Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.197/2001
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2A.197/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                       5 luglio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hartmann e Betschart.
Cancelliere: Albertini.

                          _______

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 25
aprile 2001 dalla Società svizzera di radiotelevisione (SRG
SSR idée suisse), Berna, rappresentata dal proprio Servizio
giuridico, Berna, contro la decisione emanata l'8 dicembre
2000 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia ra-
diotelevisiva, con cui è stato accolto il ricorso proposto
da Raoul Ghisletta, Lugano, e 22 cofirmatari, tutti patro-
cinati dall'avv. Carlo Verda, Viganello, concernente la
violazione di disposizioni in materia di programmi televi-
sivi (trasmissione "Il Regionale" diffusa il 28 giugno 2000
dalla Televisione svizzera di lingua italiana);

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  Il 28 giugno 2000 la Televisione svizzera di
lingua italiana (TSI) ha diffuso, nell'ambito della rubrica
informativa serale "Il Regionale", dei servizi sui dibatti-
ti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, tenutisi quel
giorno. Un filmato, della durata di circa due minuti e mez-
zo, era dedicato alla discussione e al voto del Parlamento
ticinese sulla richiesta da parte dei deputati Raoul Ghi-
sletta e Giuseppe "Bill" Arigoni, di avviare una procedura
contro i membri del Consiglio di Stato, intesa alla resti-
tuzione delle indennità annue forfetarie sancite da un re-
golamento interno promulgato il 17 maggio 1999 dal Governo.

  B.-  Adito su reclamo proposto da Raoul Ghisletta
contro il menzionato servizio, l'organo di mediazione dell'
emittente, nel proprio rapporto del 18 agosto 2000, ha ri-
tenuto l'emissione conforme ai principi di programma e alle
normative sulla radiotelevisione.

  C.-  Il 18 settembre 2000 Raoul Ghisletta e 22 co-
firmatari sono insorti all'autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva (in seguito anche: AIRR), la
quale, con decisione dell'8 dicembre 2000, ne ha accolto il
ricorso, in quanto ammissibile. Ha concluso che la trasmis-
sione in questione ha violato la legge sulla radiotelevi-
sione e ha invitato la Società svizzera di radiotelevisione
(SRG SSR idée suisse) (in seguito: SSR) a informare entro
60 giorni l'autorità di ricorso sulle misure intese a rime-
diare alla violazione.

  D.-  Il 25 aprile 2001 la SSR ha inoltrato al Tri-
bunale federale un ricorso di diritto amministrativo contro
tale decisione, chiedendo che essa sia annullata e che le

spese di procedura siano poste a carico dell'autorità indi-
pendente di ricorso in materia radiotelevisiva. Censura una
violazione del diritto federale (art. 4 e 5 della legge fe-
derale sulla radiotelevisione, del 21 giugno 1991 [LRTV; RS
784.40], e art. 93 Cost.) nonché un accertamento inesatto
dei fatti rilevanti.

  Raoul Ghisletta e i 22 cofirmatari hanno chiesto la
reiezione dell'impugnativa con protesta di spese e ripeti-
bili, mentre l'Autorità indipendente di ricorso in materia
radiotelevisiva ha rinunciato a presentare una risposta.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Interposto contro una decisione dell'autorità
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva sulla
conformità di un'emissione alle disposizioni in materia di
programmi, il ricorso di diritto amministrativo, tempesti-
vo, è di principio ricevibile conformemente agli art. 65
cpv. 2 LRTV e 97 segg. OG. In qualità di emittente conces-
sionaria, la SSR è legittimata ai sensi dell'art. 103 lett.
a OG a ricorrere contro una decisione che accerta una vio-
lazione delle disposizioni in materia di programmi televi-
sivi, e che pertanto la colpisce nell'autonomia attribuita-
le dagli art. 93 cpv. 3 Cost. e 5 LRTV (DTF 126 II 7 con-
sid. 2a inedito, 125 II 624 consid. 1 inedito; Gabriel Boi-
nay, La contestation des émissions de la radio et de la té-
lévision, Porrentruy 1996, pag. 216 n. 571).

  2.- a)  Con il rimedio presentato, la ricorrente
può fare valere la violazione del diritto federale compreso
l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104
lett. a OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF
125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii),

così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Nondimeno,
considerato che l'autorità indipendente di ricorso in mate-
ria radiotelevisiva è assimilata a un'autorità giudiziaria,
l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale,
salvo se essi risultino manifestamente inesatti o incomple-
ti oppure siano stati accertati violando norme essenziali
di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 497 consid.
1b/aa, 122 II 471 consid. 2a, 121 II 359 consid. 2b). Que-
sto Tribunale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza
della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).

  b)  Quale organo della giustizia amministrativa, il
Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del
diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vinco-
lato dai considerandi della decisione impugnata, né dai mo-
tivi invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e
riferimenti). Come l'autorità precedente, anche il Tribu-
nale federale deve rispettare l'art. 93 cpv. 3 Cost., che
garantisce l'autonomia nella concezione dei programmi. In
questo senso, considerata la particolare natura del con-
trollo delle emissioni radiotelevisive, la prassi ha ri-
conosciuto all'autorità indipendente di ricorso, specia-
lizzata in materia radiotelevisiva, una certa latitudine di
giudizio - che il Tribunale federale deve rispettare - per
tracciare il limite tra quanto rientra ancora nella libertà
di concezione dei programmi e quanto invece vi esula (DTF
125 II 497 consid. 1b/bb, 121 II 359 consid. 2a, 119 Ib 166
consid. 2a/bb e relativi richiami).

  3.- a)  Oggetto del litigio è il quesito di sapere
se con il servizio televisivo contenuto nella rubrica in-
formativa serale "Il Regionale" del 28 giugno 2000, dedica-
to alla sintesi della discussione e del voto del Gran Con-
siglio sull'avvio di una procedura contro i membri del Con-
siglio di Stato intesa alla restituzione delle indennità

annue forfetarie, la ricorrente ha violato le disposizioni
in materia di programmi televisivi.

  b)  L'art. 93 cpv. 2 Cost. stabilisce che radio e
televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo
culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'in-
trattenimento (prima frase); inoltre, presentano gli avve-
nimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la plu-
ralità delle opinioni (terza frase). Il capoverso 3 del di-
sposto garantisce l'indipendenza della radio e della tele-
visione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi.

  Questi principi sono concretati nella legge federa-
le sulla radiotelevisione. L'art. 3 LRTV, che si riferisce
al mandato dell'emittente, sancisce, per quanto qui d'inte-
resse, che la radiotelevisione deve nel suo insieme contri-
buire alla libera formazione delle opinioni degli ascolta-
tori e dei telespettatori, offrir loro un'informazione ge-
nerale, diversificata e fedele, contribuire alla formazione
e allo svago e incentivare il civismo (cpv. 1 lett. a).
Questi principi valgono, in special modo, per la SSR: tra-
mite una concezione equilibrata dei programmi, essa contri-
buisce in particolare alla libera formazione delle opinio-
ni, segnatamente proponendo un'informazione fedele, attenta
in primo luogo agli avvenimenti di interesse nazionale e
relativi alle regioni linguistiche (art. 26 cpv. 2 lett. b
LRTV). Secondo l'art. 4 LRTV, che disciplina i principi ap-
plicabili all'informazione, i programmi devono presentare
correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed
esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni (cpv.
1); le opinioni personali e i commenti devono essere rico-
noscibili come tali (cpv. 2). Conformemente all'art. 5 cpv.
1 LRTV, le emittenti concepiscono liberamente i loro pro-
grammi e ne sono responsabili (cpv. 1); salvo disposizioni
contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vin-
colate da istruzioni di autorità federali, cantonali o

comunali (cpv. 2); infine, nessuno può avvalersi della
legge sulla radiotelevisione per esigere da un'emittente la
trasmissione di determinate produzioni e informazioni (cpv.
3).

  c)  Le disposizioni in materia di concezione di
programmi radiotelevisivi perseguono l'obiettivo principale
di tutelare il pubblico da qualsiasi influenza illecita da
parte dei media audiovisivi. L'obbligo d'obiettività, de-
sunto dall'art. 4 LRTV, esige che l'ascoltatore e il tele-
spettatore, in base ai fatti e alle opinioni diffusi, pos-
sano farsi un quadro il più attendibile possibile della si-
tuazione e formarsi liberamente una propria opinione in me-
rito. Il principio della veridicità impone all'emittente di
diffondere obiettivamente i fatti; l'ascoltatore e il tele-
spettatore devono essere informati sui punti controversi
affinché possano farsi una propria idea sull'oggetto del
servizio (DTF 122 II 471 consid. 4a, 121 II 359 consid. 3,
119 Ib 166 consid. 3a e relativi riferimenti; Martin Dumer-
muth, Rundfunkrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René
Rhinow/Ulrich Zimmerli [editori], Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, vol. 2, pag. 27
n. 67). Il criterio essenziale è costituito dalla diligenza
giornalistica richiesta per la preparazione e la presenta-
zione del tema: le esigenze in merito non possono però es-
sere stabilite in modo generico bensì nel singolo caso,
avuto riguardo delle circostanze specifiche così come della
natura e delle caratteristiche del tipo di trasmissione
(DTF 121 II 29 consid. 3a, 359 consid. 3, 119 Ib 166 con-
sid. 3 e richiami; Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit., pag.
34 segg. n. 83 segg.). Entro questi limiti, l'emittente
dispone di un'ampia autonomia relativamente alla concezione
e alla struttura dei programmi, con particolare riguardo
alla scelta dei temi, degli interlocutori, della forma e
dei contenuti della trasmissione (Franziska Barbara Grob,
Die Programmautonomie von Radio und Fernsehen in der

Schweiz, tesi Zurigo 1994, pag. 100). In questo quadro, il
principio di una corretta presentazione degli avvenimenti
non esige - tranne in campi particolarmente sensibili, come
può essere il caso per le trasmissioni elettorali - che
tutti i punti di vista siano presentati in maniera equiva-
lente da un profilo qualitativo e quantitativo: determinan-
te è che gli utenti possano riconoscere che, e in quale mi-
sura, un'informazione sia controversa (sentenze inedite del
12 settembre 2000 in re M. c. SSR e AIRR consid. 2b/cc, e
del 3 febbraio 1997 nella causa S. c. SSR e AIRR consid.
2b/cc; Grob, op. cit., pag. 178). A motivo dell'autonomia
di programma garantita all'emittente, un intervento dello
Stato nell'ambito della sorveglianza dei programmi si giu-
stifica non già se un servizio non soddisfa pienamente sot-
to tutti i punti di vista, bensì solo se, dall'impressione
globale che suscita, non rispetta le esigenze minime in
materia di programmi, sancite, segnatamente, dall'art. 4
LRTV (DTF 121 II 359 consid. 3, 114 Ib 204 consid. 3a;
Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit., pag. 28 seg. n. 70
segg.).

  4.- a)  Con il servizio televisivo in esame, l'
emittente ha proposto, in una sintesi di due minuti e mezzo
circa, un tema della cronaca parlamentare ticinese di quel
giorno. La presentatrice in studio ha introdotto il servi-
zio annunciando che il Parlamento aveva discusso anche
dell'indennità forfetaria che il Consiglio di Stato si era
dato al suo interno e che aveva suscitato la protesta dei
due deputati della Sinistra Raoul Ghisletta e Bill Arigoni,
i quali avevano chiesto di avviare un'azione di risarcimen-
to contro il Governo. Nel servizio - sullo sfondo di imma-
gini dedicate ai lavori parlamentari, alla procedura di
voto e ai membri del Governo - la cronista della TSI ha
riassunto gli argomenti della minoranza commissionale, che
sollecitava l'avvio di un'azione di risarcimento, e quelli

della maggioranza, che invece lo rifiutava. Nel filmato so-
no stati inoltre diffusi un estratto dell'intervento alla
tribuna del relatore di maggioranza e la reazione del Pre-
sidente del Governo. Infine, la cronista ha reso noto l'
esito del voto, ossia la reiezione della proposta con 32
voti contro 20 e 2 astensioni.

  b) aa)  Secondo l'Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva, l'emittente non ha rispettato
il suo obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti
in un settore delicato e controverso come quello della for-
mazione dell'opinione pubblica in ambito politico, violando
così l'art. 4 LRTV. A suo avviso, le lacune constatate sia
nella presentazione (orale) degli argomenti sia nella scel-
ta delle immagini hanno impedito ai telespettatori di for-
marsi la propria opinione sul contenuto del dibattito gran-
consigliare. L'autorità ha anzitutto riscontrato uno squi-
librio nella presentazione, "tale da indurre il pubblico in
errore, dandogli a intendere che gli argomenti della mino-
ranza potevano essere considerati così poco seri da non es-
sere neppure stati presentati al plenum". Inoltre, benché
disponesse di tutto il materiale filmato, l'emittente ha
scelto di mostrare soltanto i volti dei rappresentanti del-
la maggioranza commissionale e del Presidente del Governo,
senza passare alcuna immagine degli esponenti della mino-
ranza, creando così un disequilibrio evidente nel riassunto
filmato del dibattito. Quest'assenza di immagini ha contri-
buito, secondo l'autorità, a ridurre ulteriormente la cre-
dibilità degli argomenti della minoranza, che costituiva
una frangia tutt'altro che trascurabile dei deputati, com'è
stato confermato anche dall'esito del voto. A suo avviso,
la brevità della sequenza non basta, da sola, a giustifica-
re tale lacuna: la necessità di riassumere un dibattito,
sia pure in due minuti e mezzo, non impediva la diffusione
di qualche immagine degli esponenti della minoranza.

  bb)  Nell'impugnativa la SSR non contesta seriamen-
te i fatti posti a fondamento della decisione impugnata,
bensì nega che l'emissione in discussione possa essere con-
siderata lesiva delle norme in materia di programmi radio-
televisivi. A suo avviso, il servizio in rassegna ha forni-
to al pubblico gli elementi essenziali affinché quest'ulti-
mo potesse formarsi una propria opinione sul tema in di-
scussione. Eventuali manchevolezze del servizio rientrereb-
bero ancora nell'autonomia di programma.

  c)  La valutazione e le conclusioni dell'Autorità
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva non pos-
sono essere condivise, anche tenendo in debita considera-
zione l'ampia latitudine di giudizio di cui essa dispone
nell'ambito del controllo delle emissioni radiotelevisive.

  aa)  Come afferma a ragione la ricorrente, il tema
oggetto del servizio televisivo litigioso non è di valenza
primaria nel contesto politico e sociale del Cantone Tici-
no, tale da richiedere un esposto che consentisse una pano-
ramica globale e approfondita dell'argomento. Del resto, né
nella decisione impugnata, né nelle osservazioni dei resi-
stenti privati, si sostiene che il filmato, d'una durata di
un paio di minuti, fosse troppo breve, ossia inadeguato ri-
spetto all'importanza del tema. Certo, quest'ultimo va in-
serito nel quadro di un dibattito politico-istituzionale e
in quest'ambito la SSR detiene, in applicazione dell'art.
26 cpv. 2 lett. b LRTV, una responsabilità specifica nel
processo di formazione delle opinioni, considerato che le
emissioni di carattere politico hanno un effetto tangibile
sulla libera formazione della volontà popolare e sono su-
scettibili, quindi, di influenzare i risultati di votazioni
ed elezioni imminenti (DTF 125 II 497 consid. 3b/aa, v. an-
che DTF 98 Ia 73 consid. 3c). Sennonché, il tema del servi-
zio non può, oggettivamente, essere qualificato come parti-
colarmente sensibile, tanto da porre esigenze elevate all'

obbligo di obiettività. Del resto, il dibattito non costi-
tuiva un confronto elettorale né concerneva un oggetto su
cui si sarebbero espressi i cittadini in votazione popola-
re. Il quesito di sapere se l'attribuzione di un'indennità
forfetaria ai membri del Governo ticinese imponesse la pro-
mozione di una procedura giudiziaria in vista di una resti-
tuzione delle somme è stato circoscritto al solo dibattito
parlamentare e ha trovato, in quella forma, la sua conclu-
sione con il voto dei deputati, che hanno rigettato la pro-
posta.

  bb)  Per quanto riguarda specificamente le caratte-
ristiche e il tipo di trasmissione, il filmato televisivo
contestato rientra nella categoria dell'attualità parlamen-
tare. Come affermato anche nell'impugnativa, la cronaca
parlamentare ha esigenze diverse da quelle dell'analisi e
dell'approfondimento politico: il suo carattere essenzial-
mente informativo non persegue l'obiettivo di riprodurre in
ogni dettaglio il confronto delle tesi dibattute in parla-
mento, né consente di rispecchiarne tutte le sfumature, co-
me invece si può pretendere da trasmissioni d'inchiesta
giornalistica o di approfondimento. Il carattere succinto
della cronaca parlamentare trova poi riscontro - come nel
caso specifico - nella generale breve durata dei servizi.
In questo senso non occorre che tutti i punti di vista sia-
no presentati in maniera perfettamente equilibrata da un
profilo qualitativo e quantitativo, tanto più se il servi-
zio televisivo concerne fatti avvenuti il giorno medesimo,
ciò che impone un allestimento del resoconto in tempi brevi
(DTF 114 Ib 204 consid. 3e; Martin Dumermuth, Die Programm-
aufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, tesi, Ba-
silea 1992, pag. 360 ff.; Boinay, op. cit., pag. 68 segg.
n. 186 segg.; Grob, op. cit., pag. 165). In merito, va ri-
conosciuta all'emittente un'ampia latitudine nella scelta
del materiale disponibile da incorporare nell'emissione,

così come nella determinazione delle sue proporzioni (Boi-
nay, op. cit., pag. 69 n. 188; Grob, op. cit., pag. 176).
Orbene, nel servizio contestato - introdotto dalla presen-
tatrice in studio, che ne ha anticipato brevemente il tema,
menzionando tra l'altro il nome dei due deputati all'origi-
ne dell'istanza parlamentare - sono stati riassunti oral-
mente (in una frase) gli argomenti essenziali sollevati
dalla minoranza e dalla maggioranza commissionale. Né dall'
inserto di causa né tantomeno dalla decisione impugnata o
dalle osservazioni dei resistenti si evincono elementi in-
tesi a ritenere difforme dagli avvenimenti il contenuto di
queste informazioni. Neppure è contestato all'emittente di
avere omesso fatti importanti, decisivi per una presa di
coscienza corretta del tema da parte dei teleutenti. Alla
luce delle esigenze descritte in materia di cronaca e con-
siderato che il tema non toccava aspetti particolarmente
sensibili, un esposto sommario, limitato agli elementi es-
senziali, come quello proposto nel servizio, è da conside-
rare - nel contesto specifico - sufficiente per inquadrare
il dibattito e per capire gli intendimenti della minoranza
commissionale (cfr. anche, in generale, Boinay, op. cit.,
pag. 72 n. 195).

  Piuttosto, il rimprovero mosso alla ricorrente
dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotele-
visiva risiede nel fatto che la cronista parlamentare si
sarebbe limitata a riassumere le tesi della minoranza, sen-
za però illustrarle visivamente, soffermandosi invece, an-
che dal profilo delle immagini, sugli argomenti della mag-
gioranza e sulla reazione del Consiglio di Stato, ciò che
costituirebbe uno squilibrio nella presentazione, tale da
considerare poco serie le argomentazioni della minoranza e
quindi idoneo a indurre il pubblico in errore. Questa opi-
nione non può essere condivisa. Al centro dell'interesse
del servizio vi erano il tema in quanto tale e l'esito del-
la relativa votazione: considerato, come s'è appena visto,

che gli argomenti essenziali della minoranza sono stati
menzionati, l'emittente poteva, conformandosi al risultato
del voto del Gran Consiglio, porre un certo accento - senza
per questo violare gli art. 3 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 1
LRTV - sull'opinione della maggioranza dei deputati, mo-
strando un'affermazione incisiva del relatore di maggioran-
za e la reazione risentita e spontanea di un Consigliere di
Stato, in qualità di persona direttamente interessata. Va-
lutate nel contesto globale del servizio, le presentazioni
scelte dal responsabile dell'emissione - verosimilmente
privilegiate per il loro impatto polemico, senza che ciò
sia di per sé illecito (sentenza inedita dell'11 ottobre
1990 nella causa B. c. SSR e AIRR, consid. 3; Dumermuth,
Rundfunkrecht, op. cit., pag. 33 n. 80) - non hanno messo
in dubbio la correttezza delle informazioni diffuse né han-
no impedito ai telespettatori, contrariamente alla conclu-
sione a cui è giunta l'autorità precedente, di potersi for-
mare liberamente una propria opinione. Certo, il fatto che
non siano state proposte le immagini di rappresentanti del-
la minoranza commissionale, rispettivamente dei deputati
all'origine del dibattito, oppure ancora un breve stralcio
dell'intervento alla tribuna del relatore della minoranza,
come contrappeso all'esposto del rappresentante della mag-
gioranza, può apparire opinabile da un profilo stilistico-
giornalistico, ma ciò non ha oggettivamente impedito ai te-
leutenti di carpire il contenuto e la sostanza del tema di-
battuto, il quale, come già illustrato in precedenza, non
rientra nella categoria degli argomenti particolarmente
sensibili. Si può poi aggiungere, a titolo abbondanziale,
che all'osservatore attento della politica cantonale il te-
ma in discussione era noto, siccome sia la stampa che la
televisione vi avevano dato risalto: in particolare la
stessa TSI - ed è incontestato - aveva trattato l'argomento
nei mesi di settembre e dicembre 1999, in due precedenti
edizioni de "Il Regionale", riportando, tra l'altro, le im-
pressioni di Raoul Ghisletta e di due cofirmatari.

  Dagli elementi esposti, vagliati nella loro globa-
lità, si deve concludere che il servizio litigioso, pur non
risultando perfettamente equilibrato dal profilo stilistico
in tutti i punti, non ha avuto un effetto manipolatorio nel
senso che non ha impedito al telespettatore di potersi for-
mare liberamente un'opinione (cfr. DTF 121 II 359 consid. 3
e 4; Boinay, op. cit., pag. 16 n. 41). In definitiva, dando
voce e immagine sia alla maggioranza che al Governo, ri-
spettivamente al suo Presidente, e menzionando la minoranza
e i promotori nella presentazione del servizio, l'emittente
ha evidenziato - lecitamente - i punti salienti dell'infor-
mazione, ossia l'argomento come tale e l'esito del voto
granconsigliare. Gli appunti che le possono essere mossi
riguardano, per il vero, solo aspetti di sensibilità gior-
nalistica, i quali, non mutando l'impressione generale ri-
cavata dal servizio, rientrano ancora nei limiti del manda-
to di prestazione e dell'ampia libertà nella concezione dei
programmi garantita all'emittente dagli art. 93 Cost. e 5
LRTV (v. anche Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit., pag. 33
n. 79; Grob, op. cit., pag. 176).

  d)  Ne discende che il servizio litigioso non viola
il diritto in materia di programmi televisivi, in partico-
lare il principio dell'obiettività sancito dall'art. 4
LRTV.

  5.- a)  Il ricorso di diritto amministrativo risul-
ta fondato. Esso va pertanto accolto e la decisione impu-
gnata annullata.

  b)  Visto l'esito del gravame non si preleva una
tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG). I resistenti pri-
vati, all'origine dell'azione popolare ai sensi dell'art.
63 cpv. 1 lett. a LRTV davanti all'autorità precedente, non
hanno qualità di parte nella procedura di ricorso di dirit-
to amministrativo dinanzi al Tribunale federale (v. RDAF

1999 1 pag. 47 consid. 3, DTF 126 II 7 consid. 2c inedito).
In quanto interessati, essi sono informati dell'esito del
procedimento e invitati a formulare osservazioni (art. 110
cpv. 1 OG), ma non possono essere astretti al versamento
della tassa di giustizia (DTF 126 II 7 consid. 7b/aa inedi-
to; cfr. RDAF 1999 1 pag. 47 consid. 3 e consid. 5 inedi-
to). L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiote-
levisiva è dispensata dal pagamento delle spese processuali
(art. 156 cpv. 2 OG).

  c)  Alla SSR, in quanto organismo con compiti di
diritto pubblico e rappresentata dal proprio Servizio giu-
ridico, non sono assegnate, per prassi costante, ripetibili
(art. 159 cpv. 2 OG; DTF 126 II 7 consid. 7b/bb inedito,
123 II 402 consid. 6 inedito).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è
annullata. Viene accertato che il servizio della Televisio-
ne svizzera di lingua italiana diffuso nella trasmissione
"Il Regionale" del 28 giugno 2000 non ha violato le dispo-
sizioni in materia di programmi televisivi.

  2.  Non si preleva una tassa di giustizia né si as-
segnano ripetibili.

  3.  Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore
dei resistenti e all'Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva.

Losanna, 5 luglio  2001
VIZ

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,