Anklagekammer 8G.45/2001
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8G.45/2001 VIZ C A M E R A D I A C C U S A ******************************* 15 agosto 2001 Composizione della Corte: giudici federali Nay, giudice presidente, Raselli e Catenazzi. Cancelliera: Bino. _______ Visto il reclamo del 27 luglio 2001 proposto da A.________, attualmente detenuto presso le carceri pretorili di Bellin- zona, patrocinato dall'avv. Luca Segàt, Bellinzona, contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il 6 luglio 2001 dall'Ufficio federale di giustizia; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Con scritto del 22 giugno 2001, il Ministero della Giustizia di Monaco di Baviera (Bayerisches Staats- ministerium der Justiz) chiedeva formalmente l'estradizione di A.________, cittadino iraniano, per il reato di costitu- zione di associazione criminale con terze persone allo sco- po di perpetrare truffe fiscali. Tale domanda era fondata sull'ordine di arresto, emesso il 25 maggio 2000, dal Tri- bunale (Amtsgericht) di Monaco. A.________ avrebbe creato, con l'ausilio di terzi, un'organizzazione truffaldina di società, situate sul suolo dell'Unione europea, finalizzata, simulando un commercio di telefoni cellulari, a frodare il fisco tedesco. L'interes- sato avrebbe diretto tale organizzazione, facendo capo, du- rante il periodo 1999-2000, a diverse di queste società. Il provento di tale truffa ai danni del governo tedesco si eleverebbe a circa 18'000'000 di DM. B.- Il 6 luglio 2001, l'Ufficio federale di giu- stizia (UFG) emanava un ordine di arresto in vista d'estra- dizione, notificato il 17 luglio 2001 all'interessato. Al momento della sua audizione sulla domanda forma- le di estradizione, A.________ riconosceva essere la perso- na ricercata dalle autorità tedesche, ma si dichiarava estraneo ai fatti addebitatigli. Egli si opponeva formal- mente alla sua estradizione semplificata verso la Germa- nia. C.- Con tempestivo reclamo dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ chiede l'annulla- mento dell'ordine di arresto e la sua immediata scarcera- zione, con protesta di spese e ripetibili. D.- Con osservazioni del 3 agosto 2001, l'UFG pro- pone di respingere il gravame. Con controsservazioni dell'8 agosto 2001, A.________ confuta la pertinenza di quanto so- stenuto dall'UFG e si riconferma, in sostanza, integralmen- te nelle conclusioni proposte con il reclamo. C o n s i d e r a t o i n d i r i t t o : 1.- Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Camera di accusa del Tribunale federale non è competente per pronunciarsi in me- rito all'estradizione (DTF 117 IV 359 consid. 1a), ma solo sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vi- sta d'estradizione. Le censure relative a pretese irregola- rità formali o sostanziali della domanda d'estradizione o della relativa procedura devono essere fatte valere esclu- sivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria, per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ri- corso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a). Ne discende che, nella misura in cui il reclamante contesta la fondatezza del reato a lui imputato sostenendo in particolare di essere vittima di una "macchinazione" e di fungere da "capro espiatorio", il suo gravame è inammis- sibile in questa sede (DTF 111 IV 108 consid. 3a). Alla stessa stregua, sono improponibili le censure sulla pretesa irregolarità formale della domanda di estradizione. 2.- Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, in particolare se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né compromet- terà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP), oppure, in fine se quest'ultima appare essere manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annulla- mento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata se- condo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'im- pegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta. 3.- a) Il reclamante sostiene che il pericolo di fuga è inesistente, in particolare tenuto conto dei legami che lo uniscono alla Svizzera. Egli conosceva il contenuto dell'ordine di arresto del 25 maggio 2000 ben prima dell' arresto in vista di estradizione, ciò nonostante non si era dato alla fuga. Si dichiara inoltre disposto a depositare i suoi documenti d'identità nonché a versare una cauzione. Come giustamente sottolineato dall'UFG, i legami del reclamante con la Svizzera sono indiscussi. Detentore di un permesso di domicilio, quest'ultimo si trova sul suo- lo elvetico da circa 18 anni, è sposato con una cittadina svizzera e ha due figli di 8 e 3 anni, entrambi di naziona- lità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino. Tuttavia, tenuto conto dell'ampiezza dell'attività delinquenziale per la quale è ricercato in Germania e dell'importanza del ruo- lo che avrebbe svolto nel seno di questa organizzazione, il rischio che si sottragga alla sua estradizione non può es- sere escluso, soprattutto considerata la pena privativa di libertà, senz'altro di lunga durata, che potrebbe dover scontare se le imputazioni litigiose dovessero corrisponde- re al vero. Il fatto che il reclamante fosse al corrente degli addebiti mossigli fin dal maggio 2000, non è determi- nante poiché, come rileva sempre a ragione l'UFG, solo al momento dell'ordine di arresto in vista di estradizione ta- li accuse si sono concretizzate, e, con esse, la possibili- tà di essere consegnato alle autorità tedesche. L'UFG relativizza ancora le pretese difficoltà fi- nanziarie in cui il reclamante abbandonerebbe moglie e fi- gli se dovesse fuggire all'estero e sottolinea al riguardo che quest'ultimo è rappresentato da due avvocati, non ha richiesto l'assistenza giudiziaria e ha proposto il versa- mento di una cauzione. Il reclamante insorge contro tale valutazione, contestando l'esistenza del doppio patrocinio e reiterando la sua buona reputazione nonché il grave danno finanziario provocato dalla sua situazione attuale. Tali elementi, indipendentemente dalla loro fondatezza, non per- mettono di considerare che il rischio che egli fugga verso un paese ove l'estradizione non sarebbe possibile sia a tal punto inverosimile da potere, sotto l'aspetto del principio della proporzionalità, essere scongiurato tramite l'adozio- ne di garanzie sostitutive, quali il versamento di una cau- zione o il deposito dei documenti. b) Per quanto concerne ancora il rischio di com- promettere l'istruzione penale, contestato dal reclamante, anch'esso appare, allo stadio attuale del procedimento, probabile, tenuto conto sempre della complessità della pre- tesa attività criminale e dell'ammontare degli importi il- leciti che essa avrebbe occasionato. Tale verosimiglianza trova particolare, ma non unico, riscontro nel rifiuto delle autorità tedesche di autorizzare il fratello del re- clamante a visitarlo in carcere. Come sottolinea a ragione l'UFG, da tale rifiuto si può dedurre che l'istruzione, in Germania, è ancora in corso e non si confina al solo recla- mante, ma coinvolge diverse persone fisiche e giuridiche. Va altresì ribadito che la liberazione provvisoria dalla carcerazione a fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 111 IV 108 consid. 2 e 3). c) Per il sovrappiù, è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle pertinenti osservazioni dell'UFG. 4.- Il reclamante sostiene altresì di essere per- seguito in Germania principalmente per truffa fiscale, re- ato per il quale in Svizzera l'estradizione viene rifiuta- ta. Ne discenderebbe, il carattere manifestamente inammis- sibile della domanda di estradizione. L'ordine d'arresto del 25 maggio 2000, su cui si fonda la domanda d'arresto in vista d'estradizione del 6 luglio 2001, menziona il reato di organizzazione criminale, punibile in Svizzera sulla base, in particolare, dell'art. 260ter CP. La questione, sollevata dal reclamante, se il reato di truffa fiscale "assorba" il reato di partecipazio- ne ad un'associazione criminale e renda così la domanda di estradizione inammissibile ai sensi degli art. 5 della Con- venzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1) e 3 AIMP (DTF 112 Ib 55 consid. 5) dovrà essere esaminata nell' ambito della procedura estradizionale. A questo stadio del procedimento, basta rilevare che tale non sembra di primo acchito essere il caso, per cui la domanda di estradizione non è manifestamente inammissibile. 5.- Discende chiaramente da quanto esposto, che il reclamante non adduce ragioni tali da giustificare una de- roga alla carcerazione che - giova ripeterlo - resta la re- gola durante l'intero svolgimento della procedura d'estra- dizione. Pertanto, nell'emanare l'ordine di arresto impu- gnato, l'UFG non ha violato la legge né ecceduto il proprio potere di apprezzamento. 6.- Si prescinde dalla riscossione di spese (art. 219 cpv. 3 PP). Per questi motivi l a C a m e r a d i a c c u s a p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese. 3. Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia. Losanna, 15 agosto 2001 In nome della Camera di accusa del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Giudice presidente, La Cancelliera,