Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 82/2001
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U 82/01 Ws

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 15 novembre 2001

                        nella causa

P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv.
Salvatore Maurizio Curcio, c/o Studio Ferrari-Revelli, Via
Boscioro 12, 6962 Viganello,

                          contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- P.________, nato nel 1970, lavorava alle dipen-
denze della ditta I.________ SA in qualità di parchettista
ed era, come tale, assicurato contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data
15 novembre 1999 il menzionato datore di lavoro ha
comunicato all'INSAI che l'assicurato, a causa di un
gonfiore al ginocchio destro, era divenuto inabile al
lavoro dal 9 novembre precedente. Il dott. B.________,
medico curante dell'interessato, con certificati
10 novembre e 28 dicembre 1999 ha attestato la presenza di
una gonalgia acuta destra con edema articolare in ginocchio
già traumatizzato nel 1991, rispettivamente la
riacutizzazione del vecchio trauma. In realtà, il
21 gennaio 1992 era stato annunciato all'INSAI un
infortunio verificatosi il 7 gennaio precedente, dovuto al
fatto che l'assicurato era allora scivolato ed aveva urtato
lo spigolo di uno scalino con il ginocchio destro; per tale
evento, l'Istituto assicuratore aveva negato ogni diritto a
prestazioni con decisione 29 maggio 1995, cresciuta in
giudicato. Il predetto sanitario ha pure affermato che
poteva trattarsi di malattia professionale, vista
l'attività svolta dal paziente. P.________ ha ritrovato
piena abilità lavorativa già a far tempo dal 22 novembre
1999, data dalla quale il caso è stato chiuso dall'Istituto
assicuratore.
     Con decisione 27 gennaio 2000 l'INSAI ha negato il
proprio obbligo di erogare prestazioni. A suo avviso non si
era in presenza né di un infortunio, né di una lesione cor-
porale parificata a simile evento né, infine, di una malat-
tia professionale. D'altro canto, i disturbi accusati al
ginocchio destro non si trovavano neppure in una relazione
di causalità naturale con l'evento traumatico del 1992. Me-
diante decisione su opposizione del 5 aprile 2000 detto
provvedimento è stato sostanzialmente confermato.

     B.- Rappresentato dall'avv. S. M. Curcio, di Viganel-
lo, P.________ è insorto contro la pronunzia dell'Istituto
assicuratore con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino. Proposte la disposizione di una perizia
medico-legale e l'audizione della ditta I.________ SA quale
teste allo scopo di accertare che i disturbi lamentati
erano direttamente riconducibili all'attività lavorativa,
chiedeva che l'affezione al ginocchio destro venisse
assunta dall'INSAI a titolo di malattia professionale.
Asseriva infatti che essa presentava le proprietà tipiche
di una borsite, direttamente collegata alla malattia che si
riscontra in soggetti tenuti ad assumere la posizione
richiesta nell'esercizio dell'attività di parchettista.
     Con giudizio del 22 gennaio 2001 l'autorità di ricorso
cantonale ha respinto il gravame. Essa ha in sostanza con-
siderato che l'esistenza di una borsite al ginocchio destro
non era stata resa sufficientemente verosimile e che neppu-
re ci si trovava di fronte ad una malattia causata esclusi-
vamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio del-
l'attività professionale.

     C.- Tramite il suo legale, l'assicurato interpone al
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di di-
ritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Riba-
disce la domanda di allestimento di accertamenti medico-
legali volti a stabilire la natura della lamentata affe-
zione, "diagnosticata come borsite nei referti, degli spe-
cialisti italiani, che si offrono in produzione in questa
sede". Al riguardo produce un certificato del dott.
B.________, redatto il 22 febbraio 2001, e la copia di una
relazione medica già agli atti, stilata l'8 febbraio 1995.
Conclude chiedendo che venga riconosciuto l'obbligo pre-
stativo dell'INSAI, essendo egli affetto da malattia pro-
fessionale. Ulteriormente ha prodotto un'attestazione
dell'Ospedale X.________ del 19 marzo 2001 e un certificato
stilato dal dott. B.________ il 7 aprile 2001.
     L'Istituto opponente postula l'integrale disattenzione
del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha rinunciato a determinarsi. Anche la Cassa malati
KFW, invitata ad esprimersi sul gravame come cointeressata,
ha rinunciato a presentare osservazioni.

                      D i r i t t o :

     1.- a) Come pertinentemente rilevato dalla precedente
istanza, oggetto della presente lite è unicamente il tema
di sapere se l'INSAI sia o meno tenuto a corrispondere pre-
stazioni assicurative a dipendenza dei disturbi al ginoc-
chio destro annunciati nel novembre 1999, e ciò a titolo di
malattia professionale.

     b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio sono state
debitamente illustrate le norme legali (art. 9 cpv. 1 e 2
LAINF, art. 14 OAINF, Allegato 1 all'OAINF) ed i principi
di giurisprudenza (DTF 119 V 200 consid. 2) applicabili in
concreto; a tale esposizione basta pertanto fare riferimen-
to e prestare adesione.

     2.- a) Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie
professionali quelle causate esclusivamente o prevalente-
mente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'eser-
cizio dell'attività professionale. Sono in tal senso provo-
cate da determinati lavori segnatamente le borsiti croniche
cagionate da pressione continua (art. 14 OAINF e Allegato 1
all'OAINF).
     Dagli atti medici all'inserto emerge che il ricorrente
è affetto da gonalgia acuta al ginocchio destro, con arti-
colazione arrossata ed edematosa (certificato 10 novembre
1999 redatto dal dott. B.________). Detto parere è stato
confermato dallo stesso sanitario il 28 dicembre 1999. In
una relazione del 28 marzo 2000 il dott. C.________, medico
di circondario dell'INSAI, ha precisato che in occasione
dell'audizione ispettiva del 1° dicembre 1999 l'assicurato
aveva specificamente indicato manifestarsi il dolore in re-
gione posteriore del ginocchio destro; tali sintomi erano
incompatibili con un'eventuale diagnosi di borsite. Anche
in un certificato stilato dal predetto medico curante in
data 24 maggio 2000, prodotto nel contesto di una ricaduta
annunciata il 26 maggio dello stesso anno, si attestava
unicamente una gonalgia acuta al ginocchio destro, con ar-
ticolazione edematosa.
     In esito a quanto precede, a ragione la Corte cantona-
le ha constatato come nessun medico avesse mai posto la
diagnosi di borsite. Pure in modo pertinente essa ha
concluso che era dimostrato con sufficiente verosimiglianza
non potersi applicare in concreto l'art. 9 cpv. 1 LAINF, in
quanto la malattia lamentata non era annoverabile fra i
disturbi disciplinati quale malattia professionale
all'Allegato 1 all'OAINF.

     b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
rimprovera alla giurisdizione di prime cure segnatamente di
aver omesso di delucidare la fattispecie in modo corretto,
per cui dovrebbe essere ordinato l'allestimento di accerta-
menti medico-legali. Sostiene che gli specialisti italiani
avrebbero comunque diagnosticato una borsite. A sostegno di
tale affermazione si limita tuttavia a produrre nuovi
certificati del dott. B.________, nei quali il medico
curante nulla attesta relativamente a simile infermità.
Unico accenno alla lamentata malattia è riscontrabile in un
referto dell'8 febbraio 1995, già agli atti e riprodotto
con il gravame, nonché in un certificato stilato dal medico
curante il 7 aprile 2001, dove si precisa nondimeno che
detta affezione è asintomatica.
     Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono al-
l'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla con-
vinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non po-
trebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo as-
sumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e
pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a,
122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una
violazione del diritto di essere sentito conformemente
all'art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).

     Discende da quanto precede che a ragione il Tribunale
cantonale ha rinunciato a nuove indagini peritali e che
anche in questa sede la relativa censura è priva di fonda-
mento.

     c) L'autorità di ricorso di prima istanza non ha rico-
nosciuto il diritto a prestazioni assicurative neanche in
applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LAINF. Essa ha correttamen-
te rilevato che dal profilo medico la diagnosi di gonalgia
si riferiva unicamente ai sintomi lamentati, senza che fos-
se stata fatta luce sulle relative cause. Ha pure sottoli-
neato che il dott. B.________ aveva solo ritenuto la mera
possibilità di una malattia professionale, per sostenere
ulteriormente la tesi di una ricaduta dell'evento
traumatico del 7 gennaio 1992. Orbene, considerato che la
predetta norma presuppone l'esistenza di un nesso di
causalità qualificato, nel senso che l'affezione in oggetto
dev'essere stata provocata dall'attività professionale
almeno nella misura del 75 %, risulta che anche da questo
profilo le precedenti istanze hanno negato a ragione sia
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata con
l'infortunio verificatosi nel 1992 che il diritto a
prestazioni assicurative deducibile dall'art. 9 cpv. 2
LAINF.

     3.- Deriva dalle suesposte considerazioni che il
ricorrente non è affetto, secondo il grado della verosimi-
glianza preponderante, da malattia professionale; il suo
gravame si rivela pertanto infondato e dev'essere disat-
teso. Meritano quindi conferma il giudizio impugnato e la
decisione da esso protetta.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla
     Cassa malati KFW, e all'Ufficio federale delle
     assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 novembre 2001
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :