Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.502/2001
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2A.502/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
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                     26 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Müller e Merkli.
Cancelliere: Cassina.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo inoltrato il 19
novembre 2001 da A.X.________ (1954) e B.X.________ (1964),
entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Antonini, Lugano,
contro la decisione emanata il 15 ottobre 2001 dal Tribuna-
le amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in mate-
ria di mancato rinnovo del permesso di dimora per sé stessi
e per i figli C.X.________ (1990), D.X.________ (1997) e
E.X.________ (1999), che oppone i ricorrenti al Consiglio
di Stato del Cantone Ticino;

       Ritenuto in fatto e considerato in diritto :

  1.-  A.X.________, cittadino iugoslavo, è entrato
in Svizzera il 16 giugno 1998 ottenendo dalle autorità del
Canton Nidvaldo un permesso di dimora con scadenza al 31
dicembre 1999, giusta l'art. 14 cpv. 4 dell'ordinanza che
limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986
(OLS; RS 823.21). L'8 agosto 1998 è stato raggiunto dalla
moglie, la connazionale B.X.________, e dai figli
C.X.________ e D.X.________. Il 21 gennaio 1999 a Lucerna è
nato il terzo figlio E.X.________. Il 1° giugno 1999 la
famiglia X.________ ha ottenuto la nazionalità croata. La
Polizia degli stranieri nidvaldese ha quindi deciso di
rinnovare loro il permesso di dimora sino al 31 dicembre
2000. Il 23 febbraio 2000 A.X._______ e B.X.________ hanno
domandato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Cantone Ticino l'autorizzazione a potersi stabilire in
quest'ultimo Cantone. Tale permesso è stato loro accordato
il 6 aprile successivo. Il 21 marzo 2001 l'autorità di
polizia ticinese si è tuttavia rifiutata di rinnovare alla
famiglia X.________ il permesso di dimora ed ha ordinato
alla medesima di lasciare la Svizzera. La decisione è stata
confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone
Ticino. Con sentenza del 15 ottobre 2001 il Tribunale ammi-
nistrativo ticinese ha dichiarato irricevibile l'impugnati-
va presentata dai coniugi X.________ avverso detta decisio-
ne governativa.

  2.-  Il 19 novembre 2001 A.X.________ e
B.X.________ hanno introdotto davanti al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono l'annulla-
mento della citata sentenza cantonale e il rinnovo dei per-
messi di dimora. Nessuna presa di posizione in merito al
gravame è stata chiesta alle istanze cantonali.

  3.- a)  In materia di polizia degli stranieri, il
ricorso di diritto amministrativo non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del
26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizio-
ni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione di permessi di dimora. Lo straniero ha quindi
un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo lad-
dove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 126 II 377
consid. 2 all'inizio con riferimenti).

  b)  Nel caso concreto, i ricorrenti, non potendo
prevalersi di nessuna norma di legge né di alcun trattato
tra la Svizzera e il loro Paese d'origine da cui dedurre un
diritto al rinnovo del permesso di dimora, invocano il
principio della buona fede (art. 9 Cost). Il Tribunale fe-
derale ha già avuto modo di precisare che, a determinate
condizioni, da detto principio costituzionale può essere
dedotto un diritto al rilascio (o al rinnovo) di un simile
permesso. Un eventuale ricorso di diritto amministrativo
non può però essere ritenuto ricevibile in ordine già per
il fatto che il ricorrente si sia appellato al principio in
parola: è infatti perlomeno necessario che, in base all'
esposizione dei fatti contenuta nell'impugnativa, non si
possa escludere l'esistenza di garanzie vincolanti in favo-
re del rilascio o del rinnovo di tale permesso (DTF 126 II
377 consid. 3a con rinvii; sentenze non pubblicate dell'8
giugno 1998 in re Ringstad consid. 3b e del 29 giugno 1998
in re Radovanovic consid. 2c). Orbene, i ricorrenti fanno
riferimento nel loro gravame semplicemente al fatto che

essi dispongono dal 1998 di un permesso di dimora già rin-
novato in un'occasione e che pertanto, in seguito a ciò,
hanno acquistato una casa d'abitazione in Ticino, dove
oltretutto hanno trasferito la sede della loro ditta. Sen-
nonché simili circostanze non sono sufficienti a far nasce-
re nessuna aspettativa in merito alla possibilità di poter
continuare a soggiornare nel nostro Paese anche in futuro
(cfr. in questo senso anche DTF 126 II 377 consid. 3b con
rinvio). In particolare, nella fattispecie in esame, non
risulta che sia mai stata data ai ricorrenti nessuna con-
creta assicurazione in tal senso da parte delle competenti
autorità, ragione per la quale essi non possono dedurre
nemmeno dal citato principio costituzionale un diritto al
rinnovo dell'autorizzazione a risiedere in Svizzera. Il
gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo,
è dunque inammissibile.

  c)  Vagliando poi se l'impugnativa sia ricevibile
quale ricorso di diritto pubblico, va detto che, vista la
mancanza per i ricorrenti di un diritto al rinnovo del per-
messo di dimora, questi non risultano toccati dalla deci-
sione litigiosa nei loro interessi giuridicamente protetti
per cui difettano della legittimazione a proporre un simile
rimedio (art. 88 OG). Per di più essi non fanno valere la
violazione dei loro diritti di parte.

  4.-  Manifestamente irricevibile, il ricorso può
essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'
art. 36a OG. Visto l'esito del medesimo, la tassa di giu-
stizia va posta in parti uguali a carico dei ricorrenti,
con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a
OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art.
159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del giudizio, la domanda
di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva
d'oggetto.

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico dei ricorrenti in solido.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Can-
tone Ticino e al Dipartimento federale di giustizia e poli-
zia.

Losanna, 26 novembre 2001
MDE

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,