Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 347/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 347/01

Sentenza del 9 gennaio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble,
cancelliere

C.________, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 13 settembre 2001)

Fatti:

A.
C. ________, nata nel 1945, ha svolto attività lavorativa quale ausiliaria di
pulizie presso la Società X._______. In tale veste essa era obbligatoriamente
assicurata contro gli infortuni ai sensi della relativa legge federale.
In data 9 marzo 1995 l'interessata è scivolata su un fondo ghiacciato,
provocandosi delle contusioni all'anca destra. Il 7 marzo 1997 essa è rimasta
nuovamente vittima di infortunio, sempre all'arto inferiore destro.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
ha assunto entrambi i casi, corrispondendo le relative prestazioni. Nel corso
del mese di agosto 1998 il datore di lavoro ha annunciato all'assicuratore
infortuni una ricaduta dell'evento infortunistico del 9 marzo 1995, che è
stata riconosciuta.
Con decisione formale del 4 marzo 1999 l'INSAI ha dichiarato C.________ non
più bisognosa di cure e totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° marzo
1999. Con successivo provvedimento del 2 giugno 1999 l'assicuratore infortuni
ha rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata, ritenendo che i
disturbi fisici da lei accusati non costituivano una naturale conseguenza
dell'evento infortunistico intervenuto nel marzo 1995.

B.
Contro la decisione su opposizione dell'INSAI C.________ è insorta con
ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, adducendo che il
nesso di causalità tra dolori e infortunio era dato.
Tramite pronunzia del 13 settembre 2001 la Corte cantonale, sulla scorta dei
risultati di una perizia giudiziaria, ha respinto il ricorso, confermando la
carenza del nesso di causalità naturale tra i disturbi soggettivi sofferti
dall'assicurata e gli infortuni subiti. Il giudice cantonale ha pure
rinunciato a far esperire accertamenti specialistici di natura psichiatrica
considerata l'assenza comunque di causalità adeguata tra la patologia
psichica (sindrome da dolore somatoforme), la cui esistenza era stata
ventilata dal perito, e gli infortuni da considerare leggeri, in quanto
consistenti in due semplici cadute.

C.
C.________ ha impugnato il giudizio cantonale con ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte, postulando il rinvio degli atti al Tribunale
cantonale, affinché stabilisca l'esistenza di conseguenze psichiche e del
nesso di causalità con gli infortuni subiti. A motivazione del gravame la
ricorrente evidenzia che le cadute di cui è rimasta vittima non possono
essere considerate a priori banali, bensì va tenuto conto delle circostanze
del caso concreto e pertanto di fattori quali l'età.
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali non si è espresso, mentre l'INSAI chiede la conferma del giudizio
cantonale.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere sono in concreto l'esistenza di disturbi psichici
rispettivamente del nesso di causalità adeguata degli stessi con gli
infortuni subiti dall'assicurata nel 1995 e 1997.

Con il ricorso di diritto amministrativo a questa Corte l'interessata non ha
infatti più contestato l'inesistenza di un nesso di causalità naturale tra i
dolori fisici e gli eventi infortunistici di cui è rimasta vittima. A
ragione. In effetti la perizia medica pluridisciplinare ordinata dal
Tribunale cantonale, in cui la ricorrente è stata esaminata in maniera
approfondita e convincente da un punto di vista ortopedico e neurologico, non
ha evidenziato in alcun modo l'esistenza di lesioni strutturali
oggettivabili, ma unicamente di disturbi funzionali.

2.
Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già
correttamente enunciato a quali condizioni vengono erogate prestazioni in
seguito ad infortunio (art. 6, 10, 16 e 18 LAINF) rispettivamente in caso di
ricadute e conseguenze tardive (art. 11 LAINF). Pure esattamente il Tribunale
di prime cure ha indicato i presupposti che permettono di riconoscere
l'esistenza di un nesso causale naturale (DTF 119 V 337 consid. 1; sentenza
del 5 settembre 2001 in re C., U 94/01) e adeguato (DTF 125 V 461 consid. 5a
e sentenze ivi citate) tra danno alla salute e evento infortunistico. A
quest'ultimo proposito occorre pure aggiungere che in presenza di un danno
alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si
pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni
particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si
producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in
presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo
importante.

Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1°
gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il
giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e
di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa della decisione
su opposizione litigiosa (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
In concreto a proposito dei disturbi psichici ventilati dal perito
giudiziario, nella persona del dottor W.________, specialista in neurologia,
in particolare di un'eventuale sindrome da dolore somatoforme, la Corte
cantonale ha evidenziato essere superfluo far capo ad una perizia
specialistica tendente all'accertamento della sua effettiva esistenza
rispettivamente di quella di un nesso di causalità naturale, essendo in ogni
caso carente il nesso di causalità adeguato. A mente del primo giudice, gli
infortuni, consistenti in banali cadute, andavano infatti qualificati di
leggeri.

4.
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di
trattamento, visti i numerosi casi esistenti, la giurisprudenza ha sviluppato
dei criteri obbiettivi  (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138segg. consid.
6-7, 405segg. 4-6). Questa Corte ha in particolare classificato gli
infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado
medio (cfr. Anche RAMI 1990 no. U 101 pag. 213 consid. 8).

4.1 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha
fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

4.2 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del
nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa
dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

4.3
4.3.1Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di
sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I
criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i dolori somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

4.3.2 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi
menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per
riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Nel caso in cui
nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva,
occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno
grave sia l'infortunio.

5.
5.1 Come evidenziato al considerando precedente comuni cadute e scivolate
vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche
RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di
calcio; v. inoltre sentenza del 16 ottobre 2001 in re A., U 149/01, caduta da
un'impalcatura di due metri, sentenza del 17 ottobre 2000 in re M., U 18/00,
caduta scendendo da un veicolo di cantiere; i due ultimi eventi sono stati
considerati medio-leggeri ed il nesso adeguato negato).

Eccezionalmente la questione della causalità adeguata va esaminata anche in
quest'ambito secondo i criteri applicabili agli infortuni di media gravità,
se le circostanze da considerare si cumulano e rivestono un'importanza
particolare (RAMI 1998 no. U 297 pag. 243segg.; sentenza del 17 ottobre 2000
in re M., U 18/00).

5.2 Nel caso di specie un attento esame dell'incarto, alla luce della
giurisprudenza federale menzionata, non può condurre ad altra soluzione che a
quella scelta dall'istanza giudiziaria inferiore.

Dagli atti dell'INSAI risulta in particolare che il primo infortunio occorso
alla ricorrente è consistito in una scivolata su fondo ghiacciato. In tale
occasione essa non ha battuto la testa, non ha perso conoscenza, si è
rialzata da sola ed ha lavorato tutto il giorno. La seconda volta la
scivolata è intervenuta durante la pulizia di una doccia. I documenti in
esame non evidenziano inoltre circostanze concomitanti tali da permettere di
qualificare gli infortuni di una gravità che va oltre quella presunta,
considerata leggera. In queste condizioni non vi è motivo di derogare, a
titolo eccezionale, al principio secondo cui una banale scivolata caduta va
sussunta quale infortunio leggero. Del resto neppure se si dovesse ammettere
l'esistenza di infortuni di grado medio i presupposti per riconoscere il
nesso di causalità adeguato sarebbero adempiuti. In effetti, oltre a non
esservi circostanze concomitanti drammatiche, le lesioni lamentate, non
oggettivabili, non sono gravi né idonee, secondo l'esperienza, a determinare
disturbi psichici; i dolori non vanno considerati di carattere somatico, né
vi è stata una cura errata. La durata relativamente lunga della cura,
protrattasi dal 1995 al 1999 - anche perché relativa a due infortuni e ad una
ricaduta -, e dell'inabilità lavorativa non giustificano da sole né
l'ammissione dell'infortunio di grado medio, né il riconoscimento del nesso
di causalità adeguato. Ne consegue che correttamente la Corte cantonale ha
rinunciato a far esperire una perizia psichiatrica per stabilire i danni
psichici ed il nesso di causalità naturale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il giudizio cantonale, in quanto
fondato, non può che essere confermato, mentre il ricorso di diritto
amministrativo dev'essere respinto.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 gennaio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: