Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 117/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 117/01 /Ws

Sentenza del 2 luglio 2002
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere

B.________, ricorrente, rappresentato dalla Organizzazione Cristiano Sociale
Ticinese (OCST), Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 febbraio 2001)

Fatti:

A.
Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 25 novembre 1994, mentre
lavorava come magazziniere per la ditta D.________ SA a C.________, e a
seguito del quale riportò una contusione alla spalla destra, B.________, nato
nel 1946, venne posto al beneficio, mediante decisione 4 marzo 1998, da parte
dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI) di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, mentre per il
resto gli fu negato il diritto a una rendita d'invalidità.
Sollecitato dall'assicurato, per il tramite dell'Organizzazione
Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), l'INSAI rese il 9 aprile 1998 un
provvedimento su opposizione confermante quanto in precedenza deciso.

B.
Rappresentato dall'OCST, B.________ propose ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita
d'invalidità del 30% a partire dal 1° gennaio 1998 e di un'indennità per
menomazione all'integrità del 25%. La richiesta intesa all'aumento della
predetta indennità venne poi ritirata.
Allo scopo di chiarire la fattispecie, l'istanza cantonale ordinò due perizie
mediche, una giudiziaria, a cura del dott. M.________, specialista in
fisiatria e reumatologia a B.________, e, in seguito, una superperizia,
affidata al dott. O.________, specialista in chirurgia ortopedica a
G.________.
Per giudizio 22 febbraio 2001 l'autorità giudiziaria cantonale respinse il
gravame. I primi giudici considerarono dati i presupposti per dubitare delle
conclusioni del dott. M.________, mentre poteva invece essere riconosciuta
forza probante alle attestazioni del dott. O.________, secondo cui,
contrariamente all'opinione del collega, l'insorgente era da ritenere in
grado di riprendere in misura completa l'attività lavorativa esercitata al
momento dell'infortunio.

C.
Sempre assistito dall'OCST, B.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del querelato giudizio e
l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 30/40% a decorrere dal 1°
gennaio 1998. In via subordinata domanda che la causa sia rinviata
all'istanza precedente affinché completi l'istruttoria, segnatamente che si
proceda ad un sopralluogo presso la D.________, in presenza delle parti,
nonché a una valutazione approfondita della sua capacità lavorativa. Pendente
lite, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dott. K.________, specialista
in medicina interna e malattie reumatiche a M.________, del 29 marzo 2001.
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
In sede di replica, accompagnata da una perizia 3 ottobre 2001 del dott.
K.________, rispettivamente di duplica, le parti si sono riconfermate nelle
loro precedenti conclusioni.

Diritto:

1.
Nei considerandi della querelata pronunzia, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di legge
concernenti l'oggetto della lite, la quale verte unicamente sul tema del
diritto del ricorrente a una rendita d'invalidità.
L'istanza cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2
LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni
equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido.
L'autorità giudiziaria cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine
di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il
compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Per quanto concerne in particolare
le perizie giudiziarie, l'autorità precedente ha pure indicato che il giudice
non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui
compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze
specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia
o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo.
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.
Nell'evenienza concreta i primi giudici hanno dimostrato in modo convincente
che il referto peritale del dott. M.________ non era esente da
contraddizioni. A giusto titolo, quindi, essi hanno ordinato l'allestimento
di una seconda perizia giudiziaria, affidata questa volta al dott.
O.________. Orbene, secondo la relazione 20 marzo 2000 del superperito, le
cui risultanze sono state confermate il 5 dicembre successivo, il ricorrente,
malgrado le limitazioni fisiche derivanti dai postumi dell'infortunio, era da
ritenere in grado di riprendere in misura completa la propria attività di
magazziniere esercitata al momento dell'evento traumatico.
Dalle conclusioni di essa perizia questa Corte non vede motivo di scostarsi.
Ulteriori indagini non sono necessarie. Il parere del dott. O.________
convince. Né sono suscettibili di infirmarlo i referti del reumatologo dott.
K.________, prodotti dal ricorrente in sede di ultima istanza. Caso mai, è
aperto il diritto dell'assicurato a una nuova domanda di prestazioni, visto
l'aggravamento costatato da questo medico successivamente alla data della
decisione su opposizione in lite, la quale delimita nel tempo il potere
cognitivo del giudice (DTF 116 V 248 consid. 1a).

3.
Il ricorrente contesta il valore probatorio del rapporto medico-ispettivo 15
gennaio 1998, redatto in sede di un sopralluogo effettuato dall'INSAI presso
il negozio D.________, poi posto alla base della propria valutazione dal
superperito dott. O.________. Egli è in particolare convinto che il
sopralluogo, condotto dal medico di circondario dell'INSAI senza
contraddittorio e senza nemmeno la presenza del suo rappresentante legale,
non possa essere considerato valida prova dal profilo formale, in quanto
eseguito in manifesta violazione del diritto costituzionale di essere
sentito.
Questa Corte non aderisce a quest'ultima tesi. Anche se in occasione del
colloquio sul posto di lavoro il rappresentante del ricorrente non era
presente, egli avrebbe potuto e dovuto a tempo debito far valere le proprie
obiezioni, come rileva a ragione l'INSAI nella risposta al ricorso di diritto
amministrativo, con rinvio ad uno scritto inviato dall'istanza cantonale il
26 novembre 1998 all'OCST. Non sono pertanto ravvisabili, in concreto, gli
estremi della violazione del diritto di essere sentito, sancito all'art. 29
cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost. Si noti infine che ad
ogni modo, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di detto diritto è
da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà - come è del caso
nella fattispecie in esame - di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione (DTF 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e sentenze
ivi citate).

4.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato è meritevole di tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 luglio 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: