II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.269/2001
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2A.269/2001 II C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ****************************************************** 30 agosto 2001 Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre- sidente, Betschart e Müller. Cancelliere: Albertini. _______ Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 1° giugno 2001 da A.________ (1964), presso il tutore ufficia- le Gabriele Jannet, Bellinzona, rappresentato da quest'ul- timo e patrocinato dall'avv. Daniele Jörg, Lugano, contro la sentenza emessa il 27 aprile 2001 dal Tribunale ammini- strativo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ri- corrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in mate- ria di rimpatrio e di decadenza del permesso di domicilio; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- A.________, cittadino italiano nato a Bellin- zona il 26 novembre 1964, ha sempre vissuto nel Cantone Ticino. Dal 1966 è titolare di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo il 3 giugno 1998. I il padre e la madre dell'interessato, che vivevano in Svizze- ra, sono deceduti nel 1985, rispettivamente nel 1989, men- tre una sorella risiede in Italia con il marito ed i figli. A.________ ha frequentato le scuole dell'obbligo (elemen- tari e maggiori) a Bellinzona. Egli non ha praticamente mai svolto un'attività lucrativa, eccettuato, negli ultimi an- ni, un impiego di 6 mesi reperito dal 1° marzo 1993, ma esercitato per soli 10 giorni. Dal 1979 fino al giugno 1998 l'interessato ha fruito di prestazioni di sostegno sociale per un importo complessivo di circa fr. 130'000.--. Con decisione del 12 marzo 1998 l'Ufficio dell' assicurazione invalidità del Cantone Ticino gli ha concesso una rendita d'invalidità semplice di fr. 970.-- mensili con effetto dal 1° luglio 1996, aumentata a fr. 995.-- a partire dal 1° gennaio 1997, e ora di fr. 1005.--, in base a un grado di invalidità del 75%. Dal 1° luglio 1998 egli beneficia pure di una rendita complementare di fr. 1022.-- mensili. Dopo un rimborso di fr. 18'755.-- all'Ufficio del sostegno so- ciale e dell'inserimento del Cantone Ticino, effettuato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nel quadro della citata decisione del 12 marzo 1998, il debito assistenziale contratto da A.________ ammontava, il 26 settembre 2000, a fr. 117'516.30. Dal 1° luglio 1998 egli non ha più chiesto né ottenuto sussidi assistenziali. Il 4 settembre 1989 è stata istituita nei suoi confronti una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 CC. A.________ ha cominciato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie quando era minorenne. Nel 1979 è stato condannato per piccoli furti e collocato presso un istituto per minorenni. Dal 25 aprile 1983 al 6 agosto 1992 ha subìto 12 condanne comportanti pene detentive tra i 6 giorni e i 9 mesi per complessivi 4 anni e 7 mesi circa, prevalentemente per furto e violazione della legislazione federale sugli stupefacenti (consumo di droga). Tra il 15 luglio 1983 e il 3 marzo 1992 sono stati emessi nei suoi confronti 4 ammonimenti ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale concer- nente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° mar- zo 1949 (ODDS; RS 142.201), con l'avvertenza che sarebbe stata emanata un'espulsione in caso di ulteriori condanne. B.- Il 22 febbraio 1993 la Sezione degli stranieri (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone Ticino ha notificato ad A.________ una decisione di espulsione dalla Svizzera per una durata illimitata, fonda- ta sull'art. 10 cpv. 1 lett. a e b della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), combinato con gli art. 11 LDDS e 16 ODDS. All'interessato è stato fissato un termine con scadenza il 12 marzo 1993 per lasciare il Cantone Tici- no. A sostegno della decisione l'autorità ha richiamato le condanne penali subite e gli ammonimenti inflittigli dalle autorità amministrative. Con risoluzione del 21 aprile 1993 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, accogliendo il ricorso presentato da A.________, ha annullato tale decisione, adducendo che l'interessato era nato e cresciuto in Svizzera, non aveva nessun contatto con il suo Paese d'origine e aveva iniziato da poco un'attività lavorativa. L'autorità gli ha altresì inflitto un ammonimento con minaccia di espulsione in caso di ulteriori condanne giudiziarie. A.________ è stato nuovamente condannato a pene detentive il 20 gennaio 1994 (12 mesi per ripetuto tentato furto, ripetuto danneggiamento, appropriazione di cose tro- vate, ripetuta ricettazione, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, infrazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti; reati commessi tra marzo e giugno 1993), il 30 gennaio 1995 (8 mesi per furto e ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti; reati commessi tra giugno e settembre 1994), il 12 marzo 1997 (35 giorni per ripetuta contravven- zione alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuto fur- to, danneggiamento e ricettazione; reati commessi tra otto- bre 1995 e novembre 1996) e il 26 maggio 1997 (90 giorni per ripetuto furto). C.- Il 29 agosto 1997 l'allora Sezione degli stra- nieri del Cantone Ticino ha emesso nei confronti di A.________ una decisione di rimpatrio fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS combinato con gli art. 9 cpv. 3 e 11 cpv. 3 LDDS nonché 16 ODDS, con conseguente perdita di validità del permesso di domicilio, ordinandogli di lascia- re il territorio cantonale entro il 31 dicembre 1997. Ri- chiamando la risoluzione governativa del 21 aprile 1993, l'autorità ha rimproverato allo straniero - che ha conti- nuato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie nonostante gli ammonimenti inflittigli - di essere da tempo a carico dell'assistenza pubblica e di avere maturato, in tale contesto, un debito di circa fr. 130'000.--, escluden- do un miglioramento della situazione. Siccome egli è nato e cresciuto in Ticino, l'autorità ha però rinunciato a decre- tarne l'espulsione, consentendogli di entrare in futuro in Svizzera quale turista, a condizione di un comportamento ineccepibile. L'autorità ha poi aggiunto che, in quanto cittadino italiano, egli può risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea con tenore di vita analogo, segnatamente in Italia, dove vive del resto sua sorella. D.- Contro questa decisione A.________ è insorto il 16 settembre 1997 con un ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Pendente questa procedura egli è stato condannato il 23 dicembre 1997 a 2 mesi di detenzione per furto, con- travvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e dan- neggiamento (reati commessi il 24 novembre 1997). In se- guito, dal 1998 al 2000, ha interessato in più occasioni i servizi di polizia, segnatamente per aver lanciato una ba- ionetta militare in direzione dell'amica (fatti del 27 lu- glio 1998), per tentato furto con scasso nelle lavatrici (fatti del 9 novembre 1998), per furto con scasso in un ne- gozio, danneggiamento, violazione di domicilio, impedimento di atti dell'autorità, violenza contro funzionari e con- travvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (fatti del 18 marzo 1999) e per furto d'uso di ciclomotore nonché circolazione senza licenza di condurre (fatti del 9 ottobre 2000). Questi casi non sono ancora stati decisi dall'auto- rità penale. Per un rimprovero di furto con scasso nelle lavatrici (fatti dell'11 aprile 1999), è stato decretato un non luogo a procedere. Il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respin- to l'impugnativa. In primo luogo, il Governo ha ammesso le condizioni per l'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS, in ragione della ventina di condanne pe- nali subite dall'interessato, d'una pena complessiva di circa 7 anni, per fatti ritenuti gravi e commessi in situa- zione di recidiva e durante un lasso di tempo rilevante. L'Esecutivo ha osservato che l'insorgente, malgrado l'espe- rienza del carcere e i 5 ammonimenti con minaccia d'espul- sione pronunciati nei suoi confronti, ha continuato a de- linquere, dimostrando così di non riuscire ad integrarsi in Svizzera. Il Governo ha poi ritenuto adempiti i requisiti posti dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS a motivo dell' ingente debito assistenziale contratto in un lasso di tempo di 17 anni, senza che fosse prospettabile un rimborso della somma a medio termine. Ritenuto esigibile un rimpatrio dell'insorgente in Italia - Paese nel quale può continuare a percepire la rendita dell'assicurazione invalidità - il Governo ha tutelato il provvedimento impugnato, siccome fondato su un interesse pubblico all'allontanamento dello straniero prevalente su quello privato di quest'ultimo alla sua permanenza in Svizzera e - in quanto meno incisivo di un'espulsione - proporzionato alla fattispecie, giusta gli art. 9 cpv. 3 e 11 cpv. 3 LDDS nonché 16 ODDS, segnatamente con riferimento alla durata del soggiorno dello straniero nel nostro Paese e al fatto che egli non ha dimostrato l' intenzione di cambiare stile di vita. Il fatto poi che lo straniero fosse sotto trattamento medico (metadone), non conduceva a conclusione diversa. In virtù del rimpatrio in vece dell'espulsione, il Governo ha indicato la possibilità per l'interessato di eventualmente farsi curare in Svizzera nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri. E.- Con sentenza del 27 aprile 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro quest'ultima decisione e gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 15 giugno 2001, rifiutandogli inoltre l'assistenza giudiziaria. La Corte cantonale ha sostanzialmente confer- mato i motivi addotti dal Governo, ribadendo la legittimità del rimpatrio per motivi d'indigenza e per il comportamento globale dell'interessato. Esaminata la proporzionalità di tale misura, il Tribunale ha concluso che l'interesse pub- blico ad allontanare uno straniero che non cessa di delin- quere da quasi 20 anni e che si trova a carico dello Stato in maniera continua e rilevante senza aver proceduto a rim- borsare il debito contratto, prevale su quello privato a continuare a risiedere in Svizzera. La Corte ha quindi concluso per la conformità della decisione impugnata al diritto federale nonché all'art. 8 della Convenzione euro- pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li- bertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). F.- Il 1° giugno 2001 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza cantonale, chiedendone, previo confer- imento dell'effetto sospensivo, l'annullamento e postulando che sia ordinato all'autorità di prime cure di ripristinare il permesso di domicilio. Insta poi perché sia posto al be- neficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci- nio, e chiede inoltre che la sentenza impugnata sia annul- lata anche nella misura in cui tale beneficio gli è stato rifiutato dalla Corte cantonale. Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale degli stranieri chiedono di respingere il ricorso. G.- Il 7 giugno 2001 il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha rinunciato a ordinare la riscossione dell'anticipo sulle spese di cui all'art. 150 OG e ha in- formato il ricorrente che una decisione definitiva in meri- to al conferimento dell'assistenza giudiziaria sarebbe sta- ta presa in seguito. H.- Con decreto presidenziale del 27 giugno 2001 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Di principio, la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è aperta in materia di rimpatrio, allorquando un simile provvedimento è stato pronunciato dalle autorità cantonali in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, in vece dell'espulsione (DTF 119 Ib 1 consid. 1a inedito; RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 1 inedito). In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1a). L'impugna- tiva, inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG), è ricevibile. 2.- a) Con il rimedio presentato, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii), così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Nondimeno, considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudi- ziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale fede- rale, salvo se risultino manifestamente inesatti o incom- pleti oppure siano stati accertati violando norme essenzia- li di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Questo Tribunale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del di- ritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e rife- rimenti). 3.- a) In conformità all'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, segnatamente, quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una perso- na a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per giudicare l'equità di un'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo sog- giorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua fa- miglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d' origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare rigori inu- tili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpa- trio (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). b) Nel caso specifico, l'autorità di prima istanza ha esplicitamente rinunciato a pronunciare un'espulsione, ritenendola sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera e ha quindi emanato, in sua ve- ce, una misura di rimpatrio. Questa decisione è stata tute- lata dapprima dal Consiglio di Stato, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, per "rimpatrio" si intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del Paese di acco- glienza a quello del Paese d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico dello straniero e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 1 consid. 2b con riferimenti). In assenza - come in concre- to - di una tale intesa, la misura di rimpatrio è ampiamen- te comparabile a una decisione di espulsione fondata sull' art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se risultano adempiute le condizioni sancite dalla LDDS e dalla relativa ordinanza d'applicazione (DTF 119 Ib 1 consid. 2b e c; RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b). In questo quadro occorre anzitutto verificare se lo stra- niero cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assi- stenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). c) La Corte cantonale ha ritenuto date le condi- zioni sancite da tale disposto, rilevando una pressoché continua e rilevante dipendenza dell'interessato dai sussi- di statali, senza che sia pronosticabile un miglioramento della sua situazione finanziaria, benché egli non abbia più chiesto prestazioni dal giugno 1998 e sia al beneficio di una rendita di invalidità complessiva di fr. 2'027.-- men- sili (fr. 1005.-- di rendita semplice sommati alla rendita complementare di fr. 1022.--). Secondo i Giudici ticinesi, queste entrate non consentirebbero un sollecito rimborso del debito accumulato né si potrebbe escludere, in futuro, un nuovo ricorso ai sussidi statali. Il ricorrente contesta tale conclusione: non avendo egli più ottenuto prestazioni assistenziali dal 1998, non sarebbe dato, a suo avviso, il requisito della continuità nel futuro delle prestazioni d'assistenza sociale. A questo proposito, il solo fatto che in passato siano state erogate prestazioni - benché d'enti- tà rilevante - non basta per adempiere le condizioni d' espulsione sancite dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. d) aa) Nella sentenza impugnata è stato accertato in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG) - ed è del resto incontestato - che l'interessato ha fruito di prestazioni di sostegno sociale per un importo complessivo di circa fr. 130'000.--. Ora, tale importo è molto elevato, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS (v. DTF 119 Ib 1 consid. 3b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 pag. 318). Inoltre, tale somma è stata erogata in modo continuo per quasi 20 anni, dal 1979 al 1998. A questo proposito il fat- to che, come in concreto, al momento della decisione impu- gnata il ricorrente non percepiva sussidi, né li percepisce tuttora, non influisce di per sé sul concetto di "conti- nuo": altrimenti una semplice interruzione momentanea dell' erogazione delle prestazioni o una rinuncia temporanea alle medesime - ad esempio quando è pendente una procedura ri- corsuale contro una decisione di rimpatrio - potrebbe impe- dire l'allontanamento dello straniero (DTF 119 Ib 1 consid. 3b; sentenza inedita del 29 febbraio 1996 nella causa D. consid. 2a; v. anche Iwan Walter Kammermann, Die fremdenpo- lizeiliche Ausweisung von Ausländern aus der Schweiz, tesi Berna 1948, pag. 182 seg.). D'altro canto, il rimpatrio di uno straniero per motivi d'indigenza persegue in primo luo- go lo scopo di evitare, in prospettiva, un'ulteriore dipen- denza assistenziale nei confronti dello Stato, cosa che, tuttavia, non può essere stabilita con certezza. In questo senso occorre valutare - fondandosi sulla situazione finan- ziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evo- luzione - se esiste un rischio concreto che, in futuro, egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1 consid. 3b e c; v. anche DTF 122 II 1 consid. 3c, 114 Ib 1 consid. 3b, 105 Ib 165 consid. 6b). Semplici dubbi al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d). Poiché si tratta di effettuare un pronostico, le condizioni per riconoscere un motivo d'indigenza ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS vanno apprezzate in modo tanto più re- strittivo quanto più è lungo il periodo in cui lo straniero non ha più usufruito di prestazioni assistenziali. D'altra parte, il fatto - rimproverato al ricorrente dalle autorità cantonali - che lo straniero non sia in grado di rimborsare il debito assistenziale contratto in Svizzera non è di per sé determinante, non dipendendo la sua permanenza nel no- stro Paese da tale presupposto: l'obiettivo perseguito con l'art. 10 lett. d LDDS è, invece, quello di impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (sentenza inedita del 7 maggio 2001 nella causa D., consid. 4a). bb) I presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS potevano essere ritenuti senz'altro adempiuti al momento della decisione di prima istanza, emanata il 29 agosto 1997, allorché il ricorrente fruiva di prestazioni assi- stenziali. Un'analisi dei precedenti lasciava, del resto, poco spazio a un pronostico positivo, siccome il ricorrente non aveva praticamente mai lavorato ed era ininterrottamen- te a carico dell'assistenza da 18 anni circa. Sennonché la sua situazione è radicalmente mutata dal 1° luglio 1998, e questo indipendentemente dalla procedura ricorsuale intesa a evitare un suo rimpatrio: da quella data egli è infatti a beneficio di una rendita d'invalidità semplice e di una rendita complementare, attualmente di complessivi fr. 2027.-- mensili, in base a un grado d'invalidità del 75%. Da allora egli non ha più chiesto né ottenuto sussidi assi- stenziali. Anzi, per il tramite dell'Ufficio dell'assicura- zione invalidità il suo debito assistenziale è stato ridot- to di fr. 18'755.--, frutto della rendita d'invalidità fruita con effetto retroattivo al 1° luglio 1996, cosicché il suo debito assistenziale ammontava, il 26 settembre 2000, a fr. 117'516.30. Di fatto, le prestazioni assisten- ziali erogategli riguardano il periodo precedente il 1° lu- glio 1996. A questo riguardo non può dirsi che al momento dell'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, e a maggior ragione nelle immutate condi- zioni attuali, i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, così come precisati in precedenza, siano soddisfatti, ritenuto peraltro che una rendita d'invalidità, pur essendo una prestazione sociale, non è assimilabile a una presta- zione d'assistenza pubblica, ma, semmai, dal profilo del reddito sostitutivo percepito, a un'attività lavorativa stabile. Allo stato attuale, la rendita erogata - senza che sussistano elementi per ritenerla provvisoria - non appare tanto modesta da escludere d'acchito ch'essa possa bastare per il sostentamento del ricorrente, tanto più che non ha persone a carico: del resto, il fatto che egli non abbia più chiesto prestazioni assistenziali da vari anni e che si sia proceduto ad un rimborso parziale del debito con l'Ente pubblico attesta tale conclusione. Inoltre va considerato che egli è soggetto a tutela volontaria, cosicché un ulte- riore controllo della sua condizione finanziaria è garanti- to. In definitiva, il rischio che egli cada di nuovo e in modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non essendo del tutto da escludere, non è, allo stato attuale, sufficientemente tangibile nel senso richiesto dalla giu- risprudenza. d) Nel caso in rassegna le autorità cantonali, ol- tre ad avere ritenuto ammesse - a torto come appena illu- strato - le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, hanno fondato il rimpatrio anche sulla base delle lettere a e b del medesimo articolo di legge, concludendo per la pro- porzionalità della misura in base alle circostanze specifi- che. Certo, alle autorità amministrative non è preclusa, di per sé, la facoltà di pronunciare un rimpatrio fondandosi anche sui motivi d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, e ciò anche nell'evenienza in cui nes- suno di essi - vagliato singolarmente - giustifichi, per ragioni di proporzionalità, l'adozione della misura: secon- do le circostanze, che esigono una valutazione della situa- zione dello straniero nel suo insieme, l'allontanamento può comunque risultare giustificato (cfr. RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b e 4b; sentenza inedita del 7 maggio 2001 nella causa D., consid. 3b; Wurzburger, op. cit., pag. 308). Con riferimento specifico al rimpatrio, va tuttavia precisato che esso è attuabile solo se sono riuniti, come minimo, i presupposti sanciti dalla lettera d della norma. In effetti - già per sua definizione (v. sopra consid. 3b) - tale misura è prevista per motivi d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 2c; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi, Basilea 1997, pag. 111 segg., in particolare 113; Walter Schäppi, Die Beendigung des Aufenthaltes der Ausländer in der Sch- weiz, in ASYL 1995 1 pag. 14; Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 121; Hans Peter Moser, Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, in ZSR 86/1967 II pag. 437; Kammermann, op. cit., pag. 185 seg.). Del resto, anche l'art. 11 cpv. 3 LDDS limita espressamente la facoltà di ordinare il rimpatrio ai casi fondati sull' art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, per i quali un'espulsione configurerebbe un rigore inutile. Nel caso concreto non occorre determinarsi sul que- sito di sapere se gli ulteriori motivi d'espulsione addotti dalle autorità cantonali siano realizzati. In effetti, poi- ché i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sono riuniti, un rimpatrio del ricorrente, già per questo moti- vo, non è attualmente possibile. Il ricorso risulta pertan- to fondato. 4.- Stante questo esito, il Tribunale federale può rinunciare a sostituirsi all'istanza inferiore, e quindi a pronunciarsi direttamente nel merito, se l'autorità canto- nale dispone, come nell'ambito delle misure d'allontanamen- to, di un esteso potere di apprezzamento (RDAT 1993 II n. 54 pag. 136 consid. 7; Spescha, op. cit., pag. 121; Moser, op. cit., pag. 436). Ora, nel caso del ricorrente potrebbe entrare in linea di conto, segnatamente, il provvedimento d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, qualora tale misura risultasse proporzionata ai sensi degli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS. Spetterà all'autorità di prima istanza - se riterrà opportuno avviare la relativa procedura - valutare tali componenti, tenendo conto delle circostanze specifiche. In questa eventualità, essa dovrà considerare, specialmente, che il ricorrente, nato e cre- sciuto in Svizzera, appartiene alla categoria degli stra- nieri della cosiddetta "seconda generazione": certo, di per sé è possibile espellere uno straniero che risiede da molti anni nel nostro Paese o che vi ha sempre vissuto. Di tale facoltà va però fatto uso restrittivo: in questo senso, un'espulsione è indicata principalmente se si sia verifica- to un deterioramento sensibile della situazione dello stra- niero, in altri termini se quest'ultimo, invece di miglio- rare la sua condotta, continui nell'attività delittuosa e incorra in reati sempre più gravi (sentenze inedite del 16 marzo 2001 nella causa D. consid. 3b e del 19 giugno 1998 in re DFGP c. F. consid. 3a; Wurzburger, op. cit., pag. 314 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, tesi Ginevra 2000, pag. 229). Nel caso del ricorrente - benché egli abbia continuato ad interessa- re i servizi di polizia e il suo comportamento sia apparen- temente lungi dall'essere irreprensibile - non si registra, perlomeno negli ultimi tre anni, una recrudescenza (sanzio- nata penalmente) della sua attività delittuosa dal profilo della quantità e della gravità dei reati. Per di più, dall' incarto non risultano del tutto chiare la qualità e l'in- tensità dei suoi rapporti sociali e personali nel nostro Paese, rispettivamente in Italia, e questo alla luce dei pregiudizi d'ordine personale e familiare che potrebbero derivargli da un'espulsione. In ogni caso, si renderebbe necessaria una nuova ponderazione globale di tutti gli in- teressi in gioco, in base al principio della proporzionali- tà, siccome l'espulsione è un provvedimento più incisivo del rimpatrio e comporta un divieto d'entrata in Svizzera. 5.- a) Visto quanto precede, il ricorso deve esse- re accolto e la sentenza impugnata annullata. b) Lo Stato del Cantone Ticino non è tenuto al versamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). Esso deve però rifondere al ricorrente, assistito da un le- gale, un'adeguata indennità per ripetibili della sede fede- rale, che include anche quella della sede cantonale (art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG). Considerato che il ricorrente non è astretto al pagamento di spese processuali e che, mediante il versamento di un'indennità per spese ripetibili, il Can- tone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spe- se di patrocinio, sia la domanda di assistenza giudiziaria sia la conclusione intesa all'annullamento della decisione impugnata nella misura in cui rifiuta al ricorrente l'assi- stenza giudiziaria in sede cantonale sono divenute prive di oggetto. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. 2. Non si preleva una tassa di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricor- rente fr. 3000.-- per ripetibili delle sedi federale e can- tonale. 4. La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto. 5. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del Can- tone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri. Losanna, 30 agosto 2001 MDE In nome della II Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,