Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.171/2001
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2A.171/2001

  II   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
  ******************************************************

                       4 luglio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, pre-
sidente, Hartmann e Hungerbühler.
Cancelliere: Cassina.

                         _________

Visto il ricorso di diritto amministrativo inoltrato il 30
marzo 2001 dall'Ufficio federale degli stranieri, Berna,
contro la decisione emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribuna-
le amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in mate-
ria di revoca dell'assicurazione per il rilascio di un per-
messo di dimora, che oppone il Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino a A.________ (1967), Paradiso, patrocinato
dall'avv. Rosemarie Weibel, Lugano;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________ (12.03.1967), cittadino cingalese
di etnia tamil, è entrato in Svizzera nel novembre del
1988, dove ha subito depositato una domanda d'asilo. In
quanto privo di documenti di legittimazione, egli ha di-
chiarato alle autorità elvetiche di chiamarsi B.________ e
di essere nato il 13 marzo 1969 a Uiylankulam, nello Sri
Lanka. L'istanza è stata respinta con decisione del 30
novembre 1995 dell'Ufficio federale dei rifugiati. Malgrado
ciò, la medesima autorità ha deciso di ammetterlo provviso-
riamente in Svizzera, in virtù della situazione politica
che regnava a quel tempo nel suo Paese d'origine.

  B.-  Sempre utilizzando il nominativo di
B.________, il 19 luglio 1999 A.________ ha chiesto alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino
il rilascio di un permesso di dimora annuale fuori dal
contingente, giusta l'art. 13 lett. f dell'ordinanza che
limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986
(OLS; RS 823.21). La richiesta, preavvisata favorevolmente
dalle autorità cantonali in data 5 novembre 1999, è stata
accolta il 30 dicembre successivo dall'Ufficio federale
degli stranieri. Su richiesta delle autorità ticinesi, il
10 febbraio 2000 lo straniero ha prodotto una copia del suo
certificato di nascita in inglese, munita di traduzione
autentica in lingua italiana, da cui è risultato che egli
si chiama in realtà A.________ ed è nato il 12 marzo 1967 a
Mallavi, sempre nello Sri Lanka.

  C.-  Preso atto di ciò, il 9 marzo 2000 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di revocare
l'assicurazione fornita a A.________ per il rilascio di un
permesso di dimora in suo favore. Detta autorità ha motiva-
to la propria decisione con il fatto che lo straniero aveva
ottenuto tale assicurazione fornendo false indicazioni

circa la data e il luogo di nascita, come pure in merito
all'identità sua e dei suoi genitori. La pronuncia è stata
confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone
Ticino con giudizio del 16 maggio 2000.

  Adito da A.________, il 26 febbraio 2001 il Tribu-
nale amministrativo del Cantone Ticino ha deciso di annul-
lare sia la risoluzione 9 marzo 2000 dell'autorità di prime
cure, che il citato giudizio governativo ed ha quindi ordi-
nato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di ri-
lasciare allo straniero il permesso di dimora annuale che
gli era stato in precedenza garantito.

  D.-  Il 30 marzo 2001 l'Ufficio federale degli
stranieri ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede l'annul-
lamento della predetta sentenza cantonale e la conferma
della decisione di revoca emanata il 9 marzo 2000 dalla
Sezione cantonale degli stranieri. Lamenta in sostanza la
violazione dell'art. 9 cpv. 2 lett. a della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del
26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20).

  Chiamato ad esprimersi, A.________ chiede che il
gravame sia respinto. Dal canto suo il Tribunale ammini-
strativo ha rinunciato a formulare osservazioni, dichiaran-
do di rimettersi al giudizio di codesta Corte.

      C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o  :

  1.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
sottopostogli (DTF 126 III 274 consid. 1, 124 I 11 consid.
1).

  a)  Depositato in tempo utile e nelle forme pre-
scritte dalla legge contro una decisione di ultima istanza
cantonale fondata sul diritto pubblico federale, il presen-
te ricorso, il quale non rientra in nessuna delle eccezioni
previste dagli art. da 99 a 102 OG, è di principio ammissi-
bile in virtù degli art. 97 e segg. OG.

  b)  In quanto autorità competente in materia, l'Uf-
ficio federale degli stranieri ha la facoltà di impugnare
con un ricorso di diritto amministrativo la decisione resa
il 26 febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo del Canto-
ne Ticino in materia di revoca dell'assicurazione per il
rilascio di un permesso di dimora (art. 103 lett. b OG e
art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'or-
ganizzazione del Dipartimento di giustizia e polizia
[Org-DFGP; RS 172.213.1]). Il diritto, che la legge riserva
alle autorità federali di impugnare le decisioni cantonali,
mira a garantire un'applicazione corretta e uniforme dell'
ordinamento amministrativo federale (DTF 113 Ib 219 consid.
1b). La legittimazione ad agire delle medesime non dipende
quindi dall'adempimento di particolari condizioni (DTF 125
II 633 consid. 1a).

  2.- a)  Sovvertendo in sostanza il giudizio reso
dal Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale amministra-
tivo è giunto alla conclusione che, nel caso di specie, non
sussistono le condizioni previste dalla legge, e segnata-
mente dall'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS, per revocare l'assi-
curazione per il rilascio di un permesso di dimora che era
stata a suo tempo fornita dalla Sezione degli stranieri a
A.________. I giudici cantonali hanno potuto constatare che
quest'ultimo aveva effettivamente dato delle indicazioni
inveritiere perlomeno riguardo al nome, alla data e al
luogo di nascita. Essi hanno tuttavia considerato che que-
sti dati non erano stati in nessun modo determinanti né per

lo svolgimento della procedura d'asilo, né per il rilascio
dell'assicurazione litigiosa. Ad ulteriore sostegno della
propria tesi la Corte cantonale ha ancora addotto che lo
straniero in parola risiede ormai da lungo tempo in Svizze-
ra, paese nel quale si è ben integrato mantenendo sempre un
comportamento ineccepibile.

  b)  Dal canto suo, l'Ufficio federale degli stra-
nieri contesta detti argomenti e sostiene che tra le false
indicazioni date dall'interessato e il rilascio dell'assi-
curazione del permesso di dimora sussiste un nesso di cau-
salità. Secondo detta autorità ciò risulterebbe dal fatto
che A.________ ha prodotto il suo certificato di nascita
soltanto dopo aver ottenuto dalle istanze cantonali l'assi-
curazione richiesta, e questo malgrado che detto documento
gli era stato rilasciato già nell'aprile del 1999. Inoltre,
sempre secondo l'Ufficio ricorrente, con il suo comporta-
mento menzognero A.________ avrebbe influito sull'esame
delle sue condizioni di soggiorno da parte delle autorità
federali e cantonali sia in occasione della nomina a suo
favore di un tutore, sia in occasione della procedura d'a-
silo e di quella per l'ammissione provvisoria. Oltretutto,
nel quadro dell'esame della domanda per l'ottenimento del
permesso di dimora giusta l' art. 13 lett. f OLS, sia le
autorità cantonali che quelle federali si sono pronunciate
in maniera favorevole all'interessato, partendo dal presup-
posto - poi rilevatosi errato - che il suo comportamento in
Svizzera non era mai stato oggetto di biasimo.

  3.-  Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS, il per-
messo di dimora può essere revocato quando lo straniero l'
abbia ottenuto dando indicazioni false o sottacendo scien-
temente fatti d'importanza vitale. Come rilevato dalla
Corte cantonale, costituiscono motivo di revoca soltanto le
falsità o le dissimulazioni di fatti che hanno portato l'
autorità a rilasciare il permesso. In questo senso tra la

menzogna e la misura della revoca deve sussistere un certo
nesso di causalità. Inoltre, secondo la formulazione della
predetta disposizione, il solo adempimento di queste condi-
zioni non rende obbligatoria la revoca del permesso ma con-
ferisce unicamente all'autorità competente la facoltà di
pronunciare un simile provvedimento. In tal senso quest'ul-
tima dispone di un ampio margine di apprezzamento che è te-
nuta ad esercitare in modo corretto. Inoltre essa deve va-
lutare, se, alla luce delle concrete circostanze del caso,
un'eventuale decisione di revoca sia rispettosa del princi-
pio di proporzionalità (cfr. per analogia DTF 112 Ib 473
consid. 3 e 4).

