Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.248/2001
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2A.248/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
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                      1° giugno 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hungerbühler e Müller.
Cancelliere: Albertini.

                          _______

Visto il ricorso presentato il 23 maggio 2001 da A.________
(1971), Muralto, contro la decisione emessa il 25 aprile
2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella
causa che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, in materia di rifiuto del permesso di dimo-
ra annuale;

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1.- a)  A.________, cittadina bulgara nata nel
1971, ha beneficiato negli anni 1998 e 1999 di permessi di
dimora temporanei per lavorare come artista in locali not-
turni del Cantone Ticino. Il 17 novembre 1999 si è sposata
con il cittadino jugoslavo B.________, nato nel 1978 e
titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.

  b)  Il 19 aprile 2000 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto l'istanza
presentata da A.________, volta ad ottenere il rilascio di
un permesso di dimora annuale per vivere assieme al marito
e lavorare in qualità di cameriera. Fondandosi su accerta-
menti effettuati per il tramite delle Polizie comunali di
Muralto e Minusio, rispettivamente su interrogatori della
coppia da parte della Polizia cantonale, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha concluso che gli interessa-
ti non vivevano in comunione domestica.

  Questa decisione è stata confermata su ricorso,
dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 7 novembre
2000, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 25
aprile 2001, che ha inoltre ordinato alla straniera di la-
sciare il territorio cantonale entro il 5 giugno 2001. In
sintesi le autorità hanno ammesso l'esistenza di un matri-
monio fittizio.

  c)  Il 23 maggio 2001 A.________ è insorta al Tri-
bunale federale chiedendo di annullare la decisione con cui
le è stato negato il permesso annuale e di essere nuovamen-
te posta a beneficio di tale autorizzazione. Postula inol-
tre di essere esonerata dal pagamento della tassa di giu-
stizia.

  2.- a)  La sentenza impugnata è una decisione d'ul-
tima istanza cantonale resa in applicazione dell'art. 17
cpv. 2 della legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20). Contro di
essa entra in linea di conto, nel caso in rassegna, solo la
via del ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli
art. 97 segg. OG. Il fatto che la ricorrente non ha preci-
sato il tipo di rimedio non le causa pregiudizio (DTF 124 I
223 consid. 1 e rinvii): l'impugnativa - peraltro tempesti-
va e presentata da una persona legittimata a ricorrere
(art. 106 rispettivamente 103 lett. a OG) - può ancora es-
sere ritenuta ricevibile, dal profilo delle conclusioni e
argomentazioni contenutevi, come ricorso di diritto ammi-
nistrativo (art. 108 OG; DTF 118 Ib 134 consid. 2).

  In ogni caso, nella misura in cui il gravame sia
rivolto contro la decisione della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, esso è irricevibile (art. 98 lett. g OG;
DTF 125 II 29 consid. 1c).

  b)  Conformemente all'art. 100 lett. b n. 3 OG, il
ricorso di diritto amministrativo è inammissibile in mate-
ria di rilascio o di rifiuto di permessi al cui ottenimento
la normativa federale non conferisce un diritto. Secondo
l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS il coniuge dello stranie-
ro che possiede il permesso di domicilio ha diritto al ri-
lascio del permesso di dimora fintanto che vive con il co-
niuge: al riguardo occorre che la comunità coniugale esista
sia giuridicamente che di fatto. La ricorrente sostiene che
suo marito è tornato a vivere da lei dopo una breve separa-
zione. Il quesito di sapere se i coniugi vivano attualmente
in comunione domestica può tuttavia rimanere indeciso: se
anche ciò fosse il caso, e il ricorso di diritto ammini-
strativo risultasse pertanto ammissibile, il gravame an-
drebbe comunque respinto nel merito.

  3.-  In analogia all'art. 7 cpv. 2 LDDS - relativo
ai matrimoni tra un cittadino straniero e un cittadino
svizzero - il diritto al rilascio di un permesso di dimora
non sussiste se il matrimonio è fittizio (DTF 121 II 5 con-
sid. 3a, 122 II 289 consid. 2). Dai fatti posti a fondamen-
to del giudizio impugnato - vincolanti per il Tribunale fe-
derale, senza che le doglianze ricorsuali permettono di
concludere che essi siano manifestamente inesatti o incom-
pleti oppure siano stati accertati violando norme essenzia-
li di procedura (art. 105 cpv. 2 OG) - si può legittimamen-
te ritenere che non esiste un'autentica relazione tra i co-
niugi; e ciò indipendentemente dalla dichiarazione sotto-
scritta dagli asseriti vicini, secondo cui i coniugi
A.________ e B.________ vivevano "come propria famiglia nel
nostro palazzo da circa un anno". Non considerata dal Con-
siglio di Stato siccome trasmessagli dopo l'emanazione del-
la sua decisione, tale dichiarazione è stata ritenuta dal
Tribunale cantonale amministrativo a giusto titolo ineffi-
cace come mezzo di prova: in effetti essa non dimostra in
alcun modo che tra i coniugi sussista un rapporto senti-
mentale vero e proprio. Di conseguenza, alle autorità can-
tonali non può essere imputata una violazione di norme es-
senziali di procedura. Alla luce degli indizi concreti ri-
tenuti dalle autorità cantonali a sostegno di un matrimonio
fittizio il tema appena evocato non merita ulteriore appro-
fondimento. Del resto, la ricorrente non contesta queste
risultanze in quanto manifestamente errate, né è ravvisa-
bile una violazione dei suoi diritti di difesa nell'ambito
dei relativi accertamenti, poiché ha avuto occasione di
esprimersi in sede di ricorso davanti alla Corte cantonale.
In ogni caso, l'interessata non apporta alcun elemento con-
creto e univoco tale da dovere indiscutibilmente ammettere
l'esistenza di una relazione sentimentale autentica e sin-
cera. Dall'insieme delle circostanze poste a fondamento del

giudizio impugnato, il riconoscimento di un matrimonio fit-
tizio non è lesivo dei combinati art. 17 cpv. 2 e 7 cpv. 2
LDDS. La sentenza contestata risulta del tutto giustificata
e va condivisa.

  4.- a)  Manifestamente infondato, il ricorso può
essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'
art. 36a OG, senza che occorra chiedere l'edizione dell'in-
carto cantonale e ordinare uno scambio di scritti. Per il
resto si può rinviare ai pertinenti considerandi della pro-
nuncia impugnata (art. 36a cpv. 3 OG).

  b) Siccome il ricorso era privo sin dall'inizio di
possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza
giudiziaria va respinta già per questo motivo (art. 152
cpv. 1 OG). Le spese processuali vanno pertanto poste a ca-
rico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La domanda di assistenza giudiziaria è respin-
ta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico della ricorrente.

  4.  Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al-
l'Ufficio federale degli stranieri.

Losanna, 1° giugno 2001
MDE

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,