Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.70/2001
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2A.70/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                       7 maggio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hungerbühler e Müller.
Cancelliere: Albertini.

                          _______

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 7
febbraio 2001 da A.________ (1961), Lugano, patrocinata
dall'avv. Daniele Calvarese, Lugano, contro la sentenza
emessa il 4 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente al Con-
siglio di Stato del Cantone Ticino, in materia di rimpatrio
e di decadenza del permesso di domicilio;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________, cittadina italiana nata il 16 set-
tembre 1961, è entrata in Svizzera il 21 luglio 1973, otte-
nendo un permesso di domicilio nel Canton Zurigo nell'a-
mbito del ricongiungimento familiare con il padre. I geni-
tori e le sorelle dell'interessata risiedono in Svizzera.
Dopo aver ottenuto la licenza di scuola media italiana nel
Canton Zurigo, A.________ ha concluso, nel 1979, una forma-
zione di parrucchiera e ha svolto, in seguito, le attività
di venditrice e di operaia. Il 1° febbraio 1980 si è sposa-
ta con B.________, cittadino italiano nato il 28 novembre
1958. Separati dopo tre anni, i coniugi hanno divorziato il
23 aprile 1987. Da una successiva relazione avuta con il
connazionale C.________, nato il 21 febbraio 1949, l'inte-
ressata ha dato alla luce a Uster i figli D.________ (24
maggio 1986) e E.________ (7 luglio 1987). Nel 1985
A.________ è rimasta senza impiego e da allora ha ricorso
all'assistenza pubblica. Il 27 aprile 1991 si è trasferita
con i due figli nel Cantone Ticino e vi ha svolto alcuni
lavori per brevi periodi, rimanendo a carico dell'assisten-
za pubblica. Il 1° dicembre 1994 è tornata a vivere con i
figli nel Canton Zurigo, sempre a carico dell'assistenza,
svolgendo attività lucrative per brevi periodi (operaia dal
13 gennaio al 16 febbraio 1995, cassiera dal 26 maggio al
18 giugno 1997). Nel 1996 i figli, posti sotto tutela della
Città di Zurigo, sono stati collocati, a spese di quest'ul-
tima, presso l'istituto Rivapiana di Minusio per motivi di
salute. Nel mese di maggio 1999 A.________ è ritornata nel
Cantone Ticino, stabilendosi a Lugano e reperendo un impie-
go come operaia dal 25 maggio 1999 all'11 giugno 1999, con-
tinuando a ottenere sussidi assistenziali. Dopo aver noti-
ficato la sua partenza per Zurigo presso C.________, l'in-
teressata ha deciso di rimanere in Ticino, avendo trovato
un posto di lavoro per il 19 luglio 1999, poi lasciato il

21 luglio 1999. Il 14 gennaio 2000 ha ottenuto un nuovo
permesso di domicilio in Ticino, avente quale ultimo ter-
mine di controllo il 29 marzo 2002.

  Il 24 febbraio 2000 l'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento del Cantone Ticino ha comunicato alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino
che A.________ aveva ricevuto, durante il suo soggiorno nel
Cantone, prestazioni sociali per complessivi fr. 105'107.70
e continuava a beneficiare mensilmente di fr. 754.20 e fr.
820.-- quali sussidi per la pigione, rispettivamente per il
suo sostentamento e lo spillatico.

  Dal 20 marzo 2000 A.________ è impiegata quale
venditrice in un negozio di abbigliamento e percepisce uno
stipendio mensile di fr. 2000.--. Statuendo su richiesta
del 6 aprile 2000, rispettivamente 11 maggio 2000, l'Uf-
ficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone
Ticino le ha accordato una prestazione, integrativa alle
entrate, di fr. 800.-- riferita al mese di aprile 2000 per
sostentamento e pigione, rifiutandosi di elargirla per il
mese di maggio 2000, visto il salario percepito, e invi-
tando l'interessata ad inoltrare una richiesta tramite
l'Ufficio dell'intervento sociale di Lugano qualora vi fos-
sero spese straordinarie.

  B.-  Invitata il 24 maggio 2000 dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino a determi-
narsi sulla possibilità che fosse decretata nei suoi con-
fronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rim-
patrio a causa del suo debito assistenziale, A.________ ha
osservato che aveva dovuto ricorrere all'assistenza quale
ragazza madre, precisando che nei Cantoni Zurigo e Ticino
aveva ottenuto, per sé e per i figli, complessivamente
circa fr. 650'000.--. Ha poi aggiunto di avere chiesto alle
autorità zurighesi di porre a carico di C.________ parte

del debito contratto dal 1986 al 1997 per il mantenimento
dei figli, avendone egli postulato l'autorità parentale.
Quindi, ha indicato di avere trovato un lavoro a tempo
pieno nel mese di marzo 2000 e di avere iniziato a rimbor-
sare alcuni debiti su esecuzione in gran parte riferiti a
spese effettuate per i figli tra il 1995 e il 1997. Ha poi
precisato di essere intenzionata a diminuire il debito
assistenziale con versamenti mensili di fr. 200.--, ma che
lo stipendio percepito non glielo consentiva; anzi, si
vedeva costretta a chiedere un supplemento all'Ufficio
dell'intervento sociale di Lugano. Infine, ha dichiarato di
non avere alcun legame con l'Italia.

  Il 6 giugno 2000, richiamando gli art. 9 cpv. 3,
10, 11 cpv. 3 e 12 della legge federale concernente la di-
mora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931
(LDDS; RS 142.20), nonché l'art. 16 della relativa ordinan-
za di esecuzione, del 1° marzo 1949 (ODDS; RS 142.201), la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha notificato a
A.________ una decisione di rimpatrio, con conseguente per-
dita di validità del permesso di domicilio, ordinandole di
lasciare il territorio cantonale entro il 15 settembre
2000. Ha indicato come l'interessata fosse incapace di
adattarsi all'ordinamento del nostro Paese, rimproverandole
un ingente indebitamento nei confronti dell'assistenza pub-
blica, per un debito complessivo, contratto in Ticino, di
fr. 105'107.70, aggiunti al totale di circa fr. 650'000.--
percepiti dal 1986. Tuttavia, considerata la durata del
soggiorno in Svizzera, l'autorità ha rinunciato a decretare
l'espulsione, consentendo a A.________ la possibilità di
entrare in futuro in Svizzera quale turista, condizionata a
un comportamento ineccepibile. L'autorità ha inoltre rite-
nuto che la straniera, cittadina italiana, potesse risiede-
re senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea con
tenore di vita analogo.

  C.-  Questa decisione è stata confermata su ricorso
dal Consiglio di Stato il 5 settembre 2000. Esso ha rileva-
to, segnatamente, che il debito assistenziale contratto
dall'interessata in Ticino, escluso quanto percepito in fa-
vore dei figli, ammontava a fr. 121'294.75, che non erano
mai stati effettuati rimborsi e che la pratica risultava
ancora aperta per eventuali interventi straordinari. Consi-
derato che la straniera era a carico dell'assistenza pub-
blica in modo rilevante e da lungo tempo - secondo le sue
dichiarazioni da circa 14 anni - e che non risultava che
avesse fatto tutto il possibile per evitare di continuare a
trovarsi a carico dell'ente pubblico, ma che, anzi, dimo-
strava una certa propensione ai sussidi, denotando così un'
incapacità di adattarsi all'ordinamento svizzero, il Gover-
no ha ammesso le condizioni per l'espulsione ai sensi dell'
art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS. Ritenendo esigibile un
rimpatrio dell'insorgente in Italia, esso ha tutelato la
decisione impugnata, siccome proporzionata alla fattispe-
cie, segnatamente con riferimento alla durata della perma-
nenza della straniera in Svizzera e al fatto che quest'ul-
tima non aveva reso verosimile di poter rimborsare entro
breve o medio termine il debito con lo Stato.

  D.-  Con sentenza del 4 gennaio 2001 il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso
presentato da A.________ contro quest'ultima decisione e le
ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 28
febbraio 2001. Le ha inoltre rifiutato l'assistenza giudi-
ziaria. La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato i
motivi addotti dal Governo ticinese: in particolare, ha
ribadito che l'interessata è caduta a carico dell'assisten-
za pubblica ticinese in maniera continua e rilevante e ha
ritenuto non pronosticabile un miglioramento della sua si-
tuazione finanziaria nonostante il nuovo impiego; quest'ul-
timo non consentirebbe peraltro un sollecito rimborso del
debito accumulato né si potrebbe escludere, in futuro, un

nuovo ricorso ai sussidi statali. Presi in esame il compor-
tamento generale e la situazione personale dell'insorgente,
la Corte ha quindi concluso per la conformità della deci-
sione impugnata al diritto federale nonché, segnatamente,
agli art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), e 12 del Patto internazio-
nale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre
1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2).

  E.-  Il 7 febbraio 2001 A.________ è insorta al
Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo
contro la sentenza cantonale, chiedendo, previo confer-
imento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della deci-
sione di rimpatrio e di revoca della validità del permesso
di domicilio, del 6 giugno 2000. Adduce la violazione degli
art. 10 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 2 LDDS, nonché degli art.
13 Cost., 8 CEDU e 12 n. 4 Patto ONU II. Insta infine per-
ché sia posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio davanti a tutte le istanze e chiede
che la sentenza impugnata sia annullata nella misura in cui
tale beneficio le è stato rifiutato.

  Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma
nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio
federale degli stranieri chiedono di respingere il ricorso.

  F.-  Il 9 febbraio 2001 il Presidente della II Cor-
te di diritto pubblico ha rinunciato a ordinare la riscos-
sione dell'anticipo sulle spese di cui all'art. 150 OG e ha
informato la ricorrente che una decisione definitiva in me-
rito al conferimento dell'assistenza giudiziaria sarebbe
stata presa in seguito.

  G.-  Con decreto presidenziale del 1° marzo 2001 è
stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Di principio, la via del ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è aperta in materia di
rimpatrio, allorquando un simile provvedimento è stato pro-
nunciato dalle autorità cantonali in applicazione dei com-
binati art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, in ve-
ce dell'espulsione (DTF 119 Ib 1 consid. 1a inedito; RDAT
1999 I n. 56 pag. 199 consid. 1 inedito). In particolare,
non trovano applicazione i motivi di esclusione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1a). Tale rime-
dio deve in ogni caso essere rivolto contro la decisione
resa in ultima istanza cantonale (art. 98 lett. g OG).

  b)  Nelle proprie conclusioni, la ricorrente si è
limitata a chiedere l'annullamento della decisione emanata
il 6 giugno 2000 dall'autorità di prime cure. Ora, in quan-
to rivolto contro tale atto, il gravame è inammissibile
considerato l'effetto devolutivo legato alla procedura di
ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid.
1c; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Ber-
na 1983, pag. 189 seg.).

  Per il resto, dalla motivazione dell'impugnativa
emerge con sufficiente chiarezza che la ricorrente chiede
anche l'annullamento della sentenza del Tribunale ammini-
strativo, ultima istanza cantonale (art. 10 lett. a della
legge ticinese di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998;
[LALPS]). Il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 106
cpv. 1 OG) da una persona legittimata a ricorrere (art. 103
lett. a OG), può quindi essere ritenuto ricevibile.

  2.-  Con il rimedio presentato, la ricorrente può
fare valere la violazione del diritto federale compreso l'

eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104
lett. a OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF
125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii),
così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Nondimeno,
considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudi-
ziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale fede-
rale, salvo se risultino manifestamente inesatti o incom-
pleti oppure siano stati accertati violando norme essenzia-
li di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Questo Tribunale non
può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione
impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).

  Quale organo della giustizia amministrativa, il
Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del di-
ritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato
dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi
invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e rife-
rimenti).

  3.- a)  Conformemente all'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno
straniero può essere espulso quando la sua condotta in ge-
nerale e i suoi atti permettano di concludere che non vuole
o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel
Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o
una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'
art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa che una simile mi-
sura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle
circostanze essa sembra adeguata. Per giudicare l'equità di
un'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della
gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e
la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16
cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previ-
sti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d può essere pronunciata

soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'
origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare rigori inu-
tili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett.
d LDDS: in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpa-
trio (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).

  b)  Per "rimpatrio" si intende il trasferimento di
uno straniero dal sistema assistenziale del Paese di acco-
glienza a quello del Paese d'origine. Tale provvedimento
presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta
alla presa a carico dello straniero e che venga conchiuso
un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al
fine di stabilire le modalità del trasferimento. In assenza
di una simile intesa - come in concreto - la misura di rim-
patrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espul-
sione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per
il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in
Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può
essere ordinato soltanto se risultano adempiute le condi-
zioni sancite dalla LDDS e dalla relativa ordinanza d'ap-
plicazione (DTF 122 II 433 consid. 2a, 119 Ib 1 consid. 2b
e c, RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b). In concreto va
pertanto esaminato, in primo luogo, se lo straniero cada in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica
(art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS); in secondo luogo, se il rim-
patrio, in quanto possibile e esigibile ai sensi dell'art.
10 cpv. 2 LDDS, è una misura proporzionata (art. 11 cpv. 3
LDDS combinato con l'art. 16 cpv. 3 ODDS), anche in quanto
l'interessato, mostrando una certa predisposizione a chie-
dere sussidi assistenziali, riveli di non volere o potere
adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese (art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS). In questo quadro giova rilevare che
se più motivi di espulsione sono dati senza che alcuno, da

solo, giustifichi - per ragioni di proporzionalità - l'ado-
zione di questo provvedimento, la situazione dello stranie-
ro va valutata nel suo insieme: ne discende che, secondo le
circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire
giustificato (RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 pag. 308).

  4.- a)  Nel proprio scritto del 27 maggio 2000 alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la ricorrente ha
dichiarato di percepire prestazioni assistenziali dal 1986,
ottenendo nei Cantoni di Zurigo e Ticino una somma comples-
siva di circa fr. 650'000.--. Nel gravame, l'insorgente
contesta ora questa cifra ritenendola frutto di una stima
errata per eccesso e rimprovera alle autorità cantonali di
averla ripresa, senza approfondimenti, nelle rispettive de-
cisioni. A prescindere dall'art. 105 cpv. 2 OG, il quesito
di sapere quale sia l'entità precisa dei sussidi assisten-
ziali erogati dai due Cantoni non è di rilievo ai fini del
giudizio. In effetti è sufficiente richiamare solo i rap-
porti concernenti il Cantone Ticino: nella sentenza impu-
gnata è stato accertato - ed è incontestato - che la ri-
corrente ha ottenuto dalle autorità di questo Cantone fr.
127'419.10, erogati da giugno 1991 a gennaio 1995 nonché da
aprile 1999 ad aprile 2000. Ora, tale importo è molto ele-
vato, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS (v. DTF 119 Ib 1 consid. 3b; Wurzburger, op.
cit., pag. 318). Inoltre, nel periodo trascorso in Ticino
la ricorrente ha sempre beneficiato, in modo continuo, di
sussidi assistenziali, ossia per 4 anni e mezzo circa, fino
al mese di maggio 2000. A questo proposito il fatto che,
come in concreto, al momento della decisione su ricorso l'
interessata non percepiva sussidi, né li percepisce tut-
tora, non influisce di per sé sul concetto di "continuo",

contrariamente a quanto lei pretende: altrimenti una sem-
plice interruzione momentanea dell'erogazione delle presta-
zioni o una rinuncia temporanea alle medesime potrebbe im-
pedire ogni rimpatrio (DTF 119 Ib 1 consid. 3b; sentenza
inedita del 29 febbraio 1996 nella causa D. consid. 2a; v.
anche Iwan Walter Kammermann, Die fremdenpolizeiliche Aus-
weisung von Ausländern aus der Schweiz, tesi Berna 1948,
pag. 182 seg.). D'altro canto, l'allontanamento di uno
straniero per motivi d'indigenza persegue in primo luogo lo
scopo di evitare, in prospettiva, un'ulteriore dipendenza
assistenziale nei confronti dello Stato, cosa che, tutta-
via, non può essere stabilita con certezza. In questo senso
occorre valutare - fondandosi sulla situazione finanziaria
attuale dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione -
se esiste un rischio concreto che, in futuro, egli cada
nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1
consid. 3b e c; v. anche DTF 122 II 1 consid. 3c, 114 Ib 1
consid. 3b, 105 Ib 165 consid. 6b). Semplici dubbi al ri-
guardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d). Il fatto poi
- rimproverato alla ricorrente dalle autorità cantonali -
che uno straniero non sia in grado di rimborsare il debito
assistenziale contratto in Svizzera non è di per sé deter-
minante, non dipendendo la permanenza nel nostro Paese da
tale presupposto: l'obiettivo perseguito con l'art. 10
lett. d LDDS è, invece, quello di impedire che il debito
nei confronti dell'ente pubblico aumenti. Nel caso specifi-
co, il tema si riduce quindi al quesito di sapere se sia
pronosticabile ritenere che la ricorrente possa, in un modo
o nell'altro, riuscire a stabilizzare e consolidare la sua
condizione patrimoniale, rendendosi finanziariamente auto-
noma, considerato anche che non deve mantenere i suoi fi-
gli, per i quali provvede la Città di Zurigo.

  Sulla base degli atti di causa, questa prognosi ap-
pare delicata, considerata la situazione finanziaria della
ricorrente. Per il vero, i presupposti dell'art. 10 cpv. 1

lett. d LDDS potevano essere ritenuti adempiti al momento
della decisione di prima istanza, emanata il 6 giugno 2000,
e ciò ancorché la ricorrente avesse trovato, poco più di
due mesi prima, un lavoro. In effetti, un'analisi dei pre-
cedenti lasciava poco spazio ad una prognosi positiva,
avendo ella sempre vissuto, dal profilo lavorativo, una si-
tuazione instabile: le poche attività esercitate negli anni
precedenti erano generalmente di breve durata, e mutevoli
in quanto riferite al tipo di attività e al luogo di lavo-
ro. Tuttavia, appare dubbio se al momento dell'emanazione
della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, e a
maggior ragione nelle immutate condizioni attuali, i rela-
tivi presupposti fossero o siano ancora soddisfatti. In ef-
fetti, la ricorrente ha, da oltre un anno, un'occupazione
apparentemente stabile; inoltre, ancorché il salario netto
mensile attualmente percepito (fr. 2000.-- circa) sia mode-
sto e non sia accertata l'esistenza di sostanza patrimonia-
le che le permetterebbe di fronteggiare eventuali difficol-
tà, la ricorrente non ha più fatto capo all'assistenza pub-
blica dal mese di maggio 2000, né risultano esecuzioni a
suo carico. Ora, benché non dimostrino ancora un consolida-
mento della situazione finanziaria della ricorrente, né fu-
ghino tutti i dubbi al riguardo, queste circostanze devono
essere inserite nella ponderazione degli elementi e degli
interessi in gioco, per accertare se la misura del rimpa-
trio per ragioni d'indigenza risulti conforme al principio
di proporzionalità (v. consid. 3b).

  b)  La ricorrente ha 40 anni. Giunta in Svizzera
all'età di 12 anni, ha trascorso 28 anni nel nostro Paese.
Secondo la giurisprudenza, il fatto di aver soggiornato in
Svizzera durante una decina d'anni costituisce un elemento
di peso nell'ambito della ponderazione degli interessi (DTF
119 Ib 1 consid. 3b e c, RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid.
4b), e ciò a maggior ragione se, come in concreto, tale du-
rata è prossima ai trent'anni e la straniera è sempre stata

al beneficio di un permesso di domicilio, seppur ottenuto
nell'ambito di un ricongiungimento familiare (in questo
senso: sentenza inedita del 18 maggio 1993 nella causa M.
consid. 4a). D'altra parte vanno considerati anche il com-
portamento generale e la situazione personale della ricor-
rente (v. DTF 119 Ib 1 consid. 5, RDAT 1999 I n. 56 pag.
199 consid. 5b). Al riguardo, le autorità cantonali non
rimproverano all'interessata di avere tenuto, nel suo sog-
giorno in Svizzera, una condotta negativa, né risultano
condanne penali a suo carico. Piuttosto, va osservato che
l'insorgente non è stata favorita dalla vita: contratto
quando lei aveva solo 19 anni, il matrimonio è fallito qua-
si subito. Poco dopo ha intessuto un rapporto sentimentale
avveratosi assai difficile con un nuovo partner, in cui è
stata confrontata con problemi di droga, aborti e maltrat-
tamenti. Questa situazione l'avrebbe costretta a lasciare
il lavoro e a ricorrere ai servizi sociali zurighesi. Quin-
di, in questo quadro complesso, sono nati i due figli, che
hanno acuito i problemi finanziari, anche perché il padre
non avrebbe rispettato l'impegno di versare i contributi
alimentari. L'interessata si è quindi trasferita nel 1991
in Ticino con i figli, per consentire loro di vivere in un
clima più indicato in quanto affetti da problemi respirato-
ri, ed è ritornata nel Cantone Zurigo nel 1994. Due anni
dopo i figli sono stati affidati all'autorità tutoria di
Zurigo, che li ha collocati presso un istituto in Ticino.
Da allora la ricorrente non detiene più l'autorità parenta-
le sui figli, né l'ha richiesta, ma è incontestato che la
loro relazione è intatta, come del resto quella con i suoi
genitori e sorelle, tutti residenti da molti anni in Sviz-
zera. Inversamente, non è stato accertato - né risulta
dall'incarto - che la ricorrente abbia legami o anche solo
contatti con il suo Paese d'origine, cosa che del resto ne-
ga. Inoltre non si sa con chiarezza quale potrebbe essere
la sua situazione finanziaria in Italia, a prescindere da
affermazioni generiche sul tenore di vita in quel Paese: in

realtà, le relative strutture, alla stregua di qualsiasi
cittadino residente da decenni nel nostro Paese, non do-
vrebbero esserle particolarmente note. D'altro canto, l'in-
teressata ha attualmente un impiego fisso in Svizzera.

  c)  Ora, ponderati questi elementi, si può conclu-
dere che, allo stato attuale, un rimpatrio della ricorrente
appare sproporzionato: in definitiva, le autorità cantonali
avevano fondato tale misura unicamente sulla situazione fi-
nanziaria disagevole della ricorrente, e di riflesso su una
certa predisposizione di quest'ultima a richiedere aiuti
assistenziali, mostrando così un inadattamento alle regole
vigenti nel nostro Paese, contravvenendo così anche all'
art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. Certo, l'interessata non ha
dato prova di avere fatto tutto il possibile per rendersi
autosufficiente, né ha mai realmente tentato di rimborsare
una minima parte dei debiti assistenziali contratti. Questa
situazione è spiacevole, ma sembra che ora sussistano le
premesse, anche dal profilo delle buoni intenzioni, perché
la ricorrente si renda finanziariamente autonoma. D'altra
parte vanno considerate anche le cause che hanno condotto
all'indigenza (v. DTF 123 II 529 consid. 3b in fine; sen-
tenza inedita del 20 agosto 1998 in re M. consid. 3a), e
perlomeno una, significativa, è ravvisabile nella situazio-
ne familiare e sociale delicata dell'insorgente. Va poi ri-
badito che quest'ultima non ha mai dato adito a lagnanze e
non è mai stata espressamente e formalmente richiamata
dalle autorità assistenziali o di polizia degli stranieri.
Ora, dall'insieme delle circostanze, l'adozione di una mi-
sura più tenue del rimpatrio, ovvero un ammonimento, appare
più adeguata.

  d)  Visto quanto precede, il ricorso va accolto,
nella misura in cui è ammissibile, e la sentenza impugnata
annullata. La causa è rinviata all'autorità di prime cure

(art. 114 cpv. 2 OG) perché emani una decisione d'ammoni-
mento, analogamente all'art. 16 cpv. 3 ODDS. Ciò significa,
nel contempo, che il risultato della ponderazione degli in-
teressi potrebbe, in prospettiva, mutare se la ricorrente
dovesse tornare di nuovo a carico dell'assistenza pubblica
(v. DTF 119 Ib 1 consid. 6a).

  5.-  Visto l'esito del gravame, risulta superfluo
esaminare le ulteriori censure, segnatamente di violazione
degli art. 13 Cost. e 8 CEDU, nonché 12 n. 4 Patto ONU II.

  6.-  Lo Stato del Cantone Ticino non è tenuto al
versamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).
Esso deve però rifondere alla ricorrente, assistita da un
legale, un'adeguata indennità per ripetibili della sede fe-
derale, che include anche quella della sede cantonale (art.
159 cpv. 1, 2 e 6 OG). Considerato che la ricorrente non è
astretta al pagamento di spese processuali e che, mediante
il versamento di un'indennità per spese ripetibili, il Can-
tone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spe-
se di patrocinio, sia la domanda di assistenza giudiziaria
sia la conclusione intesa all'annullamento della decisione
impugnata nella misura in cui rifiuta alla ricorrente l'as-
sistenza giudiziaria in sede cantonale sono divenute prive
di oggetto.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
accolto e la sentenza impugnata è annullata. Gli atti sono
rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Cantone Ticino affinché pronunci un ammonimento nei con-
fronti della ricorrente.

  2.  Non si preleva una tassa di giustizia.

  3.  Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ri-
corrente fr. 3000.-- per ripetibili delle sedi federale e
cantonale.

  4.  La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta
priva di oggetto.

  5.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.

Losanna, 7 maggio 2001
VIZ

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,         Il Cancelliere,