  4.- a) aa)  Nel caso di specie è pacifico che
A.________ abbia fornito alle autorità federali e ticinesi
informazioni inesatte in merito alla sua data di nascita.
Per ciò che concerne il nome dello straniero, la tesi se-
condo cui "Bavan" sarebbe il suo abituale nomignolo non è
del tutto convincente, anche perché sollevata soltanto nel
corso di procedura. In merito al luogo di nascita occorre
poi riconoscere che già il 10 marzo 1989, durante un inter-
rogatorio effettuato dalla Polizia del Cantone Ticino,
A.________ aveva chiaramente dichiarato di essere nato a
Mallavi, come riportato nel suddetto certificato, mentre
che Uiylankulam era semplicemente la località dove viveva
la sua famiglia. Per quanto attiene invece al suo cognome e
ai dati in merito ai genitori, le varie inesattezze rileva-
te sembrano più che altro riconducibili a dei problemi di
trascrizione di tali parole utilizzando le lettere dell'al-
fabeto latino. Comunque sia, resta il fatto che, perlomeno
su alcuni suoi dati personali, l'interessato ha effettiva-
mente mentito: occorre a questo punto esaminare se ciò sia
stato determinante per il rilascio dell'assicurazione
litigiosa.

  bb)  Sia la legge sulla dimora e il domicilio degli
stranieri che la legislazione federale in materia di asilo
fanno obbligo allo straniero che chiede di poter soggiorna-
re in Svizzera di informare le autorità in maniera esatta
in merito a tutte le circostanze che hanno importanza deci-
siva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS,
art. 8 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS
142.31] il quale riprende nei suoi contenuti l'art. 12a
della vecchia legge sull'asilo del 5 ottobre 1979). Tra i
dati rilevanti che lo straniero è tenuto a comunicare in
modo esatto vi sono in particolare quelli che concernono le
sue generalità. Sussiste in effetti l'evidente necessità
per le autorità elvetiche di conoscere l'esatta identità di
ogni persona risiedente sul territorio nazionale. Ora, non
vi è dubbio che A.________ non ha rispettato sino in fondo
questo suo dovere. Al momento di formulare il proprio
preavviso in merito al rilascio di un permesso di dimora
fuori dal contingente in favore di quest'ultimo, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non era a conoscenza di
tale circostanza. La stessa ha quindi deciso di dare segui-
to favorevole alla richiesta dello straniero, partendo tra
l'altro dal presupposto che il comportamento sino ad allora
tenuto da quest'ultimo era sempre stato del tutto corretto.
Lo stesso discorso vale anche per l'Ufficio federale degli
stranieri, il quale ha pronunciato la propria decisione di
concedere una deroga al contingente, fondandosi sul fatto
che l'interessato aveva sempre mantenuto un comportamento
esemplare nei confronti delle autorità. La successiva sco-
perta dei dati inesatti forniti dallo straniero ha per con-
tro messo in evidenza una condotta da parte di quest'ultimo
tutt'altro che irreprensibile, facendo così venire meno una
delle ragioni principali che avevano indotto le autorità
cantonali e federali a pronunciarsi in favore del rilascio
in suo favore di un permesso di dimora. Per questi motivi
non possono essere completamente condivise le considerazio-
ni sviluppate dal Tribunale amministrativo, secondo cui il

comportamento avuto dallo straniero nell'occasione sarebbe
stato del tutto irrilevante per la concessione dell'assicu-
razione litigiosa.

  cc)  Per il resto, va però detto che gli altri ar-
gomenti addotti dall'autorità ricorrente non risultano di
alcun pregio. In particolare quest'ultima non è stata in
grado di dimostrare o di far apparire perlomeno plausibile
che la lunga durata della procedura d'asilo sia stata de-
terminata dalle false indicazioni fornite dallo straniero,
invece che dal sovraccarico di lavoro che in quegli anni
notoriamente impediva alle autorità federali di evadere in
tempi brevi simili pratiche. Né tantomeno sussistono ele-
menti per poter ammettere che la nomina di un tutore in fa-
vore di A.________ - a quel tempo erroneamente ritenuto mi-
norenne - abbia condizionato in maniera apprezzabile la
durata della procedura d'asilo. Si deve inoltre escludere
che i falsi dati forniti dallo straniero abbiano in qualche
modo influito sulla decisione resa il 30 novembre 1995
dall'Ufficio federale dei rifugiati di ammetterlo provvi-
soriamente in Svizzera (permesso F). Come giustamente ri-
levato dai giudici cantonali, quest'ultimo atto è stato
esclusivamente determinato dalla grave situazione politica
esistente a quel tempo nello Sri Lanka, la quale aveva in-
dotto il Consiglio federale a pronunciarsi il 20 aprile
1994 in favore dell'accoglimento provvisorio di tutti i
cittadini cingalesi che avevano depositato una domanda d-
'asilo prima del luglio del 1990. Oltretutto la decisione
delle autorità federali di rilasciare a A.________ un per-
messo F, malgrado che questi fosse privo dei necessari
documenti di legittimazione, non è dipesa in alcun modo
dall'atteggiamento assunto nell'occasione dall'interessato,
ma esclusivamente da una scelta in tal senso da parte dell'
Ufficio federale dei rifugiati. D'altro canto non risulta
che già a quel tempo lo straniero in questione fosse in
possesso di un documento attestante in maniera completa ed

esatta le sue vere generalità. Per tutti questi motivi non
è corretto affermare che grazie ai dati inesatti da lui
forniti, A.________ sia riuscito a prolungare artificial-
mente la durata del suo soggiorno in Svizzera e di riflesso
abbia potuto acquisire una posizione a lui più favorevole
in vista dell'ottenimento di un permesso di dimora fuori
dal contingente.

  dd)  Ciò non toglie comunque che, per i motivi in
precedenza esposti (cfr. consid. 4a/bb), sussistono nel
caso di specie le condizioni di base previste dalla legge
per procedere ad una revoca dell'assicurazione litigiosa.
Rimane tuttavia ancora da valutare se una simile misura
sarebbe compatibile con il principio di proporzionalità.

  b)  A tale proposito occorre tenere conto del fatto
che, al momento in cui la Sezione dei permessi e dell'immi-
grazione ha adottato il provvedimento di revoca all'origine
della presente vertenza, A.________ viveva in Svizzera da
ormai oltre undici anni. Durante tutto questo tempo egli
non è in pratica mai stato a carico dell'assistenza, né
tantomeno ha mai avuto modo di interessare con il proprio
comportamento le autorità di polizia o giudiziarie. Nel
nostro Paese egli ha sempre esercitato un'attività profes-
sionale con piena soddisfazione dei suoi datori di lavoro
dimostrando un buon livello d'integrazione, come d'altra
parte riconosciuto anche dalle competenti istanze cantonali
e federali in occasione dell'esame della sua domanda per
l'ottenimento di un permesso di dimora fuori dal contingen-
te. Inoltre va ancora aggiunto che, pur concernendo la vio-
lazione dei medesimi obblighi legali, il caso in esame è
oggettivamente meno grave di quello trattato dal Tribunale
federale nella sua sentenza del 20 aprile 1998 in re Kaya e
al quale l'autorità ricorrente fa a più riprese riferimento
nel suo gravame. Si deve infatti considerare che in quella
vertenza, gli stranieri avevano addirittura esibito dei do-

cumenti d'identità falsi per poi finalmente produrre quelli
veri soltanto dopo aver ottenuto la garanzia di poter rima-
nere in Svizzera. Inoltre essi avevano costantemente for-
nito false generalità (negando addirittura a più riprese di
chiamarsi in altro modo), nell'evidente intento di farsi
passare per dei profughi curdi e ingannare così le autorità
svizzere in merito alla loro reale origine. Un simile com-
portamento - gravemente menzognero - giustificava dunque in
quel caso la revoca dell'assicurazione precedentemente
rilasciata agli stranieri. Nella fattispecie in esame, non
sembra per contro che le false informazioni fornite da
A.________ fossero destinate a supportare un più vasto pia-
no volto ad indurre in errore le autorità svizzere su
aspetti determinanti ai fini dell'evasione della domanda
d'asilo. Certo, il comportamento avuto nell'occasione dal
resistente non può certo essere banalizzato. Tuttavia, te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze appena descritte,
la decisione delle istanze di polizia cantonali di revocare
a A.________ l'assicurazione rilasciatagli risulta eccessi-
vamente severa e, come tale, lesiva del principio di pro-
porzionalità. Si giustifica pertanto di confermare il giu-
dizio impugnato, tanto più che, qualora in futuro il com-
portamento dello straniero dovesse dare origine a nuove
critiche, nulla impedirà alla Sezione dei permessi e dell'
immigrazione del Cantone Ticino di tenere conto anche dei
fatti al centro del presente procedimento per valutare se
rinnovargli o no il permesso di dimora.

  5.-  Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'
essere respinto. Visto l'esito del gravame, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia, dal momento che non
si può considerare che la Confederazione abbia agito per
tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 153 cpv. 1, 153a
e 156 cpv. 2 OG). Quest'ultima rifonderà tuttavia a
A.________, assistito da un legale, un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  Non si preleva tassa di giustizia.

  3.  La Confederazione rifonderà a A.________ l'im-
porto di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

  4.  Comunicazione all'Ufficio federale degli stra-
nieri, alla patrocinatrice del resistente, al Tribunale
amministrativo e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 4 luglio 2001
MDE

        In nome della II Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,