Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.496/2001
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2A.496/2001 / mde

Sentenza del 16 agosto 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller, Merkli e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Cassina.

Società A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci, Piazza Teatro 1,
casella postale 1857, 6501 Bellinzona,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

autorizzazione per la tenuta di fagiani

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino del 16 ottobre 2001)
Fatti:

A.
Il 19 ottobre 2000 l'Ufficio della caccia e della pesca del Cantone Ticino ha
rilasciato alla Società A.________ l'autorizzazione, valevole sino al 31
dicembre 2002, per la tenuta privata di 50 fagiani comuni (Phasianus
colchius) e di due starne (Perdrix perdrix), imponendo come condizioni la
tenuta di un registro di controllo, l'obbligo di notifica immediata di ogni
variazione importante del numero degli animali, il rispetto di alcune
disposizioni regolamentarie ed un limite di due starne per voliera. Nella
lettera d'accompagnamento a tale atto l'Ufficio della caccia e della pesca ha
osservato che per la messa in libertà della selvaggina sarebbe stata
necessaria un'autorizzazione specifica, di cui la società in questione non
avrebbe potuto in ogni caso beneficiare.

Preso atto di ciò la Società A.________ è insorta davanti al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino contestando l'obbligo di autorizzazione,
l'imposizione delle suddette condizioni, nonché il preannunciato rifiuto
futuro dell'autorizzazione per la messa in libertà dei volatili. Con
decisione del 21 marzo 2001 l'esecutivo cantonale ha respinto il gravame,
nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile.

La società ha quindi contestato quest'ultima decisione davanti al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, il quale con sentenza del 16 ottobre 2001
ha respinto il ricorso.

B.
Il 15 novembre 2001 la Società A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Chiede in sostanza che la
suddetta sentenza cantonale sia annullata e riformata nel senso che venga
accertato che l'autorizzazione per la custodia di fagiani comuni non è
necessaria, che la competenza a rilasciare una simile autorizzazione è semmai
dell'Ufficio del veterinario cantonale e che non occorre in ogni caso tenere
un registro di controllo.

Interpellato in proposito, l'11 febbraio 2002 il Dipartimento federale
dell'economia ha osservato che la causa non solleva questioni specifiche
concernenti la legislazione sulla protezione degli animali, ma coinvolge
piuttosto la legislazione sulla caccia, per cui il ricorso andrebbe
sottoposto al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni. Chiamati ad esprimersi sia l'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, che la Divisione
ticinese dell'ambiente, che il Tribunale cantonale amministrativo hanno
domandato che il gravame venga respinto.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 123 I
112 consid. 1, 122 I 39 consid. 1 con rinvii).

1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), la via del
ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni che si fondano
- o che avrebbero dovuto fondarsi - sul diritto pubblico federale, a
condizione che esse emanino da una delle autorità indicate all'art. 98 OG e
che non sia realizzata alcuna delle eccezioni indicate agli art. da 99 a 102
OG.

1.2 Nel caso concreto il ricorso è rivolto contro una sentenza del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, con cui quest'ultima autorità ha dapprima
stabilito che la pernice, comunemente detta starna, è un animale selvatico
protetto, di cui il Consiglio federale ha proibito la caccia sino al 1°
aprile 2008 (art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, del 29 febbraio 1988
[OCP; RS 922.01]), ragione per la quale la tenuta in cattività di questo
volatile soggiace ad autorizzazione cantonale in forza dell'art. 10 cpv. 1
della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici, del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0), la quale va rilasciata
alle condizioni poste dall'art. 6 OCP. I giudici cantonali hanno poi
stabilito che il fagiano è un animale selvatico cacciabile (art. 5 cpv. 1
lett. n LCP), la cui custodia necessita di un'autorizzazione cantonale
soltanto se avviene a titolo professionale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della
legge federale sulla protezione degli animali, del 9 marzo 1978 (LPDA; RS
455) combinato con l'art. 38 dell'ordinanza federale sulla protezione degli
animali, del 27 maggio 1981 (OPAn; RS 455.1): ciò che sarebbe il caso nella
fattispecie in esame, dal momento che l'attività della ricorrente consiste
nella custodia di fagiani in stabilimenti per la caccia (art. 38 lett. c
OPAn). In conclusione alla propria sentenza la Corte cantonale ha poi
respinto, nei termini di cui si dirà in seguito, l'eccezione di incompetenza
dell'Ufficio della caccia e della pesca a statuire in prima istanza sulla
questione litigiosa.

Se ne deve dunque dedurre che la decisione impugnata si fonda sostanzialmente
sul diritto pubblico federale, per cui rientra tra quelle definite dall'art.
5 cpv. 1 lett. a PA. Essa emana inoltre da un'autorità di ultima istanza
cantonale, ai sensi dell'art. 98 lett. g OG. Pertanto, non essendo dato
nessuno dei motivi d'esclusione previsti dagli art. da 99 a 102 OG, il
ricorso di diritto amministrativo, inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1
OG) da una persona giuridica legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG),
risulta ammissibile.

2.
Come appena esposto, la decisione impugnata risulta fondata materialmente su
norme di diritto federale, la cui esecuzione è però stata devoluta ai Cantoni
(cfr. gli art. 25 LCP e 15 OCP in materia di caccia e pesca, nonché gli art.
33 e 36 LPDA in materia di protezione degli animali). Gli art. 10 LCP e 6
LPDA, che costituiscono le basi legali del giudizio litigioso, prevedono
l'obbligo dei Cantoni di sottoporre ad autorizzazione la tenuta in cattività
o la custodia professionale di animali selvatici. Il Cantone Ticino ha
emanato in questo settore delle disposizioni legali, e segnatamente la legge
cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici, del 11 dicembre 1990 (LCC) e il relativo regolamento di
applicazione del 4 agosto 1993 (RALCC), nonché la legge cantonale di
applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, del 10
febbraio 1987 (LALPDA) pure corredata dal regolamento del 30 giugno 1987
(RLALPDA). Questi atti normativi designano in particolare le autorità
competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni previste dal diritto
federale. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile per violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento
(art. 104 lett. a OG). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale
può pertanto esaminare il diritto cantonale - anche se esso esegue o attua
quello federale - solamente dal profilo di un'eventuale violazione dei
diritti costituzionali dei cittadini. In tale evenienza il ricorso di diritto
amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico, per cui il
Tribunale federale rivede, sotto l'angolo dell'arbitrio, anche l'applicazione
delle norme di procedura cantonali (DTF 124 V 90 consid. 3, 125 II 1 consid.
2a, 120 Ib 224 consid. 2a). Quale organo della giustizia amministrativa, esso
esamina poi d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1
OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai
motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG).
Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da
un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il
Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di
procedura (art. 105 cpv. 2 OG).

3.
3.1 La ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione resa il 19 ottobre
2000 dall'Ufficio della caccia e della pesca del Cantone Ticino sarebbe
nulla, perché emanata da un'autorità incompetente. Afferma dunque che il
Tribunale cantonale amministrativo, avendo tralasciato di rilevare tale
nullità, sarebbe incorso in una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9
Cost.) ed avrebbe disatteso il principio costituzionale di legalità. A suo
dire, in base al diritto cantonale applicabile, l'autorizzazione litigiosa
poteva essere rilasciata unicamente dall'Ufficio del veterinario cantonale.

3.2 Il Tribunale cantonale amministrativo ha sostanzialmente riconosciuto,
sia nella sentenza impugnata che nelle sue osservazioni al ricorso in esame,
la mancanza di competenza dell'Ufficio cantonale della caccia e della pesca
ad emanare delle decisioni come quella qui in discussione. Esso ha ricordato
che in forza degli art. 12 cpv. 1 RALCC e 12 cpv. 2 RLALPDA, le domande di
autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici vanno in ogni caso
presentate all'Ufficio del veterinario cantonale. Analizzando la sistematica
degli art. 25 LCC, 12 cpv. 2 RALCC e 12 cpv. 1 RLALPA, i giudici cantonali
hanno poi accertato che il legislatore ticinese ha inteso attribuire al
suddetto Ufficio cantonale la competenza generale ad emanare le decisioni
autorizzative che rientrano contemporaneamente nel campo di applicazione
della legislazione sulla caccia e di quella sulla protezione degli animali;
dal canto suo invece l'Ufficio della caccia e della pesca dispone soltanto di
una competenza sussidiaria, limitata ai casi in cui la legislazione in
materia di protezione degli animali non trova applicazione. Sempre secondo la
Corte cantonale, dal momento che nel caso concreto starne e fagiani sarebbero
detenuti a titolo professionale - la circostanza è però contestata nel
ricorso - non vi è alcun dubbio che la competenza a decidere in merito alla
richiesta della ricorrente apparteneva all'Ufficio del veterinario cantonale,
non all'Ufficio caccia e pesca. Tuttavia, tale difetto di competenza avrebbe
unicamente carattere formale e sarebbe quindi sprovvisto di qualsiasi
incidenza pratica, dal momento che entrambe le predette autorità sono
comunque tenute per legge a pronunciarsi sulla questione, per emettere
formalmente una decisione oppure per esprimere un preavviso in proposito.
L'autorità cantonale ha quindi concluso che il vizio in questione non è tale
da comportare la nullità dell'autorizzazione rilasciata il 19 ottobre 2000
alla Società A.________.

3.3 In questa sede non vi è motivo di scostarsi dalle considerazioni del
Tribunale amministrativo concernenti la competenza dell'Ufficio del
veterinario cantonale: l'interpretazione del diritto cantonale operata dai
giudici ticinesi appare in effetti senz'altro sostenibile. La novella
legislativa entrata in vigore il 31 marzo 2000, che ha attribuito all'Ufficio
del veterinario cantonale le competenze che appartenevano in precedenza alla
Sezione veterinaria (art. 2 RLALPDA), nulla ha mutato sotto questo profilo.

Arbitrarie appaiono per contro le conclusioni alle quali è giunta la Corte
cantonale a proposito della validità della decisione resa dall'autorità di
prime cure. Secondo dottrina e giurisprudenza, l'incompetenza funzionale e
materiale costituisce un vizio grave, che comporta la nullità dell'atto
amministrativo, a meno che l'autorità che lo ha emanato fruisca, nel campo in
questione, di un potere decisionale generale oppure che sia compromessa la
sicurezza del diritto (cfr. DTF 127 II 32 consid. 3g, 104 Ia 172 consid. 2c;
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea e Francoforte s. M. 1990, n. 40B; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, Bellinzona/Cadenazzo, 1988, n. 207; Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea e Francoforte s. M.,
1991, n. 1220). Ora, in materia di autorizzazioni per la tenuta di animali
selvatici, l'Ufficio della caccia e della pesca ticinese non dispone di una
competenza decisionale generale; anzi, come sopra esposto (consid. 3.2), è
semmai l'Ufficio del veterinario cantonale a fruire di simili poteri, mentre
la competenza dell'Ufficio della caccia e della pesca è solo limitata e
sussidiaria. Inoltre va detto che tra queste due autorità non vi è continuità
sotto il profilo funzionale e gerarchico. L'Ufficio del veterinario cantonale
non è infatti il superiore gerarchico dell'Ufficio della caccia e della
pesca: il primo dipende dal Dipartimento della sanità e della socialità (e
prima della modifica legislativa del 31 marzo 2000 dal Dipartimento delle
finanze e dell'economia - art. 1 RLALPDA -), il secondo sottostà invece alla
vigilanza del Dipartimento del territorio (art. 1 RALCC). Nel caso concreto
non vi è neppure stata una ratifica della decisione viziata da parte
dell'autorità competente nel corso della procedura, circostanza questa che
potrebbe eventualmente ostare alla nullità dell'atto (Knapp, op. cit., n.
1220): davanti al Consiglio di Stato, con uno scritto del 14 febbraio 2001,
l'Ufficio del veterinario cantonale ha addirittura osservato di non
considerarsi competente a pronunciarsi, dal momento che la detenzione di
starne e fagiani riguarderebbe unicamente la legislazione sulla caccia, per
cui l'eventuale autorizzazione a tenere questi animali dovrebbe essere
rilasciata, senza il suo preavviso, dall'Ufficio caccia e pesca. Infine non
sono ravvisabili nel caso in esame motivi attinenti alla sicurezza del
diritto che potrebbero indurre a non ritenere nulla la decisione adottata il
19 ottobre 2000 dall'Ufficio della caccia e della pesca nei confronti della
società ricorrente. In simili circostanze, nella misura in cui il Tribunale
cantonale amministrativo ha omesso di accertare tale nullità, il giudizio
impugnato risulta inficiato da arbitrio e, come tale, dev'essere annullato.

4.
4.1 Stante quanto precede il ricorso è accolto, senza che si renda necessario
esaminare le censure sollevate dall'insorgente riguardo al merito della
vertenza.

4.2 Visto l'esito del gravame e considerato che lo Stato del Cantone Ticino è
intervenuto in causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal
prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso dovrà però
corrispondere alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede
federale. La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo affinché
si pronunci su spese e ripetibili delle procedure cantonali.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata: è dato atto che la
decisione 19 ottobre 2000 dell'Ufficio della caccia e della pesca del Cantone
Ticino è nulla per incompetenza materiale dell'autorità che l'ha pronunciata.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1800.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
La causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino affinché
si pronunci su spese e ripetibili delle procedure cantonali.

5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale
dell'economia pubblica e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 16 agosto 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: