Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.319/2001
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2A.319/2001

  II  C O R T E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O
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                      11 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger,
presidente, Müller e Merkli.
Cancelliere: Cassina.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato l'11
luglio 2001 da A.________ (1968), Pianezzo, patrocinata
dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione
emessa il 15 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nella causa, in materia di mancato rilascio
del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) alle
figlie B.________(1986) e C.________(1993), che oppone la
ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________, cittadina brasiliana, è entrata in
Svizzera il 20 aprile 1997. Il 26 settembre successivo ha
contratto matrimonio con D.________, cittadino italiano do-
miciliato nel Cantone Ticino, ottenendo così un permesso di
dimora, in seguito regolarmente rinnovatole.

  B.-  Il 16 aprile 1999, A.________ ha chiesto all'
Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona che le sue
due figlie B.________ e C.________ fossero autorizzate a
risiedere nel nostro Paese. La domanda è stata ripetuta il
10 giugno 1999 tramite l'utilizzo dell'apposito formulario,
sul quale A.________ ha indicato che le sue due figlie si
trovavano in Ticino già dal 1° aprile 1999.

  Il 31 agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell'
immigrazione del Cantone Ticino ha risolto di respingere la
richiesta. Essa ha rimproverato a A.________ di avere fatto
entrare in Svizzera le figlie senza il necessario visto e
di aver voluto in questo modo porre le autorità davanti al
fatto compiuto. La decisione è stata confermata su ricorso
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 5 settembre
2000.

  C.-  Il 15 giugno 2001 il Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino ha respinto il gravame introdotto da
A.________ avverso la suddetta decisione governativa. I
giudici cantonali hanno in sostanza ritenuto che nel caso
concreto non fossero date le condizioni previste dall'art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950
(CEDU; RS 0.101) per rilasciare un permesso di dimora alle
figlie dell'insorgente.

  D.-  L'11 luglio 2001 A.________ ha introdotto
davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto ammi-
nistrativo, con cui chiede che il citato giudizio sia an-
nullato e che venga concesso alle figlie B.________ e
C.________ il permesso di soggiornare in Svizzera. Lamenta
la violazione degli art. 9 (recte 29) Cost., 17 cpv. 2
della legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), 8
cpv. 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del
1° marzo 1949 (ODDS; RS 142.201) e dell'art. 8 CEDU.

  Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale am-
ministrativo si è riconfermato nel proprio giudizio. Sia il
Consiglio di Stato ticinese che l'Ufficio federale degli
stranieri hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa.

  E.-  Con decreto del 7 agosto 2001, il Giudice pre-
sidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo contenuta nel gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
sottopostogli (DTF 123 I 112 consid. 1 con rinvii).

  a)  In materia di polizia degli stranieri, il ri-
corso di diritto amministrativo non è proponibile contro il
rifiuto del rilascio di un permesso di dimora, salvo laddo-
ve un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fon-
da su una disposizione della legislazione federale o di un

trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e
art. 4 LDDS; DTF 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).

  b)  La ricorrente invoca l'art. 8 CEDU. Per prassi,
lo straniero che è titolare unicamente di un permesso di
dimora, può appellarsi a tale norma solo se ha un diritto
certo ad ottenere il citato permesso o il suo rinnovo (DTF
126 II 425 consid. 2a, 122 II 1 consid. 1e, 385 consid.
1b). Nel caso concreto, la ricorrente è coniugata con un
cittadino italiano al beneficio di un permesso di domici-
lio: in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS essa ha, quindi, un
diritto certo al rinnovo del suo permesso di dimora. Affin-
ché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre inoltre che tra
lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere
in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effet-
tivamente vissuta (DTF 122 II 1 consid. 1e con rinvii). La
ricorrente non è per il vero mai stata in grado di dimo-
strare in modo del tutto ineccepibile di avere mantenuto
con le figlie un rapporto vivo ed intenso durante il perio-
do in cui esse abitavano in Brasile. L'esistenza di un si-
mile legame può comunque essere in linea di massima ammes-
sa, visto tra l'altro che entrambe le figlie vivono ormai
con la madre dal mese d'aprile del 1999. In simili circo-
stanze v'è da ritenere che la ricorrente possa appellarsi
all'art. 8 CEDU. Ne consegue che il gravame, tempestivo, è
ricevibile.

  c)  L'insorgente non può per contro dedurre alcun
diritto al ricongiungimento con la propria prole dall'art.
17 cpv. 2 LDDS. In effetti, affinché tale norma possa tro-
vare applicazione è necessario che lo straniero, con il
quale il coniuge, rispettivamente i figli, intendono ricon-
giungersi risieda in Svizzera al beneficio di un permesso
di domicilio oppure che l'Ufficio federale degli stranieri

abbia già fissato la data a contare dalla quale tale per-
messo potrà essere accordato. Ora, è pacifico che, nel caso
concreto, tali condizioni non sono soddisfatte.

  2.-  Con il rimedio esperito, la ricorrente può fa-
re valere la violazione del diritto federale, compreso l'
eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la le-
sione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in
quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo as-
sume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II
385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia
amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'
applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG),
senza essere vincolato dai considerandi della decisione im-
pugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può
inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel
caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità
giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vin-
cola il Tribunale federale, salvo che questi risultino ma-
nifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati ac-
certati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG).

  3.- a)  La ricorrente fa valere in primo luogo una
violazione del suo diritto di essere sentita. Afferma che
né a lei, né alle sue due figlie è stata data la possibili-
tà di esprimersi oralmente sulla lite, malgrado ne avesse
fatta formale richiesta.

  b)  La censura s'avvera infondata. Il diritto di
essere sentito, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e non
dall'art. 9 Cost. come erroneamente indicato nel gravame),
comprende varie facoltà tra cui, per quanto qui più inte-
ressa, quella di esprimersi prima che una decisione sia

presa. La medesima non comprende però il diritto di espri-
mersi oralmente (DTF 117 II 132 consid. 3b con rinvii).
Ora, la ricorrente ha avuto la possibilità di esporre le
proprie ragioni e quelle delle figlie per scritto sia da-
vanti al Consiglio di Stato, sia dinanzi al Tribunale can-
tonale amministrativo sia, da ultimo, in questa sede, ra-
gione per la quale i suoi diritti di parte non risultano
essere stati violati.

  4.-  Nel merito l'insorgente si appella agli art. 8
CEDU e 17 cpv. 2 LDDS. Quest'ultima disposizione non risul-
ta tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, dal mo-
mento che, come visto sopra, A.________ non beneficia di un
permesso di domicilio in Svizzera. Per il che la vertenza,
va esaminata unicamente dal punto di vista della citata
norma convenzionale.

  a)  Come è stato giustamente rilevato dai giudici
cantonali, anche in presenza di figli minorenni, dall'art.
8 CEDU non può essere dedotto alcun diritto incondizionato
all'ottenimento di un permesso di soggiorno qualora, in
particolare, lo straniero abbia preso lui stesso la deci-
sione di vivere separato dalla propria famiglia in un altro
paese (DTF 122 II 289 consid. 3b, 385 consid. 4b; 119 Ib 81
consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per prassi, il ricon-
giungimento della prole con un genitore residente in Sviz-
zera va rifiutato se la separazione della famiglia è il
risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sus-
sistono interessi preponderanti tali da modificare i rap-
porti esistenti e non è stato accertato che un simile cam-
biamento sia imperativo e, infine, se non vi sono da parte
delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni
intrattenute sino a quel momento. Pertanto il ricongiungi-
mento di un figlio con il genitore che vive nel nostro
Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che

egli intrattiene le relazioni familiari più intense, dall'
altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in
Svizzera. Per valutare questi aspetti non bisogna tenere
conto soltanto della situazione passata, ma anche degli
eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive futu-
re. In ogni caso non può essere ritenuto unicamente deter-
minante il fatto che la prole abbia sempre vissuto all'
estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti
il ricongiungimento non diverrebbe in pratica mai possibi-
le. È necessario per contro accertare presso quale dei ge-
nitori il figlio abbia vissuto e, in caso di divorzio, chi
ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interes-
si dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dap-
prima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riser-
vati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chia-
ramente definite - come ad esempio in presenza del decesso
del genitore titolare della custodia sui figli o di un cam-
biamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli
in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un
genitore all'altro (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81
consid. 4b). I principi esposti valgono per analogia anche
nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e la pro-
le è restata al paese d'origine in cura ad una terza perso-
na o presso un familiare che non sia né il padre, né la ma-
dre (DTF 125 II 585 consid. 2c).

  b)  Nel caso di specie la ricorrente è partita dal
Brasile nel mese di aprile del 1997 lasciando la propria
prole in affidamento a sua madre e ad una zia. Certo, la
sua separazione dalle figlie B.________ e C.________ non è
stata particolarmente lunga (circa due anni) ed è avvenuta
allorquando quest'ultime avevano, rispettivamente, 3 ½ e 11
anni. Si deve però ritenere che tale separazione è avvenuta
per una libera scelta dell'interessata. Inoltre si deve
considerare che entrambe le figlie hanno vissuto sin dalla

nascita in Brasile dove, verosimilmente, hanno frequentato
anche le scuole. È quindi in questo Paese che esse hanno i
vincoli culturali più stretti. Per converso, le medesime
non hanno particolari legami con la Svizzera, salvo la loro
madre. Inoltre va rilevato che le due bambine sono figlie
di padri diversi, i quali a loro volta, da quanto è dato a
sapere, vivono ancora in Brasile. Dagli atti emerge addi-
rittura che C.________ sottostà all'autorità parentale del
padre sin dal 1992, anno in cui quest'ultimo ha divorziato
dall'insorgente. Ora, come giustamente rilevato dalle auto-
rità federali nelle osservazioni al presente gravame, il
semplice fatto che egli abbia acconsentito a che la propria
figlia viva in Svizzera con la madre non è nel presente am-
bito di alcun rilievo. Caso mai occorrerebbe una modifica
della sentenza di divorzio che attribuisca alla ricorrente
l'esercizio dell'autorità parentale su C.________. Procedu-
ra questa che nemmeno la stessa A.________ afferma di avere
mai intrapreso.

  La ricorrente non ha neppure saputo dimostrare l'
intervento di un cambiamento delle circostanze tale da giu-
stificare l'accoglimento della sua domanda di ricongiungi-
mento. Ella si è infatti limitata ad asserire, per la prima
volta davanti al Tribunale amministrativo ticinese, che la
nonna, di 80 anni, e la zia, affetta da una malattia, non
erano più in grado di occuparsi delle due bambine, senza
però addurre alcuna prova a sostegno di simili affermazio-
ni. Ora, benché la procedura amministrativa federale sia
retta dalla massima inquisitoria - secondo la quale spetta
di principio alle autorità accertare d'ufficio e in modo
completo i fatti determinanti per la causa - va comunque
rilevato che, soprattutto laddove le parti abbiano intro-
dotto una domanda nel loro interesse o si trovino in condi-
zione di meglio conoscere i fatti, le medesime sono tenute
a collaborare attivamente all'accertamento della fattispe-
cie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi

di prova posti a sostegno delle loro allegazioni. In simili
circostanze la responsabilità di addurre gli elementi atti
a dimostrare lo stato di fatto e l'onere di amministrare le
prove sono ripartiti tra le parti e l'autorità giudicante
(RDAT 1998 II n. 41 consid. 3b). Condizione questa che non
risulta essere stata adempiuta nel caso concreto.

  Per il che, visto quanto precede, non si può affer-
mare che, rispetto al momento della partenza della ricor-
rente dal Brasile siano intervenute delle modifiche nelle
relazioni familiari tali da imporre l'accoglimento della
domanda di ricongiungimento litigiosa.

  c)  A tutto quanto appena esposto si deve aggiunge-
re che, nell'istanza per il rilascio di un permesso di di-
mora presentata in seguito alla celebrazione delle nozze
con D.________, la ricorrente aveva sottaciuto alle autori-
tà cantonali di essere madre di due figlie rimaste in Bra-
sile. Orbene, giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è
tenuto ad informare in modo esatto l'autorità in merito a
tutte le circostanze che hanno un'importanza decisiva per
la concessione del permesso. Inoltre, l'art. 8 cpv. 4 ODDS,
prevede che i familiari, il cui congiunto o parente stra-
niero in Svizzera abbia, nella procedura per la concessione
del permesso, taciuto l'esistenza, non hanno diritto ad ot-
tenere un'autorizzazione di dimora o di domicilio nell'am-
bito di un'eventuale domanda di ricongiungimento. Benché
tale norma si riferisca ai casi previsti dall'art. 17 cpv.
2 LDDS, i principi in essa contenuti sono applicabili per
analogia anche laddove la richiesta di un permesso di sog-
giorno si basa sull'art. 8 CEDU. Gli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8
cpv. 4 ODDS hanno per scopo di permettere alle autorità di
prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le con-
seguenze che la concessione di un permesso di domicilio o
di dimora potrebbe comportare sul sovrappopolamento di
stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115

Ib 97 consid. 3b). Malgrado il tenore letterale dell'art. 8
cpv. 4 ODDS, il fatto di nascondere l'esistenza d'un con-
giunto o di un figlio non comporta il decadimento automati-
co della possibilità d'ottenere il permesso richiesto: tale
circostanza deve comunque essere tenuta in considerazione
allorquando si tratta di esaminare se una simile autorizza-
zione debba o meno essere rilasciata (sentenza non pubbli-
cata del Tribunale federale 3 dicembre 1997 in re A. Lom-
bardo, consid. 3b). Come pure si deve tenere conto, nell'
ambito dell'esame di una domanda di ricongiungimento fami-
liare, del fatto che la ricorrente ha fatto giungere le fi-
glie in Svizzera senza rispettare la procedura d'entrata
prevista in questi casi dalla legge, per quindi inoltrare
pochi giorni dopo il loro arrivo la domanda per il rilascio
di un permesso di dimora. Un simile comportamento, volto a
mettere le autorità davanti al fatto compiuto, non può es-
sere tutelato. Se già la legislazione federale fa dipendere
il ricongiungimento familiare in Svizzera dall'adempimento
di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 4a), a
più forte ragione si deve ammettere che, in una situazione
come quella appena illustrata, è possibile soprassedere ad
un simile atteggiamento da parte dello straniero soltanto
se sono dati motivi straordinari. Ciò che non è il caso
nella fattispecie in esame, dal momento che, come già si è
detto, non esistono addirittura interessi preponderanti che
impongano una modifica delle relazioni familiari esistenti.

  d)  Stante quanto precede, il ricorso dev'essere
dunque respinto. Benché severa, la decisione impugnata ri-
sulta infatti rispettosa del diritto federale e della giu-
risprudenza in materia.

  5.-  Visto l'esito del gravame, la tassa di giusti-
zia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1,
153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 159 cpv. 3 OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico della ricorrente.

  3.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.

Losanna, 11 ottobre 2001
VIZ

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,