Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 371/2001
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U 371/01

Sentenza del 17 ottobre 2002
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen;
Scartazzini, cancelliere

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

C.________, opponente, rappresentata dall'avv. Mario Molo, via Orico 9, 6500
Bellinzona

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 settembre 2001)

Fatti:

A.
C. ________, nata nel 1948, insegnante al beneficio di prestazioni
assicurative contro la disoccupazione e quindi assicurata presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 31
ottobre 1998 è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale
lamentando un trauma distorsivo alla colonna cervicale. Il caso è stato
assunto dall'INSAI, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge. Dall'11
gennaio al 9 febbraio 1999 l'assicurata è stata degente alla Clinica
X.________, dal mese di aprile 1999 è stata in cura dal dott. M.________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e dal 3 al 28 maggio seguente
ha soggiornato, su prescrizione di tale sanitario, presso l'Ospedale
Y.________ d'Intragna.

Con decisione del 4 giugno 1999 l'Istituto assicuratore ha negato la propria
responsabilità relativamente ai disturbi di natura psichica, facendo valere
il difetto di una relazione di causalità adeguata con l'evento infortunistico
subito nell'ottobre 1998. Su opposizione dell'interessata l'INSAI ha
confermato la propria posizione l'8 settembre 1999, annunciando la chiusura
del caso a far tempo dal 14 settembre 1999. Un'ulteriore opposizione
interposta contro quest'ultimo provvedimento è stata respinta con decisione
su opposizione del 13 dicembre 1999.

B.
C.________, patrocinata dall'avvocato M. Molo di Bellinzona, è insorta contro
tale decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. Chiedeva che le fossero corrisposte le prestazioni legali cui aveva
diritto, ritenuto che dal profilo del giudizio sull'adeguatezza del nesso
causale si doveva far capo ai criteri sviluppati per le lesioni da "colpo di
frusta" anziché applicare i principi sulle conseguenze psichiche di un
infortunio.

Con giudizio del 28 settembre 2001 la Corte cantonale, fondandosi
segnatamente su una perizia medica giudiziaria a cura della Clinica
Z.________, ha accolto il gravame in quanto era stata accertata l'esistenza
di un nesso causale naturale ed adeguato fra l'infortunio del 31 ottobre 1998
ed il danno lamentato dall'insorgente. La causa veniva pertanto rinviata
all'INSAI affinché avesse ad esprimersi nuovamente sul diritto a prestazioni
dopo il 13 settembre 1999.

C.
L'INSAI interpone un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio
cantonale postulandone l'annullamento e la conferma della decisione su
opposizione del 13 dicembre 1999. Argomenta che la patologia psichica
lamentata dall'assicurata risulterebbe situarsi in primo piano rispetto ai
disturbi tipici riscontrati dopo un infortunio di tipo "colpo di frusta". Non
sarebbero invece dati i presupposti richiesti ove si valuti la causalità
adeguata facendo riferimento ai principi applicabili nel caso di alterazioni
dello sviluppo psichico.

Rispondendo al gravame tramite il suo legale, C.________ ne propone la
disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La lite verte sul punto di sapere se sussista, anche dopo il 13 settembre
1999, un nesso di causalità naturale e adeguata fra i disturbi di natura
psichica lamentati da C.________ e l'infortunio avvenuto nell'ottobre 1998.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha
debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza
applicabili in concreto, per cui a tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

2.
2.1 La Corte cantonale, allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo
medico, ha ordinato una perizia giudiziaria affidandone l'allestimento alla
Clinica Z.________. Dal referto del 15 gennaio 2001 emerge in particolare la
diagnosi di sindrome cervicale cronica con stato di distorsione della colonna
cervicale in seguito a un incidente della circolazione stradale avvenuto il
31 ottobre 1998. Secondo i periti giudiziari C.________ aveva certamente
accusato una distorsione, rispettivamente un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, circostanza che era stata riconosciuta anche dal medico di
fiducia dell'INSAI (esami medici circondariali del 18 dicembre 1998 e del 31
marzo 1999). I dolori cervicali cronici ed i deficit neuropsicologici
lamentati a contare dall'evento infortunistico costituivano inoltre una
naturale conseguenza del trauma distorsivo alla colonna cervicale. Sempre a
mente dei designati esperti, la capacità lavorativa dell'assicurata era nulla
per quanto riguardava la sua originaria professione d'insegnante.

Fondandosi su tale perizia e sugli atti medici già all'inserto, in
particolare sul parere del dott. M.________, la precedente istanza ha
concluso che la valutazione dell'adeguatezza del legame causale non andava
eseguita dal profilo di un'elaborazione psichica abnorme dopo infortunio (DTF
115 V 135 segg.), bensì in applicazione della giurisprudenza vigente in
materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (DTF 117 V 359 segg.
e 123 V 99 consid. 2a). Classificato l'infortunio tra gli eventi di grado
medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, e
rammentato che per ammettere l'adeguatezza è necessaria alternativamente la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti, la Corte cantonale ha
ritenuto essere soddisfatti il criterio della persistenza dei disturbi,
quello della durata eccezionalmente lunga della cura medica nonché quello del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

2.2 Nel suo gravame l'INSAI contesta che la causalità adeguata possa essere
valutata in base ai principi elaborati per gli infortuni del tipo "colpo di
frusta" o lesioni analoghe. A sostegno della sua tesi adduce essenzialmente
che l'assicurata ha presentato solo una minima parte dei disturbi tipici per
tali eventi, che le difficoltà a livello psichico si sono sviluppate
rapidamente, che il ricovero presso l'Ospedale Y.________ era stato ordinato
per quel motivo, e che nell'insieme C.________ era stata curata soprattutto
dal lato psichico. Ne deduce che, non essendo stato prescritto alcun
analgesico al momento della dimissione dalla Clinica X.________ (dove aveva
soggiornato dall'11 gennaio al 9 febbraio 1999), l'assicurata non avrebbe
accusato dolori rilevanti persistenti. Ritiene pure che, dopo la dimissione
dall'Ospedale Y.________ (nel maggio 1999) ella aveva beneficiato unicamente
di sporadiche cure fisioterapiche e di alcune consultazioni presso lo
psichiatra, per cui la cura medica non sarebbe stata eccezionalmente lunga.
Inoltre, ha rilevato l'Istituto insorgente, l'interessata aveva ricominciato
a lavorare nel maggio 2000. Comunque, ha ricordato, secondo la giurisprudenza
la durata dell'incapacità lavorativa è ininfluente se i disturbi psichici
sono apparsi subito dopo l'infortunio.

2.3
2.3.1Le argomentazioni dell'INSAI non sono convincenti e non possono pertanto
rimettere in forse l'esito del giudizio impugnato. Va innanzitutto rilevato
che nel suo gravame l'Istituto ricorrente non fa capo minimamente alla
perizia giudiziaria stilata dai sanitari della Clinica Z.________ in data 15
gennaio 2001, né accenna al parere del dott. M.________, espressosi a più
riprese, segnatamente in un referto dell'11 agosto 2001. Inoltre, occorre
notare che nel rapporto d'uscita della Clinica X.________ del 24 febbraio
1999 veniva prescritta della fisioterapia; data la persistenza di limitazioni
della mobilità e di disturbi della concentrazione e smemoratezza, la paziente
rimaneva inabile al lavoro nella misura del 100 %, malgrado si auspicasse a
quel tempo una ripresa lavorativa come insegnante. Anche secondo rapporti
dell'Ospedale Y.________ (del 28 maggio e 17 giugno 1999) lo scompenso
psichico era avvenuto a seguito dell'incidente stradale con conseguente
trauma distorsivo a livello della colonna cervicale. Infine, pure un esame
neuropsicologico effettuato presso la Clinica  H.________ (rapporto del 4
giugno 1999) aveva evidenziato disturbi della concentrazione e della memoria
nonché eccessiva affaticabilità.

2.3.2 Dato quanto precede, a ragione i giudici di prime cure hanno
considerato che la valutazione dell'adeguatezza del legame causale andava
eseguita conformemente alla giurisprudenza in materia di trauma
d'accelerazione della colonna cervicale (DTF 117 V 359 segg. e 123 V 99
consid. 2a). Pure a ragione essi hanno ammesso, per i motivi esposti nel
querelato giudizio, essere soddisfatti con sufficiente intensità i tre
criteri della persistenza dei dolori, della durata della cura medica, nonché
del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

È vero che, secondo la giurisprudenza, la durata dell'incapacità lavorativa è
ininfluente se i disturbi psichici sono apparsi subito dopo l'infortunio. In
effetti, nel caso di colui che a distanza di pochi mesi dall'infortunio
presenta uno stato psichico depressivo non può essere asserito che la
lamentata affezione psichica si sia sviluppata progressivamente e corrisponda
al risultato di un'incapacità lavorativa per motivi organici prolungatasi nel
tempo (sentenza dell'11 gennaio 2001 in re D., U 208/00). Tuttavia,
determinante nella presente evenienza dev'essere ritenuto essenzialmente il
grado dell'incapacità lavorativa, il quale sin dall'inizio è stato valutato
nella misura del 100 % nella professione di insegnante (cfr. RAMI 1998 no. U
307 pag. 450 consid. 3b). Ne deriva che il giudizio impugnato merita
conferma.

3. La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, C.________,
patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità di parte per la
procedura federale, la quale sarà posta a carico dell'Istituto soccombente
(art. 159 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'INSAI verserà all'assicurata opponente la somma di fr. 2500.- a titolo di
indennità di parte per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: