Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 32/2001
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U 32/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

                Sentenza del 31 maggio 2001

                        nella causa

P._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Sonja
Achermann Bernaschina, via alla Ramogna 10, 6600 Locarno,

                          contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

                        F a t t i :

     A.- P._________, nata nel 1939, lavorava alle
dipendenze della ditta Fratelli C._________ SA di
L._________ in qualità di cassiera e come tale era
assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 19
ottobre 1996 è scivolata mentre stava facendo le compere,
procurandosi uno strappo muscolare al braccio destro. Il 6
maggio 1997 l'assicurata è nuovamente rimasta vittima di
una scivolata, con successiva caduta sulla spalla destra.
Ambedue i casi sono stati assunti dall'INSAI, il quale ha
regolarmente corrisposto le prestazioni legali. In
particolare sono state eseguite, alla spalla destra, una
risonanza magnetica il 22 gennaio 1997, un'artroscopia dia-
gnostica il 6 agosto 1998, nonché un'operazione chirurgica
di ricostruzione della cuffia dei rotatori presso la
Clinica X._________ il 24 febbraio 1999.
     Alla chiusura del caso, sentito il parere del proprio
medico di circondario (rapporto del dott. K._________
stilato l'11 gennaio 2000) e dopo aver interpellato il PD
dott. H._________, il quale aveva eseguito il menzionato
intervento chirurgico (risposte dell'8 marzo 2000),
l'INSAI, con decisione del 16 maggio 2000, ha assegnato
all'interessata un'indennità per menomazione dell'integrità
fisica del 10 %. Le è stato invece negato il diritto ad una
rendita d'invalidità; nonostante i postumi infortunistici,
l'assicurata doveva infatti essere ritenuta in grado di
riprendere normalmente l'attività lavorativa esercitata al
momento dell'infortunio. Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 10 luglio 2000.

     B.- Rappresentata dall'avvocato Sonja Achermann Berna-
schina, di Locarno, l'interessata è insorta con ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Invocando
segnatamente incongruenze tra il parere del sanitario di
circondario dell'INSAI ed il PD dott. H._________, il quale
in sede amministrativa si era limitato a rispondere ai
quesiti dell'assicuratrice anziché determinarsi pure in
merito alle sue proprie domande, l'insorgente ha chiesto
l'erezione di una perizia medica ed il riconoscimento del
diritto ad una rendita pari ad un'invalidità del 50 %.
     Con giudizio del 20 novembre 2000 l'autorità di ricor-
so cantonale ha respinto il gravame. Essa ha in particolare
accertato che l'assicurata non presentava alcuna incapacità
lavorativa nella sua professione di cassiera. In sostanza,
se da un lato la ricorrente si era avvalsa delle specifiche
circostanze faticose in cui aveva dovuto svolgere tale at-
tività presso il C._________ SA di L._________, dall'altro
doveva essere ammessa l'inesistenza di qualsivoglia incapa-
cità di guadagno per il lavoro di cassiera eseguito normal-
mente.

     C.- Tramite la sua legale, P._________ interpone un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni. Protestate spese e ripetibili,
ribadisce le censure sollevate dinanzi alla giurisdizione
di prime cure. Chiede segnatamente che gli atti siano
rinviati alla Corte cantonale affinché proceda
all'allestimento di una perizia medica volta ad accertare
il danno alla salute e la propria residua capacità lavora-
tiva nell'ambito del lavoro femminile non qualificato.
     Rispondendo al gravame, l'INSAI ne propone l'integrale
disattenzione. L'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha rinunciato a determinarsi.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se
l'interessata, oltre all'indennità per menomazione dell'in-
tegrità fisica riconosciuta dall'INSAI, abbia pure diritto
ad una rendita d'invalidità.
     Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità
di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme le-
gali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concre-
to, facendo particolare accenno all'ordinamento discipli-
nante la questione dell'assunzione di prove in generale e
quella specifica riguardante le condizioni che devono es-
sere adempiute per aver diritto di essere sottoposti a pe-
rizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore. A
detta esposizione basta pertanto fare riferimento e presta-
re adesione.

     2.- a) Nel caso in esame, la Corte cantonale ha innan-
zitutto rilevato che la ricorrente rimproverava sia al
dott. K._________ che al PD dott. H._________ di aver
fondato la propria valutazione della capacità lavorativa su
un'errata descrizione dell'attività svolta presso il suo ex
datore di lavoro. Tale descrizione era però stata
chiaramente esposta in un rapporto ispettivo del 15 aprile
1997, fornito direttamente dalla ditta Fratelli C._________
SA, per cui della correttezza della stessa non si poteva
dubitare. Comunque, pur ammettendo divergenze tra gli
apprezzamenti dei due sanitari, la precedente istanza ha
nondimeno sottolineato che proprio le menzionate
descrizioni avevano condotto il dott. K._________ ed il PD
dott. H._________ a riconoscere l'insorgente totalmente
abile al lavoro. In ogni modo, date le circostanze
concrete, il Tribunale poteva esimersi dal discutere le
obiezioni sollevate dalla ricorrente: in effetti, l'even-
tuale diritto alla rendita d'invalidità non doveva essere
determinato facendo riferimento alla particolare attività
di cassiera presso il C._________, tanto più che l'interes-
sata aveva perso il proprio posto di lavoro già alla fine
del mese di maggio 1999. L'incapacità dell'assicurata
doveva invece essere valutata in funzione dell'attività
normalmente svolta da una cassiera su un mercato equilibra-
to del lavoro, facendo completamente astrazione da quella
che poteva essere la specifica situazione presso il
C._________. Ritenuto da un lato che nella maggior parte
dei supermercati il lavoro di cassiera si svolgeva in
maniera parzialmente diversa da quello eseguito presso
l'anzidetto datore di lavoro, vale a dire in condizioni di
sforzo fisico minore, che dall'altro i menzionati sanitari
avevano ammesso la totale abilità al lavoro addirittura
nell'attività più impegnativa effettivamente svolta, era
giocoforza considerare che P._________ non presentasse
alcuna incapacità lavorativa nella sua professione di cas-
siera, né quindi una qualsivoglia incapacità di guadagno.
     Tali considerazioni risultano convincenti e meritano
conferma.

     b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
ribadisce semplicemente le censure sollevate in sede di
prima istanza. Non si determina invece in alcun modo conte-
stando le pertinenti considerazioni sviluppate nel giudizio
impugnato. Ritenuto che non perviene, con argomenti atten-
dibili e convincenti, a mettere in forse le conclusioni cui
è giunta la Corte cantonale, il suo ricorso si appalesa in-
fondato. Meritano quindi tutela il giudizio cantonale e la
decisione da esso protetta.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 maggio 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :