Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 162/2001
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U 162/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen;
Scartazzini, cancelliere

                Sentenza del 12 luglio 2001

                        nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6006 Lucerna, ricorrente,

                          contro

S._________, Italia, opponente, rappresentato
dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese OCST, Via G.
Lanz 25, 6850 Mendrisio,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

                        F a t t i :

     A.- S._________, nato nel 1943, era occupato quale
pittore presso la ditta C._________. In data 30 gennaio
1998 egli riportò, sul posto di lavoro, un trauma
all'occhio sinistro (contusione bulbare con lussazione
lenticolare ed emorragia nel corpo vitreo) a seguito del
quale ne ha quasi totalmente perso l'acuità visiva.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assi-
curato, assunse il caso e corrispose regolarmente le pre-
stazioni di legge. Nel corso del mese di dicembre 1998
l'interessato è stato visitato presso l'Ospedale
X._________, i cui specialisti - dopo aver rilevato un
visus all'occhio infortunato di 0.1 - hanno affermato che
il caso doveva essere ritenuto ormai stabilizzato, in
assenza di ulteriori misure terapeutiche per migliorare la
vista.
     Con decisione 23 luglio 1999 l'INSAI ha assegnato ad
S._________ un'indennità per menomazione dell'integrità del
25 % e riconosciuto una rendita temporanea degressiva del
20 % dal 1° maggio 1999 e del 10 % dal 1° maggio 2000 fino
al 30 aprile 2001. Detto provvedimento è stato confermato
per decisione su opposizione del 16 settembre 1999.

     B.- Patrocinato dall'Organizzazione Cristiano Sociale
Ticinese (OCST) di Mendrisio, S._________ è insorto contro
la summenzionata decisione con ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, al quale chiedeva in so-
stanza che l'INSAI venisse condannato a versargli una
rendita permanente pari ad un grado d'invalidità del 50 %.
Fondava le proprie censure su un parere medico espresso dal
dott. L._________, come pure sulle dichiarazioni della
summenzionata ditta, la quale aveva disdetto il rapporto di
lavoro a contare dal 30 settembre 1999 in quanto le
condizioni fisiche del dipendente non gli permettevano più
di svolgere l'attività di pittore. Postulava altresì che
l'autorità adita avesse ad ordinare l'allestimento di una
perizia medica giudiziaria.
     Con giudizio del 27 marzo 2001 la Corte cantonale ha
parzialmente accolto il gravame, ritenendo che il ricorren-
te aveva diritto ad una rendita d'invalidità permanente del
20 % a far tempo dal 1° maggio 1999. Essa si è fondata in
particolare su un referto di perizia giudiziaria 6 novembre
2000, di cui aveva incaricato il PD dott. S._________,
specialista FMH in oftalmologia, nonché su dichiarazioni
dell'ex datore di lavoro dell'assicurato (verbale di udien-
za del 27 marzo 2000). Ha ritenuto che, a causa dell'impor-
tante perdita della facoltà visiva all'occhio sinistro,
l'attività di pittore esercitata in precedenza era stata
parzialmente compromessa, al punto che lo scontato adatta-
mento per assuefazione non si sarebbe potuto realizzare.

     C.- L'INSAI interpone al Tribunale federale delle as-
sicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il
quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato per
quanto concerne il mancato riconoscimento del principio
della degressività della rendita d'invalidità e la conferma
del proprio provvedimento.
     Tramite l'OCST, S._________ propone la disattenzione
del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha rinunciato a determinarsi.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema
di sapere se a ragione all'assicurato sia stato riconosciu-
to il diritto ad una rendita permanente del 20 %, o se in-
vece si giustificava di accordare una rendita temporanea e
scalare degressiva del 20 %, rispettivamente del 10 %, du-
rante il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001.

     2.- Nell'impugnata pronunzia, il Tribunale delle assi-
curazioni del Cantone Ticino ha debitamente illustrato le
norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in
concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimen-
to e prestare adesione.

     3.- a) Anche per quel che attiene all'applicazione del
summenzionato disciplinamento al caso di specie, questa
Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle pertinen-
ti conclusioni cui è giunta l'autorità di ricorso cantona-
le. Occorre in primo luogo rilevare che dal profilo medico,
sulla questione di sapere se dall'interessato potesse esse-
re preteso di continuare ad esercitare la sua professione
di pittore sono state espresse, in tale sede, due tesi con-
trastanti. Da un lato, il PD dott. S._________ ha nel
referto peritale del 6 novembre 2000 considerato che
S._________ definitivamente non sarebbe più stato in grado
di svolgere l'attività di pittore qualificato in modo
completo. Inoltre, lo specialista ha precisato che a causa
degli impedimenti della facoltà visiva non erano più
esigibili dall'assicurato lavori eseguiti su pontili e
impalcature. Da un altro lato, la dott.ssa B._________,
specialista FMH in oftalmologia presso la Divisione medica
dell'INSAI, segnatamente in un rapporto 17 novembre 2000 ha
affermato che il paziente sarebbe stato abile al lavoro di
pittore trascorso un periodo di adattamento e assuefazione
che dura, secondo l'esperienza, da uno a due anni. L'auto-
rità giudiziaria cantonale si è pure rivolta all'ex datore
di lavoro dell'assicurato, il cui dirigente il 27 marzo
2000 ha affermato che l'interessato, anche alla conclusione
della cura medica, non era più in grado di espletare le
mansioni di pittore qualificato.
     Ora, nel ricorso di diritto amministrativo l'Istituto
insorgente si avvale in particolare del fatto che la
dott.ssa B._________ era pervenuta ad una conclusione
diversa da quella del perito giudiziario e che il caso in
esame sarebbe analogo a quello di un muratore, in cui sia
la Corte cantonale che il Tribunale federale delle as-
sicurazioni avevano ammesso l'adattamento e l'assuefazione
dell'assicurato (sentenza in re L. del 5 dicembre 2000,
U 179/00).

     b) La suesposta tesi ricorsuale non può essere condi-
visa. Ammettendo un'invalidità di carattere degressivo e
limitata nel tempo, l'INSAI si è infatti semplicemente fon-
dato sulla prassi giudiziaria. Se è vero che l'assuefazione
praticamente integrale di un paziente vittima della perdita
totale della facoltà visiva ad un occhio entro un termine
di al massimo due anni è stata ripetutamente constatata
nell'ambito della costante giurisprudenza, in concreto oc-
corre però tener conto delle circostanze particolari giu-
stificanti un apprezzamento diverso, debitamente attestate
nella perizia giudiziaria del PD dott. S._________. Come
rettamente ha rammentato il Tribunale cantonale, di una si-
mile perizia il giudice non si scosta senza motivi
imperativi, i quali nella presente specie non sono stati
evidenziati dall'Istituto ricorrente. Ne deriva che le
motivazioni esposte dalla precedente istanza risultano con-
vincenti.

     c) In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio
cantonale merita conferma, mentre dev'essere respinta l'im-
pugnativa dell'INSAI.

     4.- Vincente in causa, S._________, rappresentato
dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), ha
diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG). Valgono in con-
creto le considerazioni in DTF 122 V 280 consid. 3e/aa.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'INSAI verserà all'opponente la somma di fr. 2500.- a
     titolo di indennità di parte per la procedura
     federale.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 luglio 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :