristiche, l'utilizzo di
un numero rilevante di macchinari e attrezzi e non rende oggettivamente
necessaria dal profilo tecnico la costruzione dell'opera in discussione. Gli
strumenti da lavoro, anche meccanizzati, possono di principio essere
trasportati sul posto all'occorrenza o, se del caso, può essere trovata loro
un'ubicazione idonea nella vicina zona edificabile (DTF 112 Ib 404 consid.
6a; Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 2a ed., Coira 1991, n.
204 e 207).

4.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
annullata. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non
si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico delle controparti
private, in solido.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Municipio
di Mezzovico-Vira, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 settembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: