Sozialrechtliche Abteilungen U 178/2001
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U 178/01 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 29 novembre 2001 nella causa L.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Spiro Nicastro, Via XXV Aprile 58, IT-87055 San Giovanni in Fiore, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, Via Visconti 5, 6501 Bellinzona, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- S.________, nato nel 1922, all'epoca alle dipendenze dell'impresa di costruzioni eredi fu C.________ e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 14 ottobre 1964 era stato colpito al capo da un masso, lamentando una commozione cerebrale ed alcune fratture cra- niche. Per le conseguenze dell'evento traumatico l'INSAI ha tra l'altro assunto le cure farmaceutiche somministrate al- l'interessato a dipendenza di epilessia e gli ha assegnato una rendita d'invalidità dell'80 % a contare dal 31 ottobre 1965, portata al 100 % dal 1° gennaio 1967. L'assicurato è deceduto il 9 giugno 1998, apparentemente per turbe renali. Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 16 luglio 1999 l'Istituto assicuratore ha negato agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti, ritenendo che il decesso non sarebbe stato riconducibile ai postumi dell'infortunio dell'ottobre 1964. Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre 1999. In particolare è stato constatato che non esisteva un nesso causale diretto o indiretto fra l'eventuale anoressia rispettivamente fra l'insufficienza renale cronica di cui aveva sofferto l'in- teressato ed il trauma cranico subito. Il paziente aveva inoltre presentato disturbi cardio-vascolari, i quali po- tevano spiegare la sua morte. B.- Patrocinata dall'avv. Nicastro, ulteriormente dal- l'avv. F. Gianoni di Bellinzona, L.________, vedova del- l'assicurato e rappresentante degli eredi del defunto mari- to, è insorta contro la decisione amministrativa con ricor- so al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Chiedeva che l'INSAI venisse condannato a versare presta- zioni a titolo di rendita per superstiti. Con giudizio 17 aprile 2001 l'autorità di ricorso can- tonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. Fondandosi in particolare su una perizia medico- giudiziaria allestita il 5 dicembre 2000 dal Prof. dott. M.________, nonché su una circostanziata documentazione medica fornita da altri specialisti, la Corte cantonale ha constatato che faceva difetto una relazione di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito il 14 ottobre 1964, per cui a ragione il diritto a prestazioni per superstiti era stato negato. C.- Rappresentato dall'avv. F. Gianoni, che fa proprio il ricorso di diritto amministrativo interposto al Tribuna- le federale delle assicurazioni dall'avv. Nicastro avverso il giudizio cantonale, L.________ ribadisce le motivazioni e le conclusioni invocate dinanzi alla precedente istanza. Sostiene che dev'essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i summenzionati eventi e quindi riconosciuto agli eredi di Francesco Scarcelli il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti. L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. D i r i t t o : 1.- La lite verte sul punto di sapere se sussista nes- so di causalità naturale e adeguata fra le cure farmaceuti- che somministrate all'assicurato a dipendenza di epilessia a seguito di un infortunio avvenuto nel 1964 ed il suo de- cesso verificatosi, apparentemente per turbe renali, nel 1998. Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Per rifiutare agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti l'INSAI ed i giudici di prime cure hanno ritenuto che in base agli atti medici all'inserto un nesso di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato, avvenuto il 9 giu- gno 1998, ed il danno alla salute dovuto all'evento infor- tunistico occorsogli il 14 ottobre 1964, segnatamente alle asserite conseguenze imputabili alle terapie applicate, do- veva chiaramente essere negato. La Corte cantonale è giunta a tale conclusione prendendo a fondamento essenzialmente la summenzionata perizia medico-giudiziaria allestita dal prof. M.________ in data 5 dicembre 2000, circostanziati pareri specialistici di numerosi sanitari prodotti sia dal- l'Istituto assicuratore che dall'insorgente, come pure di- versi accertamenti completivi del medesimo prof. M.________, determinatosi in risposta a detti pareri. Ora, sulla base dell'insieme degli atti medici ed in particolar modo della perizia del prof. M.________, può essere affermato con tutta tranquillità che le condizioni di un tale nesso ai sensi della giurisprudenza non sono adempiute. b) Nel ricorso di diritto amministrativo la ricorrente nulla afferma che possa mettere in dubbio le conclusioni delle precedenti istanze. In particolare, nel suo gravame non viene fatto accenno a certificazioni mediche dalle qua- li potrebbe attendibilmente emergere che tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito sarebbe esi- stito, secondo il grado della verosimiglianza preponderan- te, un nesso di causalità naturale. Ne deriva che a ragione l'INSAI ha rifiutato il riconoscimento del diritto a pre- stazioni per superstiti e che il ricorso, infondato, deve essere respinto. Meritano pertanto conferma il giudizio im- pugnato e la decisione da esso protetta. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :