Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 133/2001
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K 133/01

Sentenza del 20 gennaio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble,
cancelliere

1. Dott. G.V.________,

2. Dott.ssa L.V.________, ricorrenti,
rappresentati dalla lic.iur. Verena Lardi, Studio fiduciario, Via Cantonale
11, 6901 Lugano,

contro

Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia,
Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 3 settembre 2001)

Fatti:

A.
I coniugi G.V.________ e L.V.________, cittadini italiani, nati nel 1923,
domiciliati a L.________ dal 1986, non sono assicurati contro le malattie
presso alcun assicuratore riconosciuto secondo la relativa legislazione
federale. Essi dispongono invece di due assicurazioni malattia fondate sul
diritto americano, una garantita dal datore di lavoro - la D.________ - ai
propri pensionati e l'altra statale, motivo per cui, con scritto 13 marzo
2001, hanno presentato istanza all'Istituto delle assicurazioni sociali del
Canton Ticino (IAS) tendente all'esonero dall'obbligo assicurativo in
Svizzera.

Con decisione del 21 marzo 2001 l'Ufficio assicurazione malattia del Canton
Ticino (UAM) ha respinto la richiesta e accertato l'obbligo assicurativo
degli istanti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1996, con conseguente
dovere di affiliazione presso un assicuratore malattia riconosciuto. Il
reclamo presentato all'IAS dai coniugi V.________ è stato respinto con
provvedimento formale 30 aprile 2001.

B.
Contro quest'ultimo atto amministrativo gli interessati sono insorti presso
il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, tramite la lic. iur.
Lardi, chiedendone l'annullamento e segnatamente l'esenzione dall'obbligo
assicurativo imposto dalla LAMal. A motivazione del gravame gli insorgenti
hanno addotto che la copertura assicurativa è almeno parzialmente garantita
dall'assicurazione obbligatoria statunitese e che il Canton Zurigo esentava
dall'obbligo assicurativo le persone che, come G.V.________, avevano lavorato
presso la D.________.

Tramite pronunzia del 3 settembre 2001 il giudice delegato del Tribunale
cantonale ha respinto il gravame, in quanto non era stata dimostrata
l'esistenza di un obbligo assicurativo all'estero fondato sul diritto
pubblico, non vi era un doppio onere, né, infine, le prestazioni erogate
potevano essere considerate equivalenti a quelle di diritto svizzero.

C.
Avverso il giudizio cantonale gli interessati interpongono ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte, sempre patrocinati dalla lic. iur. Lardi,
chiedendo, in via preliminare, che al gravame sia accordato effetto
sospensivo e, nel merito,  di essere esonerati dall'obbligo assicurativo per
le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal. I coniugi V.________
ribadiscono in particolare il fatto che il Canton Zurigo esonera dall'obbligo
assicurativo gli ex dipendenti della D.________ e rinviano altresì al
comunicato stampa del 3 luglio 2001 emesso dal Dipartimento dell'interno,
secondo cui verrà introdotta la possibilità di esonero dall'obbligo
assicurativo in casi simili al loro.
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali non si è espresso, mentre l'IAS ha dichiarato che qualsiasi
osservazione "de lege ferenda" non poteva entrare in linea di conto nel caso
di specie.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'esenzione dei ricorrenti, con effetto dal 1°
gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal. Poiché la lite
non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il
Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso
o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2
OG).

2.
Preliminarmente i ricorrenti chiedono che sia conferito effetto sospensivo al
gravame. Secondo l'art. 111 cpv. 1 OG in relazione con l'art 132 OG il
ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che obbliga ad una
prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo. Costituisce in particolare una
decisione avente per oggetto prestazioni pecuniarie quella che obbliga il
destinatario a fornirla (DTF 123 V 40 consid. 2a e riferimenti citati), come
nel caso concreto il provvedimento su reclamo del 30 aprile 2001. Poiché
quindi l'effetto sospensivo è dato per legge, l'istanza presentata dai
ricorrenti è priva di oggetto (sentenza dell'11 ottobre 2000 in re J.e L.M.
consid. 5, K 100/00, pubblicata in RDAT 2001 I no. 65 pag. 271).

3.
3.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal, ogni persona domiciliata in Svizzera
deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente
per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. In tale
ambito il Consiglio federale dispone di un ampio potere di apprezzamento
(RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4b). Al riguardo l'art. 2 cpv. 2 OAMal
dispone che, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone
obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero,
se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere
e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure
in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie.

Altre eccezioni, non applicabili al caso concreto, sono previste all'art. 2
cpv. 3-6 OAMal (RAMI 2000 no. KV 102 pag. 18 consid. 2b).

3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
l'art. 2 cpv. 2 OAMal non è in contrasto né con la LAMal né con la
Costituzione. Ne deriva, in particolare, che la norma  non consente
l'esenzione dall'obbligo assicurativo elvetico di persone assicurate contro
le malattie in virtù del diritto estero a titolo non obbligatorio (RAMI 2000
no. KV 102 pag. 20 consid. 4c-e, cfr. pure RAMI 1999 no. KV 81 pag. 337).

4.
4.1 In concreto è incontestato che i ricorrenti sottostanno all'obbligo
assicurativo di cui all'art. 3 cpv. 1 LAMal, avendo eletto domicilio in
Svizzera dal 1986. Questi ultimi tuttavia ritengono di aver diritto
all'esenzione da detto obbligo assicurativo alla luce delle assicurazioni
malattia contratte all'estero.

4.2 Dagli atti emerge in particolare che il giudice di prime cure ha
esattamente accertato che i ricorrenti dispongono di due assicurazioni estere
contro le malattie, la "D.________", offerta dal datore di lavoro ai propri
pensionati, e la "M.________", assicurazione statale, le cui prestazioni
vengono erogate dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati
Uniti d'America. Correttamente la Corte cantonale ha inoltre verificato se
gli interessati risultano obbligatoriamente assicurati secondo il diritto
americano, rispondendo negativamente al quesito e aggiungendo anche che le
assicurazioni estere non comportano un doppio onere per gli assicurati, né
garantiscono una copertura equivalente.

Da un attento esame della documentazione raccolta in sede cantonale discende
che questa Corte federale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte
nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto federale e
fondate su un accertamento completo dei fatti. Di conseguenza già per il solo
fatto che la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà per i
ricorrenti di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero, il
ricorso dev'essere considerato infondato e quindi respinto, le condizioni di
cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute cumulativamente
(sentenza del 29 giugno 2000 in re A e B. Z. consid. 4b/cc, K 138/98).

Da quanto sopra esposto discende quindi che i ricorrenti non possono essere
esentati dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal.

5.
5.1 A sostegno del gravame i coniugi V.________ richiamano pure la prassi del
Canton Zurigo secondo cui gli ex dipendenti della D.________ vengono esentati
dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. I ricorrenti chiedono quindi,
implicitamente, il rispetto dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio in esame va applicato,
sempreché non leda altri interessi legittimi, ove non in un caso isolato e
neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga
dalla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà  in modo
conforme alla legge (DTF 126 V 392 consid. 6a e riferimenti).

5.2 In concreto secondo l'art. 6 LAMal ai cantoni compete l'osservanza
dell'obbligo assicurativo e l'affiliazione delle persone tenute ad
assicurarsi (cfr. anche art. 10 OAMal). La richiamata prassi amministrativa
contraria alla legge viene applicata dal Canton Zurigo, non dal Canton
Ticino. Di conseguenza nel caso in esame i ricorrenti non possono prevalersi
del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità, in quanto
l'IAS non ha mai aderito alla prassi zurighese. La censura risulta quindi
infondata e va respinta.

6.
6.1 Infine gli insorgenti richiamano il comunicato stampa emesso dal
Dipartimento federale degli interni il 3 luglio 2001 secondo cui, tramite
modifica delle ordinanze d'applicazione della LAMal, viene prospettata
l'introduzione, al più presto dal 1° gennaio 2002 della "possibilità di
esentare dall'obbligo assicurativo le persone che fruiscono di una buona
protezione assicurativa estera qualora l'assoggettamento all'assicurazione
svizzera, causa l'età o lo stato di salute, le mettesse in condizioni tali da
poter stipulare soltanto l'assicurazione di base impedendo loro di concludere
assicurazioni complementari nella misura consueta".

6.2 Al riguardo va rilevato che in RAMI 2000 no. KV 102  pag. 21 consid. 4d
il Tribunale federale delle assicurazioni aveva già posto in evidenza che il
mancato esonero dall'obbligo assicurativo in caso di conclusione di
un'assicurazione privata all'estero avrebbe potuto creare problemi agli
assicurati in età avanzata, risultando difficoltosa in Svizzera la
conclusione di un'assicurazione complementare rispettivamente problematica la
disdetta dell'assicurazione estera in caso di una nuova partenza dalla
Svizzera. Per ovviare a questi inconvenienti la Corte federale aveva
suggerito di procedere alla sospensione dell'assicurazione estera,
rispettivamente di modificare temporaneamente l'assicurazione estera in un'
assicurazione complementare svizzera, precisando altresì che non è da
escludere che si imporrà una nuova regolamentazione a livello nazionale o
sovranazionale (si veda su questo tema anche sentenza del 29 giugno 2000 in
re A. e B. Z., K 138/98, consid. 4b/cc).

6.3 Questi fatti non sono tuttavia atti a modificare l'esito della presente
vertenza, non essendo la prospettata modifica ancora stata attuata (CHSS
6/2001 pag. 346). In proposito va inoltre rilevato che, di principio, nel
diritto delle assicurazioni sociali si applica il disciplinamento  legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (DTF 125 V
44 consid. 2b, 123 V 71 consid. 2, 122 V 36 consid. 1 con riferimenti).

7.
Da quanto sopra discende che la decisione amministrativa su reclamo ed il
giudizio cantonale vanno confermati, mentre il ricorso di diritto
amministrativo, in quanto infondato, dev'essere respinto.

8.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in Fr. 500.-, sono poste a carico dei
ricorrenti e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 gennaio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: