Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 360/2001
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U 360/01

Sentenza del 7 luglio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

D.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Franco Ramelli, Palazzo
Panorama, 6600 Locarno,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 5 settembre 2001)

Fatti:

A.
In data 2 luglio 1997, D.________, elettromeccanico diplomato, nato nel 1975,
all'epoca dei fatti alle dipendenze della X.________ SA in qualità di
meccanico di elicotteri in formazione e, in quanto tale, assicurato presso
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
è rimasto vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha
riportato gravi ferite multiple. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le
prestazioni di legge.

Il 13 gennaio 1999 l'assicurato ha terminato la formazione in corso e
conseguito il diploma federale di meccanico aeronautico.

Mediante decisione del 26 maggio 2000, sostanzialmente confermata anche in
data 24 luglio 2000 in seguito all'opposizione interposta dall'interessato,
che chiedeva gli venisse riconosciuto quale guadagno assicurato quello
spettante a un assicurato a conclusione della formazione in campo aeronautico
(pari a fr. 48'000.- annui), l'istituto assicuratore - in conseguenza della
chiusura del caso e degli esiti ricollegabili all'infortunio in parola - ha
assegnato ad D.________ una rendita d'invalidità del 20% a far tempo dal 1°
febbraio 2000 - determinata sulla base di un guadagno assicurato di fr.
44'850.- annui, corrispondente all'importo normalmente versato ad un
elettromeccanico al secondo anno di attività - nonché un'indennità per
menomazione dell'integrità del 30%.

B.
Patrocinato dall'avv. Franco Ramelli, D.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando che la rendita d'invalidità
riconosciutagli venisse stabilita sulla base di un guadagno assicurato di fr.
48'000.-.

Per pronuncia del 5 settembre 2001, la Corte cantonale ha respinto il gravame
e confermato il provvedimento impugnato.

C.
Sempre rappresentato dall'avv. Ramelli, D.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio di primo
grado e della decisione su opposizione del 24 luglio 2000 con contestuale
rinvio degli atti all'amministrazione affinché determini la rendita
d'invalidità sulla base del guadagno assicurato invocato in prima sede.

L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come sostiene il
ricorrente, a torto i primi giudici non abbiano considerato quale guadagno
assicurato determinante per il calcolo della rendita d'invalidità la
retribuzione (fr. 48'000.- annui) normalmente spettante a un meccanico di
elicotteri al termine della relativa istruzione e abbiano per contro
stabilito quest'ultima in base al reddito conseguibile nell'attività di
elettromeccanico, rilevando che, al momento in cui era rimasto vittima del
grave incidente, l'interessato avrebbe già terminato la sua formazione
iniziale.

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare che giusta l'art. 15
LAINF le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato (cpv. 1)
riscosso durante l'anno precedente l'infortunio (cpv. 2) - per la
determinazione del quale fa stato il salario determinante secondo la
legislazione AVS (art. 22 cpv. 2 OAINF) -, riservata la competenza del
Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente qualora
l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella
sua professione (cpv. 3 lett. c). Essa ha quindi pertinentemente esposto come
l'esecutivo federale, facendo uso di tale delega, abbia in particolare
stabilito all'art. 24 cpv. 3 OAINF che se l'infortunato, poiché seguiva una
formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato
completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno
assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione,
in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente
l'infortunio. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia soggiungere che, pur essendo entrata in vigore
il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in
concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di
modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento
determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della
giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI,
senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3
OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U
148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la
necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale
istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF
- questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78
cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante
ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata
unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure
di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e
professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria
attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un
assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di
questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid.
2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si
appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un
salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma,
possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita
notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte
ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato
può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno
sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a,
102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base,
intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è
considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione
iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo
allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963
pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità
generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina
(Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente
da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid.
3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che
la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto
ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure
con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In
quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un
assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua
formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire
presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore
della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il
Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di
applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del
10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).

4.
Già solo alla luce di questi chiari principi, dai quali questa Corte non ha
motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime cure, che non hanno
ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art. 24
cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di D.________, merita di
essere tutelato.

4.1 In particolare si osserva che la situazione del ricorrente - che, per sua
stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava seguendo una formazione
complementare dopo essere già stato in possesso di un attestato di capacità
professionale di base (elettromeccanico) e che pertanto non esercitava
un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque
necessaria a tale formazione - non poteva giustamente essere paragonata a
quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche
e professionali richieste, e questo non fosse altro per l'entità del salario
mensile percepito dall'assicurato nel corso della formazione supplementare
(fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla retribuzione altrimenti
corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA 1963 pag. 97).

4.2 Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il fatto che il Tribunale
federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per designare il campo
applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche già incentrato
la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo primario
dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con
riferimenti), che D.________ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro
all'iscrizione nel libretto di servizio militare, essere da sempre stato
quello di diventare meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato
che anche per chi già in partenza intende proseguire la formazione e
diventare meccanico di elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane -
non solo in termini temporali - il completamento della formazione di base, in
concreto il conseguimento di un attestato di capacità professionale quale
meccanico di automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo
imprescindibile per poi potere accedere alla formazione supplementare (art.
11 cpv. 1 lett. a Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese
aerotecniche [ASIA] sugli esami professionali federali per meccanici e
meccaniche d'aeromobili).

4.3 In virtù di queste considerazioni, deve ritenersi irrilevante, per la
presente vertenza, il fatto che il ricorrente, dopo l'incidente in parola,
abbia effettivamente completato la formazione complementare. Priva di pregio
deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza che l'interessato non
avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità, mai lavorato come
elettromeccanico, ritenuto che D.________, avendo seguito la relativa
formazione, disponeva comunque delle capacità per esercitare normalmente e
appieno detta attività (cfr. consid. 3.1).

5.
In tali condizioni, si deve concludere che l'Istituto assicuratore e la Corte
cantonale potevano effettivamente considerare che il ricorrente, al momento
in cui rimase vittima dell'incidente, avesse già terminato la sua formazione
iniziale. Di conseguenza, essi erano pure legittimati a determinare il
guadagno annuo assicurato facendo capo al principio posto all'art. 15 cpv. 2
LAINF e a ritenere infondata la richiesta di D.________, il cui ricorso di
diritto amministrativo dev'essere pertanto disatteso.

Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso qui esposto, la norma di
cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di penalizzare gli
assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le sue
caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi
opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia,
questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non
fosse altro per il fatto che - astrazion fatta dal caso di specie - adottando
la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche
quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di
difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso
la successiva formazione completiva.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: