Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 151/2001
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K 151/01

Sentenza del 18 febbraio 2003
Ia Camera

Giudici federali Schön, Presidente, Borella, Meyer, Lustenberger e Kernen;
Schäuble, cancelliere

H.________, ricorrente,

contro

Istituto delle assicurazioni sociali,
Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 ottobre 2001)

Fatti:

A.
H. ________, cittadino svizzero, nato nel 1974, assicurato obbligatoriamente
contro le malattie presso la Cassa malati CPT dal 1° gennaio 2000, in data 4
settembre 2000 ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione malattia del
Canton Ticino (UAM) tendente alla concessione di un sussidio sui premi dovuti
nel 2001.

Rilevata un'affiliazione tardiva all'assicurazione malattia obbligatoria,
l'UAM, con decisione del 26 ottobre 2000, ha stabilito che l'inizio teorico
dell'obbligo assicurativo dell'interessato decorreva dal 1° gennaio 1996,
l'affiliazione alla Cassa malati CPT dal 1° gennaio 2000 e, essendo il
ritardo assicurativo non giustificabile, andava riscosso un supplemento di
premio da fissare in base alla situazione finanziaria dell'assicurato.

In seguito allo scritto 20 novembre 2000 di H.________, considerato quale
reclamo dall'UAM, secondo cui egli sarebbe stato assicurato dapprima presso
la Winterthur e, durante gli studi, tramite il contratto di lavoro del padre,
presso l'assicurazione dell'Ufficio europeo X.________ di Y.________,
l'amministrazione ha confermato la precedente decisione con provvedimento
formale 8 gennaio 2001, adducendo che non vi era motivo di esentare il
richiedente dall'assicurazione malattia obbligatoria per il periodo dal 1°
gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.

B.
Contro questo atto amministrativo H.________, è insorto presso il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo in via principale
l'annullamento dell'affiliazione effettiva alla CPT con effetto dal 1°
gennaio 2000 così come di quella teorica dal 1° gennaio 1996, e, in via
subordinata, il rinvio dell'incarto all'autorità amministrativa per
complemento istruttorio ed esame dei requisiti relativi all'esenzione
dall'obbligo assicurativo.

Tramite pronunzia del 12 ottobre 2001 l'istanza giudiziaria cantonale ha
respinto il gravame, ritenuto che i presupposti per l'esenzione di H.________
dall'assicurazione malattia obbligatoria non erano adempiuti, mentre il
ritardo nell'affiliazione non era scusabile.

C.
Avverso il giudizio cantonale l'interessato interpone ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte, chiedendo in via principale l'annullamento dei
provvedimenti dell'UAM del 26 ottobre 2000 e 8 gennaio 2001 così come del
giudizio del Tribunale cantonale del 12 ottobre 2001 rispettivamente in via
subordinata l'accertamento dell'esenzione dall'obbligo assicurativo dal 1°
gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 e/o della carenza di colpa in relazione
all'eventuale affiliazione tardiva. Secondo il ricorrente il Cantone sarebbe
competente solo per procedere ad un'affiliazione forzata, non necessaria in
concreto, in quanto egli si era assicurato spontaneamente, presentando
domanda di esenzione. L'autorità cantonale non disporrebbe inoltre neppure
della competenza per fissare il principio e l'ammontare del supplemento di
premio. Nel merito l'insorgente censura un'interpretazione troppo restrittiva
della disposizione relativa all'esenzione di persone facenti parte di
organizzazioni internazionali, così come il mancato riconoscimento
dell'obbligatorietà dell'assicurazione estera e si avvale della propria buona
fede.

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali non si è espresso, mentre l'UAM ribadisce il contenuto della propria
decisione.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone a statuire
sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento
di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito il ricorrente
contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto dal 1° gennaio 1996,
dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro il mancato
riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale
affiliazione tardiva.

Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.
2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del
domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal
Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non
abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10 OAMal prevede
inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati
tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle
domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in
vigore dal 1° gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3
(cpv. 2).

2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il
Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno
assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto
tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è
quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale
possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio
(sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora
pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui
l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire
sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati CPT con
effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come
neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso
di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore
dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore
solo dall'annuncio all'assicurazione.
Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in
materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5
cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione
tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato
deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è
giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi,
tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e
della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo
gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la
situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal
il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella
del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo
la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che
l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del
premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro
espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto
supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del
Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva
non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà
all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto
a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del
messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva
conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e
l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire
sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si
confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag.
39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né
il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo
dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il
ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre
la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.

3.
In considerazione delle succitate conclusioni questa Corte può quindi
unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo
dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.

3.1 Secondo l'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può prevedere
eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di Stati esteri. In tale ambito l'Esecutivo
federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (RAMI 2000 no. KV 102
pag. 20 consid. 4b),  indicando la norma unicamente la possibilità di
prevedere delle eccezioni all'obbligo assicurativo ed elencandone, a titolo
esemplificativo, solo alcune categorie (sentenza in re H. del 20 dicembre
1999 consid. 4b, K 142/98). Al riguardo l'art. 2 cpv. 2 OAMal dispone che, a
domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone
obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero,
se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere
e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure
in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. Altre eccezioni, non
applicabili al caso concreto, sono previste all'art. 2 cpv. 3-5 OAMal (RAMI
2000 no. KV 102 pag. 18 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni l'art. 2 cpv. 2 OAMal non è in contrasto né con
la LAMal né con la Costituzione (sentenza del 20 dicembre 1999 in re H.
consid. 3, K 142/98). Ne deriva, in particolare, che la norma non consente
l'esenzione dall'obbligo assicurativo elvetico di persone assicurate contro
le malattie in virtù del diritto estero a titolo non obbligatorio (RAMI 2000
no. KV 102 pag. 20 consid. 4c-e, cfr. pure RAMI 1999 no. KV 81 pag. 337).

3.2 In concreto l'istanza precedente ha statuito non essere dati i
presupposti per l'esenzione secondo l'art. 2 cpv. 2 OAMal in quanto non vi
sarebbe doppio onere né l'assicurazione conclusa dal padre in favore del
figlio in qualità di dipendente dell'Ufficio europeo X._________ di
Y.________ risulterebbe essere obbligatoria.

Dagli atti emerge in particolare che dal 10 settembre 1980 al 30 novembre
1999 il ricorrente era assicurato contro le malattie e gli infortuni, tramite
il padre, funzionario dell'Ufficio europeo X.________ di Y.________ , in base
al contratto di assicurazione cure della salute concluso dal datore di
lavoro. In tale contesto correttamente la Corte cantonale ha verificato se
l'interessato risultava obbligatoriamente assicurato secondo il diritto
straniero, concludendo che questo fatto non era stato reso verosimile con il
necessario grado di verosimiglianza preponderante e precisando altresì che le
assicurazioni estere non comportavano un doppio onere per l'assicurato, in
quanto il premio era pagato dal padre e solo parzialmente.

3.3 In casu questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte
nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto federale e
fondate su un accertamento completo dei fatti. Già per il solo fatto che la
documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà non solo per il
ricorrente, ma anche per il padre, in qualità di funzionario internazionale,
di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero - l'art. 83 degli
statuti dei funzionari si limita infatti a precisare che sono coperti i
rischi malattia e infortunio -, il ricorso non è pertinente, le condizioni di
cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute cumulativamente
(sentenza del 29 giugno 2000 in re Z. consid. 4b/cc, K 138/98).

D'altronde pure l'esistenza di un doppio onere non è dimostrato, trattandosi
di un'assicurazione di famiglia in cui il funzionario versa 1/3 del
contributo in base al suo salario, mentre figli e coniugi non pagano
alcunché. Da quanto sopra esposto discende quindi che il ricorrente non può
essere esentato dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. Su questo punto,
in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.

3.4 A fondamento del proprio gravame il ricorrente rinvia pure all'art. 6
cpv. 1 OAMal secondo cui i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni
permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di
organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano
non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione. Essi sono soggetti
all'assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.

A suo dire questa norma non può essere applicata solo a funzionari residenti
in Svizzera, come inteso dall'istanza precedente, in quanto questa
interpretazione oltre a essere troppo restrittiva, provocherebbe una
disuguaglianza di trattamento inammissibile tra i figli i cui padri lavorano
per un'organizzazione internazionale in Svizzera e i figli domiciliati in
Svizzera i cui padri lavorano per un'organizzazione internazionale
all'estero.

3.5 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera.
Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far
capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è
lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del
medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della
norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su
cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel
suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24
consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).

3.6
3.6.1L'art. 6 cpv. 1 OAMal, il cui testo è chiaro - si riferisce infatti a
funzionari internazionali con domicilio in Svizzera - dev'essere interpretato
anche alla luce della delega legislativa di cui all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal.
Il secondo capoverso prevede un'eccezione all'assicurazione obbligatoria in
caso di domicilio in Svizzera (cpv. 1). In effetti la LAMal si fonda sul
principio della territorialità (Eugster, Krankenversicherung, in SBVR, cifra
marg. 225, pag. 8). La norma persegue in particolare lo scopo di esentare
dall'obbligo assicurativo determinati gruppi di persone - che di principio
sarebbero sottoposte all'assicurazione alla luce del domicilio in Svizzera
(RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4b) - in base al rapporto attuale con
l'estero e/o al fatto che il soggiorno in Svizzera è limitato nel tempo (vedi
sentenza in re H. del 20 dicembre 1999, consid. 4d, K 142/98). Il fatto che
la norma dell'ordinanza si riferisca a funzionari internazionali con
domicilio in Svizzera è pertanto conforme alla volontà del legislatore. Del
resto in proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha già precisato
che alla luce dello scopo perseguito dalla legge, consistente nell'attuazione
della solidarietà, è corretto prevedere eccezioni al principio
dell'assicurazione obbligatoria in maniera restrittiva (RAMI 2000 no. KV 102
pag. 20 consid. 4c).

Visto quanto sopra quindi correttamente il Tribunale cantonale ha concluso
che l'art. 6 cpv. 1 OAMal si applica unicamente a funzionari internazionali
ed ai loro familiari in caso di domicilio in Svizzera.

3.6.2 La limitazione introdotta dall'Esecutivo federale non viola neppure il
principio dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost.: in
concreto infatti non vengono trattate diversamente e senza valido motivo due
fattispeci simili, bensì ben distinte tra loro: da un lato vi è un
funzionario internazionale con domicilio in Svizzera, mentre dall'altro un
funzionario all'estero con un figlio domiciliato in Svizzera. Essendo quella
prevista dall'Ordinanza un'esenzione riconducibile allo statuto speciale del
genitore in Svizzera, di cui il padre del ricorrente non dispone, in quanto
residente all'estero, neppure il figlio può essere liberato dall'obbligo
assicurativo per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999. In
quanto infondato su questo punto il ricorso va respinto.

4.
Visto quanto sopra il ricorrente va considerato affiliato tardivamente ad un
assicuratore malattia svizzero ai sensi dall'art. 5 cpv. 2 prima frase LAMal.
L'incarto dev'essere quindi trasmesso per ragione di competenza alla Cassa
malati CPT, che dovrà stabilire se l'assicurato è tenuto o meno a versare un
supplemento di premio e, in caso di risposta affermativa, in che misura.

5.
In conclusione il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente
accolto, mentre le decisioni amministrative ed il giudizio impugnato vanno
annullati nella misura in cui statuiscono sull'affiliazione d'ufficio e
sull'obbligo di versare un supplemento di premio. Per il resto il giudizio
cantonale impugnato è confermato.

6.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Poiché tuttavia l'UAM, parzialmente soccombente, ha agito in
qualità di organo cantonale di controllo dell'assicurazione malattia ai sensi
dell'art. 6 LAMal, le spese giudiziarie non possono essere poste a carico del
Canton Ticino (art. 156 cpv. 2 OG; sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F.
consid. 7, K 130/01, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale).

Le spese processuali vanno pertanto messe parzialmente a carico del
ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio
cantonale querelato del 12 ottobre 2001 e la decisione litigiosa dell'8
gennaio 2001 sono annullati nella misura in cui statuiscono sull'affiliazione
d'ufficio e sull'obbligo di versare un supplemento di premio.

2.
L'inserto della causa è trasmesso alla Cassa malati CPT affinché statuisca
sull'obbligo di versare un supplemento di premio.

3.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 250.--, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
L'importo residuo  di fr. 250.-- viene retrocesso.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino statuirà di nuovo sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza tenuto conto dell'esito del
processo in sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 febbraio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della Ia Camera:   Il Cancelliere: