Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.269/2001
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2A.269/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                      30 agosto 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Betschart e Müller.
Cancelliere: Albertini.

                          _______

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 1°
giugno 2001 da A.________ (1964), presso il tutore ufficia-
le Gabriele Jannet, Bellinzona, rappresentato da quest'ul-
timo e patrocinato dall'avv. Daniele Jörg, Lugano, contro
la sentenza emessa il 27 aprile 2001 dal Tribunale ammini-
strativo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ri-
corrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in mate-
ria di rimpatrio e di decadenza del permesso di domicilio;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________, cittadino italiano nato a Bellin-
zona il 26 novembre 1964, ha sempre vissuto nel Cantone
Ticino. Dal 1966 è titolare di un permesso di domicilio,
con ultimo termine di controllo il 3 giugno 1998. I il
padre e la madre dell'interessato, che vivevano in Svizze-
ra, sono deceduti nel 1985, rispettivamente nel 1989, men-
tre una sorella risiede in Italia con il marito ed i figli.
A.________ ha frequentato le scuole dell'obbligo (elemen-
tari e maggiori) a Bellinzona. Egli non ha praticamente mai
svolto un'attività lucrativa, eccettuato, negli ultimi an-
ni, un impiego di 6 mesi reperito dal 1° marzo 1993, ma
esercitato per soli 10 giorni. Dal 1979 fino al giugno 1998
l'interessato ha fruito di prestazioni di sostegno sociale
per un importo complessivo di circa fr. 130'000.--. Con
decisione del 12 marzo 1998 l'Ufficio dell' assicurazione
invalidità del Cantone Ticino gli ha concesso una rendita
d'invalidità semplice di fr. 970.-- mensili con effetto dal
1° luglio 1996, aumentata a fr. 995.-- a partire dal 1°
gennaio 1997, e ora di fr. 1005.--, in base a un grado di
invalidità del 75%. Dal 1° luglio 1998 egli beneficia pure
di una rendita complementare di fr. 1022.-- mensili. Dopo
un rimborso di fr. 18'755.-- all'Ufficio del sostegno so-
ciale e dell'inserimento del Cantone Ticino, effettuato
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nel quadro della
citata decisione del 12 marzo 1998, il debito assistenziale
contratto da A.________ ammontava, il 26 settembre 2000, a
fr. 117'516.30. Dal 1° luglio 1998 egli non ha più chiesto
né ottenuto sussidi assistenziali. Il 4 settembre 1989 è
stata istituita nei suoi confronti una tutela volontaria ai
sensi dell'art. 372 CC.

  A.________ ha cominciato ad interessare le autorità
di polizia e giudiziarie quando era minorenne. Nel 1979 è
stato condannato per piccoli furti e collocato presso un
istituto per minorenni. Dal 25 aprile 1983 al 6 agosto 1992
ha subìto 12 condanne comportanti pene detentive tra i 6
giorni e i 9 mesi per complessivi 4 anni e 7 mesi circa,
prevalentemente per furto e violazione della legislazione
federale sugli stupefacenti (consumo di droga). Tra il 15
luglio 1983 e il 3 marzo 1992 sono stati emessi nei suoi
confronti 4 ammonimenti ai sensi dell'art. 16 cpv. 3
dell'ordinanza di esecuzione della legge federale concer-
nente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° mar-
zo 1949 (ODDS; RS 142.201), con l'avvertenza che sarebbe
stata emanata un'espulsione in caso di ulteriori condanne.

  B.-  Il 22 febbraio 1993 la Sezione degli stranieri
(ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone
Ticino ha notificato ad A.________ una decisione di
espulsione dalla Svizzera per una durata illimitata, fonda-
ta sull'art. 10 cpv. 1 lett. a e b della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del
26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), combinato con gli art. 11
LDDS e 16 ODDS. All'interessato è stato fissato un termine
con scadenza il 12 marzo 1993 per lasciare il Cantone Tici-
no. A sostegno della decisione l'autorità ha richiamato le
condanne penali subite e gli ammonimenti inflittigli dalle
autorità amministrative.

  Con risoluzione del 21 aprile 1993 il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, accogliendo il ricorso presentato
da A.________, ha annullato tale decisione, adducendo che
l'interessato era nato e cresciuto in Svizzera, non aveva
nessun contatto con il suo Paese d'origine e aveva iniziato
da poco un'attività lavorativa. L'autorità gli ha altresì
inflitto un ammonimento con minaccia di espulsione in caso
di ulteriori condanne giudiziarie.

  A.________ è stato nuovamente condannato a pene
detentive il 20 gennaio 1994 (12 mesi per ripetuto tentato
furto, ripetuto danneggiamento, appropriazione di cose tro-
vate, ripetuta ricettazione, ripetuta circolazione senza
licenza di condurre, infrazione e ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti; reati commessi tra
marzo e giugno 1993), il 30 gennaio 1995 (8 mesi per furto
e ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti; reati commessi tra giugno e settembre
1994), il 12 marzo 1997 (35 giorni per ripetuta contravven-
zione alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuto fur-
to, danneggiamento e ricettazione; reati commessi tra otto-
bre 1995 e novembre 1996) e il 26 maggio 1997 (90 giorni
per ripetuto furto).

  C.-  Il 29 agosto 1997 l'allora Sezione degli stra-
nieri del Cantone Ticino ha emesso nei confronti di
A.________ una decisione di rimpatrio fondata sull'art. 10
cpv. 1 lett. b e d LDDS combinato con gli art. 9 cpv. 3 e
11 cpv. 3 LDDS nonché 16 ODDS, con conseguente perdita di
validità del permesso di domicilio, ordinandogli di lascia-
re il territorio cantonale entro il 31 dicembre 1997. Ri-
chiamando la risoluzione governativa del 21 aprile 1993,
l'autorità ha rimproverato allo straniero - che ha conti-
nuato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie
nonostante gli ammonimenti inflittigli - di essere da tempo
a carico dell'assistenza pubblica e di avere maturato, in
tale contesto, un debito di circa fr. 130'000.--, escluden-
do un miglioramento della situazione. Siccome egli è nato e
cresciuto in Ticino, l'autorità ha però rinunciato a decre-
tarne l'espulsione, consentendogli di entrare in futuro in
Svizzera quale turista, a condizione di un comportamento
ineccepibile. L'autorità ha poi aggiunto che, in quanto
cittadino italiano, egli può risiedere senza difficoltà in
un Paese dell'Unione europea con tenore di vita analogo,
segnatamente in Italia, dove vive del resto sua sorella.

  D.-  Contro questa decisione A.________ è insorto
il 16 settembre 1997 con un ricorso al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

  Pendente questa procedura egli è stato condannato
il 23 dicembre 1997 a 2 mesi di detenzione per furto, con-
travvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e dan-
neggiamento (reati commessi il 24 novembre 1997). In se-
guito, dal 1998 al 2000, ha interessato in più occasioni i
servizi di polizia, segnatamente per aver lanciato una ba-
ionetta militare in direzione dell'amica (fatti del 27 lu-
glio 1998), per tentato furto con scasso nelle lavatrici
(fatti del 9 novembre 1998), per furto con scasso in un ne-
gozio, danneggiamento, violazione di domicilio, impedimento
di atti dell'autorità, violenza contro funzionari e con-
travvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (fatti
del 18 marzo 1999) e per furto d'uso di ciclomotore nonché
circolazione senza licenza di condurre (fatti del 9 ottobre
2000). Questi casi non sono ancora stati decisi dall'auto-
rità penale. Per un rimprovero di furto con scasso nelle
lavatrici (fatti dell'11 aprile 1999), è stato decretato un
non luogo a procedere.

  Il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respin-
to l'impugnativa. In primo luogo, il Governo ha ammesso le
condizioni per l'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1
lett. a e b LDDS, in ragione della ventina di condanne pe-
nali subite dall'interessato, d'una pena complessiva di
circa 7 anni, per fatti ritenuti gravi e commessi in situa-
zione di recidiva e durante un lasso di tempo rilevante.
L'Esecutivo ha osservato che l'insorgente, malgrado l'espe-
rienza del carcere e i 5 ammonimenti con minaccia d'espul-
sione pronunciati nei suoi confronti, ha continuato a de-
linquere, dimostrando così di non riuscire ad integrarsi in
Svizzera. Il Governo ha poi ritenuto adempiti i requisiti
posti dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS a motivo dell'

ingente debito assistenziale contratto in un lasso di tempo
di 17 anni, senza che fosse prospettabile un rimborso della
somma a medio termine. Ritenuto esigibile un rimpatrio
dell'insorgente in Italia - Paese nel quale può continuare
a percepire la rendita dell'assicurazione invalidità - il
Governo ha tutelato il provvedimento impugnato, siccome
fondato su un interesse pubblico all'allontanamento dello
straniero prevalente su quello privato di quest'ultimo alla
sua permanenza in Svizzera e - in quanto meno incisivo di
un'espulsione - proporzionato alla fattispecie, giusta gli
art. 9 cpv. 3 e 11 cpv. 3 LDDS nonché 16 ODDS, segnatamente
con riferimento alla durata del soggiorno dello straniero
nel nostro Paese e al fatto che egli non ha dimostrato l'
intenzione di cambiare stile di vita. Il fatto poi che lo
straniero fosse sotto trattamento medico (metadone), non
conduceva a conclusione diversa. In virtù del rimpatrio in
vece dell'espulsione, il Governo ha indicato la possibilità
per l'interessato di eventualmente farsi curare in Svizzera
nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri.

  E.-  Con sentenza del 27 aprile 2001 il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso
presentato da A.________ contro quest'ultima decisione e
gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro
il 15 giugno 2001, rifiutandogli inoltre l'assistenza
giudiziaria. La Corte cantonale ha sostanzialmente confer-
mato i motivi addotti dal Governo, ribadendo la legittimità
del rimpatrio per motivi d'indigenza e per il comportamento
globale dell'interessato. Esaminata la proporzionalità di
tale misura, il Tribunale ha concluso che l'interesse pub-
blico ad allontanare uno straniero che non cessa di delin-
quere da quasi 20 anni e che si trova a carico dello Stato
in maniera continua e rilevante senza aver proceduto a rim-
borsare il debito contratto, prevale su quello privato a
continuare a risiedere in Svizzera. La Corte ha quindi
concluso per la conformità della decisione impugnata al

diritto federale nonché all'art. 8 della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

  F.-  Il 1° giugno 2001 A.________ è insorto al
Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo
contro la sentenza cantonale, chiedendone, previo confer-
imento dell'effetto sospensivo, l'annullamento e postulando
che sia ordinato all'autorità di prime cure di ripristinare
il permesso di domicilio. Insta poi perché sia posto al be-
neficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci-
nio, e chiede inoltre che la sentenza impugnata sia annul-
lata anche nella misura in cui tale beneficio gli è stato
rifiutato dalla Corte cantonale.

  Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma
nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio
federale degli stranieri chiedono di respingere il ricorso.

  G.-  Il 7 giugno 2001 il Presidente della II Corte
di diritto pubblico ha rinunciato a ordinare la riscossione
dell'anticipo sulle spese di cui all'art. 150 OG e ha in-
formato il ricorrente che una decisione definitiva in meri-
to al conferimento dell'assistenza giudiziaria sarebbe sta-
ta presa in seguito.

  H.-  Con decreto presidenziale del 27 giugno 2001 è
stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Di principio, la via del ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è aperta in materia di
rimpatrio, allorquando un simile provvedimento è stato

pronunciato dalle autorità cantonali in applicazione dei
combinati art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, in
vece dell'espulsione (DTF 119 Ib 1 consid. 1a inedito; RDAT
1999 I n. 56 pag. 199 consid. 1 inedito). In particolare,
non trovano applicazione i motivi di esclusione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1a). L'impugna-
tiva, inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una
persona legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG), è
ricevibile.

  2.- a)  Con il rimedio presentato, il ricorrente
può fare valere la violazione del diritto federale compreso
l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104
lett. a OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF
125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii),
così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Nondimeno,
considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudi-
ziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale fede-
rale, salvo se risultino manifestamente inesatti o incom-
pleti oppure siano stati accertati violando norme essenzia-
li di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Questo Tribunale non
può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione
impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).

  Quale organo della giustizia amministrativa, il
Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del di-
ritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato
dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi
invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e rife-
rimenti).

  3.- a)  In conformità all'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno
straniero può essere espulso, segnatamente, quando egli sia
stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un
delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i

suoi atti permettano di concludere che non vuole o non è
capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che
lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una perso-
na a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante
a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv.
3 prima frase LDDS precisa che una simile misura può essere
pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per giudicare l'equità di un'espulsione,
occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della
colpa commessa dallo straniero, della durata del suo sog-
giorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua fa-
miglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3
ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti
dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata
soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'
origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare rigori inu-
tili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett.
d LDDS: in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpa-
trio (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).

  b)  Nel caso specifico, l'autorità di prima istanza
ha esplicitamente rinunciato a pronunciare un'espulsione,
ritenendola sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno
del ricorrente in Svizzera e ha quindi emanato, in sua ve-
ce, una misura di rimpatrio. Questa decisione è stata tute-
lata dapprima dal Consiglio di Stato, quindi dal Tribunale
cantonale amministrativo.

  Ora, per "rimpatrio" si intende il trasferimento di
uno straniero dal sistema assistenziale del Paese di acco-
glienza a quello del Paese d'origine. Tale provvedimento
presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta
alla presa a carico dello straniero e che venga conchiuso
un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al
fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib

1 consid. 2b con riferimenti). In assenza - come in concre-
to - di una tale intesa, la misura di rimpatrio è ampiamen-
te comparabile a una decisione di espulsione fondata sull'
art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa
non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili
casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato
soltanto se risultano adempiute le condizioni sancite dalla
LDDS e dalla relativa ordinanza d'applicazione (DTF 119 Ib
1 consid. 2b e c; RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b).
In questo quadro occorre anzitutto verificare se lo stra-
niero cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assi-
stenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS).

  c)  La Corte cantonale ha ritenuto date le condi-
zioni sancite da tale disposto, rilevando una pressoché
continua e rilevante dipendenza dell'interessato dai sussi-
di statali, senza che sia pronosticabile un miglioramento
della sua situazione finanziaria, benché egli non abbia più
chiesto prestazioni dal giugno 1998 e sia al beneficio di
una rendita di invalidità complessiva di fr. 2'027.-- men-
sili (fr. 1005.-- di rendita semplice sommati alla rendita
complementare di fr. 1022.--). Secondo i Giudici ticinesi,
queste entrate non consentirebbero un sollecito rimborso
del debito accumulato né si potrebbe escludere, in futuro,
un nuovo ricorso ai sussidi statali. Il ricorrente contesta
tale conclusione: non avendo egli più ottenuto prestazioni
assistenziali dal 1998, non sarebbe dato, a suo avviso, il
requisito della continuità nel futuro delle prestazioni
d'assistenza sociale. A questo proposito, il solo fatto che
in passato siano state erogate prestazioni - benché d'enti-
tà rilevante - non basta per adempiere le condizioni d'
espulsione sancite dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

  d) aa)  Nella sentenza impugnata è stato accertato
in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv.
2 OG) - ed è del resto incontestato - che l'interessato ha

fruito di prestazioni di sostegno sociale per un importo
complessivo di circa fr. 130'000.--. Ora, tale importo è
molto elevato, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS (v. DTF 119 Ib 1 consid. 3b; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 pag. 318).
Inoltre, tale somma è stata erogata in modo continuo per
quasi 20 anni, dal 1979 al 1998. A questo proposito il fat-
to che, come in concreto, al momento della decisione impu-
gnata il ricorrente non percepiva sussidi, né li percepisce
tuttora, non influisce di per sé sul concetto di "conti-
nuo": altrimenti una semplice interruzione momentanea dell'
erogazione delle prestazioni o una rinuncia temporanea alle
medesime - ad esempio quando è pendente una procedura ri-
corsuale contro una decisione di rimpatrio - potrebbe impe-
dire l'allontanamento dello straniero (DTF 119 Ib 1 consid.
3b; sentenza inedita del 29 febbraio 1996 nella causa D.
consid. 2a; v. anche Iwan Walter Kammermann, Die fremdenpo-
lizeiliche Ausweisung von Ausländern aus der Schweiz, tesi
Berna 1948, pag. 182 seg.). D'altro canto, il rimpatrio di
uno straniero per motivi d'indigenza persegue in primo luo-
go lo scopo di evitare, in prospettiva, un'ulteriore dipen-
denza assistenziale nei confronti dello Stato, cosa che,
tuttavia, non può essere stabilita con certezza. In questo
senso occorre valutare - fondandosi sulla situazione finan-
ziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evo-
luzione - se esiste un rischio concreto che, in futuro,
egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF
119 Ib 1 consid. 3b e c; v. anche DTF 122 II 1 consid. 3c,
114 Ib 1 consid. 3b, 105 Ib 165 consid. 6b). Semplici dubbi
al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d). Poiché
si tratta di effettuare un pronostico, le condizioni per
riconoscere un motivo d'indigenza ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS vanno apprezzate in modo tanto più re-
strittivo quanto più è lungo il periodo in cui lo straniero
non ha più usufruito di prestazioni assistenziali. D'altra

parte, il fatto - rimproverato al ricorrente dalle autorità
cantonali - che lo straniero non sia in grado di rimborsare
il debito assistenziale contratto in Svizzera non è di per
sé determinante, non dipendendo la sua permanenza nel no-
stro Paese da tale presupposto: l'obiettivo perseguito con
l'art. 10 lett. d LDDS è, invece, quello di impedire che il
debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (sentenza
inedita del 7 maggio 2001 nella causa D., consid. 4a).

  bb)  I presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS
potevano essere ritenuti senz'altro adempiuti al momento
della decisione di prima istanza, emanata il 29 agosto
1997, allorché il ricorrente fruiva di prestazioni assi-
stenziali. Un'analisi dei precedenti lasciava, del resto,
poco spazio a un pronostico positivo, siccome il ricorrente
non aveva praticamente mai lavorato ed era ininterrottamen-
te a carico dell'assistenza da 18 anni circa. Sennonché la
sua situazione è radicalmente mutata dal 1° luglio 1998, e
questo indipendentemente dalla procedura ricorsuale intesa
a evitare un suo rimpatrio: da quella data egli è infatti a
beneficio di una rendita d'invalidità semplice e di una
rendita complementare, attualmente di complessivi fr.
2027.-- mensili, in base a un grado d'invalidità del 75%.
Da allora egli non ha più chiesto né ottenuto sussidi assi-
stenziali. Anzi, per il tramite dell'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità il suo debito assistenziale è stato ridot-
to di fr. 18'755.--, frutto della rendita d'invalidità
fruita con effetto retroattivo al 1° luglio 1996, cosicché
il suo debito assistenziale ammontava, il 26 settembre
2000, a fr. 117'516.30. Di fatto, le prestazioni assisten-
ziali erogategli riguardano il periodo precedente il 1° lu-
glio 1996. A questo riguardo non può dirsi che al momento
dell'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo, e a maggior ragione nelle immutate condi-
zioni attuali, i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS, così come precisati in precedenza, siano soddisfatti,

ritenuto peraltro che una rendita d'invalidità, pur essendo
una prestazione sociale, non è assimilabile a una presta-
zione d'assistenza pubblica, ma, semmai, dal profilo del
reddito sostitutivo percepito, a un'attività lavorativa
stabile. Allo stato attuale, la rendita erogata - senza che
sussistano elementi per ritenerla provvisoria - non appare
tanto modesta da escludere d'acchito ch'essa possa bastare
per il sostentamento del ricorrente, tanto più che non ha
persone a carico: del resto, il fatto che egli non abbia
più chiesto prestazioni assistenziali da vari anni e che si
sia proceduto ad un rimborso parziale del debito con l'Ente
pubblico attesta tale conclusione. Inoltre va considerato
che egli è soggetto a tutela volontaria, cosicché un ulte-
riore controllo della sua condizione finanziaria è garanti-
to. In definitiva, il rischio che egli cada di nuovo e in
modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non
essendo del tutto da escludere, non è, allo stato attuale,
sufficientemente tangibile nel senso richiesto dalla giu-
risprudenza.

  d)  Nel caso in rassegna le autorità cantonali, ol-
tre ad avere ritenuto ammesse - a torto come appena illu-
strato - le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS,
hanno fondato il rimpatrio anche sulla base delle lettere a
e b del medesimo articolo di legge, concludendo per la pro-
porzionalità della misura in base alle circostanze specifi-
che. Certo, alle autorità amministrative non è preclusa, di
per sé, la facoltà di pronunciare un rimpatrio fondandosi
anche sui motivi d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1
lett. a e/o b LDDS, e ciò anche nell'evenienza in cui nes-
suno di essi - vagliato singolarmente - giustifichi, per
ragioni di proporzionalità, l'adozione della misura: secon-
do le circostanze, che esigono una valutazione della situa-
zione dello straniero nel suo insieme, l'allontanamento può
comunque risultare giustificato (cfr. RDAT 1999 I n. 56
pag. 199 consid. 3b e 4b; sentenza inedita del 7 maggio

2001 nella causa D., consid. 3b; Wurzburger, op. cit., pag.
308). Con riferimento specifico al rimpatrio, va tuttavia
precisato che esso è attuabile solo se sono riuniti, come
minimo, i presupposti sanciti dalla lettera d della norma.
In effetti - già per sua definizione (v. sopra consid. 3b)
- tale misura è prevista per motivi d'indigenza (DTF 119 Ib
1 consid. 2c; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution
en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi, Basilea
1997, pag. 111 segg., in particolare 113; Walter Schäppi,
Die Beendigung des Aufenthaltes der Ausländer in der Sch-
weiz, in ASYL 1995 1 pag. 14; Marc Spescha, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 121; Hans Peter Moser, Die
Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, in ZSR
86/1967 II pag. 437; Kammermann, op. cit., pag. 185 seg.).
Del resto, anche l'art. 11 cpv. 3 LDDS limita espressamente
la facoltà di ordinare il rimpatrio ai casi fondati sull'
art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, per i quali un'espulsione
configurerebbe un rigore inutile.

  Nel caso concreto non occorre determinarsi sul que-
sito di sapere se gli ulteriori motivi d'espulsione addotti
dalle autorità cantonali siano realizzati. In effetti, poi-
ché i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sono
riuniti, un rimpatrio del ricorrente, già per questo moti-
vo, non è attualmente possibile. Il ricorso risulta pertan-
to fondato.

  4.-  Stante questo esito, il Tribunale federale può
rinunciare a sostituirsi all'istanza inferiore, e quindi a
pronunciarsi direttamente nel merito, se l'autorità canto-
nale dispone, come nell'ambito delle misure d'allontanamen-
to, di un esteso potere di apprezzamento (RDAT 1993 II n.
54 pag. 136 consid. 7; Spescha, op. cit., pag. 121; Moser,
op. cit., pag. 436). Ora, nel caso del ricorrente potrebbe
entrare in linea di conto, segnatamente, il provvedimento
d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS,

qualora tale misura risultasse proporzionata ai sensi degli
art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS. Spetterà all'autorità di
prima istanza - se riterrà opportuno avviare la relativa
procedura - valutare tali componenti, tenendo conto delle
circostanze specifiche. In questa eventualità, essa dovrà
considerare, specialmente, che il ricorrente, nato e cre-
sciuto in Svizzera, appartiene alla categoria degli stra-
nieri della cosiddetta "seconda generazione": certo, di per
sé è possibile espellere uno straniero che risiede da molti
anni nel nostro Paese o che vi ha sempre vissuto. Di tale
facoltà va però fatto uso restrittivo: in questo senso,
un'espulsione è indicata principalmente se si sia verifica-
to un deterioramento sensibile della situazione dello stra-
niero, in altri termini se quest'ultimo, invece di miglio-
rare la sua condotta, continui nell'attività delittuosa e
incorra in reati sempre più gravi (sentenze inedite del 16
marzo 2001 nella causa D. consid. 3b e del 19 giugno 1998
in re DFGP c. F. consid. 3a; Wurzburger, op. cit., pag. 314
segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali; Philip Grant,
La protection de la vie familiale et de la vie privée en
droit des étrangers, tesi Ginevra 2000, pag. 229). Nel caso
del ricorrente - benché egli abbia continuato ad interessa-
re i servizi di polizia e il suo comportamento sia apparen-
temente lungi dall'essere irreprensibile - non si registra,
perlomeno negli ultimi tre anni, una recrudescenza (sanzio-
nata penalmente) della sua attività delittuosa dal profilo
della quantità e della gravità dei reati. Per di più, dall'
incarto non risultano del tutto chiare la qualità e l'in-
tensità dei suoi rapporti sociali e personali nel nostro
Paese, rispettivamente in Italia, e questo alla luce dei
pregiudizi d'ordine personale e familiare che potrebbero
derivargli da un'espulsione. In ogni caso, si renderebbe
necessaria una nuova ponderazione globale di tutti gli in-
teressi in gioco, in base al principio della proporzionali-
tà, siccome l'espulsione è un provvedimento più incisivo
del rimpatrio e comporta un divieto d'entrata in Svizzera.

  5.- a)  Visto quanto precede, il ricorso deve esse-
re accolto e la sentenza impugnata annullata.

  b)  Lo Stato del Cantone Ticino non è tenuto al
versamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).
Esso deve però rifondere al ricorrente, assistito da un le-
gale, un'adeguata indennità per ripetibili della sede fede-
rale, che include anche quella della sede cantonale (art.
159 cpv. 1, 2 e 6 OG). Considerato che il ricorrente non è
astretto al pagamento di spese processuali e che, mediante
il versamento di un'indennità per spese ripetibili, il Can-
tone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spe-
se di patrocinio, sia la domanda di assistenza giudiziaria
sia la conclusione intesa all'annullamento della decisione
impugnata nella misura in cui rifiuta al ricorrente l'assi-
stenza giudiziaria in sede cantonale sono divenute prive di
oggetto.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è
annullata.

  2.  Non si preleva una tassa di giustizia.

  3.  Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricor-
rente fr. 3000.-- per ripetibili delle sedi federale e can-
tonale.

  4.  La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta
priva di oggetto.

  5.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.

Losanna, 30 agosto 2001
MDE

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,