Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 165/2001
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U 165/01

Sentenza del 4 marzo 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble,
cancelliere

Alba Versicherung, St. Alban-Anlage 56, 4006 Basilea, ricorrente,
rappresentata dallo Studio Legale Respini Rossi & Beretta Piccoli, Via
Ferruccio Pelli 7, 6900 Lugano,

contro

B._________, erede del fu K.________, deceduto il 13 agosto 2002, opponente,
rappresentata dall'avv. Enrico Broggini, Via S.Materno 1, 6616 Losone,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 23 marzo 2001)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
K.________, nato nel 1938, per scritto 26 febbraio 1997 ha informato la Alba
Versicherung, che lo assicurava contro gli infortuni, che in data 11 marzo
1992 era rimasto vittima di una rapina in Spagna, nel corso della quale gli
agressori l'avrebbero ripetutamente punto con una siringa già utilizzata,
detto evento, ha aggiunto l'assicurato, sarebbe stato all'origine di una
sindrome posttraumatica da stress, accompagnata da attacchi di panico e da
stati fobici recidivanti, che avrebbero reso necessario un intenso
trattamento psichiatrico, tanto a livello ambulatoriale quanto stazionario,
esperiti gli accertamenti del caso, l'Alba ha con decisione formale 23
gennaio 1998 negato un suo obbligo prestativo, sostenendo che i disturbi
lamentati dall'assicurato non erano riconducibili all'evento dell'11 marzo
1992,
sollecitata dall'assicurato, l'Alba ha, il 24 luglio 1998, reso una decisione
su opposizione con la quale ha nuovamente negato la propria responsabilità,
facendo valere, questa volta, che non era stata sufficientemente dimostrata
l'esistenza del preteso evento 11 marzo 1992,
l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, al quale ha chiesto, in via principale, la condanna dell'Alba a
versare le prestazioni di legge per le conseguenze dell'infortunio in
questione e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'assicuratrice
perché, ritenuta l'esistenza dell'evento, si esprimesse sul diritto a
prestazioni,
per giudizio 23 marzo 2001, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
riconosciuta l'esistenza di un infortunio, ha accolto il gravame nel senso
che ha rinviato gli atti all'Alba perché, esperiti i necessari provvedimenti
istruttori, si determinasse in merito all'eziologia dei disturbi psichici
lamentati dall'insorgente e, in ultima analisi, sul diritto a prestazioni di
quest'ultimo,
negando l'esistenza di un infortunio, l'assicuratrice, patrocinata dallo
studio legale Respini Rossi & Beretta Piccoli, interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede
l'annullamento del giudizio cantonale,
la ricorrente postula inoltre che al gravame sia conferito effetto
sospensivo,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica, ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre l'assicurato,
rappresentato dall'avv. Broggini, ha chiesto di respingere il ricorso,
l'opponente ha pure chiesto il beneficio del gratuito patrocinio,
il 13 agosto 2002 l'assicurato è deceduto,
l'erede unica, B.________, sempre rappresentata dall'avv. Broggini, ha
dichiarato di voler continuare la procedura,
la presente controversia verte in primo luogo sulla questione di sapere se a
ragione la Corte cantonale abbia riconosciuto l'esistenza di un infortunio ai
sensi di legge,
nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno già
correttamente ricordato le norme di diritto e i principi giurisprudenziali
concernenti il tema oggetto della lite,
a questa esposizione si deve fare riferimento, non senza tuttavia soggiungere
che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non
risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione su
opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b),
il Tribunale federale delle assicurazioni condivide la tesi dei primi
giudici, per cui, in concreto, secondo il grado di verosimiglianza necessario
l'11 marzo 1992 il defunto assicurato, durante un suo soggiorno in Spagna,
sarebbe stato colpito più volte al petto con una siringa da parte di alcuni
sconosciuti,
ai considerandi della pronunzia cantonale può essere prestata adesione pure
nella misura in cui essa ha ritenuto che l'evento in questione presenti tutte
le caratteristiche di un infortunio,
il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone l'esistenza
di un nesso di causalità naturale e adeguata fra l'evento infortunistico e il
danno alla salute,
gli atti di causa non permettono di pronunciarsi definitivamente su questo
tema,
a ragione, quindi, i giudici cantonali hanno retrocesso l'incarto
all'assicuratrice infortuni affinché, dopo aver fatto allestire una perizia
psichiatrica, si determini sull'esistenza di una relazione di causalità,
naturale e adeguata, fra l'infortunio dell'11 marzo 1992 ed il danno alla
salute, nonché, in ultima analisi, sul diritto a prestazioni,
come già s'è detto, l'assicurato è nel frattempo deceduto,
malgrado il decesso dell'interessato, non appare a priori inutile
ritrasmettere la causa all'assicuratrice, essendo eventualmente possibile
allestire l'ordinata perizia sulla sola base degli atti,
l'emanazione della presente sentenza, che tutela il giudizio cantonale di
rinvio, rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo formulata nel gravame,
considerato l'esito del gravame, la domanda di gratuito patrocinio formulata
dal defunto assicurato risulta anch'essa priva di oggetto,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'assicuratrice ricorrente verserà all'erede del defunto assicurato la somma
di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 4 marzo 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: