Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 236/2001
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U 236/01

Sentenza del 13 giugno 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur, ricorrente, rappresentata dall'avv.
Bruno Notari, piazza Collegiata 1, 6501 Bellinzona,

contro

M.________, opponente, rappresentata dall'avv. Pietro Simona, via Peri 17,
6901 Lugano

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 maggio 2001)

Fatti:

A.
M.________, nata nel 1943, in data 26 febbraio 1994, quando era alle
dipendenze della Caffè X.________ in qualità di ragazza office, è rimasta
vittima di una aggressione a scopo di rapina, a seguito della quale, cadendo
a terra, ha battuto violentemente la spalla sinistra e ha riportato un'ampia
lesione della cuffia rotatoria nonché un impingement sottoacromiale a
sinistra, che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Dopo avere assunto il caso e aver versato le prestazioni di legge, la SWICA
Assicurazioni SA, mediante decisione del 12 giugno 1996, ha comunicato la
chiusura del medesimo e ha riconosciuto all'interessata una indennità per
menomazione dell'integrità del 9 %, negando per il resto il diritto a una
rendita d'invalidità per mancanza di incapacità di guadagno. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, l'assicuratore infortuni ha
disposto un accertamento peritale a cura dell'Institut für Medizinische
Begutachtung (IMB) e, con decisione su opposizione del 2 febbraio 1999, ha
parzialmente modificato il proprio provvedimento, elevando al 20 % il grado
di indennità per menomazione dell'integrità e confermando per il resto il
rifiuto di assegnare una rendita di invalidità.

Da parte sua, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), al quale l'interessata
aveva pure presentato una domanda parallela, con provvedimento del 14 giugno
1999, ha posto M.________ al beneficio di una mezza rendita d'invalidità
limitatamente al periodo dal 1° marzo 1995 al 30 giugno 1996.

B.
Assistita dall'avv. Pietro Simona, M.________ ha deferito i due provvedimenti
amministrativi della SWICA e dell'UAI al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, postulando l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 50
% e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 30 % da parte
dell'assicuratore infortuni, nonché la concessione di una mezza rendita anche
dopo il 30 giugno 1996 dall'UAI. La Corte cantonale, congiunte le due
procedure e disposta una perizia giudiziaria a cura del prof. H.________
della Clinica di chirurgia ortopedica dell'ospedale Y.________, con giudizio
22 maggio 2001, ha annullato la decisione della SWICA limitatamente alla
negazione di una incapacità di guadagno e disposto la retrocessione degli
atti per ulteriori accertamenti e per resa di un nuovo provvedimento. Per il
resto ha confermato la determinazione del grado di menomazione dell'integrità
fisica e la decisione dell'UAI.

C.
Patrocinata dall'avv. Bruno Notari, la SWICA interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo
l'annullamento della pronunzia cantonale e la conferma della decisione su
opposizione in lite. In particolare censura la pronunzia di primo grado nella
misura in cui quest'ultima si è fondata, per il raffronto dei redditi, sui
dati relativi al 1999.

M.________, tramite l'avv. Simona, propone la reiezione del gravame, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto della lite è il tema di sapere se la Corte cantonale a ragione ha
parzialmente annullato la decisione querelata della SWICA e se possono essere
condivise le indicazioni fornite dai primi giudici per determinare il grado
di invalidità di M.________. Non più controverse sono invece l'indennità per
menomazione dell'integrità e la decisione dell'UAI in merito all'assegnazione
di rendita da parte di tale assicurazione.

2.
A norma dell'art. 18 cpv. 2 LAINF, è considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante. Il grado di invalidità viene determinato
paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo
l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di una attività esigibile da lui in condizioni
equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido.

Pur essendo determinanti i dati economici, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso), al fine di graduare l'invalidità, deve poter disporre dei
necessari documenti, rassegnati da medici o eventualmente da altri
specialisti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato sia incapace al lavoro. Così la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.
4, 115 V 134 consid. 2,114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita nasce qualora dalla
continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

3.
Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti
sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti, rispettivamente, il
9 aprile 1997 dall'IMB e l'8 settembre 2000 dal perito giudiziario, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto M.________ totalmente in
grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività
semplici e ripetitive. Ha quindi effettuato il raffronto dei redditi sulla
base dei dati valevoli per il 1999 - ossia riferiti al momento della resa
della decisione su opposizione - per determinare se e in quale misura la
richiedente fosse da giudicare invalida. Distanziandosi dalle modalità di
calcolo applicate dalla SWICA, la Corte cantonale non ha ritenuto di potere
escludere a priori, senza ulteriori accertamenti preliminari, una incapacità
di guadagno dell'interessata giustificante l'erogazione di una rendita.

4.
4.1 Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come la valutazione del grado
di invalidità scaturente dal raffronto dei redditi (da valido e da invalido)
debba essere effettuata sulla medesima base temporale e, almeno inizialmente,
con riferimento al primo momento possibile di insorgenza del diritto alla
rendita (DTF 128 V 174). Come detto, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF, questo
diritto nasce quando dalla cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato. Ne consegue pertanto che l'esame
dell'incapacità di guadagno e il raffronto dei redditi vanno effettuati
(almeno inizialmente) con riferimento a questo momento e sulla base dei dati
validi a tale data, riservata l'eventualità di un loro adeguamento a
dipendenza dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della
decisione amministrativa querelata, che delimita il potere cognitivo del
giudice (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimento).
Nel caso concreto, la questione relativa alla cessazione della cura medica e
delle indennità giornaliere, che l'ente assicuratore ha decretato in data 12
giugno 1996 per il 31 ottobre 1996, non è mai stata oggetto di contestazione,
bensì espressamente riconosciuta sin dall'inizio da M.________. Se ne deve
pertanto dedurre che la determinazione di un'eventuale incapacità di guadagno
dell'interessata deve essere effettuata con riferimento al 1° novembre 1996.

Ora, per stabilire se l'assicurata già al 1° novembre 1996 fosse da ritenere
invalida, occorre raffrontare i redditi relativi a questo periodo, e non
quelli relativi al 1994 (come invece ha fatto la SWICA), né al 1995 (come ha,
peraltro correttamente, ritenuto l'UAI nella parallela procedura al termine
del periodo di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) oppure al 1999,
come disposto dai primi giudici.

4.2  Pur potendo prendere come termine iniziale di riferimento l'ultimo
guadagno realizzato, il reddito da valido deve essere determinato sulla base
di quanto l'assicurato avrebbe conseguito senza l'insorgenza dell'invalidità
(DTF 104 V 136 consid. 2a). Il dato così ottenuto deve quindi essere
raffrontato al guadagno da invalido, per la definizione del quale il
Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in
primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a
condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i
dati forniti dalle statistiche salariali (DTF 126 V 75 segg.). La questione
di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti in considerazione delle particolarità del caso dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo
di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che
l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente, ritenuto che una deduzione
massima del 25 % del salario statistico permette di tenere conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il
giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 seg. consid. 5 b/cc e 6).

4.3
4.3.1 Innanzitutto va rilevato che nella misura in cui ha considerato come
reddito da valida l'ultimo guadagno annuo percepito senza aggiornarlo
all'evoluzione ipotetica al 1° novembre 1996, l'assicuratore infortuni ha
effettivamente operato sulla base di dati incompleti, suscettibili di falsare
in maniera sensibile la valutazione del caso, già solo se si pensi che il
guadagno ritenuto dalla SWICA in fr. 27'762.65 (riferito al periodo 26
febbraio 1993 - 25 febbraio 1994) differisce in maniera non irrilevante da
quello considerato dall'UAI per il 1995, valutato in fr. 31'200.-.
4.3.2  Inoltre, anche la determinazione del guadagno da invalida effettuata
dalla SWICA non è conforme ai principi giurisprudenziali sanciti da questa
Corte. Nel periodo di riferimento M.________ presentava, nell'ambito della
pregressa professione, una incapacità lavorativa di fatto piena (cfr. referto
del dott. Z.________ del 12 aprile 1996 pag. 2), mentre in attività
sostitutive semplici, non richiedenti alcuna qualifica particolare, già l'UAI
le aveva attestato un'abilità piena. Ora, considerato che l'interessata, al
momento determinante, chiaramente non sfruttava in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua, si giustifica di ritenere i dati
statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
edita dall'Ufficio federale di statistica, per la determinazione dei quali il
Tribunale federale delle assicurazioni non esclude di principio
l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 - per
M.________ entrando in linea di considerazione soltanto il settore privato -,
segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato
(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa).

4.3.3  A ciò si aggiunge, come rettamente osservato dalla Corte cantonale,
che le particolarità del caso possono imporre una riduzione sui rilevamenti
statistici così ottenuti. Ora, nel caso di specie, già solo alla luce delle
dichiarazioni del medico di fiducia della SWICA, dott. Z.________, il quale,
a più riprese, ha evidenziato un livello cognitivo molto basso e gravi
difficoltà linguistiche che precluderebbero all'opponente l'accesso a
numerose attività confacenti, l'ente ricorrente avrebbe dovuto tenere conto
delle particolari circostanze e procedere conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 4.2). Ciò che invece non ha fatto.

5.
Non potendosi escludere che il nuovo raffronto, da operare dall'assicuratore
infortuni nei limiti del margine di apprezzamento riconosciutogli dalla
giurisprudenza ed al quale questa Corte non può sostituirsi, condurrà
all'attestazione di una incapacità lucrativa - come peraltro ha riconosciuto
l'UAI, la cui valutazione, ormai cresciuta in giudicato, dà atto di una
invalidità residua del 18 % anche dopo il 30 giugno 1996 e può fungere da
valido termine di paragone per l'assicuratore infortuni, non essendo dati
seri motivi per distanziarsi da tale valutazione dopo che il perito
giudiziario ha confermato che l'infortunio 26 febbraio 1994 costituisce la
sola causa dei disturbi lamentati dall'assicurata (DTF 126 V 291 segg.
consid. 2 e 3, 119 V 471 consid. 2b e riferimenti) -, il giudizio impugnato,
che ha parzialmente annullato la decisione della SWICA e disposto il suo
riesame, merita, in sostanza, anche se con argomentazioni in parte divergenti
da quelle suesposte, di essere tutelato, mentre deve essere respinto il
gravame.

6.
Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Per contro, M.________, vincente in causa
e patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La SWICA Assicurazioni SA verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 giugno 2003

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: