Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 257/2001
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U 257/01 Ws

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen;
Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 26 novembre 2001

                        nella causa

R.________, ricorrente,

                          contro

Zurigo Assicurazione, 8000 Zurigo, opponente, rappresenta-
ta dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501
Bellinzona,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- R.________, nato nel 1952, è insegnante alla scuo-
la elementare di T.________ e come tale assicurato contro
gli infortuni e le malattie professionali presso la Zurigo
assicurazioni quale assicuratrice LAINF. In data
16 settembre 1999 il Municipio di T.________ ha annunciato
all'Istituto assicuratore un caso riguardante l'assicurato,
trasmettendo nel contempo un attestato medico redatto il
13 luglio 1999 dal dott. F.________, medico curante
dell'interessato nonché specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia. Secondo il sanitario, il paziente presentava
una patologia distimica endoreattiva aggravata sul piano
sintomatico da momenti di irascibilità, paure, insicurezza
ed ansie che gli impedivano una ripresa della sua funzione
di docente. Tale affezione era da considerare come esito di
un problema conflittuale creatosi nell'ambito lavorativo
che l'assicurato stesso riteneva essere una malattia pro-
fessionale.
     Fondandosi sul verbale di un colloquio avuto con l'in-
teressato l'8 ottobre 1999 e su un apprezzamento medico
rilasciato dalla dott.ssa G.________ in data 12 novembre
1999, con decisione 24 gennaio 2000 la Zurigo assicurazioni
ha negato l'obbligo di assumere il caso in quanto facevano
difetto i presupposti per poter riconoscere l'esistenza di
una malattia professionale. Opponendosi a tale provvedimen-
to, R.________ ha segnatamente contestato la perizia della
dott. G.________ e le circostanze in cui la stessa era
stata allestita. Ha pure prodotto, segnatamente, un nuovo
rapporto medico stilato dal dott. F.________ in data
1° febbraio 2000. Al provvedimento ha formato opposizione
anche la Cassa malati CPT, ritirandola tuttavia
ulteriormente. Accennando ad un colloquio telefonico avuto
con il dott. S.________, ma senza determinarsi sulle
doglianze di carattere formale sollevate dall'opponente,
l'Istituto assicuratore ha sostanzialmente confermato il
contestato provvedimento mediante decisione su opposizione
del 31 luglio 2000. Ha in particolare rilevato che in base
ai referti medici all'inserto si poteva sia ammettere che
negare un eventuale nesso di causalità naturale tra il
disturbo psichico e l'attività professionale. Il tema
poteva comunque rimanere irrisolto, non essendo dato il
requisito di una causalità affatto preponderante
relativamente all'esercizio dell'attività professionale.

     B.- R.________ è insorto contro la decisione su oppo-
sizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino. Postulato il riconoscimento dell'esistenza
di una malattia professionale e pretese le conseguenti pre-
stazioni di legge, ha segnatamente invocato arbitrio nel-
l'accertamento dei fatti e nell'interpretazione del dirit-
to.
     Con giudizio del 22 giugno 2001 l'autorità di ricorso
cantonale ha respinto il gravame. Essa ha ritenuto essere
fondato il parere manifestato dai medici interpellati dalla
Zurigo assicurazioni. Sia la dott.ssa G.________ che il
dott. S.________, specialisti nella materia, avevano in
effetti accertato che svolgere la professione di insegnante
non rappresenta un particolare rischio psico-fisico grave
ai termini della legge né costituisce un terreno fertile
per lo sviluppo di una malattia professionale. Ora, per
poter ammettere l'esistenza di una malattia professionale
sarebbe stato innanzitutto necessario dimostrare che,
epidemiologicamente, la categoria professionale dei docenti
è colpita da malattie psichiche in una misura almeno
quattro volte superiore rispetto alla popolazione in
generale, ciò che in ogni caso doveva essere negato.

     C.- L'assicurato interpone al Tribunale federale delle
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
il giudizio cantonale. Rimprovera all'Istituto assicuratore
arbitrarietà sia nell'accertamento dei fatti che nell'in-
terpretazione e applicazione del diritto. Contesta essen-
zialmente aver dato il proprio consenso affinché una pe-
rizia medica venisse allestita dalla dott. G.________ e ne
censura il contenuto in quanto fondata unicamente sugli
atti all'inserto. Protestate le spese, chiede in via prin-
cipale di essere riconosciuto affetto da malattia profes-
sionale limitatamente al periodo decorso dal 1° maggio 1999
al 30 aprile 2000, che la Zurigo assicurazioni si impegni a
pagargli il 20 % dello stipendio illecitamente trattenuto
durante quel periodo e che essa sia inoltre tenuta a rim-
borsargli tutte le spese da lui sopportate. In via seconda-
ria postula l'erezione di una perizia medica neutra, atta a
chiarire la fattispecie in modo tale da poter stabilire
scientificamente l'esistenza della malattia professionale.
     Rappresentato dall'avv. M. Ferrari di Bellinzona, la
Zurigo assicurazioni chiede la disattenzione del gravame
nella misura in cui è ricevibile, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

                      D i r i t t o :

     1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autori-
tà di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme
legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in con-
creto. A detta esposizione può pertanto essere fatto rife-
rimento. È comunque opportuno rammentare che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è in linea di prin-
cipio consentito che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusiva-
mente su basi di giudizio interne dell'Istituto assicurato-
re (DTF 122 V 158 consid. 1 e 165 consid. 3); essi,
effettuando l'istruttoria d'ufficio, rinunceranno però ad
assumere altri provvedimenti probatori soltanto qualora
possano considerare che gli stessi non potrebbero
modificarne il risultato (DTF 122 V 162 consid. 1d; cfr.
anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,
120 Ib 229 consid. 2b, 119 II 117 consid. 4c, 119 V 344
consid. 3c e sentenze ivi citate).

     2.- R.________ è stato vittima, nella sua professione
d'insegnante di scuola elementare, di gravi accuse da parte
di genitori di allievi relative alla sua attività di
docente, le quali si sono rivelate essere diffamazioni in-
fondate. In seguito a tale situazione conflittuale egli ha
lamentato sintomi psichici evocanti una patologia distimica
endoreattiva, aggravata sul piano sintomatico da momenti di
irascibilità, paure, insicurezza ed ansie. Ha pertanto
dovuto interrompere la propria attività lavorativa a
contare dal 1° maggio 1998 e ha fatto valere, con domanda
del 16 settembre 1999, di essere affetto da malattia pro-
fessionale limitatamente al periodo dal 1° maggio 1999 al
30 aprile 2000.

     a) Il ricorrente lamenta in primo luogo, ribadendo le
doglianze invocate in sede di opposizione e dinanzi alla
Corte cantonale, un'arbitrario accertamento dei fatti da
parte della Zurigo assicurazioni e quindi un diniego di
giustizia formale. Afferma che contrariamente a quanto da
essa sostenuto, egli non era mai stato informato telefoni-
camente né aveva dato il proprio consenso relativamente
alla designazione della dott.ssa G.________ quale
incaricata di allestire una perizia medico-psichiatrica.
Contesta altresì le conclusioni cui detta specialista è
pervenuta, segnatamente in quanto si è espressa sul suo
caso fondandosi unicamente sugli atti di causa. In sede di
opposizione ha prodotto un secondo referto stilato dal
dott. F.________ in data 1° febbraio 2000, dal quale emerge
che anche il suo medico curante non condivide l'opinione
della dott.ssa G.________. Nel ricorso di diritto
amministrativo l'insorgente ha poi chiesto, in via subordi-
nata, l'erezione di una perizia medica neutra suscettibile
di accertare debitamente i fatti determinanti.
     Alla luce degli atti all'inserto le censure del ricor-
rente riguardanti l'arbitrario accertamento dei fatti non
appaiono di primo acchito destituite di fondamento nel caso
concreto, ove si osservi che la Zurigo assicurazioni ha
fatto capo, per decidere, unicamente alle considerazioni
generiche espresse dalla dott.ssa G.________ e a un parere
comunicatole telefonicamente dal dott. S.________. Ne
dovrebbe derivare, sotto il profilo del principio del
divieto della violazione del diritto di essere sentito
sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., censura di natura for-
male che dev'essere esaminata in primo luogo (DTF 120 Ib
383 consid. 3b, 119 Ia 138 consid. 2b, 118 Ia 109 consid.
3c), che la causa sia rinviata all'Istituto opponente senza
che questa Corte abbia a pronunciarsi sulle censure di me-
rito sollevate dal ricorrente.

     b) Senonché, nel caso di specie, la domanda di presta-
zioni assicurative per una pretesa malattia professionale è
manifestamente infondata. È vero che sapere se un'affezione
configuri una malattia professionale ai sensi dell'art.
9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove in
un caso concreto. È tuttavia altrettanto vero che, qualora
in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga quale
fatto dimostrato non poter a dipendenza della particolare
natura di una determinata affezione essere provato che la
medesima sia riconducibile all'esercizio di un'attività
professionale, non è consentito fornire la prova di una
causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta il
predetto disposto (DTF 126 V 189 consid. 4c). Ora, come lo
ha rilevato a ragione la Corte cantonale, in applicazione
della giurisprudenza relativa all'art. 9 cpv. 2 LAINF sa-
rebbe praticamente necessario dimostrare, per poter ammet-
tere l'esistenza di una malattia professionale, che epide-
miologicamente la categoria dei docenti è colpita da ma-
lattie psichiche in una misura almeno quattro volte su-
periore rispetto alla popolazione in generale (DTF 126 V
190 consid. 4c). In altre parole, dalla scienza medica
emerge quale fatto dimostrato non poter essere provato che
malattie psichiche siano a dipendenza della particolare
natura dell'affezione riconducibili all'esercizio della
professione di insegnante. Non essendo in tal caso consen-
tito fornire la prova di una causalità qualificata nell'e-
venienza concreta, nemmeno si giustifica di rinviare la
causa alla Zurigo assicurazioni per ulteriori accertamenti.

     c) In tali circostanze, il ricorso dev'essere respin-
to, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la
decisione da esso protetta.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla
     Cassa malati CPT, Berna e all'Ufficio federale delle
     assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 novembre 2001
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :