Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.20/2001
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4P.20/2001

                I   C O R T E   C I V I L E
                ***************************

                      12 aprile 2001

Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi-
dente, Klett e Rottenberg Liatowitsch.
Cancelliere: Ponti.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 26 gennaio 2001
presentato dal Comune Parrocchiale di Roveredo, Roveredo,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, Roveredo, contro la
sentenza emanata il 13 novembre 2000 dalla Camera civile
del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che lo op-
pone a Heinz Von Wyl, Roveredo, patrocinato dall'avv. An-
drea Zarro, Roveredo, in materia di contratto di mandato
(valutazione arbitraria delle prove);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Nel corso degli anni novanta l'architetto
Heinz Von Wyl ha ricevuto a due riprese degli incarichi da
parte del Comune parrocchiale di Roveredo. Il primo, datato
12 dicembre 1990 e commissionato dall'allora presidente del
consiglio parrocchiale Don Riccardo Ludwa, concerneva l'al-
lestimento di tutte le pratiche necessarie per un esame ap-
profondito delle capacità edificatorie di cinque fondi di
proprietà del Comune parrocchiale siti a Roveredo e a Gro-
no. Il secondo, risalente al 5 aprile 1996 e portante la
firma di Elzio Taddei, assegnava a Von Wyl il mandato per
l'esame di alcuni lavori di pulizia e manutenzione della
chiesa di San Giulio.

  Per il lavoro svolto, l'architetto ha emesso il 28
aprile 1997 una fattura di complessivi fr. 24'976.05, di
cui 20'510.55 per i lavori di misurazione e parcellazione
oggetto del primo mandato, e fr. 4'465.50 per i lavori alla
chiesa di San Giulio.

  B.-  Constatato il mancato pagamento della sua fat-
tura e decaduto infruttuoso anche l'obbligatorio tentativo
di conciliazione, il 4 giugno 1999 Heinz Von Wyl ha intro-
dotto presso il Tribunale del Distretto Moesa una petizione
chiedente la condanna del Comune parrocchiale di Roveredo
al pagamento di fr. 24'976.05 oltre ad interessi di mora
del 6% a partire dal 1° gennaio 1997.

   Con sentenza 10 maggio 2000 il Tribunale di prima
istanza ha accolto la petizione limitatamente all'importo
di fr. 4'465.55 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1999.
Il Tribunale distrettuale ha constatato - contrariamente
a quanto affermato dal convenuto - che entrambi i mandati

erano stati regolarmente affidati dai presidenti del consi-
glio parrocchiale; per quanto attiene ai lavori di misura-
zione e parcellazione dei 5 terreni di proprietà della par-
rocchia oggetto del mandato 12 dicembre 1990, ha però giu-
dicato che l'attore non è riuscito a fondare il suo credito
su prove sufficienti, per cui su questo punto ne ha respin-
to l'azione.

  Adita dall'attore, la Camera Civile del Tribunale
cantonale dei Grigioni ha invece riformato il giudizio di
prima istanza, accogliendo integralmente l'appello; il Co-
mune Parrocchiale di Roveredo è stato pertanto condannato a
versare all'attore fr. 24'976.05 oltre interessi del 5% dal
4 marzo 1999.

  C.-  Il Comune parrocchiale di Roveredo insorge ora
davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pub-
blico. Censurando l'applicazione degli art. 9 e 29 cpv. 2
Cost. nonché dell'art. 158 CPC/GR, chiede l'annullamento
della sentenza cantonale.

  Nella sua risposta il resistente propone la reie-
zione del gravame nella misura in cui è ammissibile. Alla
medesima conclusione perviene l'autorità cantonale nelle
sue osservazioni del 16 febbraio 2001.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
esperito senza essere vincolato dagli accertamenti di fatto
delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 124 I 11 consid.
1 e 159 consid. 1 con rinvii).

  Per costante giurisprudenza il diritto di ricorrere
giusta l'art. 88 OG spetta alle corporazioni di diritto
pubblico, tra le quali anche i Comuni parrocchiali (DTF 108
Ia 82 consid. 1b e 2, 108 Ia 264 consid. 3b), soltanto se
sono colpite d'atto d'imperio in condizioni di parità con
altri soggetti privati, oppure se sono lese nella loro au-
tonomia, esistenza o integralità territoriale (cfr. Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed.,
Berna 1994, pag. 270 seg.; DTF 119 Ia 214 consid. 1a). In
concreto il Comune parrocchiale ricorrente ha partecipato
ad un procedimento civile inerente pretese fondate sul di-
ritto privato -  di carattere obbligatorio - ed è colpito
dalla sentenza impugnata alla stregua di qualsiasi citta-
dino. Il ricorso di diritto pubblico risulta pertanto, da
questo profilo, ammissibile.

  2.-  Il resistente solleva preliminarmente l'ecce-
zione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente,
per il fatto che, giusta i combinati disposti degli art. 15
cpv. 3 e 15 cpv. 1 cf. 9 dello Statuto del Consiglio par-
rocchiale di Roveredo, per promuovere un ricorso gli è ne-
cessaria - oltre ad una delibera dell'Assemblea approvata
con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti - una pre-
ventiva autorizzazione da parte dell'Ordinariato vescovile,
in concreto inesistente.

  La critica ha una certa pertinenza. Dagli atti for-
manti l'incarto risulta in effetti che l'Assemblea del Co-
mune parrocchiale, nella sua seduta del 27 marzo 1999, ha
autorizzato - alla maggioranza richiesta - quest'ultimo a
stare in lite con l'arch. Von Wyl; non risulta invece che
l'Ordinariato vescovile abbia rilasciato un'autorizzazione
in tal senso, né durante la procedura cantonale, né prima
di interporre ricorso al Tribunale federale. Ora, in sede
cantonale il Comune parrocchiale era stato convenuto in

giudizio dal qui resistente, sia dinanzi al Tribunale di-
strettuale sia in appello; egli non aveva quindi "promosso
un processo" nei termini letterali dell'art. 15 cpv. 1 cf.
9 del suo Statuto, bensì si era semplicemente difeso pre-
sentando degli allegati responsivi. Ne va altrimenti nella
presente procedura; come giustamente osservato dal resi-
stente, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale fede-
rale costituisce un rimedio giuridico straordinario, e non
la continuazione della procedura cantonale (DTF 117 Ia 393
consid. 1c; Kälin, op. cit., pagg. 8/9). Ci si può quindi
effettivamente chiedere se un simile rimedio configuri una
"promozione di un processo" ai sensi dell'art. 15 cpv. 1
cf. 9 dello Statuto, promozione che necessita giusta il
cpv. 3 del medesimo statuto di una previa autorizzazione da
parte dell'Ordinariato vescovile. La questione non merita
tuttavia ulteriore disamina, dato che non influisce sull'
esito del giudizio; per le considerazioni che seguono il
ricorso deve essere in ogni caso respinto.

  3.-  Il ricorrente non contesta più la regolare
attribuzione dei due mandati all'arch. Von Wyl; anche il
credito di fr. 4'465.50 relativo ai lavori nella chiesa di
San Giulio, passato in giudicato, non è più oggetto di
contestazione. Litigioso in questa sede è pertanto unica-
mente il credito di fr. 20'510.50 inerente i lavori asse-
gnati al resistente il 12 dicembre 1990 dall'allora presi-
dente del consiglio parrocchiale Don Ludwa. La Corte canto-
nale avrebbe a torto ammesso la fondatezza del credito
vantato sulla sola scorta della fattura e delle allegazioni
prodotte da controparte, allorquando in realtà non vi sa-
rebbero agli atti sufficienti riscontri probatori per giu-
stificare le sue pretese. Nel far ciò avrebbe violato - ol-
tre all'art. 9 Cost. - anche l'art. 158 CPC/GR, relativo
all'amministrazione delle prove. Egli rimprovera inoltre al
Tribunale cantonale di aver leso l'art. 29 cpv. 2 Cost.,

nella misura in cui nella sentenza impugnata avrebbe omesso
di sostanziare i motivi per cui ha ritenuto alcune prove a
scapito di altre.

  4.- a)  Il  diritto di ottenere una decisione moti-
vata deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost; 4 cpv. 1 vCost.). Secondo costante giurisprudenza,
natura e limiti del diritto di essere sentito sono determi-
nati in primo luogo dalla normativa processuale adottata
dal Cantone; solo quando le disposizioni cantonali sono in-
sufficienti o mancanti trovano diretta applicazione i prin-
cipi che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 4 vCost.

  Il diritto di ottenere una decisione motivata impo-
ne all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle al-
legazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta suf-
ficiente quando il giudice menziona, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione
di rendersi conto della portata del giudizio e delle even-
tuali possibilità di impugnazione. Egli non deve tuttavia
pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli, ma può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per la sua deci-
sione (DTF 123 I 31 consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c). Il
CPC dei Grigioni non pone esigenze più severe all'obbligo
di motivazione delle autorità giudiziarie. L'art. 121 n. 4
- applicabile anche alle procedure di ricorso in virtù del
rinvio contenuto all'art. 223 CPC - prescrive infatti che
la sentenza deve contenere "i considerandi relativi ai fat-
ti, alle prove e alle disposizioni legali determinanti"
(cfr. PKG 1978 25/81).

  b)  Nella fattispecie non si può imputare alla
Corte cantonale di aver travisato questi principi emettendo
il proprio giudizio. Certo, alcune testimonianze (Comolli,

Losa) sono state ritenute più determinati di altre (Men-
ghetti, Mossi), ma solo perché i primi si pronunciavano
espressamente sull'avvenuto allestimento dei piani di misu-
razione e parcellazione da parte del resistente, mentre i
secondi non hanno saputo dare indicazioni precise. I giudi-
ci grigionesi hanno anche spiegato per quale motivo si po-
teva prescindere dall'edizione - richiesta in prima istanza
ma non avvenuta - della documentazione pianificatoria da
parte dei Comuni di Roveredo e Grono: non è infatti impor-
tante sapere quale effetto abbiano avuto i piani allestiti
dal resistente dal profilo pianificatorio, quanto il fatto
che questi sono stati - incontestabilmente - allestiti ed
hanno comportato il dispendio lavorativo riassunto nella
fattura del 30 aprile 1997 e alla base del credito conte-
stato.

  Per il rimanente il ricorrente, più che censurare
in modo dettagliato una presunta violazione del diritto di
ottenere una decisione motivata, si dilunga in una serie di
apprezzamenti sull'operato della Corte cantonale di dubbia
ammissibilità ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, pro-
ponendo una propria versione, alternativa, della valutazio-
ne probatoria che non dimostra l'arbitrarietà di quella ri-
tenuta nel giudizio impugnato. In definitiva questa censu-
ra, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta
giacché infondata.

  5.-  Nell'ambito della valutazione delle prove il
giudice del merito fruisce di un ampio margine di apprezza-
mento; il Tribunale federale annulla la sentenza cantonale
solo quando la valutazione appare manifestamente insosteni-
bile, in aperto contrasto con la situazione reale (DTF 121
I 113 consid. 3a, 120 Ia 31 consid. 4b con rinvii) o in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 118 Ia 28 consid. 1b con rinvii). È segna-
tamente arbitraria una valutazione delle prove che si fondi

unilateralmente solo su alcune di esse ad esclusione di
tutte le altre (DTF 112 Ia 369 consid. 3 con rinvio, 100 Ia
119 consid. 4), oppure il respingere un'azione per mancanza
di prove allorquando l'esistenza di un fatto da provare ri-
sulta chiaramente dalle allegazioni e dal comportamento
delle parti (DTF 113 Ia 433 consid. 4). A ogni modo il Tri-
bunale federale non annulla una decisione per il solo fatto
che la motivazione non è sostenibile: la decisione deve ap-
parire arbitraria anche nell'esito (DTF 122 I 61 consid. 3a
con rinvii). Incombe a chi ricorre l'onere di dimostrare,
con un'argomentazione precisa, che tali condizioni si sono
realizzate nel caso concreto e che pertanto la decisione
impugnata è assolutamente insostenibile (art. 90 cpv. 1
lett. b OG; DTF 122 I 70 consid. 1c, 118 Ia 184 consid. 2).

  a)  Nel caso in rassegna i giudici grigionesi hanno
fondato il loro giudizio, oltre che sulla fattura prodotta
dall'architetto Von Wyl, su alcune prove documentali e te-
stimonianze che riferiscono dell'allestimento di piani re-
lativi alle particelle citate nella lettera d'incarico del
12 dicembre 1990. La Corte cantonale ha innanzitutto potuto
dedurre dalle deposizioni di vari testi che il resistente
ha consegnato i documenti pianificatori al consiglio par-
rocchiale, e che questi ne ha preso visione e ne ha discus-
so. Emerge inoltre incontestabilmente dall'istruttoria che
per le tre particelle di proprietà della parrocchia situate
nel Comune di Roveredo (fondi n. 743, 1151 e 1797), il re-
sistente ha successivamente inoltrato, sulla base dei piani
allestiti, delle domande di costruzione. Ora, se è vero che
quest'ultimo atto esula dal mandato ricevuto nel 1990 da
Don Ludwa, è senz'altro plausibile ritenere che l'inoltro
di queste domande è stato preceduto dall'allestimento di
piani di misurazione, lottizzazione e costruzione di cui
alla fattura 30 aprile 1997. La Corte cantonale ha infine
osservato che l'edizione di documenti richiesta in sede

cantonale non è stata eseguita correttamente da parte del
Tribunale di distretto, ma che questa circostanza non può
essere valutata a sfavore del resistente, che l'aveva ri-
chiesta per dimostrare un controllo dei suoi lavori.

  b)  Ebbene, valutando tutte queste prove, il Tribu-
nale cantonale poteva senz'altro giungere, senza cadere
nell'arbitrio, alla convinzione che il resistente aveva do-
cumentato natura e mole del mandato conferitogli, e che
aveva addotto la prova della sua esecuzione nel senso inte-
so dal mandante. Il ricorrente non dimostra in particolare
che l'apprezzamento delle prove relativo all'esecuzione del
mandato da parte del resistente conduce - tenuto conto di
tutte le circostanze del caso - ad un risultato manifesta-
mente insostenibile. Egli stesso ha d'altronde ammesso nel
suo gravame che "le risultanze dell'istruttoria permettono
di concludere che a seguito dell'incarico ricevuto il 12
dicembre 1990 l'architetto ha verosimilmente compiuto dei
lavori, segnatamente che avrebbe allestito dei piani poi
presentati dal progettista al Consiglio parrocchiale".

   Anche l'insistente richiamo all'omessa produzione
dei documenti pianificatori da parte dei Comuni di Roveredo
e Grono non può giovare all'insorgente: dal momento che l'
istruttoria ha comunque permesso di dimostrare la fondatez-
za del credito vantato dell'architetto, i giudici grigione-
si potevano a giusto titolo rinunciare a pretendere l'edi-
zione di tale documentazione richiesta in prima istanza,
ritenendola a questo punto superflua.

  Inutile poi l'accenno al possibile allestimento di
una perizia da parte dei giudici cantonali; è semmai l'in-
sorgente stesso che avrebbe dovuto pretenderla in prima
istanza se voleva contestare la mancata - o comunque difet-
tosa - esecuzione del mandato.

  Su questo punto la decisione cantonale non risulta
pertanto né arbitraria né contraria all'art. 158 CPC/GR,
norma procedurale che si limita ad affermare il principio -
generalmente riconosciuto - della libera valutazione delle
prove da parte del giudice di merito (cfr. consid. 3a).

  6.-  Da queste considerazioni discende che il ri-
corso di diritto pubblico dev'essere respinto. Gli oneri
processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr.
3000.-- per ripetibili della sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 12 aprile 2001

               In nome della I Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,