Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 67/2001
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U 67/01 Ws

                        IIa Camera

composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
Ferrari, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere

              Sentenza del 26 settembre 2001

                        nella causa

D.________, istante, rappresentato dall'avv. Mauro
von Siebenthal, Via Trevani 1a, 6600 Locarno,

                          contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

                        F a t t i :

     A.- D.________, nato nel 1943, assicurato presso
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), il 18 agosto 1993 è rimasto vittima di
un incidente della circolazione, a seguito del quale ha
riportato contusioni varie, in particolare alla spalla
sinistra e al ginocchio sinistro. L'INSAI si è assunto il
caso e, con decisione 21 novembre 1996, ha assegnato
all'interessato una rendita d'invalidità del 35% con
effetto dal 1° novembre 1996 e un'indennità per menomazione
dell'integrità fisica di pari grado.
     A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato
- con cui chiedeva in sostanza il riconoscimento di una
rendita d'invalidità pari all'80%, l'assunzione dell'inca-
pacità lavorativa conseguente ai disturbi psichici sino a
emanazione della relativa decisione di rendita, nonché
un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità men-
tale - l'Istituto assicuratore, con decisione su opposizio-
ne 4 aprile 1997, ha confermato il provvedimento ammini-
strativo e negato la propria responsabilità in relazione ai
disturbi psichici, ritenendo che tali affezioni non fossero
in nesso di causalità adeguata con il noto infortunio.
     Contro l'atto amministrativo l'interessato, rappresen-
tato dall'avv. von Siebenthal, è insorto al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino. La Corte cantonale, am-
mettendo l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
le turbe psichiche e l'infortunio stradale, con pronunzia
2 febbraio 1999 ne ha accolto il gravame e ha rinviato gli
atti all'INSAI affinché, con un nuovo provvedimento, si
esprimesse sul diritto alle prestazioni.
     In seguito al ricorso di diritto amministrativo inter-
posto dall'ente assicuratore, rappresentato dall'avv. Brog-
gini, il Tribunale federale delle assicurazioni, con giudi-
zio 21 giugno 1999, ha annullato la pronunzia cantonale e
rinviato la causa al primo giudice, ritenendo necessario
far esperire una perizia psichiatrica prima di poter ammet-
tere un nesso di causalità adeguata fra i disturbi psichici
e l'evento infortunistico subito da D.________.

     B.- Il Tribunale cantonale delle assicurazioni - sta-
tuendo il 17 aprile 2000 dopo aver disposto l'ordinata pe-
rizia psichiatrica -, accertata l'esistenza del necessario
nesso causale, ha accolto il ricorso dell'assicurato e rin-
viato la causa all'amministrazione affinché si esprimesse
nuovamente sul diritto a prestazioni.

     C.- Mediante sentenza 11 gennaio 2001, il Tribunale
federale delle assicurazioni, adito nuovamente dall'INSAI,
che, oltre a chiedere l'annullamento della pronuncia can-
tonale 17 aprile 2000, postulava anche la conferma della
propria decisione su opposizione 4 aprile 1997, ha ulte-
riormente accolto il gravame dell'ente assicuratore e, ne-
gando il nesso di causalità adeguata, ha confermato il
provvedimento amministrativo.

     D.- Con atto 15 febbraio 2001 l'assicurato presenta
domanda di revisione e di interpretazione. Chiedendo, per
entrambi i rimedi, la modifica della pronunzia 11 gennaio
2001 nel senso di annullare il giudizio cantonale del 17
aprile 2000 e confermare la decisione su opposizione del-
l'assicuratore infortuni del 4 aprile 1997 limitatamente
all'esclusione di un nesso adeguato tra le lesioni psichi-
che patite dall'assicurato e l'infortunio del 18 agosto
1993, postula il rinvio della causa al primo giudice affin-
ché statuisca di nuovo sul ricorso 26 giugno 1997.
     L'INSAI propone la reiezione delle due istanze, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni ha rinunciato a pre-
sentare osservazioni.

                      D i r i t t o :

     I. Sulla domanda di revisione

     1.- a) Secondo l'art. 136 OG (in relazione con l'art.
135 OG), la revisione di una sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni è, tra l'altro, ammissibile,
quando quest'ultimo ha aggiudicato a una parte sia più di
quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una
speciale norma di legge lo consenta, sia meno di quanto la
controparte abbia riconosciuto (lett. b) oppure quando non
è stato deciso su singole conclusioni (lett. c). L'istanza
deve specificare il motivo invocato e giustificare la
tempestività della domanda, oltre che indicare la
modificazione della sentenza e la restituzione che sono
chieste (art. 140 OG). La domanda di revisione deve, a pena
di perenzione, essere depositata presso il Tribunale
federale delle assicurazioni entro 30 giorni dal
ricevimento del testo della sentenza (art. 141 cpv. 1 lett.
a OG).

     b) Benché, secondo il testo legale, l'ammissibilità
dell'istanza di revisione dipenda dall'esistenza di un
motivo di revisione, è sufficiente per l'entrata nel merito
della domanda che un tale motivo venga semplicemente fatto
valere (DTF 86 I 279 consid. 1 con riferimenti; sentenza
del 2 aprile 2001 in re F., I 636/00; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1992,
n. 1 ad art. 136 OG).

     2.- a) Nell'evenienza concreta, l'istante invoca i
motivi di revisione di cui all'art. 136 lett. b e c.
Inoltre, la sentenza 11 gennaio 2001 del Tribunale federale
delle assicurazioni essendo stata notificata il 26 gennaio
2001, si deve ritenere che la domanda di revisione,
consegnata alla Posta il 15 febbraio seguente, è
tempestiva. Essendo adempiuti i requisiti formali,
l'istanza può essere esaminata nel merito.

     b) Con la domanda di revisione D.________ solleva in
via principale il motivo di revisione ex art. 136 lett. b
OG rilevando che questa Corte con la sentenza 11 gennaio
2001 avrebbe statuito ultra petita. In via subordinata
invoca una violazione della lett. c dello stesso articolo,
in quanto, con la conferma della decisione 4 aprile 1997
senza previa determinazione del grado di invalidità dal
profilo somatico da parte di un'istanza giudiziaria, gli
sarebbe stata pregiudicata la possibilità di fare
debitamente valere le argomentazioni riguardanti
l'incapacità di guadagno in questo ambito, così come invece
aveva postulato in sede di ricorso cantonale 26 giugno
1997. Essendosi l'autorità giudiziaria cantonale limitata a
statuire preliminarmente sull'esistenza di un nesso di
causalità adeguato tra le turbe psichiche e l'evento
infortunistico del 18 agosto 1993, sarebbero così rimaste
indecise singole conclusioni.

     3.- Lo sviluppo processuale consente di ritenere che a
fronte di un tema in sostanza mai messo in discussione -
grado di invalidità e indennità per menomazione
dell'integrità del 35% per ragioni esclusivamente d'ordine
somatico - vi è per contro stata una lunga disputa sulla
questione di sapere se si dovesse tener conto anche delle
affezioni psichiche dipendenti dall'evento infortunistico.
Il giudizio espresso con chiarezza da questa Corte nel
pronunciato 11 gennaio 2001 non può essere revocato in
dubbio.

     4.- a) L'istante invoca una violazione dell'art. 136
lett. b OG, imputando a questa Corte di aver aggiudicato a
una parte più di quanto essa abbia domandato. A torto.
Basta infatti leggere il petitum del ricorso di diritto
amministrativo 18 maggio 2000 dell'ente assicuratore per
constatare in termini incontrovertibili che l'INSAI aveva
richiesto espressamente la conferma della decisione su
opposizione 4 aprile 1997. A fronte di siffatta chiarezza
nella domanda, era preciso dovere processuale
dell'assicurato rimettere in discussione il grado di
invalidità accertato dall'amministrazione con riferimento
alle affezioni fisiche - tasso di invalidità che, peraltro,
la perizia giudiziaria disposta dalla Corte cantonale a
cura del dott. M.________ sembrava confermare in questo
ambito.

     b) Ad ogni modo, va ricordato che l'istituto della
revisione, essendo destinato a modificare un giudizio
definitivo e quindi ad introdurre un elemento di
insicurezza nell'amministrazione della giustizia, quale
rimedio straordinario ed eccezionale può tenere conto
unicamente di talune gravi deficienze del giudizio
impugnato (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e
prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in: Festschrift für Max Guldener,
Zurigo 1973, pag. 85). Con la domanda di revisione ex art.
136 OG non si possono sanare errori processuali precedenti
(cfr. mutatis mutandis Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1998,
pag. 278, n. 8.17), segnatamente per avere omesso la
richiesta di statuire sul grado di invalidità per motivi
fisici, nell'ipotesi che la domanda principale
sull'invalidità totale per disturbi psichici fosse
disattesa. La volontà, così come espressa dal richiedente
in particolare nell'ultima memoria di risposta del 26
giugno 2000, si è sempre caratterizzata nel senso di
dimostrare che, oltre al grado di invalidità per motivi
somatici, vi fossero anche rilevanti affezioni psichiche in
nesso adeguato di causalità con l'infortunio. La mancata
richiesta di pronuncia in tal senso, benché la chiara
domanda di controparte fosse inequivocabile e dovesse
muovere l'interessato ad agire di conseguenza, preclude
ogni possibilità di esame del grado di invalidità per
ragioni fisiche accertato in precedenza e non censurato in
termini ritualmente validi (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 88
seg. n. 188).
     Ne consegue che non vi è spazio per l'applicazione
dell'art. 136 lett. b OG.

     5.- L'istante fa inoltre valere che non sarebbe stato
deciso su singole conclusioni (art. 136 lett. c). Questo
disposto sanziona l'omessa decisione in merito a
conclusioni per le quali il Tribunale federale delle
assicurazioni era stato validamente adito (Poudret, op.
cit., n. 4 ad art. 136). E' di immediata comprensione che
l'omissione deve essere imputabile a questa Corte, nel
senso che a fronte di un petitum espressogli in conformità
delle norme procedurali applicabili il giudice richiesto
non si sia determinato.
     Secondo giurisprudenza, la motivazione di una domanda
non costituisce una conclusione ai sensi dell'art. 136
lett. c OG (sentenza 30 marzo 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in re
W., 7B.68/2001). Per converso, un'eventuale mancata presa
di posizione su un punto relativo alla motivazione di una
domanda non configura motivo di revisione, non potendo il
richiedente in tal caso sostenere che non sia stato deciso
su singole conclusioni.
     Nel caso di specie non è ravvisabile un motivo di
revisione per il fatto che, con la sentenza 11 gennaio
2001, il Tribunale federale delle assicurazioni non avrebbe
deciso su singole conclusioni. A prescindere dalla
constatazione che nelle richieste processuali a fondamento
della pronunzia in questione manca comunque qualsivoglia
contestazione relativa al grado di invalidità del 35% per
le affezioni fisiche, l'istante, in concreto, fa valere
un'omessa presa di posizione su un punto inerente alla
motivazione delle domande da lui sollevate in sede di
ricorso cantonale, che per l'appunto non è suscettibile di
configurare un motivo di revisione. Come già detto, a
fronte della precisa richiesta di controparte di confermare
la decisione su opposizione 4 aprile 1997, incombeva
all'assicurato opporsi di conseguenza.
     Ne consegue che questa Corte nella sentenza 11 gennaio
2001 si è espressa su tutte le domande poste dalle parti,
motivo per cui l'art. 136 lett. c OG non torna applicabile.

     6.- Visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.

     II. Sulla domanda di interpretazione.

     1.- a) L'istante chiede, in via subordinata,
un'interpretazione nel senso dell'art. 145 OG affinché il
dispositivo della sentenza 11 gennaio 2001 di questa Corte
venga modificato come segue: "Il ricorso di diritto
amministrativo è accolto nel senso che il giudizio del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17
aprile 2000 è annullato e la decisione su opposizione
dell'INSAI del 4 aprile 1997 viene confermata,
limitatamente all'esclusione di un nesso causale adeguato
tra le lesioni psichiche dell'assicurato e l'infortunio del
18 agosto 1993. Per il resto, la causa è rinviata al
Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché statuisca
con una nuova pronuncia sul ricorso del 26 giugno 1997 del
qui istante".

     b) A norma dell'art. 145 cpv. 1 in relazione con
l'art. 135 OG, quando in una sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni si riscontrino dispositivi
oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano
o siano in contraddizione con i motivi, o quando nei
dispositivi siano incorsi errori di redazione o di calcolo,
la Corte giudicante, a richiesta scritta di una delle
parti, li interpreta o li rettifica.

     2.- Il richiedente fa valere un motivo di
interpretazione per dispositivo incompleto. A torto.
Infatti con il dispositivo censurato, contrariamente
all'assunto dell'assicurato, questa Corte si è determinata
sulle questioni sottopostele in termini che non lasciano
qualsivoglia spazio al rimedio dell'interpretazione. Non
dandosi disputa sul grado d'invalidità e sull'indennità per
menomazione dell'integrità per ragioni d'ordine somatico,
il Tribunale federale delle assicurazioni non poteva che
pronunciare l'annullamento del giudizio cantonale 17 aprile
2000, con contestuale conferma della decisione su
opposizione dell'INSAI del 4 aprile 1997, avendo negato
l'esistenza di un nesso adeguato di causalità tra
l'infortunio assicurato e le lamentate turbe psichiche.

     3.- Visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle
assicurazioni

                    p r o n u n c i a :

  I. La domanda di revisione 15 febbraio 2001 è respinta.

 II. La domanda di interpretazione 15 febbraio 2001 è
     respinta.

III. Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono
     poste a carico dell'istante e saranno compensate con
     le garanzie prestate da quest'ultimo.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 settembre 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IIa Camera :

                               Il Cancelliere :