Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 265/2001
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U 265/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 20 novembre 2001

                        nella causa

B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv.
Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,

                          contro

La X.________, opponente, rappresentata dall'avv. Maura
Colombo, Via Peri 17, 6901 Lugano,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- B.________, nato nel 1957, era alle dipendenze del
Giornale del Popolo di Lugano e come tale assicurato contro
gli infortuni presso la X.________  quale assicuratrice
LAINF. In data 14 aprile 1999, a causa dell'urto dovuto ad
un tamponamento del treno sul quale viaggiava, l'assicurato
è caduto procurandosi una distorsione cervico-dorsale.
L'Istituto assicuratore, cui il caso è stato annunciato il
16 aprile 1999, ha assunto le conseguenze dell'evento. Nel
mese di maggio 1999 è stata inoltre messa in luce la
presenza di una spondilolistesi L5-S1 su lisi istmica.
     Esperiti i necessari accertamenti, in particolare
sentito il parere del proprio medico di fiducia, dott.
S.________ (rapporto del 1° ottobre 1999), la X.________ ha
dichiarato, con decisione formale del 1° ottobre 1999, che
il proprio obbligo di fornire prestazioni era estinto a
contare del 1° settembre 1999. Ha sostanzialmente
confermato tale provvedimento con decisione su opposizione
del 10 febbraio 2000.

     B.- Patrocinato dall'avv. S. Sciuchetti, di Lugano,
B.________ è insorto avverso questa decisione con ricorso
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Avvalendosi di una relazione medico-legale stilata il 13
dicembre 1999 dal dott. L.________, il quale attestava che
il trauma subito avrebbe comportato lo scivolamento in
avanti della vertebra L5 su S1, con netta riduzione dello
spazio discale realizzatosi sull'arco di circa due settima-
ne e con effettivo nesso di causalità tra l'evento assicu-
rato e tale danno, l'insorgente ha contestato il parere del
dott. S.________, espressosi l'8 febbraio 2000 in risposta
al predetto sanitario. Ha essenzialmente chiesto che
l'Istituto assicuratore, dopo accertamento del sussistere
del nesso causale, fosse tenuto ad assumere le conseguenze
dell'infortunio anche posteriormente al 1° settembre 1999.
In data 6 marzo 2001 il ricorrente ha pure trasmesso alla
Corte cantonale un rapporto allestito il 21 febbraio 2001
dal dott. K.________, sul quale il dott. S.________ si è
espresso il 25 aprile seguente.
     Con giudizio del 19 giugno 2001 l'autorità di ricorso
cantonale ha respinto il gravame. Alla luce dei referti
all'inserto ha considerato essere accertato che difettava,
a partire dal 1° settembre 1999, il nesso di causalità
naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla
salute lamentato.

     C.- Tramite il suo legale, B.________ interpone al
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di dirit-
to amministrativo. Protestate spese e ripetibili, chiede in
via principale che l'incarto sia rinviato alla X.________
per ulteriore istruttoria. Postula, in via subordinata, che
all'Istituto opponente venga fatto obbligo di
corrispondergli delle indennità giornaliere e che gli sia
in un secondo tempo riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
     La X.________, patrocinata dall'avv. M. Colombo di
Lugano, propone l'integrale disattenzione del gravame,
protestando spese e ripetibili. Invitato a determinarsi,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha
presentato osservazioni al riguardo.

                      D i r i t t o :

     1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autori-
tà di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme
legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in con-
creto, facendo particolare accenno all'ordinamento disci-
plinante i presupposti di un nesso di causalità naturale ed
adeguata. A detta esposizione può pertanto essere fatto ri-
ferimento e prestata adesione.

     2.- La X.________ ed i giudici di prime cure hanno
negato a B.________ il diritto a prestazioni assicurative a
partire dal 1° settembre 1999, ritenendo che tra l'evento
infortunistico del 14 aprile 1999 ed il disturbo vertebrale
di cui soffre l'assicurato non era dato un nesso di
causalità naturale secondo il principio della probabilità
preponderante (cfr. RAMI 2000 no. U 379 pag. 193 consid.
2a).

     a) Alla luce dei molteplici accertamenti medici spe-
cialistici, segnatamente delle circostanziate relazioni
stilate dal dott. S.________ in data 1° ottobre 1999, 8
febbraio 2000 e 25 aprile 2001, tale conclusione risulta
attendibile e convincente. Considerato in particolare che
in tali referti il dott. S.________ ha accertato poter
essere ritenuta la responsabilità dell'assicuratrice LAINF
per l'evento traumatico subito dall'interessato per non
oltre il 1° settembre 1999, mentre al di là di tale data
l'incapacità lavorativa doveva essere attribuita a
conseguenze imputabili a malattia, a ragione la Corte
cantonale ha concluso che il gravame dell'assicurato non
poteva che essere respinto.

     b) A mente del ricorrente, l'esistenza del nesso di
causalità naturale tra i menzionati elementi dovrebbe in-
vece essere ammessa. Fonda le proprie censure segnatamente
sul fatto che il dott. L.________ (relazione del
13 dicembre 1999) aveva ritenuto dover essere riconosciuta
nell'infortunio una concausa valida ed efficiente del danno
vertebrale lamentato a partire dal 14 aprile 1999. Da un
altro lato, anche il dott. K.________ avrebbe attestato, il
21 febbraio 2001, che si sarebbe dovuto riesaminare in modo
approfondito il tema del nesso di causalità naturale.
     Ora, i menzionati pareri non risultano convincenti. In
effetti, come lo hanno posto in rilievo i giudici di prime
cure, visto il carattere particolarmente circostanziato e
fondato sulla dottrina medica dominante della disamina ese-
guita del dott. S.________ in data 25 aprile 2001, ben si
doveva considerare accertato che a partire dal 1° settembre
1999 difettava il nesso di causalità naturale tra l'infor-
tunio assicurato ed il danno alla salute di cui B.________
è portatore.

     c) Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricor-
rente non perviene a mettere in forse, con argomenti atten-
dibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte
cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità naturale
tra l'infortunio e la lamenta affezione dovendo pertanto
essere negata, il ricorso di B.________ si appalesa
infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da
esso protetta vanno confermati.

     3.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili alla X.________,
poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
     ripetibili.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 novembre 2001
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :