Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.208/2001
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2A.208/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                      12 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hungerbühler e Müller.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.

                       ____________

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 30
aprile 2001 da A.A.________, Viganello, patrocinato da
Giorgio Snozzi, Lugano, contro la sentenza emessa il 13
marzo 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
nella causa in materia di rifiuto del rinnovo del permesso
di dimora che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 13 dicembre 1984 A.A.________, cittadino
croato, si è sposato con la cittadina svizzera
B.A.________, che conosceva dal 1980. Dalla loro relazione
sono nati i figli C.________, D.________ e E.________. In
seguito al matrimonio A.A.________ ha beneficiato di per-
messi di dimora annuali, rilasciatigli dapprima dalle com-
petenti autorità bernesi e poi da quelle del Cantone Tici-
no, ove lui e i familiari si sono stabiliti nel luglio
1995.

  Nella primavera 1997 i coniugi A.________ si sono
separati di fatto e dal 1° novembre 1997 fino alla fine del
1999 la moglie e i figli hanno percepito prestazioni dalla
pubblica assistenza per complessivi fr. 37'649.20. Il 26
marzo 1999 è stato dichiarato decaduto l'esperimento di
conciliazione chiesto dalla moglie. I consorti hanno però
lasciato scadere infruttuoso il termine per inoltrare l'
azione di merito.

  B.-  Durante la sua permanenza in Svizzera
A.A.________ ha avuto modo d'interessare a più riprese le
autorità di polizia e giudiziarie. Nel 1991 per infrazioni
alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Il
16 luglio 1992 è stato condannato ad una multa di fr.
400.-- per aver favoreggiato il soggiorno di stranieri en-
trati illegalmente in Svizzera. Nel 1992, 1996 (unitamente
alla moglie) e 1998 è stato inchiestato per truffa, tentata
truffa e probabile truffa. Il 25 gennaio 1994 è stato con-
dannato a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dalla
Svizzera per 5 anni per falsità in documenti e ricettazio-
ne, pene sospese condizionalmente. Il 30 marzo 1995 è stato
condannato ad una multa di fr. 80.-- per infrazione alla

LCStr. Il 16 giugno 1995, è stato allestito nei suoi con-
fronti un rapporto di arresto per violazione del bando e
ordine di arresto (multa non pagata per infrazione alla
LCStr), a cui ha fatto seguito un decreto di abbandono il
25 agosto 1995 per intervenuto pagamento. Il 29 febbraio
1996 A.A.________ è stato trovato in possesso di un passa-
porto falso che aveva usato per uscire dalla Svizzera.
Nell' ottobre 1998 è stato denunciato per frode allo scotto
(fr. 5'669.80), denuncia poi ritirata, il debito essendo
stato saldato. Il 18 novembre 1998 è stato trovato in pos-
sesso, unitamente ad un terzo, di un certificato di deposi-
to falso per un importo di US$ 10 milioni. Il 28 marzo 2000
- dopo essere stato incarcerato dal 19 marzo precedente -
l'interessato è stato condannato alla pena di 3 mesi di de-
tenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, pene
sospese condizionalmente, per aver messo in circolazione
monete false nonché per falsità in documenti. Risulta inol-
tre dal rapporto di polizia allestito il 17 settembre 1997
che vi sono a suo carico precetti esecutivi per oltre fr.
400'000.-- nonché 12 attestati di carenza di beni per fr.
25'949.--.

  C.-  Il 25 febbraio 1999 la Sezione degli stranieri
(ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone
Ticino ha respinto l'istanza sottopostale il 27 maggio 1997
da A.A.________, volta ad ottenere il rinnovo del proprio
permesso di dimora (scaduto il 17 luglio 1997) nonché in-
formazioni sulle pratiche da intraprendere per ottenere il
permesso di domicilio. A sostegno del proprio rifiuto, ha
osservato che l'interessato, oltre a vivere separato dalla
moglie, non aveva presentato un passaporto nazionale vali-
do.

  Tale diniego è stato confermato su ricorso dal
Consiglio di Stato ticinese in data 7 novembre 2000. Con-
statato che il passaporto croato prodotto nel corso della

procedura era falso (cfr. condanna del 28 marzo 2000), il
Governo ha considerato che il richiamarsi ad un vincolo
matrimoniale che sussisteva ormai soltanto di fatto costi-
tuiva un chiaro abuso di diritto. Ha poi ritenuto che il
comportamento dello straniero, il quale aveva interessato
più volte le autorità di polizia e giudiziarie e che aveva
lasciato la propria famiglia nell'indigenza malgrado le as-
serite buone entrate, costituiva un motivo di espulsione
giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, e d della legge federa-
le del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Ha infine negato che l'
interessato potesse prevalersi del diritto al rispetto del-
la vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 della
Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101).

  D.-  Con sentenza del 13 marzo 2001 il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame
esperito da A.A.________ contro la decisione governativa e
gli ha fissato un termine con scadenza al 30 aprile 2001
per lasciare il territorio cantonale. La Corte ticinese ha
rilevato che poiché i coniugi A.________ vivevano separati
da più di tre anni, era venuto a mancare il motivo per il
quale il permesso di dimora era stato accordato. Al riguar-
do ha osservato che l'affermazione dell'insorgente secondo
cui era tornato a vivere con la propria famiglia appariva
costruita con meri fini processuali e non poteva pertanto
essere tutelata. Richiamando poi le condanne penali subite,
il fatto che costui aveva lasciato cadere la propria fami-
glia a carico dell'assistenza pubblica, le procedure esecu-
tive per oltre fr. 400'000.-- nonché i dodici attestati di
carenza di beni per complessivi fr. 25'949.70, i giudici
cantonali ne hanno dedotto l'incapacità dell'interessato ad
adattarsi alle regoli sociali e all'ordinamento giuridico
del nostro paese. Sono quindi giunti alla conclusione che

l'interesse di A.A.________ a vivere in Svizzera con la
propria famiglia non appariva preponderante rispetto alla
necessità per le autorità di tutelare convenientemente l'
ordine pubblico, allontanandolo. A loro avviso, la decisio-
ne querelata appariva pertanto legittima, adeguata alle
circostanze e rispettosa del principio della proporzionali-
tà, ciò anche dal profilo dell'art. 8 CEDU.

  E.-  Il 30 aprile 2001 A.A.________ ha presentato
dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto ammini-
strativo, con cui chiede l'annullamento della sentenza can-
tonale e, in via principale, la trasmissione degli atti
all'autorità precedente per nuovo giudizio; in via subordi-
nata propone il rinvio della causa all'autorità di prime
cure affinché gli rilasci un permesso di dimora. Adduce, in
sostanza, un accertamento manifestamente incompleto dei
fatti rilevanti, una violazione del diritto di essere sen-
tito come pure degli art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 lett. d LDDS
e 8 CEDU.

  Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e l'
Ufficio federale degli stranieri propongono la reiezione
del gravame. Da parte sua, il Tribunale cantonale ammini-
strativo si riconferma nel proprio giudizio.

  F.-  Con decreto presidenziale del 2 maggio 2001 è
stato concesso in via supercautelare l'effetto sospensivo
al ricorso.

  G.-  Dopo aver chiesto, il 23 maggio 2001, di esse-
re esentato dal versare l'importo di fr. 2'000.-- domandato
quale garanzia delle spese processuali presunte, il ricor-
rente, invitato a fornire la prova della propria indigenza
o a pagare la somma esatta, ha effettuato il 18 giugno 2001
il versamento in questione.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1 con rinvio).

  a)  In materia di diritto degli stranieri, il ri-
corso di diritto amministrativo non è proponibile contro il
rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domici-
lio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile
permesso si fonda su una disposizione del diritto federale
o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG e art. 4 LDDS; DTF 126 II 329 consid. 1a; 124 II 361
consid. 1a; 123 II 145 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1a, 385
consid. 1a e rispettivi rinvii).

  Conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge
straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora rego-
lare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso
di domicilio. Secondo la prassi, per l'ammissibilità del
ricorso di diritto amministrativo, è unicamente determinan-
te la questione se, formalmente, vi sia matrimonio. È inve-
ce problema di merito sapere se lo straniero abbia diritto
al rilascio o alla proroga del permesso di dimora, rispet-
tivamente alla concessione di un permesso di domicilio, op-
pure se l'autorizzazione sollecitata debba essere negata in
virtù delle eccezioni o delle restrizioni di cui all'art. 7
cpv. 1 e 2 LDDS (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 con-
sid. 1).

  Nel caso concreto, il ricorrente è sposato con una
cittadina svizzera dal mese di dicembre 1984: l'esistenza
formale di un matrimonio non dà pertanto adito a dubbi: è
quindi aperta la via del ricorso di diritto amministrativo.

  b)  Il ricorrente invoca poi l'art. 8 CEDU. La que-
stione se il ricorso in esame sia pure ammissibile dal pro-
filo di questo disposto (cfr. DTF 122 II 1 consid. 1e e
rinvii) può in concreto rimanere indecisa, dal momento che,
comunque sia, l'impugnativa è ricevibile nel merito per i
motivi appena esposti (consid. 1a).

  2.-  Con il rimedio esperito il ricorrente può far
valere la violazione del diritto federale, compreso l'ec-
cesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la le-
sione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in
quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo as-
sume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II
385 consid. 3 con rinvii). Quale organo della giustizia am-
ministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ap-
plicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG; DTF
121 II 447 consid. 1b e riferimenti), senza essere vincola-
to dai considerandi della decisione impugnata, né dai moti-
vi invocati dalle parti. Con il ricorso di diritto ammini-
strativo può inoltre essere fatto valere l'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 104 lett. b OG); tuttavia, dal momento che la deci-
sione impugnata emana da un'autorità giudiziaria - come in
concreto - tale accertamento è sindacabile soltanto se i
fatti dovessero risultare manifestamente inesatti, incom-
pleti o constatati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale non può invece
pronunciarsi sull'adeguatezza della sentenza impugnata
(art. 104 lett. c OG).

  3.- a)  Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla pro-
roga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase). Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto

al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase). Questo di-
ritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione
(cpv. 1 terza frase).

  aa)  Nel caso concreto, va osservato innanzitutto
che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza quere-
lata, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione e il Con-
siglio di Stato non hanno pronunciato il rimpatrio del ri-
corrente (su tale nozione, cfr. DTF 119 Ib 1 consid. 2b e
c; RDAT 1999 I 56 199 consid. 3b), limitandosi invece a ri-
fiutargli il rinnovo del permesso di dimora annuale e ad
allontanarlo dal territorio cantonale. Tale quesito esula
pertanto della presente vertenza.

  bb)  Sia il Tribunale cantonale amministrativo sia
le precedenti istanze cantonali si sono unicamente pronun-
ciati sulla questione del rinnovo del permesso di dimora
annuale di cui era titolare il ricorrente. Senonché, come
già rilevato in precedenza, questi è sposato con una citta-
dina svizzera dal dicembre 1984, cioè da quasi 16 anni. In
virtù dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS, egli avrebbe
quindi diritto, in linea di principio, alla concessione di
un permesso di domicilio, il cui rilascio, conformemente a
quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS, può
essergli negato se è dato un motivo di espulsione. Poiché
il diritto alla proroga del permesso di dimora, rispettiva-
mente al rilascio di un permesso di domicilio, si estingue
quando è dato un motivo di espulsione, la presente causa va
esaminata sotto questi due aspetti.

  b)  Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno stranie-
ro può essere espulso quando egli sia stato punito dall'au-
torità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a),
quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano
di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b)

oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provve-
dere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assi-
stenza pubblica (lett. d). Una simile misura può essere
pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa
risulta adeguata (art. 11 cpv. 3 LDDS) e se rispetta il
principio della proporzionalità (DTF 166 Ib 113 consid.
3c). Per giudicare dell'equità di un'espulsione, l'autorità
terrà conto della gravità della colpa commessa dallo stra-
niero, della durata del suo soggiorno nella Svizzera e del
pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso
di espulsione (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza di esecuzione
della legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri, del 1° marzo 1949, ODDS; RS 142.201). Al-
lorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nes-
suno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo
provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione
dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a se-
conda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque
apparire giustificato (cfr. Alain Wurzburger, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers in: RDAF 1997 I 267, pag. 308).

  c)  Il diritto al rispetto della vita privata e fa-
migliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingeren-
za nell'esercizio di tale diritto è ammissibile secondo l'
art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazio-
nale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese,
la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui".

  Il quesito di sapere se, in un caso concreto, le
autorità di polizia degli stranieri devono rilasciare un'
autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU va

risolto effettuando una ponderazione di tutti gli interessi
privati e pubblici in gioco. Lo stesso dicasi per quanto
concerne la questione di sapere se, giusta l'art. 7 cpv. 1
LDDS, l'espulsione rispetta il principio della proporziona-
lità (art. 11 cpv. 3 LDDS e art. 16 cpv. 3 ODDS). Quando è
dato un motivo di espulsione ai sensi delle norme della po-
lizia degli stranieri, si deve tener conto in primo luogo
della gravità degli atti commessi così come della situazio-
ne personale e famigliare dell'espulso. Va poi vagliato se
si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere
in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo
straniero al quale è stata rifiutata un'autorizzazione di
soggiorno. Per risolvere quest'ultimo punto, l'autorità non
deve pronunciarsi basandosi sulle esigenze personali degli
interessati, ma deve oggettivamente considerare la loro si-
tuazione personale nonché l'insieme delle circostanze. Al
riguardo va precisato che il fatto che non si possa preten-
dere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera dev'
essere incluso nella ponderazione d'interessi ma non esclu-
de, di per sé, il rifiuto dell'autorizzazione di soggiorno
(DTF 122 II 1 consid. 2 e riferimenti; cfr. anche DTF 122
II 289 consid. 3b).

  d)  Secondo i giudici cantonali, in concreto è dato
il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS, ritenuto che il ricorrente, da un lato, ha lasciato
cadere la propria famiglia a carico della pubblica assi-
stenza dal 1° novembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 per un
totale di fr. 37'649.20, allorché le sue entrate erano
piuttosto elevate e, dall'altro, non ha mai rifuso, anche
solo parzialmente, il debito contratto verso lo Stato.

  Tale opinione non può essere condivisa. Affinché il
motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS
sia realizzato vi deve essere il rischio concreto che la
persona in questione, o una persona a cui deve provvedere,

si trovi in maniera considerevole ed ininterrotta a carico
dell'assistenza pubblica (DTF 125 II 633 consid. 3c; 122 II
1 consid. 3c; 119 Ib 81 consid. 2e). Semplici dubbi al ri-
guardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d). Nella fatti-
specie, è incontestato che i familiari del ricorrente hanno
percepito prestazioni dell'assistenza pubblica durante due
anni per complessivi fr. 37'649.20, ciò che rappresenta un
debito di una certa importanza. Senonché i giudici cantona-
li non hanno constatato che prima e dopo quel periodo erano
state erogate altre prestazioni di sostegno sociale. Inol-
tre, non è stato accertato - effettuando un'indagine sulla
situazione finanziaria attuale dell'interessato e della sua
famiglia nonché sulla sua probabile evoluzione - se esiste
un rischio concreto che in avvenire egli o i suoi familiari
cadano nuovamente a carico dell'assistenza pubblica. Va poi
aggiunto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
cantonale nella decisione querelata, il fatto che il ricor-
rente e i suoi famigliari non siano stati o non siano tut-
tora in grado di rimborsare, anche solo parzialmente, quan-
to ricevuto non è di per sé determinante, non dipendendo la
permanenza dello straniero nel nostro Paese da un tale pre-
supposto: l'obiettivo perseguito dalla citata disposizione
legale è unicamente quello di impedire che il debito nei
confronti dell'ente pubblico aumenti (sentenze non pubbli-
cate del Tribunale federale del 7 maggio 2001 in re Sotti-
le, consid. 4a e del 30 agosto 2001 in re Battistessa, con-
sid. 3d/aa). Orbene agli atti non figura alcun elemento che
permette di pensare che ciò sia il caso.

  e)  Appurato ciò, occorre ancora esaminare se siano
realizzati i restanti motivi d'espulsione previsti dalla
legge.

  Nel caso specifico, è pacifico che il motivo di
espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS è adem-
piuto. Come emerge dalla sentenza querelata, il ricorrente

è stato condannato, nel luglio 1992, al pagamento di una
multa di fr. 400.-- per favoreggiamento al soggiorno di
stranieri illegalmente in Svizzera e, nel marzo 1995, al
pagamento di un'altra multa di fr. 80.-- per abuso della
licenza di condurre e delle targhe; inoltre nel gennaio
1994 e nel marzo 2000 egli è stato condannato a 18, rispet-
tivamente, a 3 mesi di detenzione e, entrambe le volte,
all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, pene sospese con-
dizionalmente. La prima di queste ultime condanne è stata
inflitta per falsità in documenti e ricettazione, la secon-
da per aver messo in circolazione monete false nonché per
falsità in documenti. È vero che, considerate singolarmen-
te, le infrazioni penali non sono particolarmente gravi. In
effetti, le pene private di libertà inflitte all'interessa-
to sono largamente al di sotto del limite indicativo di due
anni a partire dal quale, per consolidata prassi, va negata
l'autorizzazione di soggiorno al coniuge straniero di un
cittadino svizzero che vive in Svizzera da poco tempo (DTF
120 Ib 6 consid. 4b; 110 Ib 201). Anche se le stesse vengo-
no cumulate, il menzionato limite non è raggiunto. Senonché
la gravità della violazione dell'ordine e della sicurezza
pubblici rimproverata al ricorrente non va minimizzata. Nel
caso precipuo, la stessa non è dovuta ad un'infrazione uni-
ca sanzionata con una pesante condanna penale, ma al fatto
che l'ordine pubblico è stato ripetutamente disatteso. A
ciò si aggiunge il pericolo di recidiva che non va trascu-
rato, soprattutto se si considera che il ricorrente non ha
avuto scrupoli ad infrangere la legge durante la procedura
di ricorso cantonale. Non va poi dimenticato che, oltre le
già citate condanne, il ricorrente ha interessato a più ri-
prese le autorità di polizia e giudiziarie. Nel 1992, 1996
e 1998 è stato inchiestato per truffa, tentata truffa e
probabile truffa. Il 16 giugno 1995, è stato allestito nei
suoi confronti un rapporto di arresto per violazione del
bando e ordine di arresto (multa non pagata per infrazione
alla LCStr), a cui ha fatto seguito un decreto di abbandono

per intervenuto pagamento. Il 29 febbraio 1996 è stato tro-
vato in possesso di un passaporto falso, utilizzato scien-
temente per uscire dalla Svizzera. Nell'ottobre 1998 è sta-
to denunciato per frode allo scotto (fr. 5'669.80), denun-
cia poi ritirata, il debito essendo stato saldato. Il 18
novembre 1998 è stato trovato in possesso, unitamente ad un
terzo, di un certificato di deposito falso per un importo
di US$ 10 milioni. Va poi rilevato che il ricorrente, come
da lui stesso ammesso, quando non era in grado di pagare
l'affitto degli appartamenti locati per lui e la sua fami-
glia, aveva l'abitudine di traslocare, lasciando scoperto
il dovuto. Inoltre questi, nel corso degli anni, ha accu-
mulato ingenti debiti, dato che come risulta dagli atti, a
suo carico vi sono precetti esecutivi per oltre fr.
400'000.--, ai quali vanno aggiunti 12 attestati di carenza
di beni per fr. 25'949.--.

  Stante quanto precede, si deve dunque considerare
che vi è un interesse pubblico importante ad allontanare
dalla Svizzera chi, come il ricorrente, commette piccole e
medie infrazioni e con il suo comportamento generale dimo-
stra di non essere capace di adattarsi alle regole sociali
e all'ordinamento giuridico del nostro Paese, ciò che per-
mette di ammettere pure l'esistenza di un motivo di espul-
sione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS.

  4.-  Resta dunque da determinare se la decisione
litigiosa, fondata dal punto di vista dell'art. 10 cpv. 1
lett. a e b LDDS, sia pure rispettosa, in maniera generale,
del principio di proporzionalità e, in particolare, delle
esigenze poste dagli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS.

  a)  Il ricorrente, nato nel 1945, è entrato nel no-
stro Paese nell'ottobre 1984, all'età di trentanove anni, e
vi risiede ininterrottamente da allora, cioè da quasi sedi-
ci anni. Il fatto di aver soggiornato in Svizzera durante

un periodo di tempo così lungo costituisce un elemento di
sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi
che entrano in gioco per valutare la proporzionalità di una
misura d'espulsione. Vi è però da prendere in considerazio-
ne il comportamento generale del ricorrente, il quale, pur
non avendo commesso dei reati di particolare gravità, ha
comunque mostrato un'incapacità pressoché totale di sapersi
adattare alle regole vigenti nel nostro Paese (cfr. consid.
3e).

  b)  Dal 1984 il ricorrente è sposato con una citta-
dina svizzera, con la quale ha avuto tre figli, ugualmente
cittadini svizzeri i quali hanno oggi, rispettivamente 19,
16 e 14 anni. Per quanto concerne i suoi famigliari va os-
servato in primo luogo che appare poco probabile potere
esigere da loro che seguano il marito, rispettivamente pa-
dre, in Croazia, paese dove non hanno mai vissuto, di cui
non parlano la lingua e i cui usi e costumi sono molto dif-
ferenti di quelli ai quali sono abituati in Svizzera. Va
poi rilevato che, nell'ambito della ponderazione degli in-
teressi, l'intensità del legame coniugale costituisce un
criterio molto importante. Più questo legame è intenso, più
il rifiuto di concedere un'autorizzazione di soggiorno dev'
essere pronunciato con ritegno. Su questo punto il ricor-
rente afferma che, contrariamente all'assunto dei giudici
cantonali, la sua relazione coniugale ha ripreso dall'ago-
sto 1999 e da allora è effettivamente vissuta. Sostiene che
ciò sarebbe comprovato da documenti figuranti agli atti e
rimprovera pertanto ai giudici cantonali di aver accertato
in modo manifestamente inesatto i fatti, violando inoltre
regole essenziali di procedura, in particolare gli art. 18
e 19 della legge ticinese di procedura per le cause ammini-
strative, del 19 aprile 1966 (LPamm), nonché gli art. 29
Cost. e 6 CEDU, in quanto sarebbero state rifiutate le pro-
ve da lui offerte per provare quanto avanzato, segnatamente
l'audizione della moglie e dei figli.

  La Corte cantonale, rilevando che il ricorrente vi-
veva separato dalla propria famiglia dal 1997, ha conside-
rato che l'affermazione secondo cui era tornato a vivere
con i suoi famigliari dall'agosto 1999, corroborata da di-
chiarazioni scritte di questi ultimi, appariva costruita
con meri fini processuali e non poteva essere tutelata. A
suo parere, il ricorrente - il quale sapeva dall'inizio
della procedura che il suo permesso non era stato rinnovato
poiché non conviveva più con la moglie e i figli - se aves-
se effettivamente ripreso la vita comune come sostenuto, ne
avrebbe immediatamente informato le istanze interessate in-
vece di aspettare più di un anno per farlo, come accaduto
in concreto. In queste condizioni non ha ritenuto necessa-
rio sentire la moglie e i figli in quanto la loro testimo-
nianza, a suo avviso, non avrebbe portato alcun elemento di
rilievo per il giudizio, dato che agli atti figuravano suf-
ficienti prove sulla sussistenza del legame coniugale e la
residenza effettiva dello straniero.

  c)  Come già rilevato in precedenza, quando, come
in concreto, la decisione querelata emana da un'autorità
giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato dall'accer-
tamento dei fatti, salvo se questi risultino manifestamente
inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).

  Nella fattispecie concreta, è incontestato che il
ricorrente, dopo più di 13 anni di matrimonio, si è separa-
to dalla moglie, anche se non è possibile determinare con
esattezza quando ciò sia accaduto. In effetti egli stesso
ha affermato, da un lato, essersi separato nella primavera
1997 (cfr. osservazioni del 17 maggio 1999 al Consiglio di
Stato, pag. 2) e, dall'altro, nel maggio 1998 (cfr. verbale
del 26 marzo 1999 della pretura di Lugano, sezione 6; ver-
bale di interrogatorio del 16 settembre 1998 della polizia

cantonale di Lugano). Al riguardo va rilevato che quest'ul-
tima data corrisponde al momento in cui sua moglie ha loca-
to in proprio nome un nuovo appartamento in via X.________,
a Viganello. Non va tuttavia negletto il fatto che quest'
ultima, unitamente ai figli, ha percepito prestazioni assi-
stenziali dal dicembre 1997, ciò che porterebbe a pensare
che la separazione è intervenuta già nel 1997. Dagli atti
risulta pure che dal maggio del 1998 il recapito del ricor-
rente è sempre stato quello di via X.________, a Viganello,
e che lo stesso era noto alle autorità ticinesi di polizia
degli stranieri (cfr. numerosa corrispondenza agli atti tra
varie autorità cantonali). Senonché, contrariamente a quan-
to affermato dall'interessato, tale elemento non è, di per
sé, determinante per stabilire se vi sia stata o meno ri-
presa della vita coniugale - intervenuta secondo questi il
12 agosto 1999 - dato che questo indirizzo è stato indicato
come recapito anche per il periodo in cui l'insorgente vi-
veva separato dalla moglie (cfr. procura rilasciata il 25
marzo 1999) e non solo dal 12 agosto 1999, ossia da quando
egli, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe tornato a vive-
re con lei. Non va poi trascurato il fatto che, come osser-
vato dai giudici cantonali, il ricorrente stesso ha atteso,
senza fornire alcuna valida spiegazione in proposito, più
di un anno prima d'informare le competenti autorità di que-
sto elemento importante, disattendendo così il proprio do-
vere di collaborare attivamente all'accertamento della fat-
tispecie. Su questo punto va anche constatato che, come
emerge dall'inserto di causa, secondo le ricerche effettua-
te dalle autorità cantonali egli è risultato irreperibile
nonché irraggiungibile a tale indirizzo (cfr. risposta del
12 agosto 1999 dell'Ufficio controllo abitanti di Viganello
alla lettera del 6 agosto 1999 dell'Ufficio del sostengo
sociale e dell'inserimento), senza che siano mai state
fornite spiegazioni in proposito. Solo nel febbraio 2000 il
ricorrente si è presentato personalmente all'Ufficio

controllo abitanti di Viganello per confermare la sua pre-
senza, dal 12 agosto 1999, all'indirizzo sopraindicato. Or-
bene, non va dimenticato che il solo fatto di dichiarare di
vivere allo stesso recapito non può essere sufficiente per
comprovare la volontà di continuare a fondare un'autentica
comunità coniugale. Inoltre va anche rilevato che i suoi
famigliari hanno percepito prestazioni assistenziali fino
alla fine del 1999 ciò che sorprende, se effettivamente
fossero già tornati a vivere tutti assieme. Infine, si può
constatare che le lettere scritte dalla moglie e dai figli
figuranti negli atti, nelle quali viene confermata l'effet-
tiva esistenza di una comunione domestica, sono state re-
datte solo nel novembre 2000 e prodotte solo dinanzi alla
Corte cantonale, allorché già le precedenti istanze inte-
ressate avevano rilevato nei loro giudizi la mancanza di
un'effettiva convivenza.

  d)  Da quanto teste esposto emerge, da un lato, che
i fatti accertati dalla Corte cantonale non appaiono mani-
festamente inesatti, soprattutto se si considera che se vi
sono degli elementi che non concordano, gli stessi sono do-
vuti in gran parte alle dichiarazioni contraddittorie rila-
sciate dal ricorrente medesimo; dall'altro, che non sono
state disattese regole essenziali di procedura, in primo
luogo l'art. 18 LPamm, che impone all'autorità cantonale un
obbligo di accertamento, il quale in concreto risulta osse-
quiato. Va poi osservato che l'art. 6 CEDU non si applica
alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri
(Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2a
ed. n. 52 ad art. 6 pag. 190; Soyer/De Salvia, La Conven-
tion européenne des droits de l'homme, Paris 1995, pag.
253; Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 252 ad art. 6; Velu/Ergec, La
Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles
1990, n. 425 pag. 380). Infine, per quanto concerne la
lamentata violazione del diritto di essere sentito dovuta

alla mancata audizione dei famigliari del ricorrente (art.
29 Cost.) va osservato che i giudici cantonali potevano
considerare, viste le lettere di costoro figuranti agli at-
ti nonché tutti gli altri elementi ivi figuranti, che que-
sti ultimi non avrebbero portato elementi di rilievo o
nuovi per la causa. Un tale apprezzamento anticipato delle
prove non risulta essere inficiato d'arbitrio.

  e)  Visto quanto precede, ne discende che nell'am-
bito della ponderazione di tutti gli elementi determinanti,
l'interesse pubblico ad allontanare il ricorrente dalla
Svizzera risulta preponderante rispetto all'interesse pri-
vato di quest'ultimo a rimanere nel nostro Paese. Questi in
effetti, malgrado la lunga permanenza, non sembra essere
riuscito ad integrarsi: lo dimostrano le condanne, il fatto
che abbia ripetutamente interessato le autorità di polizia
e giudiziarie, il nutrito numero di attestati di carenza
beni emessi a suo carico, gli ingenti debiti contratti.
Inoltre, non essendovi più un legame coniugale intatto ed
effettivamente vissuto, ne deriva che l'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera non incide sulla sua vita di cop-
pia. Per quanto concerne i figli, dei quali uno è ormai
maggiorenne, va osservato che, anche se i contatti persona-
li saranno forzatamente limitati, il ricorrente avrà comun-
que la possibilità di vederli nell'ambito di soggiorni tu-
ristici. In concreto, un'attenta ponderazione di tutti gli
interessi in gioco permette di ritenere che sia il rifiuto
del rilascio di un permesso di domicilio, sia quello di
rinnovare il permesso di dimora annuale appaiono proporzio-
nati, sia sotto il profilo dell'art. 7 LDDS, sia sotto
quello dell'art. 8 CEDU (cfr. consid. 3c), anche se in as-
senza di una vita famigliare intatta ed effettivamente vis-
suta appare dubbio che il ricorrente possa invocare quest'
ultimo disposto. Del resto il ricorrente, stante al curri-
culum vitae da lui prodotto il 5 marzo 1996 è rimasto in
patria sino all'età di 19 anni, allorquando è partito per

la Germania: il suo rientro nel paese natio, sebbene legato
a notevoli inconvenienti, non pregiudica quindi in maniera
eccessiva la sua risocializzazione.

  f)  Per i motivi esposti, la decisione querelata si
rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere re-
spinto e il giudizio impugnato confermato.

  5.- a)  Con l'emanazione del presente giudizio, la
richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenu-
ta priva d'oggetto.

  b)  Il ricorrente ha chiesto di essere posto al be-
neficio dell'assistenza giudiziaria (art. 152 OG). Senon-
ché, invitato a fornire le prove della sua indigenza, egli
non ha prodotto alcun documento nel termine assegnatogli a
tale fine, ma ha invece versato l'anticipo chiestogli a ti-
tolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte. In que-
ste condizioni, l'istanza va respinta. Le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si accor-
dano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La domanda di assistenza giudiziaria è respin-
ta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  4.  Comunicazione al rappresentante del ricorrente,
al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.

Losanna, 12 ottobre 2001
viz

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,