Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.573/2001
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2A.573/2001

  II  C O R T E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O
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                      8 gennaio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hungerbühler e Müller.
Cancelliere: Cassina.

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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 22
dicembre 2001 da A.________, Campione d'Italia (I), contro
la decisione emessa il 27 novembre 2001 dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia, in materia di divieto
d'entrata in Svizzera;

        Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1.-  A.________, cittadino italiano, risiede a
Campione d'Italia. Il 6 febbraio 2001, mentre era alla
guida della propria automobile sulle strade del Cantone
Ticino, si è reso protagonista di un incidente della cir-
colazione nel Comune di X.________. Dagli accertamenti com-
piuti è emerso che al momento di questi fatti A.________
aveva un elevato tasso di alcol nel sangue. Il 19 aprile
2001 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli
ha quindi revocato la licenza di condurre per un periodo di
6 mesi. Inoltre, con decreto d'accusa del 5 giugno 2001 il
Ministero pubblico ticinese lo ha condannato a 45 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di tre
anni, ed a una multa di fr. 1200.--, per circolazione in
stato di ebrietà e per altre infrazioni alle regole della
strada. Il 30 luglio 2001 l'Ufficio federale degli stranie-
ri ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata
in Svizzera valido sino al 29 luglio 2003, fondato sull'
art. 13 cpv. 1 della legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS
142.20). La decisione è stata confermata su ricorso dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia con sentenza
del 27 novembre 2001. Il 22 dicembre 2001 A.________ ha in-
trodotto davanti al Tribunale federale un ricorso di dirit-
to amministrativo con cui chiede l'annullamento di questa
pronuncia dipartimentale. Domanda inoltre che al ricorso
sia conferito effetto sospensivo. Nessuna presa di posizio-
ne in merito al gravame è stata chiesta alla precedente
istanza di giudizio.

  2.-  La causa davanti alle autorità federali è
stata istruita e decisa in tedesco. Benché di regola, giu-
sta l'art. 37 cpv. 3 OG, il Tribunale federale rediga le

proprie sentenze nella lingua della decisione impugnata,
nulla si oppone a che il presente giudizio sia allestito in
italiano, lingua nella quale il ricorrente ha formulato il
proprio gravame.

  3.- a)  La causa in oggetto verte esclusivamente
attorno al divieto d'entrata in Svizzera pronunciato dalle
autorità federali nei confronti dell'insorgente. Ora, l'
art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG prevede che, in materia di
polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministra-
tivo non è ammissibile contro le decisioni concernenti il
rifiuto, la limitazione e il divieto d'entrata. Ne consegue
dunque che tale rimedio non può essere utilizzato per con-
testare la decisione qui impugnata. Il fatto che l'insor-
gente censuri la violazione di alcune garanzie fondamentali
sancite dalla Costituzione federale o dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101),
non influisce in alcun modo sull'ammissibilità del ricorso
in esame e non permette a questa Corte di esaminare il me-
rito della decisione litigiosa.

  b)  Vagliando poi se il gravame sia ricevibile qua-
le ricorso di diritto pubblico, occorre rammentare che,
giusta l'art. 84 cpv. 1 OG, un simile rimedio di diritto è
dato unicamente contro le decisioni e i decreti cantonali
per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini
(lett. a), di concordati (lett. b), di trattati internazio-
nali, salvo che si tratti di una decisione cantonale che
viola le loro disposizioni di diritto civile o di diritto
penale (lett. c), oppure per la violazione delle norme di
diritto federale sulla delimitazione della competenza delle
autorità per materia o per territorio (lett. d). A prescin-
dere dalle censure sollevate dal ricorrente, va detto che

nel caso concreto il ricorso risulta rivolto contro una de-
cisione pronunciata da un'autorità federale, e non da un'
istanza cantonale come previsto dalla suddetta disposizione
legale. Per questo motivo, anche se trattata alla stregua
di un ricorso di diritto pubblico, l'impugnativa si rivele-
rebbe inammissibile.

  4.-  Manifestamente irricevibile, il ricorso può
essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'
art. 36a OG. Visto l'esito del medesimo, la tassa di giu-
stizia va posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1,
153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del presen-
te giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto so-
spensivo è divenuta priva d'oggetto.

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al ricorrente e al Dipartimento
federale di giustizia e polizia.

Losanna, 8 gennaio 2002
VIZ

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,