Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.81/2001
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6P.81/2001
6S.348/2001/viz

    C O R T E   D I   C A S S A Z I O N E   P E N A L E
    ***************************************************

                      3 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
sidente della Corte, Schneider e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Bino.

                          _______

Visti i ricorsi di diritto pubblico e per cassazione pre-
sentati il 16 maggio 2001 da A.________, Monte Carasso, pa-
trocinato dall'avv. Stefano Will, Lugano, contro la senten-
za emanata il 10 aprile 2001 dalla Camera dei ricorsi pena-
li del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito
del procedimento penale nei confronti di B.________, Cugna-
sco, C.________, Bellinzona, e D.________, Castione, tutti
patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari, Bellinzona, per
lesioni colpose gravi e violazione delle regole dell'arte
edilizia;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 18 ottobre 1994, presso il cantiere del
Nuovo Archivio cantonale di Bellinzona, A.________, capo
elettricista della ditta X.________ SA, è stato vittima di
un grave infortunio. Quel giorno, recatosi sul cassero del-
la soletta del primo piano del settore A per eseguire quan-
to di sua competenza e avvicinatosene al bordo per imparti-
re degli ordini ai suoi collaboratori al piano sottostante,
si spostava, senza accorgersene, su una parte non ancora
fissata alla travatura sottostante. Sotto il suo peso, il
pannello su cui si trovava si ribaltava come un'altalena
provocando la sua caduta al piano inferiore e, conseguente-
mente, delle fatture multiple alla gamba sinistra nonché un
grado d'invalidità del 75%.

  B.-  Il 26 aprile 1996, A.________ sporgeva denun-
cia per lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) e viola-
zione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP) contro
B.________, capo-cantiere della ditta Y.________ SA, re-
sponsabile dei lavori di casseratura, nonché contro
D.________ suo diretto superiore e C.________, amministra-
tore delegato e direttore dell'omonima ditta. A sua mente,
B.________ gli aveva ordinato di recarsi sulla soletta an-
cora in costruzione per la posa e il tracciamento dell'im-
pianto elettrico, senza avvertirlo che il cassero non era
ancora terminato.

  C.-  Il 26 marzo 1997 il Procuratore pubblico pro-
muoveva l'accusa nei confronti di B.________ per entrambi i
reati perseguiti.

  Il 15 febbraio 2000, dopo aver proceduto nuovamente
all'audizione delle parti e di alcuni testi, il Procuratore

pubblico decretava l'abbandono del procedimento nei con-
fronti di B.________, rispettivamente, il non luogo a pro-
cedere nei confronti di D.________ e di C.________. Rite-
neva in sostanza l'assenza di nesso causale poiché
A.________, esperto del mestiere, avrebbe dovuto rendersi
conto che i lavori di casseratura non erano ancora termina-
ti e quindi dimostrare estrema cautela nel muoversi sul
pannello. Egli concludeva che gli altri due denunciati non
avevano avuto alcun ruolo tangibile nell'incidente, se non
quello di essere i diretti superiori del principale indi-
ziato.

  D.-  Adita dal denunciante, la Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) re-
spingeva, con sentenza del 10 aprile 2001, le istanze di
promozione dell'accusa nei confronti di C.________ e
D.________ come pure la proposta privata di atto d'accusa
nei confronti di B.________. Dei motivi si dirà qui di se-
guito nella misura in cui sarà utile.

  E.-  Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e
per cassazione, A.________ è insorto contro la sentenza
della CRP, chiedendo che essa sia annullata, con protesta
di spese e ripetibili.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio espe-
rito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo-
menti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41
consid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rin-
vii, 458 consid. 1). Il ricorso di diritto pubblico ha

natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con esso possono
essere censurati in particolare la violazione dei diritti
costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va
fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).

  b)  Nella fattispecie, tenuto conto dell'esito dei
gravami, conviene derogare alla regola prevista all'art.
275 cpv. 5 PP ed esaminare in primo luogo il ricorso per
cassazione.

                 I. Ricorso per cassazione

   2.- a)  Secondo dottrina e giurisprudenza, la le-
gittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azio-
ne penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP
(v. anche Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001,
Bern 2001, n. 133; Erhard Schweri, Eidgenössische Nichtig-
keitsbeschwerde in Strafsachen, 1993, n. 222; Christian
Ferber, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Straf-
sachen, 1993, pag. 88 con rinvii).

  b)  In virtù dell'art. 270 lett. e n. 1 PP, in vi-
gore dal 1° gennaio 2001, può ricorrere per cassazione la
vittima di un'infrazione se già parte nella procedura pena-
le ma - conformemente all'art. 8 cpv. 1 lett. c della legge
federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vitti-
me di reati (LAV; RS 312.5) - nella misura in cui la deci-
sione impugnata concerna le sue pretese civili o possa in-
fluenzare il giudizio in merito a quest'ultime.

  c)  La legittimazione presuppone che il ricorrente
sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale
o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), questione che il Tribunale
federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120
Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b).

  d)  Nel caso in esame è indubbio che A.________ è
stato leso nella sua integrità fisica. Per di più, i reati
perseguiti sono suscettibili di essere all'origine di tale
lesione. Per cui, allo stadio attuale del procedimento, la
qualità di vittima del ricorrente ai sensi dell'art. 2 cpv.
1 LAV appare data (DTF 125 II 265 consid. 2). Pure pacifico
è che, per aver provocato la decisione impugnata, egli è
parte nella procedura penale cantonale (DTF 121 IV 207 con-
sid. 1a). Non risulta invece che abbia fatto formalmente
valere in quell'ambito le sue pretese civili. Senonché, ta-
le omissione non conduce a negare al ricorrente la legitti-
mazione ricorsuale. Il Tribunale federale ha statuito che,
qualora venga impugnata la decisione giudiziaria che con-
ferma un decreto di non luogo a procedere, non è necessario
che l'interessato abbia già presentato delle conclusioni
civili (DTF 120 IV 44 consid. 4a). È altresì evidente che
la problematica litigiosa che concerne in particolare il
nesso di causalità adeguata fra il preteso ordine impartito
da B.________ e le lesioni subite dal ricorrente, è atta ad
influenzare il giudizio sulle eventuali pretese civili de-
rivanti dall'infrazione invocata (art. 41 cpv. 1 CO; DTF
126 IV 147 consid. 2, 121 IV 207 consid. 1a). Allo stadio
attuale del procedimento non si può rimproverare al ricor-
rente di non avere stabilito con certezza nonché indicato
in cifre i danni a far valere. In questo caso, è quindi
sufficiente che il gravame reiteri il grado d'invalidità
sofferto, ventilandone le eventuali conseguenze civili (v.
anche DTF 123 IV 184 consid. 1b).

  3.-  Il ricorso per cassazione può essere fondato
unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
PP). Il ricorrente deve esporre concisamente quali sono le
norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata
e in cosa consiste tale violazione (art. 273 cpv. 1 lett. b
PP). Il Tribunale federale non è vincolato dai motivi fatti
valere dalle parti, ma non può andare oltre i limiti delle

conclusioni del ricorrente; invece, tranne in caso di ret-
tifica di sviste manifeste, è vincolato dagli accertamenti
di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis PP). Il Tri-
bunale federale deve quindi porre a fondamento della sua
sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima
istanza cantonale ed, eventualmente, quelli considerati
dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'
ultimi siano stati ripresi, per lo meno in modo implicito,
nella decisione impugnata (DTF 118 IV 122 consid. 1 pag.
124; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991, pag.
92; Martin Schubarth, op. cit., n. 151 segg.). Oggetto del
gravame è solo la decisione di ultima istanza cantonale
(art. 268 PP).

  4.- a)  Nella fattispecie, il ricorrente lamenta la
violazione degli art. 125 e 229 CP nonché delle nozioni di
diritto federale di causalità adeguata e di interruzione
del nesso causale. A sua mente, egli ha unicamente seguito
l'ordine impartito dal capo-cantiere. Non essendo un "cas-
seratore", non poteva rendersi conto che i lavori non erano
ancora terminati, che un pannello o alcuni pannelli del
cassero non erano stabili e che vi era il pericolo, non se-
gnalato in alcun modo, che essi si ribaltassero.

  b)  Dal canto suo la CRP sostiene che era indubbio
che i lavori di casseratura non erano ancora finiti poiché
sul posto tre operai della ditta incaricata stavano ancora
lavorando. Inoltre, il cassero non era ancora stato ripuli-
to per ricevere il calcestruzzo ed era sprovvisto dei para-
petti di protezione e della scala, elementi la cui posa in-
dica che il cassero non è terminato. Tenuto conto della sua
esperienza, il ricorrente non poteva ignorare lo stadio dei
lavori e avrebbe dovuto usare estrema cautela nel salire
sulla costruzione in questione. Tali circostanze non per-
mettono quindi di concludere all'esistenza di un nesso cau-
sale adeguato tra l'incidente e l'ordine del capo-cantiere.

Pertanto, la questione se effettivamente quest'ultimo aves-
se ordinato o meno di procedere ai lavori di tracciamento
prima dell'ultimazione del cassero non è determinante.

  5.- a)  L'art. 125 CP punisce chi, per negligenza,
cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. Se
la lesione è grave, il reato si persegue d'ufficio (art.
125 cpv. 2 CP). Commette un crimine o un delitto per negli-
genza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha
scorto le conseguenze della sua azione (art. 18 cpv. 3 pri-
mo periodo CP). Nel caso in cui le lesioni colpose siano
provocate dalla violazione delle regole dell'arte edilizia
(art. 229 CP), i due reati sono in concorso (DTF 101 IV 28
consid. 3).

  Affinché siano adempiute le condizioni dell'impre-
videnza colpevole (art. 18 cpv. 3 secondo periodo), l'agen-
te deve aver in primo luogo infranto le regole di elementa-
re prudenza imposte dalle circostanze affinché non vengano
oltrepassati i limiti oltre i quali il rischio non è più
accettabile (ATF 122 IV 17 consid. 2b e rinvii). Tali rego-
le si determinano in primo luogo riferendosi alle norme in
vigore, aventi lo scopo di garantire la sicurezza e di evi-
tare gli incidenti. Se queste norme non dovessero esistere,
delle regole analoghe emanate da associazioni private o
semi-pubbliche, se generalmente riconosciute, possono esse-
re determinanti. La violazione del dovere di diligenza può
altresì essere dedotta dai principi generali (DTF 127 IV 62
consid. 2c e d). Il giudice può anche ordinare una perizia
per identificare i precetti di prudenza che si imponevano
in una data situazione (DTF 106 IV 264 consid. 1).

  Nella fattispecie, è d'uopo riferirsi alle regole
in vigore nel campo edilizio (art. 229 CP; v. anche DTF 115
IV 45 consid. 2; 109 IV 125 consid. 1, 15 consid. 2; 106 IV

264 consid. 2). Determinare quali siano, è una questione di
diritto (DTF 117 II 256 consid. 2b; 104 IV 18 consid. 3).

  Un comportamento viola un dovere di prudenza allor-
quando l'agente al momento dei fatti avrebbe, tenuto conto
della sua formazione e della sua capacità, potuto rendersi
conto del rischio ma, ciò nonostante, ne ha oltrepassato i
limiti. Un'omissione è punibile solamente se l'agente aveva
un dovere giuridico di agire come garante. La violazione
deve essere colpevole, ossia l'agente deve avere dimostrato
un'assenza di sforzi degna di biasimo (DTF 122 IV 17 con-
sid. 2b/ee, 145 consid. 3b/aa; 121 IV 207 consid. 2).

  b)  Stabilire l'esistenza di un comportamento col-
pevole contrario a un dovere di prudenza e di lesioni per-
sonali, nella fattispecie gravi (sulla nozione v. DTF 109
IV 18 consid. 2a), non basta. Il comportamento e le lesioni
devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adegua-
to (DTF 122 IV 17 consid. 2c).

  Esiste un rapporto di causalità naturale tra un
evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può
essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi
venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come
la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e
rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può
essere provato con certezza, un alto grado di verosimi-
glianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV
207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a; 116 IV 182 consid.
4a e 306 consid. 2a; 115 IV 199 consid. 5b). L'accertamento
della causalità naturale è una questione che concerne i
fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte
di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se

l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della
causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207
consid. 2a e rinvii).

  Data la causalità naturale, è necessario ancora
esaminare se è adeguata, ossia stabilire se il comportamen-
to dell'agente era idoneo, secondo la comune esperienza e
l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire
l'evento verificatosi (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13
consid. 7a; 121 IV 207 consid. 2; 118 IV 130 consid. 3c;
116 IV 182 consid. 4b e rinvii). Determinare se il compor-
tamento dell'agente è in linea di principio idoneo a provo-
care o a favorire l'evento litigioso, significa chiedersi
se un osservatore imparziale, scorgendo l'agente agire nel-
le circostanze del caso, avrebbe potuto dedurne che il com-
portamento avrebbe effettivamente avuto quelle conseguenze,
anche se non avrebbe potuto prevedere il susseguirsi degli
elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3; 86
IV 153 consid. 1). La causalità adeguata è una questione di
diritto che la Corte di cassazione esamina con libero pote-
re (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii). Il rapporto di
causalità adeguata tra il comportamento da giudicarsi e l'
evento può tuttavia essere interrotto e l'agente non risul-
tare punibile, allorquando circostanze eccezionali, quali
ad esempio la colpa di un terzo o della vittima oppure di-
fetti del materiale o di costruzione, sopravvengono senza
potere essere previste come cause concomitanti. Il loro
carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per in-
terrompere il nesso di causalità; la causa concomitante de-
ve imperativamente avere un peso tale da risultare la più
probabile ed immediata dell'evento considerato, e relegare
così in secondo piano tutti gli altri fattori, in partico-
lare, il comportamento dell'agente (DTF 121 IV 207 consid.
2; 115 IV 100 consid. 2b e 199 consid. 5c).

  c)  Nella fattispecie, come testé rilevato (v. su-
pra consid. 4b), la CRP ha accertato che la pericolosità
del cantiere era visibile, sia perché i tre operai stavano
ancora lavorando alla casseratura, sia perché il cassero
non era stato pulito ed era privo delle protezioni usuali.
Pertanto e sempre a mente della CRP, il ricorrente, esperto
del mestiere, avrebbe dovuto usare della dovuta cautela e
eventualmente rifiutare di eseguire l'ordine di salire al
primo piano impartitogli dal capo-cantiere. L'esistenza o
meno di tale ordine non è tuttavia stata confermata. In
virtù di tali elementi, l'autorità cantonale ha concluso
all'assenza di causalità adeguata tra il comportamento
dell'agente e l'infortunio e sollevato i resistenti da ogni
imputazione.

  d)  Tale conclusione non può essere seguita. Le
circostanze evocate nella sentenza non permettono affatto
di pronunciarsi sull'esistenza o meno di un nesso causale
adeguato. La Corte cantonale lascia indecisa la questione
se il capo-cantiere sia responsabile di una violazione dei
doveri di prudenza e neanche identifica tali doveri. I fat-
ti accertati riguardano, caso mai, l'interruzione del rap-
porto causale per colpa concomitante preponderante del ri-
corrente, questione che appare allo stadio attuale prematu-
ra. Mancano quindi manifestamente le constatazioni necessa-
rie per controllare se il diritto federale sia stato appli-
cato correttamente. Pertanto, la causa deve essere rinviata
all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP,
affinché quest'ultima determini, procedendo alle necessarie
inchieste, se una negligenza colpevole ai sensi degli art.
125 e 229 CP possa essere rimproverata, non solo al capo-
cantiere, ma anche a C.________ e D.________ (v. al riguar-
do DTF 104 IV 96 nonché 106 IV 312 consid. 6c) e, in caso
di risposta affermativa, se tale negligenza sia in rapporto

di causalità naturale e adeguata con l'incidente litigioso.
Solo a questo momento si porrà la questione dell'interru-
zione del nesso di causalità. L'eventuale colpa della vit-
tima dovrà essere confrontata con l'eventuale negligenza
dei resistenti per stabilire se la prima superi la seconda
come imposto dalla giurisprudenza. Procedere altrimenti,
allo stato attuale delle risultanze, appare non solo prema-
turo ma altresì non conforme al diritto federale.

              II. Ricorso di diritto pubblico

  6.-  Dato quanto precede, il ricorso di diritto
pubblico, con il quale il ricorrente invoca l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle pro-
ve, diviene senza oggetto.

                        III. Spese

  7.-  Visto l'esito dei ricorsi si prescinde dalla
riscossione delle spese. Il ricorrente ha diritto ad una
indennità per ripetibili di questa sede. Tenuto conto che
la causa è rinviata all'autorità cantonale per motivi in
buona parte differenti da quelli indicati nei gravami,
quest'ultimi essendo del resto pressoché identici, è oppor-
tuno fissare tale indennità a fr. 2'000.--.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

                            -I-

  1.  Il ricorso per cassazione è accolto, la senten-
za impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità
cantonale per nuovo giudizio.

  2.  Si prescinde dalla riscossione di spese.

                           -II-

  3.  Il ricorso di diritto pubblico è divenuto senza
oggetto.

  4.  Si prescinde dalla riscossione di spese.

                           -III-

  5.  La Cassa del Tribunale federale verserà l'am-
montare totale di fr. 2'000.-- al ricorrente a titolo di
ripetibili.

  6.  Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e
dei resistenti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribuna-
le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2001

         In nome della Corte di cassazione penale
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,