Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 94/2001
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U 94/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 5 settembre 2001

                        nella causa

C._________, ricorrente, rappresentato dall'avv.
Barchi, 6900 Lugano,

                          contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- C._________, nato nel 1965, lavorava in qualità di
ausiliario di pulizie alle dipendenze della ditta
P._________ SA ed era, come tale, assicurato presso
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI). In data 29 novembre 1999 è rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione stradale
mentre si trovava a bordo di un'autovettura condotta da un
amico, riportando una distorsione cervicale. Tra altri
provvedimenti eseguiti, egli è stato sottoposto ad una
risonanza magnetica della colonna cervicale effettuata dal
dott. W._________ presso il reparto di radiologia
diagnostica dell'Ospedale X._________ il 28 gennaio 2000.
Tale indagine ha permesso di mettere in luce, in
particolare, un'ernia discale a livello recessale C5-C6 a
destra con conflitto con la radice C6 e un'oncartrosi con
restringimento ai foramen intervertebrali a destra con
conflitto con la radice C7. Una prima risonanza magnetica
dell'encefalo e del rachide cervicale era già stata ese-
guita in data 8 gennaio 1996, all'Ospedale Y._________ in
occasione di un soggiorno per mielopatia cervicale.
     Sentiti il parere del proprio medico di circondario,
dott. C._________ (rapporto del 9 febbraio 2000), e
l'opinione di altri sanitari, in particolare quella dei
dott.ri M._________ (certificato del 13 marzo 2000) e
L._________ (certificati 21 dicembre 1999 e 7 marzo 2000),
con decisione del 15 marzo 2000 l'INSAI ha negato l'obbligo
di assegnare all'interessato prestazioni assicurative dopo
il 13 marzo 2000. Riteneva in effetti che a partire da
quella data avrebbe fatto difetto una relazione di
causalità naturale fra i disturbi ancora accusati
dall'assicurato e l'evento traumatico subito nel novembre
1999. Detto provvedimento è stato confermato con decisione
su opposizione del 23 giugno 2000.

     B.- Rappresentato dall'avvocato G. Pozzi di Lugano,
C._________ è insorto contro il provvedimento di diniego
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. Producendo ulteriori atti medici rilasciati dai
dott.ri L._________ (del 6 luglio 2000) ed E._________ (del
29 dicembre 2000), concludeva postulando l'assegnazione,
anche dopo il 13 marzo 2000, delle cure richieste dal caso
come pure delle relative indennità giornaliere. Chiedeva
inoltre che gli fosse riconosciuto, raggiunto lo stato
definitivo, il diritto ad una rendita d'invalidità e ad
un'adeguata indennità per menomazione dell'integrità. Argo-
mentava in sostanza che a detta degli esperti, segnatamente
secondo quanto affermato dal dott. L._________, specialista
FMH in neurochirurgia, un nesso di causalità naturale tra
l'infortunio e la patologia rilevata a livello cervicale in
occasione della risonanza magnetica eseguita il 28 gennaio
2000 era dato in ossequio dell'esigenza della probabilità
preponderante.
     Con giudizio del 21 gennaio 2001 la Corte cantonale ha
respinto il gravame negando l'adempimento dell'anzidetto
presupposto.

     C.- Patrocinato dall'avvocato F. Barchi, di Lugano,
C._________ interpone al Tribunale federale delle
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
la pronunzia cantonale. Ribadite le argomentazioni
sviluppate e le conclusioni formulate in sede di prima
istanza, chiede pure, in via subordinata, che al Tribunale
delle assicurazioni venga fatto ordine di predisporre una
perizia medica giudiziaria al fine di accertare il nesso
causale in discussione. Postula altresì di essere messo al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patro-
cinio.
     Rispondendo al gravame, l'INSAI ne chiede la disatten-
zione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni socia-
li ha rinunciato a determinarsi. In data 14 agosto 2001 il
legale del ricorrente ha ancora prodotto un referto medico
emesso dalla Clinica Z._________, relativo ad un soggiorno
in tale istituto dal 31 maggio al 28 giugno 2001.

                      D i r i t t o :

     1.- a) Oggetto della presente lite è il tema di sapere
se correttamente all'assicurato sia stato negato il diritto
a prestazioni assicurative a contare dal 14 marzo 2000 per
quel che attiene alle conseguenze dell'evento infortunisti-
co verificatosi il 29 novembre 1999.

     b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autori-
tà di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente in-
dicato i principi che governano il presupposto di un nesso
di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b e sentenze ivi citate). In particolare ha preci-
sato a quali condizioni sono dati i requisiti per l'eroga-
zione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro
come la relazione tra infortunio e danno alla salute debba
essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, una semplice possibilità non bastando. A
questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e
prestata adesione.
     Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura
è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice. Questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa. Il dovere proces-
suale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

     2.- a) Nell'evenienza concreta, il Tribunale cantonale
ha valutato la questione di stabilire se un nesso di causa-
lità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno la-
mentato fosse sussistito oltre la data del 13 marzo 2000
negandola. In particolare non ha seguito le conclusioni cui
era giunto il dott. L._________ in base alle risultanze
della risonanza magnetica della colonna cervicale
effettuata il 28 gennaio 2000. In tale referto si asseriva
che l'ernia discale a livello C5-C6 non era stata evidente
nell'esame precedente del 1996, ma che non era comunque
possibile confermare o escludere l'origine post-traumatica
di tale reperto. Da queste conclusioni il summenzionato
sanitario aveva dedotto, in data 7 marzo 2000, che la
patologia rilevata dall'ultima risonanza magnetica
"potrebbe, quindi, benissimo essere messa in rapporto con
il recente infortunio della circolazione". In un ulteriore
rapporto, del 6 luglio 2000, il dott. L._________ ha
testualmente indicato che "valutando i due esami
neuroradiologici (dell'8 gennaio 1996 e del 28 gennaio
2000) non posso escludere e ritengo quindi probabile una
causalità tra infortunio e reperto RM a livello C5/6 a sx."

     b) Come la precedente istanza ha correttamente rile-
vato, bisogna innanzitutto sottolineare che il dott.
L._________ aveva in un primo tempo (il 7 marzo 2000)
soltanto ammesso la possibilità dell'esistenza di un nesso
di causalità naturale tra l'infortunio ed il lamentato
danno alla salute, per asserire, quattro mesi dopo (il 6
luglio 2000), esserne data la probabilità. Egli non ha
invece mai preteso che si trattasse di una probabilità
preponderante nel senso richiesto dalla giurisprudenza.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
dagli atti all'inserto non emerge che gli altri sanitari
espressisi al proposito, in particolare i dott.ri
W._________, M._________ ed E._________, avrebbero
condiviso il parere del dott. L._________ opponendo la
propria opinione a quella del dott. C._________, medico di
circondario dell'INSAI (rapporto del 9 febbraio 2000).

     c) La giurisdizione di ricorso cantonale ha anche per-
tinentemente ricordato come il Tribunale federale delle
assicurazioni subordini il riconoscimento della causalità
fra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolo-
rosi di un'ernia discale cervicale a quattro criteri che
devono essere cumulativamente adempiuti (sentenza 4 giugno
1999 in re S., U 193/98). Tali condizioni non erano realiz-
zate in concreto. Non può essere contestato infatti che
l'infortunio di cui l'assicurato è rimasto vittima nel no-
vembre 1999 si distingueva in modo chiaro dagli eventi atti
a provocare l'insorgere di un'ernia del disco. Inoltre, i
disturbi riscontrati non presentavano il tipico carattere
radicolare. D'altro canto, già prima dell'evento in que-
stione l'interessato aveva accusato dei seri problemi a
livello della colonna cervicale. Infine, ritenute le risul-
tanze della risonanza magnetica effettuata nel gennaio 1996
presso il Dipartimento di radiologia dell'Ospedale
Y._________, il frammento interessato non appariva intatto
sulle lastre eseguite.

     d) Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente
ribadisce le tesi sostenute in sede di prima istanza, non
riuscendo però a dimostrare che le considerazioni esposte
dalla giudice di prime cure sarebbero censurabili. Come del
resto a ragione ha precisato anche l'INSAI nella risposta
del 15 maggio 2001, le condizioni enunciate dalla dottrina
medica e riprese dalla giurisprudenza per ammettere un'ori-
gine post-traumatica dell'ernia discale non risultano adem-
piute nel caso in esame, né i predetti medici hanno accer-
tato che l'esistenza di un nesso di causalità naturale con
l'infortunio fosse probabile secondo il grado della vero-
simiglianza preponderante.

     e) Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricor-
rente non perviene a mettere in forse, con argomenti atten-
dibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte
cantonale. Né mette conto, date le circostanze del caso di
specie, di ordinare l'allestimento di una perizia medica
giudiziaria. L'esistenza di un nesso di causalità naturale
tra l'infortunio assicurato e le lamentate turbe dovendo
pertanto essere negata a contare dal 14 marzo 2000, il ri-
corso di C._________ si appalesa infondato, mentre
l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno
confermati.

     3.- Il ricorrente sollecita di essere messo al bene-
ficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci-
nio.
     La procedura è gratuita (art. 134 OG). Per quanto
concerne la domanda intesa ad ottenere la concessione del
gratuito patrocinio (art. 152 cpv. 2 OG in relazione con
l'art. 135 OG), occorre considerare che la situazione di
bisogno dell'assicurato non dà adito a dubbi e che il ri-
corso non appariva necessariamente sprovvisto di possibi-
lità di esito favorevole. Inoltre, la fattispecie poneva
quesiti giuridici di non facile soluzione, per cui non si
poteva pretendere che egli difendesse i suoi interessi
senza ricorrere all'ausilio di un patrocinatore. L'istanza
va quindi accolta, riservato essendo l'eventuale suo obbli-
go di rimborso (art. 152 cpv. 3 OG).

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
     patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà
     al patrocinatore del ricorrente fr. 2500.- (comprensi-
     vi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di pa-
     trocinio per la procedura federale.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e
     alla Cassa malati Supra, Lugano.

Lucerna, 5 settembre 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :