Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 85/2001
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K 85/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 23 novembre 2001

                        nella causa

M._________, ricorrente,

                          contro

Cassa malati Hotela, Rue de la Gare 19, 1820 Montreux,
opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- M._________, nato nel 1938, è assicurato presso la
Cassa malati Hotela contro la perdita di guadagno in caso
di malattia nell'attività dipendente svolta nella misura
del 50 % alla Scuola X._________ e in quella indipendente,
pure esercitata nelle proporzioni del 50 %, quale
concertista. Dal 18 febbraio 2000, in quanto affetto da una
sindrome cervico-vertebrale cronica e recidivante da turbe
statiche ed alterazioni degenerative in parte rilevanti per
osteocondrosi tra C5/6 e C6/7, la Cassa gli ha assegnato,
ritenuto segnatamente l'avviso del dott. M._________
14 luglio 2000, indennità giornaliere nelle proporzioni del
75 %. Su consiglio del medico di fiducia della Cassa,
l'interessato è stato sottoposto ad un esame approfondito
eseguito il 4 settembre 2000 (rapporto del 5 settembre
2000) dal dott. G._________, specialista in malattie reuma-
tiche, fisiatria e riabilitazione. Detto sanitario ha co-
statato un'incapacità lavorativa totale quale concertista e
ammesso un'inabilità del 50 % nell'attività di insegnante,
ritenendo tuttavia esigibile che in quest'ultimo impiego
l'assicurato mantenesse la metà del programma normale in
considerazione delle possibilità di un certo adattamento
anche durante le lezioni.
     Con decisione del 12 settembre 2000 la Cassa ha di-
sposto che a partire dal 15 settembre 2000 l'inabilità la-
vorativa dell'assicurato era pari al 50 %, per cui le in-
dennità giornaliere andavano ridotte in tali proporzioni.
Detto provvedimento è stato confermato in seguito all'op-
posizione dell'interessato con atto del 9 novembre 2000.

     B.- M._________ è insorto contro la decisione su
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, il quale lo ha respinto per giudizio
del 27 aprile 2001.

     C.- Avverso la pronunzia cantonale l'assicurato inter-
pone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fe-
derale delle assicurazioni, al quale chiede, in via princi-
pale, che vengano riconosciuti la sua incapacità lavorativa
del 75 % ed il diritto a indennità corrispondenti. In via
subordinata postula che le indennità giornaliere gli venga-
no corrisposte nelle proporzioni del 75 % almeno fino al
3 settembre 2001, data di ripresa dell'insegnamento.
     Rispondendo al gravame, la Cassa malati Hotela ne
chiede la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se
a ragione la Cassa malati Hotela abbia riconosciuto a
M._________ il diritto a indennità giornaliere del 50 % a
contare dal 15 settembre 2000 o se invece egli possa far
valere prestazioni assicurative corrispondenti ad un'in-
capacità del 75 %.
     Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di
ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme di
diritto (art. 67 segg. LAMal, Regolamento dell'assicurazio-
ne d'indennità giornaliera della Cassa malati della Società
svizzera degli albergatori) ed i principi di giurisprudenza
(DTF 126 V 501 consid. 2a e b, 124 V 202 consid. 2a, 114 V
283 consid. 1c) applicabili in concreto, per cui a questa
esposizione basta fare riferimento e prestare adesione.

     2.- a) È pacifico in concreto che le due fonti di red-
dito di M._________ erano inizialmente di proporzioni
uguali. Dagli atti all'inserto emerge che in data 14 luglio
2000 il dott. M._________, medico curante del ricorrente,
aveva fissato la sua inabilità lavorativa nella misura del
75 %. Il dott. G._________, specialista in malattie
reumatiche che ha esaminato l'interessato su proposta del
medico di fiducia della Cassa, in una perizia del 5 settem-
bre 2000 ha espressamente rilevato quanto segue in merito
alla capacità lavorativa del peritando: "... quale inse-
gnante di violino ritengo il signor M._________ abile al
lavoro nella misura del 50 % dato che i disturbi richiedono
una riduzione delle lezioni. Ritengo comunque possibile che
possa essere mantenuta la metà del pensum normale visto le
possibilità di un certo adattamento anche durante le lezio-
ni (che non richiedono il continuo uso del violino da parte
del maestro)". Nella decisione su opposizione la Cassa ha
ammesso la totale incapacità quale concertista e valutato
quella di insegnante di violino nella misura del 50 %. Ha
in particolare precisato che, se l'interessato non era in
grado di svolgere l'attività di concertista, egli doveva
colmare tale lacuna lavorando al 50 % quale insegnante.
Anche la precedente istanza ha rammentato che, in virtù del
principio secondo il quale l'assicurato è tenuto di fare
quanto da lui ragionevolmente esigibile per attenuare il
più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla
sua condizione economica, egli doveva utilizzare le sue
capacità residue in settori lavorativi diversi. Ha quindi
confermato che dal 12 settembre 2000 (recte: 15 settembre
2000) M._________ aveva diritto unicamente a indennità
giornaliere per perdita di guadagno stabilite in base ad un
grado di inabilità lavorativa nell'attività di insegnante
di violino pari al 50 %.

     b) Questo apprezzamento è convincente e merita tutela.
Da una persona che anteriormente al manifestarsi del danno
alla salute esercitava in parti uguali le attività di con-
certista e di insegnante di violino può infatti essere ra-
gionevolmente preteso che ne attenui le ripercussioni inve-
stendo la sua integrale residua capacità lavorativa nel
settore in cui i disturbi patologici di cui soffre lo con-
sentono. Ora, non può essere negato che il ricorrente è in
grado di dedicarsi interamente all'attività di insegnante.
Poiché il dott. G._________ ha accertato, fondandosi su un
esame medico approfondito, come egli possa esercitare tale
professione nella misura del 50 %, a ragione la Cassa ma-
lati Hotela gli ha concesso, a contare dal 15 settembre
2000, indennità giornaliere in uguali proporzioni.

     c) Non sono suscettibili di sovvertire le chiare con-
clusioni cui sono giunte le precedenti istanze le argomen-
tazioni sollevate dall'insorgente in questa sede. Da un
lato contesta, ritenendolo utopico, il parere della Cassa
nella misura in cui la stessa ritiene che egli potrebbe
insegnare anche un altro strumento o la teoria della musi-
ca. Da un altro lato censura l'applicazione immediata del
provvedimento in lite chiedendone il differimento al mese
di settembre 2001 per tener conto della ripresa dell'inse-
gnamento. Ambedue le doglianze devono essere disattese. Sia
il dott. G._________ che la Corte cantonale sono infatti
giunti alla suesposta conclusione senza aver ritenuto ne-
cessario esaminare la residua capacità lavorativa da quello
specifico profilo, considerando pertanto implicitamente es-
sere il grado d'inabilità lavorativa dell'assicurato del
50 % senza che egli dovesse orientarsi verso attività di-
verse da quelle sinora esercitate. A ragione la Cassa oppo-
nente ha poi rilevato, nella risposta al presente gravame,
dover essere negata la possibilità di far sopportare dalle
assicurazioni sociali il rischio legato all'esercizio di
una professione, non spettando all'assicuratore di inden-
nità giornaliere accordare prestazioni per la perdita di
guadagno legata a vacanze scolastiche o al calo del numero
degli allievi.

     d) Discende da quanto precede che il gravame di
M._________ si appalesa infondato, mentre meritano conferma
il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 novembre 2001
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :