Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.178/2001
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


2A.178/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                      20 aprile 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Betschart e Yersin.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 6
aprile 2001 da A.________ (1962), Bellinzona, contro la
decisione emessa il 7 marzo 2001 dal Tribunale ammini-
strativo del Cantone Ticino nella causa in materia di di
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora annuale che
oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ti-
cino;

        Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1.- a)  A.________, cittadino iugoslavo, si è spo-
sato il 30 dicembre 1996 con B.________, cittadina sviz-
zera. Per tal motivo gli è stato rilasciato il 23 maggio
1997 un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato,
l'ultima volta con scadenza al 22 maggio 2000. Il 19 aprile
2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canto-
ne Ticino, ritenendo che l'interessato non aveva in pratica
mai vissuto con la moglie, gli ha negato la modifica di al-
cuni dati nel permesso di dimora e l'ha invitato a lasciare
il Cantone entro il 30 giugno 2000.

  Detta decisione è stata confermata su ricorso dap-
prima dal Consiglio di Stato ticinese, il 20 settembre
2000, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 7
marzo 2001.

  b)  Il 6 aprile 2001 A.________ ha esperito dinanzi
al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo,
con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata sia
per quanto concerne la revoca del suo permesso di dimora
sia per quanto riguarda il suo allontanamento dal Cantone
Ticino.

  Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio
di allegati scritti.

  2.- a)  Il ricorrente censura la revoca del proprio
permesso di dimora. Siccome detta autorizzazione è scaduta
dal mese di maggio 2000, ossia già prima dell'inoltro del
presente gravame, egli non ha più oramai un interesse pra-
tico e attuale (cfr. DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii)

all'annullamento della revoca e non è quindi legittimato a
ricorrere ai sensi dell'art. 103 lett. a OG. Su questo pun-
to, il gravame è pertanto inammissibile. Egli contesta pure
il proprio allontanamento dal Cantone Ticino: sennonché,
contro quest'ultimo provvedimento, il ricorso di diritto
amministrativo non è dato (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4
OG).

  b)  La Corte cantonale ha d'altra parte confermato
il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora. Il ricorren-
te, sposato con una cittadina svizzera, ha, in linea di
principio, diritto al citato rinnovo in virtù dell'art. 7
cpv. 1 della legge federale concernente la dimora e il do-
micilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.
20), combinato con gli art. 4 LDDS e 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG (cfr. DTF 126 II 265 consid. 1 e rinvii): in proposito
l'impugnativa è quindi ricevibile. Va tuttavia rilevato che
su questo punto il ricorso adempie a malapena le esigenza
di motivazione di cui all'art. 108 cpv. 2 OG (cfr. DTF 118
Ib 134 consid. 2 e rinvii) ed è ai limiti dell'ammissibili-
tà.

  3. a)  I fatti accertati dal Tribunale amministra-
tivo ticinese sono vincolanti per il Tribunale federale
(art. 105 cpv. 2 OG). Nella fattispecie è incontestato che
dai primi mesi del 1998 i coniugi A.________ e B.________ -
i motivi che hanno condotto a questa separazione non essen-
do determinanti - non convivono più. Non vi è poi alcun
indizio che vi sia, da parte del ricorrente o della di lui
moglie, la possibilità di una riconciliazione o addirittura
la volontà di riprendere la vita comune. In queste condi-
zioni, il ricorrente commette un abuso di diritto a richia-
marsi ad un matrimonio che da più di tre anni esiste solo
formalmente e ciò con l'unico intento di ottenere un'auto-
rizzazione di soggiorno, scopo che non è protetto dall'art.

7 LDDS (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4a e riferimenti). Con-
fermando il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, il
Tribunale cantonale amministrativo non ha quindi disatteso
il diritto federale.

  b)  In assenza di una vera unione coniugale, il ri-
corrente non può inoltre prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione
europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Di
conseguenza, egli non può nemmeno pretendere il rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno in base a questo disposto.

  c)  Per il resto, si può rinviare ai pertinenti
considerandi della decisione querelata (art. 36a cpv. 3
OG).

  4.- a)  Manifestamente infondato, il ricorso può
essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'
art. 36a OG.

  b)  Il ricorrente adduce di avere difficoltà econo-
miche. Quand'anche si volesse considerare che egli chiede
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
la richiesta andrebbe respinta, poiché il ricorso era sin
dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art.
152 OG).

  Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1,
153 e 153a OG).

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale degli stranieri (per conoscenza).

Losanna, 20 aprile 2001
MDE

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,