Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.290/2001
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4P.290/2001

                I   C O R T E   C I V I L E
                ***************************

                       26 marzo 2002

Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi-
dente, Klett e Favre.
Cancelliera: Gianinazzi.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 novembre 2001
presentato dalla A.________, società cooperativa, patroci-
nata dall'avv. Barbara Rossignoli Alberti, studio legale
Broggini, Lugano, contro la sentenza emanata il 12 ottobre
2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, pa-
trocinata dall'avv. Matteo Quadranti, Chiasso, in materia
di contratto di lavoro (remunerazione delle ore di lavoro
straordinario);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Dal 1° giugno 1996 al 30 giugno 1998
B.________ ha lavorato alle dipendenze della società coope-
rativa A.________, in qualità di gerente di un'osteria con
alloggio e di una bottega di paese a X.________. Il con-
tratto di lavoro, che si richiamava al contratto collettivo
di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione
(CCL), prevedeva un salario lordo di fr. 4'500.-- mensili,
per 45 ore di lavoro settimanali e 5 settimane di vacanza
all'anno.

  Con petizione del 21 agosto 1998 essa ha convenuto
in giudizio la sua ex datrice di lavoro onde ottenere la
consegna di fr. 35'281.25, oltre interessi, per le 1129 ore
di straordinario effettuate durante il periodo d'impiego.
Avversata questa pretesa, in via riconvenzionale la società
cooperativa ha chiesto il pagamento di fr. 21'950.45, oltre
interessi.

  Ambedue le azioni sono state respinte il 6 novembre
2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Con
riferimento a quella principale, egli ha negato alla lavo-
ratrice il diritto alla remunerazione delle ore straordina-
rie: da un lato perché svolgeva una funzione dirigenziale e
dall'altro perché, in quanto socia della cooperativa, era
tenuta a contribuire alla sua prosperità.

  B.-  Di diverso avviso la II Camera civile del Tri-
bunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, il 12 otto-
bre 2001, ha modificato il giudizio di primo grado, ricono-
scendo a B.________ fr. 35'171.85, oltre interessi.

  La Corte ticinese si è innanzitutto discostata dal-
la tesi pretorile secondo la quale la lavoratrice eserci-
tava un ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3
lett. d Legge federale sul lavoro (LL; RS 822.11), preci-
sando che l'attività supplementare da lei svolta eccedeva,
in ogni caso, ciò che un datore di lavoro può ragionevol-
mente pretendere da un impiegato di rango superiore. Nulla
muta il fatto che B.________ fosse socia della cooperativa;
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questa
circostanza non le impediva di chiedere la remunerazione
delle ore straordinarie effettuate nell'ambito del rapporto
di lavoro, tanto più ch'essa ha chiaramente specificato di
non volerle considerare quale opera di volontariato. Né può
essere considerato abusivo il fatto di aver atteso la con-
clusione del rapporto di lavoro per far valere le note pre-
tese. Ritenuto che l'esecuzione delle ore supplementari è
avvenuta con il consenso della datrice di lavoro, la quale
non ha dimostrato l'erroneità dei conteggi allestiti dalla
controparte - fatta eccezione per quello concernente il me-
se di febbraio 1998, che ha dovuto essere ridotto di 3.5
ore - i giudici ticinesi hanno infine deciso di riconoscere
alla lavoratrice la remunerazione di 1125.5 ore, pari a fr.
35'171.85.

  C.-  Contro questa decisione la società cooperativa
A.________ è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale
federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricor-
so per riforma.

  Prevalendosi della violazione dell'art. 9 Cost. -
divieto dell'arbitrio nella valutazione delle prove - e di
varie norme del diritto processuale cantonale concernenti
anch'esse l'apprezzamento probatorio, con il primo rimedio
la ricorrente postula l'annullamento della sentenza impu-
gnata.

  L'autorità cantonale e la controparte non sono sta-
te invitate a presentare osservazioni.

        C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  In data odierna il parallelo ricorso per ri-
forma è stato dichiarato irricevibile per mancato versamen-
to dell'anticipo. Nulla osta quindi all'esame del ricorso
di diritto pubblico.

  2.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).

  In concreto, come meglio esposto nei prossimi con-
siderandi, il gravame si rivela in larga misura inammissi-
bile in quanto mescola argomenti concernenti l'apprezzamen-
to probatorio e tesi di diritto. Prima di chinarsi sulle
singole censure ricorsuali vale pertanto la pena di formu-
lare alcune considerazioni di principio.

  a)  Appare anzitutto necessario rammentare che il
ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84
cpv. 2 OG). Quando, come nel caso in esame, il ricorso per
riforma è proponibile, la violazione del diritto federale
va fatta valere nell'ambito di tale rimedio (Poudret, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG pag. 140).

  Ai fini del presente giudizio ci si asterrà pertan-
to dal tener conto delle numerosi questioni di diritto evo-
cate nell'allegato ricorsuale.

  b)  Per quanto concerne invece l'apprezzamento pro-
batorio, è opportuno rilevare l'ampio margine di apprezza-
mento di cui gode il giudice cantonale del merito in questo
ambito. Il Tribunale federale annulla la sua decisione, per
violazione dell'art. 9 Cost., solo se risulta ch'egli ha
abusato del suo potere e pronunciato una sentenza arbitra-
ria, laddove, secondo la giurisprudenza sviluppata sotto il
vecchio diritto - e tuttora valida (DTF 126 I 168 consid.
3a pag. 170) - l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sosteni-
bile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
Per essere arbitraria la pronunzia impugnata deve apparire
- e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'
esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con riferimen-
ti).

  Incombe alla parte che ricorre dimostrare, con un'
argomentazione dettagliata e precisa, che queste condizioni
sono realizzate e che la decisione impugnata è manifesta-
mente insostenibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Questa
esigenza di motivazione non è adempiuta quando chi ricorre
si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a
quella dell'autorità cantonale: è necessario dimostrare che
il criticato accertamento non trova alcun riscontro nell'
incarto (DTF 122 I 170 consid. 1c, 117 Ia 10 consid. 4b).

  3.-  Sulla scorta delle varie deposizioni agli atti
la Corte cantonale ha in sostanza stabilito che la lavora-
trice ha effettuato del lavoro straordinario con il consen-
so - perlomeno tacito - della datrice di lavoro, qui ricor-
rente.

  Le critiche contenute nel ricorso contro questo ac-
certamento non ne dimostrano il carattere arbitrario. Se è
forse vero che alcuni membri della società hanno, a poste-
riori, lasciato intendere di aver disapprovato il comporta-
mento della lavoratrice, è però altrettanto vero che dagli
atti non risulta - né la ricorrente prova il contrario -
ch'essa sia mai stata invitata ad astenersi dalla sua atti-
vità o a farsi sostituire da volontari, disposti ad inter-
venire gratuitamente.

  4.-  A prescindere da quanto appena esposto, la ri-
corrente è comunque dell'avviso che la lavoratrice non può
pretendere di essere remunerata per le ore di lavoro stra-
ordinario effettuate.

  a)  Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio
impugnato essa era infatti un'impiegata di rango superiore,
tenuta a fornire uno sforzo supplementare, sottoforma di
ore straordinarie, senza avere, di principio, diritto ad
una retribuzione particolare.

  La ricorrente censura, dunque, l'accertamento se-
condo il quale la lavoratrice non disponeva di un potere
decisionale su affari importanti, accertamento che - unito
agli altri indizi raccolti - ha indotto i giudici ticinesi
ad escludere ch'essa esercitasse un ufficio direttivo ele-
vato ai sensi dell'art. 3 lett. d LL.

  aa)  Secondo la ricorrente, una corretta valutazio-
ne delle prove avrebbe permesso alla Corte cantonale di ca-
pire che, anche se formalmente esclusa dal Consiglio d'am-
ministrazione, la dipendente era di fatto un organo della
società poiché partecipava regolarmente alle sedute del
Consiglio d'amministrazione, prendeva la parola, discuteva
tutti i temi relativi alla cooperativa e decideva assieme
agli amministratori i passi da compiere. La Corte ticinese

avrebbe in particolare mal compreso la deposizione del te-
ste Poggiati, il quale - contrariamente a quanto da lei ri-
tenuto - non si è limitato a confermare il potere decisio-
nale della lavoratrice prima dell'assunzione bensì anche
dopo.

  Sennonché la Corte cantonale non ha dato alle pa-
role del teste Poggiati la portata asseverata nel gravame.
Essa ha ben considerato il fatto ch'egli ha attestato il
ruolo decisionale svolto dalla dipendente nella fase ini-
ziale del progetto A.________. Tale situazione è però
venuta a mutare dopo la conclusione del contratto di lavo-
ro; dalle tavole processuali è infatti emerso che dopo l'
assunzione la lavoratrice partecipava ad alcune - ma non
tutte - riunioni dell'amministrazioni, con la possibilità
di formulare proposte, ma senza alcun potere decisionale,
prova ne sia il fatto che non le veniva nemmeno messa a di-
sposizione la documentazione concernente situazione finan-
ziaria della società. In queste circostanze, la Corte ha
relativizzato la tesi apparentemente opposta di Poggiati,
tanto più ch'egli sembra essersi limitato a ribadire quanto
precedentemente affermato.

  Gli argomenti proposti dalla ricorrente contro que-
ste considerazioni non ossequiano i requisiti esposti al
considerando 2b; in particolare essa non dimostra l'esi-
stenza di prove in grado di contrastare, indiscutibilmente,
l'accertamento dei giudici ticinesi, che, pertanto, resiste
alla critica di arbitrio.

  bb)  Per il resto, nella misura in cui contesta la
valutazione dell'insieme delle circostanze accertate e la
conclusione dei giudici circa la natura della funzione
svolta dalla lavoratrice, la ricorrente sembra confondere
l'apprezzamento delle prove con l'apprezzamento giuridico
dei fatti (sussunzione) - ovverosia la loro qualificazione

giuridica - formulando così una censura improponibile nel
ricorso di diritto pubblico, siccome concernente l'applica-
zione del diritto.

  b)  Lo stesso vale per la tesi ricorsuale secondo
cui l'esecuzione delle ore di lavoro straordinario sarebbe
una forma di adempimento degli obblighi dei soci di una
cooperativa (art. 866 CO) e, di conseguenza, gratuita. An-
che in questo caso si tratta di una questione di diritto
che non può essere ridiscussa in questa sede.

  c)  Giovi infine osservare che, contrariamente a
quanto asserito nel gravame, la dipendente ha manifestato
in maniera sufficientemente chiara la volontà di vedere
remunerato il lavoro straordinario; essa ha infatti espli-
citamente chiesto di essere pagata per il lavoro svolto.
Non avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza di un ac-
cordo in senso contrario, la decisione cantonale appare
sostenibile anche su questo punto.

  La questione di sapere se, aspettando la fine del
rapporto di lavoro per avanzare le sue pretese, la dipen-
dente abbia commesso un abuso di diritto ai sensi dell'
art. 2 cpv. 2 CC attiene invece al diritto e non può per-
tanto venir riesaminata nel quadro del presente rimedio

  5.-  Scartate le tesi addotte a sostegno della gra-
tuità delle prestazioni fornite, la Corte cantonale ha
quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto alla retri-
buzione del lavoro straordinario.

  a)  Premesso che, in applicazione delle norme del
CCL, l'onere di dimostrare l'erroneità dei dati presentati
dalla lavoratrice incombeva semmai alla ricorrente, i giu-
dici hanno osservato che, in assenza dei noti conteggi, es-
si avrebbero comunque dovuto quantificare il numero di ore

da retribuire, in via equitativa giusta l'art. 42 cpv. 2
CO, con un risultato che - a loro modo di vedere - sarebbe
stato analogo. In queste circostanze hanno quindi deciso di
riferirsi al numero di ore notificato dalla dipendente nel
documento riassuntivo, rettificando solamente un errore di
calcolo segnalato dalla ricorrente, che li ha portati ad
ammettere la remunerazione di 1125.5 ore, pari a fr.
35'171.85.

  b)  La ricorrente contesta l'ammontare della prete-
sa avanzata in causa, non avendo la dipendente dimostrato
il numero di ore prestate. Ai conteggi da lei presentati
non può infatti essere attribuita forza probatoria: quelli
precedenti l'aprile 1997 non sono mai stati messi a dispo-
sizione dell'amministrazione, mentre quelli successivi sono
allestiti in maniera assai sommaria; non è inoltre possibi-
le tener conto del conteggio riassuntivo (doc. H), impreci-
so e parzialmente sbagliato.

  aa)  Ancora una volta gli argomenti che la ricor-
rente adduce contro la decisione impugnata si avverano in
gran parte inammissibili siccome rivolti contro l'applica-
zione del diritto: essa censura infatti sia l'applicabilità
delle disposizioni del contratto collettivo in materia di
onere probatorio che i presupposti per l'applicazione del-
l'art. 42 cpv. 2 CO.

  bb)  Per quanto concerne, più in particolare, il
calcolo delle ore di lavoro straordinario per il periodo
precedente l'aprile 1997, la ricorrente non dimostra per
quale motivo l'accertamento dei giudici, secondo i quali
tale documentazione era accessibile all'amministrazione,
dovrebbe essere considerato arbitrario.

  Con riferimento alla forza probatoria del documento
riassuntivo, giova rammentare ch'esso non è così rilevante

come vorrebbe far credere la ricorrente; i giudici ticinesi
hanno infatti precisato che, anche senza questo conteggio,
essi avrebbero raggiunto un risultato analogo effettuando
una stima delle ore straordinarie giusta l'art. 42 cpv. 2
CO.

  La critica concernente l'errore di calcolo contenu-
to nel citato documento dev'essere dichiarata invece inam-
missibile perché presentata per la prima volta dinanzi al
Tribunale federale. Salvo eccezioni non realizzate in con-
creto, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico è inam-
missibile la presentazione di nuove allegazioni, fatti o
prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale
(DTF 118 III 37 consid. 2a).

  Inammissibile, per lo stesso motivo, appare infine
anche la richiesta di dedurre gli oneri sociali dall'impor-
to calcolato.

  c)  Anche su questo punto, dunque, la decisione im-
pugnata resiste alla censura dell'arbitrio.

  6.-  In conclusione, il ricorso dev'essere respinto
in quanto ammissibile.

  Considerato che la controversia in esame deriva da
un rapporto di lavoro e ha un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.--, la ricorrente, soccombente, è tenuta a paga-
re gli oneri processuali (art. 343 cpv. 2 CO e art. 156
cpv. 1 OG).

  Alla resistente, che non è stata invitata a formu-
lare osservazioni al ricorso, non viene assegnata alcuna
indennità per ripetibili della sede federale.

                    Per questi motivi,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico della ricorrente.

  3.  Comunicazione alle parti e alla II Camera civi-
le del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 marzo 2002
MDE

               In nome della I Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,