Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 121/2001
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K 121/01

Sentenza del 6 marzo 2006
Ia Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Lustenberger, Borella, Frésard,
Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere

Visana Assicurazioni SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, ricorrente,

contro

S.________, opponente,
rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, Via Berta 28, 6512
Giubiasco

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 27 agosto 2001)

Fatti:

A.
S. ________, nato nel 1951, divorziato e padre di quattro figli (di cui uno
nato nel 1979 e tre nel 1982), è assicurato contro le malattie presso la
Visana nella categoria A00 (assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, incluso l'infortunio). Vittima di un ictus cerebrale, è
stato degente all'Ospedale X.________ dal 13 aprile al 3 maggio 1999 e alla
Clinica Z.________ dal 3 maggio al 13 novembre dello stesso anno.

Dopo avere integralmente rimborsato i costi delle degenze in questione, la
Visana, mediante decisione del 12 settembre 2000, sostanzialmente confermata
il 27 ottobre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dal
Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap per conto
dell'assicurato, ha chiesto a quest'ultimo il versamento di fr. 2'160.- a
titolo di contributo alle spese di degenza ospedaliera per 216 giorni, in
ragione di fr. 10.- al giorno.

B.
L'assicurato, sempre rappresentato dal Servizio di consulenza giuridica per
persone con andicap, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, sostenendo che, per analogia all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il contributo giornaliero alle spese di
degenza ospedaliera non potesse essere richiesto alle persone sposate o sole
che, come nel caso di specie, devono provvedere a persone minorenni o in
corso di formazione.

Per pronuncia del 27 agosto 2001 l'autorità giudiziaria cantonale ha accolto
l'impugnativa e annullato la decisione su opposizione querelata. Aderendo
alla tesi dell'interessato, i primi giudici hanno in sostanza osservato come
la norma di ordinanza posta a fondamento del contestato provvedimento, nella
misura in cui fa dipendere l'esenzione dal pagamento del contributo in
oggetto, oltre che dall'esistenza di un rapporto attinente al diritto di
famiglia, condizione adempiuta in concreto, anche dalla sussistenza di una
comunione domestica, non rispettasse i limiti della delega legislativa.

C.
La Visana interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e
il ripristino della decisione su opposizione.

Sempre tramite il Servizio patrocinatore, l'assicurato postula la reiezione
del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione
malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale
della sanità pubblica), ne propone l'accoglimento.

Dei motivi invocati dalle parti e dall'autorità di vigilanza si dirà, in
quanto necessario, nei considerandi.

Diritto:

1.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nel settore dell'assicurazione malattie. Nel
caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31
dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame
della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4
consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

2.
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto
concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

Giova tuttavia senz'altro ribadire che, giusta l'art. 64 cpv. 5 LAMal, gli
assicurati pagano un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato
secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.
Prevalendosi dei poteri delegatigli dalla legge l'esecutivo federale ha
emanato l'art. 104 cpv. 1 OAMal in virtù del quale il contributo giornaliero
ai costi di degenza ospedaliera ammonta a 10 franchi. Dal pagamento di questo
contributo sono tra l'altro esentati gli assicurati che vivono in comunione
domestica con una o più persone, con le quali hanno un rapporto attinente al
diritto di famiglia (cpv. 2 lett. a della medesima norma)
2.2 In concreto si tratta di esaminare se l'art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal sia
conforme alla legge, atteso che il presupposto del vivere in comunione
domestica per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo
ai costi di degenza ospedaliera previsto dal Consiglio federale non
rispetterebbe, secondo i primi giudici, la delega di cui all'art. 64 cpv. 5
LAMal, determinando una disparità di trattamento per raffronto alla
disciplina adottata dal legislatore in materia di assicurazione contro gli
infortuni.

2.3 In quest'ultima materia, l'art. 17 cpv. 2 LAINF (cui il messaggio del 6
novembre 1991 del Consiglio federale concernente la revisione
dell'assicurazione malattia fa esplicito riferimento in FF 1992 I 165), nel
frattempo abrogato in seguito all'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della
LPGA, stabiliva che in caso di ricovero in uno stabilimento di cura,
sull'indennità giornaliera è effettuata una trattenuta per le spese di
sostentamento coperte dall'assicurazione. La norma disponeva poi: "Il
Consiglio federale ne fissa l'importo; esso tiene conto degli obblighi di
sostentamento dell'assicurato e può sopprimere la trattenuta per gli
assicurati con notevoli oneri familiari".

Sulla base di questa delega l'autorità esecutiva federale ha emanato l'art.
27 cpv. 1 lett. b OAINF, il quale prevede che la trattenuta sull'indennità
giornaliera per le spese di sostentamento negli stabilimenti di cura ammonta
al 10 per cento dell'indennità giornaliera, ma al massimo a 10 franchi, per
le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o
d'assistenza, con riserva del capoverso 2, giusta il quale non v'è alcuna
trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o
in corso di formazione.

3.
3.1 La Visana è dell'avviso che la premessa e la delega dell'art. 64 cpv. 5
LAMal siano chiare ed inequivocabili. Fa valere che dal citato messaggio
concernente la revisione dell'assicurazione malattia non si possa dedurre che
il legislatore intendeva introdurre nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie la stessa normativa vigente in materia di assicurazione
contro gli infortuni. Rileva in proposito come l'art. 27 OAINF si riferisca
alle indennità giornaliere in sostituzione del salario in caso di incapacità
lavorativa dovuta ad infortunio. La Visana si chiede, con riferimento
all'art. 64 cpv. 5 LAMal, che prevede la partecipazione ai costi di degenza
ospedaliera secondo gli oneri familiari, quando si possa parlare di famiglia.
Osserva al riguardo che dopo il divorzio nascono due economie domestiche
distinte e che le relazioni tra genitori e figli risultano dal diritto sui
figli, i quali di regola restano nell'economia domestica di uno dei genitori
divorziati, determinandone maggiori oneri. Per tenere conto di questa
situazione particolare, sarebbe stata adottata la regolamentazione di cui
all'art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal, nel quale è inclusa, da una parte, la
premessa del rapporto familiare e, dall'altra, quella dell'economia domestica
in comune. La norma d'ordinanza in esame - conclude l'assicuratore ricorrente
- corrisponderebbe al tenore dell'art. 64 cpv. 5 LAMal e alla volontà del
legislatore.

3.2 Nella sua risposta al gravame, l'assicurato - richiamandosi alle
argomentazioni fatte valere in sede cantonale - precisa che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'insorgente, il messaggio del Consiglio federale alla
LAMal e la dottrina prevedono un parallelismo voluto tra la norma vigente in
ambito LAINF e quella adottata per la LAMal, nel senso che non sussiste
nessun motivo che permette di trattare diversamente le persone con obbligo di
provvedere a minorenni o a persone in corso di formazione a dipendenza che
vivano o meno in comunione domestica.

3.3 Per l'autorità federale di vigilanza, il senso della riscossione di un
contributo ai costi di degenza ospedaliera è lo stesso sia in ambito LAINF
che in ambito LAMal, ossia una partecipazione ai costi di pensione in caso di
ricovero che un assicurato non sosterebbe a casa proprio perché trascorre
quel periodo in ospedale. Ciononostante, la formulazione delle norme legali
sarebbe notevolmente diversa. In effetti, l'art. 17 LAINF, base legale
dell'art. 27 OAINF, menziona obblighi di sostentamento e notevoli oneri
familiari, elementi soggetti a regolamentazioni differenti: dei primi va
tenuto conto, mentre i secondi possono portare all'esenzione della
trattenuta. Per contro, l'art. 64 cpv. 5 LAMal prevede che in caso di
ricovero gli assicurati paghino, in più, un contributo ai costi di degenza
ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Questa norma esprime così
il principio della riscossione di un contributo e non cita espressamente
eventuali obblighi di sostentamento. In ambito LAINF, espone l'autorità di
vigilanza, questo contributo deriva dalla riduzione applicata all'indennità
giornaliera pagata all'assicurato totalmente o parzialmente incapace di
lavorare a seguito d'infortunio. Nella LAMal, invece, il contributo va pagato
dall'interessato all'assicuratore quale partecipazione ai costi. L'autorità
di sorveglianza ricorda poi come il progetto della norma corrispondente
all'attuale art. 104 OAMal - che prevedeva un contributo giornaliero di fr.
10.- ed esentava dal pagamento di tale onere tra l'altro gli assicurati con
obblighi di sostentamento o di assistenza - sia stato oggetto di critiche,
poiché i partecipanti alla procedura di consultazione ritenevano la cerchia
delle persone esentate troppo vasta tenuto conto che l'art. 64 cpv. 5 LAMal
affermava il principio della riscossione del contributo e che la cerchia
delle persone assicurate con obblighi di sostentamento e di assistenza poteva
essere più estesa di quella degli assicurati con oneri familiari giusta il
testo di legge. Il progetto d'ordinanza è stato quindi modificato dando
seguito ai pareri espressi, nel senso di un restringimento della cerchia
delle persone suscettibili di questa esenzione. L'autorità di vigilanza
conclude osservando che il Consiglio federale non disponeva di un ampio
margine di manovra per disciplinare il mandato del legislatore. Nella
regolamentazione avrebbe tenuto conto, per l'appunto, delle peculiarità del
sistema di assicurazione malattie, che prevede per principio la riscossione
del contributo poiché le persone ricoverate non hanno costi di sostentamento
durante la degenza.

4.
4.1 Secondo l'art. 182 cpv. 1 Cost. il Consiglio federale emana norme di
diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla
Costituzione o dalla legge. La norma si situa nel solco dell'art. 164 cpv. 2
Cost., di cui costituisce una precisazione nel senso che indica con chiarezza
chi ne è il delegatario (cfr. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 4 ad art. 182; Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
I, Berna 2000, n. 1877).

Il Consiglio federale può in via di ordinanza legislativa emanare norme
generali e astratte, di applicazione diretta e con un contenuto giuridico in
grado di determinare obbligazioni, conferire diritti o attribuire competenze
(Aubert/Mahon, op. cit., n. 17 ad art. 163 e n. 5-6 ad art. 182;
Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1490).

Già si è detto che la vertenza in esame è incentrata sulla conformità
dell'art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal, quale ordinanza dipendente che si fonda
su una delega legislativa, all'art. 64 cpv. 5 LAMal, quale norma superiore
delegante. In concreto si tratta di un'ordinanza d'esecuzione, volta a
concretizzare e precisare quanto la legge ha espressamente voluto indicare in
termini vaghi e indistinti. Ne consegue che essa deve muoversi nel solco
tracciato dal legislatore (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n.
1502-1503).

4.2 Dovendosi pronunciare sulla legalità di un'ordinanza del Consiglio
federale emanata in forza di una delega del Parlamento (oppure su
un'ordinanza di un dipartimento federale nell'eventualità di una subdelega
del Consiglio federale), il Tribunale federale delle assicurazioni esamina di
principio liberamente la questione. Nella misura in cui la delega legislativa
è relativamente imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all'esecutivo un
ampio potere d'apprezzamento, il tribunale deve tuttavia limitarsi ad
esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di
competenze delegatele o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla
Costituzione. A questo proposito, una disposizione regolamentare viola gli
art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. quando non si basa su motivi validi, è priva di senso
o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano
giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare.

Nell'ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'autorità da cui emana la regolamentazione
in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione
litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la
legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il
mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (DTF 131
II 166 consid. 2.3, 131 V 14 consid. 3.4.1, 130 V 473 consid. 6.1, 130 I 32
consid. 2.2.1, 129 II 164 consid. 2.3, 129 V 271 consid. 4.1.1, 329 consid.
4.1 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 130 V 45 consid. 4.3).

5.
5.1 L'art. 64 cpv. 5 LAMal prevede, come già s'è visto, che il Consiglio
federale stabilisca da un lato l'ammontare del contributo ai costi di degenza
ospedaliera e che esso ne effettui, dall'altro, la sua graduazione secondo
gli oneri familiari. L'ammontare del contributo, fissato in fr. 10.- al
giorno dall'art. 104 cpv. 1 OAMal, non è nella specie oggetto di
contestazione. La questione di sapere se l'importo rientri nei parametri
della delega legislativa non dev'essere pertanto esaminata oltre.

5.2 Sulla graduazione del contributo ai costi di degenza ospedaliera secondo
gli oneri familiari, l'esecutivo federale si è espresso all'art. 104 cpv. 2
lett. a OAMal esentando dal pagamento di simile contributo gli assicurati che
vivono in comunione domestica con una o più persone, con le quali hanno un
rapporto attinente al diritto di famiglia. Questa norma è sorta dalle
modifiche operate all'art. 107 cpv. 2 lett. a del disegno di ordinanza,
secondo cui dovevano essere liberati da tale onere gli assicurati con obbligo
di mantenimento o d'assistenza.

5.3 Come giustamente rileva l'autorità federale di vigilanza nella risposta
al ricorso di diritto amministrativo, l'idea alla base del principio della
partecipazione ai costi di degenza ospedaliera è quella di tenere conto del
fatto che le persone ricoverate in generale non hanno spese di sostentamento
durante il loro soggiorno in ospedale (cfr. Alfred Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 150;
Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 347).
Incontestabilmente l'importo economizzato è di regola maggiore quando si
tratti di persone sole, che non vivono in comunione domestica con altre
persone appartenenti alla famiglia. La degenza in ospedale consente certo
anche all'assicurato che vive in comunione domestica di risparmiare sul
proprio mantenimento. Tali risparmi, tuttavia, risultano inferiori a quelli
realizzati, durante lo stesso periodo di ricovero, da una persona sola. Giova
ricordare, in questo contesto, che le persone sole di frequente consumeranno
i loro pasti fuori casa, al ristorante, mentre invece le spese di vitto
sostenute da una comunione domestica non sempre si ridurranno
proporzionalmente in caso di assenza temporanea di uno dei suoi membri per
degenza ospedaliera. Tra le due citate categorie - persone sole e persone che
vivono in comunione domestica - esiste inoltre una differenza pure per quanto
riguarda il risparmio sulle spese ricorrenti in relazione alla gestione
dell'economia domestica (acqua, elettricità, riscaldamento, pulizia, ecc.).
Normalmente, la differenza tra le rispettive somme economizzate aumenterà con
la durata del soggiorno in ospedale: sull'arco di alcuni mesi, essa non sarà
del tutto indifferente.

Queste ragioni hanno indotto il Consiglio federale ad emanare il disposto
litigioso, secondo il quale - sia ribadito - sono esentati dal pagamento di
un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera i soli assicurati
che vivono in comunione domestica con una o più persone, con le quali hanno
un rapporto attinente al diritto di famiglia. Contrariamente a quanto
ritenuto dai primi giudici, la soluzione prevista all'art. 104 cpv. 2 lett. a
OAMal non appare lesiva della delega legislativa concessa all'esecutivo
federale. È forse opportuno nuovamente ricordare a questo punto i limiti che
vincolano l'esame giudiziale delle normative esecutive, limiti in base ai
quali il Tribunale federale delle assicurazioni non deve preoccuparsi di
sapere se la disposizione litigiosa costituisca il mezzo maggiormente
appropriato per il raggiungimento dello scopo che la legge si prefigge (v.
consid. 4.2). Pur essendo la regolamentazione in oggetto senza dubbio
suscettibile di sfavorire persone sole con obblighi di mantenimento fondati
sul diritto di famiglia, non si può comunque concludere, alla luce degli
argomenti suesposti, che il Consiglio federale abbia oltrepassato i limiti
del potere conferitogli dalla legge. Questa situazione di per sé
insoddisfacente per la predetta categoria di persone non basta a far
considerare contraria a legge e Costituzione la normativa d'ordinanza
contestata.

Infine, nemmeno può essere condivisa la tesi dei primi giudici secondo cui il
presupposto del vivere in comunione domestica per poter beneficiare
dell'esenzione dal pagamento del contributo ai costi di degenza ospedaliera
determinerebbe una disparità di trattamento per raffronto alla disciplina
adottata dal legislatore in materia di assicurazione contro gli infortuni. La
soluzione prevista in quest'ultimo settore non è trasponibile, sic et
simpliciter, all'assicurazione malattia. Nell'assicurazione infortuni
l'indennità giornaliera mira a compensare la perdita di salario cagionata da
un'incapacità lavorativa (Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire in: SBVR, cifra marg. 69). Diversamente dalla disciplina vigente
in materia di assicurazione malattia, ramo questo che tien conto dell'insieme
della popolazione, in particolare anche delle persone anziane non più attive
e dei bambini, nell'ambito dell'assicurazione infortuni il contributo in
questione non viene pagato dall'interessato all'assicuratore, ma deriva, come
a ragione precisa l'autorità federale di vigilanza nella risposta in questa
sede, dalla riduzione applicata all'indennità giornaliera versata
all'assicurato attivo incapace di lavorare a seguito d'infortunio.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, si deve pertanto concludere che la
decisione su opposizione del 27 ottobre 2000, con la quale la Visana ha
chiesto all'assicurato il versamento di fr. 2'160.- a titolo di contributo
alle spese di degenza ospedaliera per carenza del presupposto dell'esistenza
di una comunione domestica, merita di essere confermata.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna
indennità è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per gli assicuratori
malattia (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 362).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale
del 27 agosto 2001 è annullato.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 6 marzo 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della Ia Camera:  Il Cancelliere: