Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen E 4/2001
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E 4/01 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente Rüedi e
Kernen; Bürki Moreni, cancelliera

               Sentenza del 28 dicembre 2001

                        nella causa

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effinger-
strasse 20, 3003 Berna, ricorrente,

                          contro

B.________, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- B.________ ha svolto attività lucrativa alle di-
pendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000. Il
contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, è sta-
to disdetto dal dipendente in seguito ad un procedimento
disciplinare avviato dal datore di lavoro nei suoi confron-
ti.
     Dal 19 giugno al 14 luglio 2000 l'assicurato ha pre-
stato servizio militare. Con decisione del 3 agosto 2000 la
Cassa federale di compensazione ha fissato in fr. 4'607.75
il salario medio da porre alla base del calcolo delle in-
dennità per perdita di guadagno. Il reddito considerato
teneva conto, su un periodo di dodici mesi, comprensivo del
mese di maggio 2000 in cui B.________ non aveva svolto
attività lucrativa, della retribuzione percepita negli ul-
timi undici mesi di attività lavorativa.

     B.- B.________ ha impugnato la decisione amministra-
tiva con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Canton Ticino, chiedendo di essere considerato quale sala-
riato con reddito regolare rispettivamente che le indennità
per perdita di guadagno fossero stabilite in base all'ul-
timo salario percepito di fr. 5'026.60.
     Con giudizio del 19 giugno 2001 la Corte cantonale ha
integralmente accolto il ricorso, rinviando gli atti al-
l'amministrazione.

     C.- Contro la pronuncia cantonale è insorto con ricor-
so di diritto amministrativo l'Ufficio federale delle assi-
curazioni sociali (UFAS), chiedendone l'annullamento e se-
gnatamente la conferma della decisione della Cassa federale
di compensazione.
     B.________ non ha presentato osservazioni, mentre la
Cassa federale di compensazione ha aderito al ricorso
dell'UFAS.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto del contendere è la fissazione dell'ammon-
tare delle indennità giornaliere per perdita di guadagno
dovute a B.________ durante il servizio militare svolto dal
19 giugno al 14 luglio 2000. In sostanza dev'essere
stabilito se l'assicurato va considerato salariato con red-
dito regolare oppure irregolare e se si debba tener conto o
meno, per la fissazione delle indennità, dei giorni in cui
egli non ha svolto attività lucrativa.

     2.- Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte
cantonale ha correttamente indicato le disposizioni appli-
cabili al caso in esame. In particolare ha elencato gli
aventi diritto alle indennità per perdita di guadagno (art.
1 LIPG), le prestazioni erogate (art. 4-8 LIPG), gli impor-
ti minimi e massimi assegnabili (art. 16-16a LIPG) e le
disposizioni dell'Ordinanza d'esecuzione (OIPG), segnata-
mente in relazione alla qualifica di persona che esercita
attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 seconda frase OIPG) e
alla fissazione dell'indennità per salariati in generale,
che si calcola sulla base del salario determinante ai sensi
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e
i superstiti (LAVS), ossia dell'ultimo salario percepito
prima dell'entrata in servizio e convertito in somma gior-
naliera (art. 2 cpv. 1 prima frase OIPG). Pure corretta-
mente la Corte cantonale ha menzionato l'art. 3 OIPG, in
cui vengono fissate le modalità di calcolo delle indennità
per salariati con reddito regolare, e l'art. 4 OIPG per
quelli con reddito irregolare. Sono in particolare conside-
rati facenti parte della prima categoria coloro che hanno
un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce
forti oscillazioni (art. 3 cpv. 1 lett. a OIPG) e coloro
che hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia,
infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo
indipendente dalla loro volontà (art. 3 cpv. 1 lett. b
OIPG). Della categoria di salariati con reddito irregolare
ai sensi dell'art. 4 OIPG fanno parte gli altri assicurati.

     3.- Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha rite-
nuto che l'assicurato debba essere considerato quale sala-
riato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso
con la Posta svizzera era di durata indeterminata. Per
quanto riguarda la fissazione delle indennità il Tribunale
ha inoltre considerato che non andava tenuto conto dei
giorni in cui B.________ non aveva percepito un salario, in
quanto egli era da ritenere disoccupato rispettivamente
la situazione era da ricondurre a motivi indipendenti dalla
sua volontà.

     4.- Un attento esame dell'incarto non permette di ade-
rire alla tesi della Corte cantonale, bensì a quella del-
l'UFAS.

     a) Al riguardo va in primo luogo rilevato che l'assi-
curato non può essere considerato salariato con reddito re-
golare. Il tenore letterale dell'art. 3 cpv. 1 lett. a OIPG
(cfr. consid. 2), secondo cui l'avente diritto deve dispor-
re di un rapporto di lavoro durevole e di un salario che
non subisce forti oscillazioni, è chiaro e non dà adito a
dubbi. Al momento della nascita del diritto alle indennità
(cfr. art. 1 LIPG e 1 OIPG), il 19 giugno 2000, l'opponente
non disponeva di nessun tipo di rapporto di lavoro. Il pre-
cedente contratto era stato infatti sciolto per il 30 apri-
le 2000. Su questo punto le considerazioni della Corte can-
tonale a proposito dell'esistenza di un salario regolare
sono quindi infondate.

     b) Per quanto riguarda l'applicabilità della lettera b
dell'art. 3 cpv. 1 OIPG è in discussione la questione di
sapere se l'intimato ha interrotto il lavoro a causa di
disoccupazione o per un altro motivo indipendente dalla sua
volontà. Anche in questo caso la tesi del Tribunale di
prima istanza non può essere seguita.
     In effetti dagli atti emerge che il datore di lavoro,
dopo aver appurato che il dipendente aveva commesso delle
irregolarità nella gestione dell'Ufficio postale di Besazio
- fatti che sono stati ammessi dall'interessato -, ha av-
viato una procedura disciplinare, proponendo contemporanea-
mente al dipendente la presentazione delle proprie dimis-
sioni rispettivamente lo scioglimento disciplinare del
rapporto di lavoro. Quest'ultimo ha scelto, di sua volontà,
la prima soluzione. In simili circostanze non si può sen-
z'altro ammettere che l'interruzione del rapporto di lavoro
sia avvenuta indipendentemente dalla volontà dell'interes-
sato: egli ha da un lato volontariamente presentato disdet-
ta, dall'altro i motivi che lo hanno spinto a tale passo e
che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il
rapporto di lavoro per ragioni disciplinari erano totalmen-
te riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzio-
nalmente e quindi imputabili al suo volere.

     c) Per i medesimi motivi non si può infine neppure af-
fermare che il lavoro sia stato interrotto in seguito a
disoccupazione.
     Alla stessa conclusione si giunge anche interpretando
il concetto di disoccupazione ai sensi di quanto previsto
dalla LADI, come indicato sia dall'UFAS che dall'istanza
cantonale. Poiché il presupposto "disoccupazione" va esa-
minato anche nell'ambito dell'esame dell'art. 2 OIPG, rela-
tivo alla fissazione del salario rilevante, si rinvia agli
argomenti esposti nel seguente considerando.

     5.- a) Risolta la questione relativa alla qualifica di
salariato con reddito irregolare ai sensi dell'art. 4 OIPG,
va ancora esaminato se per la conversione del salario di
cui all'art. 2 OIPG si tien conto o meno dei giorni in cui
l'assicurato non ha lavorato. Questa  norma precisa infatti
che non sono tenuti in considerazione i giorni in cui l'in-
teressato non ha percepito un salario o lo ha percepito so-
lo in parte a causa di malattia, infortunio, disoccupazio-
ne, servizio ai sensi dell'art. 1 LIPG o altri motivi indi-
pendenti dalla sua volontà (art. 2 cpv. 1 seconda frase
OIPG). I motivi ricalcano quelli elencati all'art. 3 cpv. 1
lett. b OIPG.

     b) In concreto non è contestato che per stabilire se
l'assicurato vada considerato, dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro e fino all'inizio del servizio militare,
quale disoccupato si tien conto dei presupposti disciplina-
ti nella LADI. In tale contesto va rilevato che sia che si
applichi l'art. 10 LADI, come indicato dall'UFAS rispetti-
vamente l'art. 15 LADI, come ventilato dalla Corte canto-
nale, l'opponente non può essere considerato disoccupato ai
sensi di questa legge.

     c) Secondo l'art. 8 cpv. 1 LADI l'assicurato ha dirit-
to alle indennità di disoccupazione se, tra l'altro, è di-
soccupato totalmente o parzialmente (lett. a, con rinvio
all'art. 10 LADI), è idoneo al collocamento (lett. f, con
rinvio all'art. 15 LADI) e soddisfa le prescrizioni sul
controllo (lett. g, con rinvio all'art. 17 LADI).
     Per l'art. 10 cpv. 1 LADI è considerato totalmente di-
soccupato colui che non è vincolato da un rapporto di lavo-
ro e cerca un'occupazione a tempo pieno. Per il cpv. 3 la
persona che cerca lavoro è considerata totalmente o par-
zialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata al-
l'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere colloca-
ta. Per l'art. 15 cpv. 1 LADI il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accet-
tare un'occupazione adeguata. Giusta l'art. 17 LADI l'assi-
curato che fa valere prestazioni assicurative deve, con
l'aiuto dell'Ufficio del lavoro competente, intraprendere
tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione (cpv. 1). Egli deve
annunciarsi all'ufficio del lavoro del suo luogo di domici-
lio (cpv. 2).

     d) Nel caso in esame i presupposti dell'art. 10 LADI
non sono senz'altro adempiuti in quanto l'assicurato, senza
contratto di lavoro, non ha cercato un'occupazione, né si è
iscritto alla disoccupazione, dovendo assolvere il servizio
militare ed essendo intenzionato di partire in seguito
all'estero a scopo di riqualificazione professionale.

     e) Con riferimento all'idoneità al collocamento di cui
all'art. 15 LADI di un'assicurato che deve adempiere il
servizio militare questa Corte si è pronunciata nella sen-
tenza pubblicata in DTF 123 V 214 segg. Il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni ha in particolare evidenziato che
un assicurato che prende un impegno a partire da una data
determinata e per questi motivi è disponibile sul mercato
del lavoro solo per una breve durata non è collocabile. In
quel caso l'assicurato, tra un servizio militare e l'altro,
disponeva unicamente di due mesi e qualche giorno. Questo
lasso di tempo è stato considerato troppo breve per ricono-
scere l'idoneità al collocamento (sentenza citata pag. 218
consid. 5a; cfr. anche DTF 126 V 520 seg. in caso di
iscrizione a un corso di lingue e disponibilità ad assumere
un posto di lavoro per poco più di otto settimane; sentenza
del 3 agosto 1998  in re C., C 141/98 e del 3 novembre 1995
in re K., C 123/94). Questa giurisprudenza è applicabile
anche nel caso di studenti, collocabili per pochi mesi nel-
le vacanze semestrali oppure in caso di perfezionamento
professionale (cfr. in proposito sentenza del 29 aprile
1998 in re C., C 215/97; DTF 120 V 389 seg. consid. 4a-c).

     f) Come già accennato, B.________ non si è iscritto
alla disoccupazione, in quanto appena un mese e mezzo dopo
la fine del rapporto di lavoro avrebbe dovuto assolvere i
propri obblighi militari e pure in seguito all'intenzione
di recarsi poi all'estero per imparare l'inglese.
     Alla luce della giurisprudenza federale summenzionata
l'intimato, come correttamente sostenuto dall'UFAS, non
poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e
quindi disoccupato ai sensi di questa legge. In simili con-
dizioni i giorni in cui egli non ha svolto attività lucra-
tiva né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno
considerati per stabilire il salario da convertire in somma
giornaliera conformemente all'art. 2 OIPG, il mancato
computo dei giorni in cui l'assicurato non ha percepito sa-
lario non potendo fondarsi neppure sulla lettera e del-
l'art. 2 cpv. 1 OIPG ("altri motivi indipendenti dalla sua
volontà") per le ragioni esposte al considerando 4b, a cui
si rinvia integralmente.

     6.- a) Da ultimo risulta che secondo l'art. 4 cpv. 1
OIPG se il salariato non percepisce un reddito regolare ai
sensi dell'art. 3, il salario medio percepito prima
dell'entrata in servizio è calcolato sulla base di un red-
dito percepito sull'arco di tre mesi e convertito in somma
giornaliera. Per il cpv. 2 se anche in questo modo non è
possibile calcolare un adeguato salario medio, si tien con-
to del reddito percepito durante un periodo più lungo.

     b) In concreto la Cassa non ha tenuto conto del perio-
do di tre mesi per stabilire il salario medio, ma di un pe-
riodo di dodici mesi. Questo modo di procedere può essere
confermato. Un periodo di tre mesi soltanto, di cui un mese
e mezzo in cui non vi sono state entrate, non conduce ad un
risultato soddisfacente, di conseguenza correttamente la
Cassa ha considerato un periodo più lungo (cfr. in proposi-
to VSI 1994 pag. 122 seg. consid. 3b-d).

     7.- Alla luce dei considerandi del presente giudizio
il ricorso presentato dall'UFAS dev'essere integralmente
accolto, il giudizio impugnato annullato e la decisione
amministrativa confermata.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
     giudizio cantonale impugnato del 19 giugno 2001 essen-
     do annullato.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     alla Cassa federale di compensazione.

Lucerna, 28 dicembre 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               La Cancelliera :