Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 10/2001
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K 10/01 Ws

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

                Sentenza del 25 luglio 2001

                        nella causa

D ._________, ricorrente,

                          contro

CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6002 Lucerna,
opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

                        F a t t i :

     A.- D ._________, nata nel 1940, è assicurata contro
le malattie presso la Cassa malati CSS Cristiano Sociale
Svizzera Assicurazione ed ha beneficiato, nel 1996,
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
nonché di diverse assicurazioni complementari. In data
13 giugno 1997 la Cassa ha fatto notificare all'interessata
un precetto esecutivo per un importo di fr. 540.90 più in-
teressi, corrispondente ad arretrati sui premi riguardanti
l'assicurazione sociale obbligatoria e le assicurazioni
complementari per l'anno 1996 (fr. 280.-), partecipazioni
ai costi maturate nel 1996 (fr. 250.90), nonché spese di
diffida (fr. 10.-). Con decisione formale 23 gennaio 1998
la Cassa ha rigettato l'opposizione sollevata da
D._________ contro tale ingiunzione di pagamento ed in data
5 agosto 1999 essa ha confermato il precedente provvedi-
mento.

     B.- L'assicurata, invocati vizi formali di procedura e
inesattezze nei calcoli eseguiti, ha deferito la decisione
su opposizione 5 agosto 1999 al Tribunale delle assicura-
zioni del Cantone Ticino affermando di non essere debitrice
della Cassa.
     Per giudizio del 20 novembre 2000 la Corte cantonale
ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che il riget-
to dell'opposizione interposta contro il menzionato precet-
to esecutivo doveva essere confermato limitatamente ad un
importo di fr. 524.90.

     C.- Contro tale pronunzia D ._________ propone un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni. Rimprovera alla precedente istanza
abuso di potere e violazione delle norme di procedura, con-
siderando che il giudizio impugnato sarebbe gravemente ar-
bitrario e parziale nei suoi confronti. Fa valere che la
decisione ed il provvedimento su opposizione sarebbero sta-
ti emanati tardivamente dalla Cassa, la quale non l'avrebbe
mai informata dettagliatamente sulle prestazioni ricono-
sciute, che le partecipazioni ai costi sarebbero state co-
perte dalle assicurazioni complementari e che ella non
sarebbe quindi debitrice né di simili importi né di quote
arretrate. Protestate spese e ripetibili, conclude pertanto
chiedendo l'annullamento delle precedenti pronunzie e po-
stula di essere regolarmente informata dall'opponente sui
propri diritti.
     Rispondendo al gravame, la Cassa dichiara rinunciare
ad una presa di posizione in quanto condivide le conclu-
sioni cui si è giunti nel giudizio impugnato. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali non si è determinato
sul ricorso.

                      D i r i t t o :

     1.- Nella presente fattispecie, per quanto attiene al
mancato pagamento dei premi la lite non verte sull'assegna-
zione o il rifiuto di prestazioni assicurative; il Tribuna-
le federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia ma-
nifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando nor-
me essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con
gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Per quel che
concerne invece le partecipazioni ai costi, la vertenza ha
per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as-
sicurative. In tale misura, l'ambito del potere cognitivo
del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato
all'esame della violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si
estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione
impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accer-
tamento di fatto operato dai primi giudici (art. 132 OG;
cfr. DTF 122 V 136 consid. 1).

     2.- a) In concreto, la Cassa malati aveva fatto noti-
ficare a D ._________ un precetto esecutivo per il mancato
pagamento di premi assicurativi e di partecipazioni ai
costi dovuti per l'anno 1996. Avendo l'assicurata inter-
posto opposizione, la Cassa l'ha respinta emanando il prov-
vedimento 23 gennaio 1998 e la decisione su opposizione del
5 agosto 1999.
     Nel giudizio cantonale è stato compiutamente esposto
che nella presente fattispecie l'assicurazione obbligatoria
è disciplinata dalla LAMal, mentre alle assicurazioni com-
plementari trova ancora applicazione la LAMI. La precedente
istanza ha pure esattamente ricordato che ai sensi di legge
l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che
dura l'affiliazione, che gli assicurati partecipano ai co-
sti delle prestazioni ottenute e che le disposizioni sulle
assicurazioni complementari non possono contemplare la co-
pertura delle partecipazioni ai costi. Infine, a ragione la
giurisdizione cantonale ha rammentato che una cassa malati
può, nel caso di incasso forzato di premi assicurativi e di
partecipazioni, qualora abbia iniziato la procedura esecu-
tiva per il ricupero del credito senza prima avere formal-
mente deciso in merito alla propria pretesa, rigettare
un'eventuale opposizione a un precetto esecutivo emanando
una decisione formale riferentesi all'esecuzione in corso
(DTF 121 V 110 consid. 2, 119 V 331 consid. 2b, 109 V 49
consid. 3b; RCC 1984 pag. 197 consid. 4).

     b) Considerato l'approfondito esame della fattispecie
concreta, effettuato dalla Corte di prime cure alla luce
dei menzionati principi, sia la questione dell'esistenza
medesima del credito vantato dalla Cassa nei confronti del-
la ricorrente che quella della quantificazione dello stesso
risultano essere state appurate esattamente sotto ogni pro-
filo. Di conseguenza, le argomentazioni e le censure solle-
vate da D ._________ in questa sede essendo sprovviste di
fondamento, il giudizio cantonale merita tutela.

     3.- Nella misura in cui è statuito sul tema relativo
al mancato pagamento dei premi, questione non avente per
oggetto l'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicu-
rative, la procedura non è gratuita (art. 134 e contrario,
art. 156 OG). Dato l'esito della vertenza, le spese proces-
suali sono da porre a carico dell'insorgente.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Le spese di procedura, di un importo totale di
     fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e
     saranno compensate con le garanzie prestate da
     quest'ultima.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 luglio 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :