Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.741/2001
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1P.741/2001/mde

Sentenza dell'11 dicembre 2001
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi, Favre,
cancelliere Crameri.

G.________, ricorrente,

contro

C.________,
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Rosa Item, palazzo di
Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Claudio Lepori,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 9 Cost. (procedimento penale; decreto d'accusa)

(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 22 ottobre 2001 del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Claudio Lepori)

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 19 settembre 2001 la Procuratrice pubblica del
Cantone Ticino Rosa Item ha deferito G.________, proponendone la condanna a
una multa di fr. 1'000.--, al Pretore del Distretto di Lugano per ingiuria
nei confronti di C.________.

B.
G.________ ha impugnato il decreto con reclamo dinanzi al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) Claudio Lepori,
facendo valere che la Procuratrice pubblica non avrebbe assunto le prove da
lui proposte né accertato con una perizia il suo stato di salute. Il 22
ottobre 2001 il GIAR ha dichiarato inammissibile il reclamo.

C.
G.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale. Chiede di accordargli l'assistenza giudiziaria, di
concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare il giudizio impugnato e
di rinviare gli atti al GIAR per una nuova decisione.
Non sono state chieste osservazioni.

D.
G.________ aveva impugnato il decreto della Procuratrice pubblica anche con
un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino. Il giudizio che ne è seguito è oggetto di un'altra procedura (causa
1P.763/2001).

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1).

1.2 Salvo eccezioni, che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto
pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104
consid. 1b). In quanto il ricorrente chiede, oltre che l'annullamento della
decisione impugnata, il rinvio degli atti al GIAR per nuovo giudizio,
implicitamente nel senso ch'egli esamini le sue critiche, il ricorso è quindi
inammissibile.

2.
Il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Pretore o alla
Corte di merito competente, a seconda della gravità del reato,
rispettivamente della pena proposta (art. 207 cpv. 1 e 2 CPP/TI). Il decreto
d'accusa può essere impugnato, dinanzi alla CRP ai sensi degli art. 201-205
CPP/TI, applicati per analogia (art. 212 cpv. 1 CPP/TI). L'imputato che
omette di adire la CRP non perde tuttavia la possibilità di censurare gli
eventuali difetti del decreto d'accusa, poiché li potrà sempre far valere
durante il pubblico dibattimento (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte
di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in re C., consid.
1c, pubblicata in Rep 1998, pag. 370 segg.).
2.1 Nella decisione impugnata il GIAR ha dichiarato irricevibile il reclamo,
considerando la regolarità del decreto di accusa, emanato secondo la
procedura semplificata introdotta con la novella dell'8 ottobre 1998, entrata
in vigore il 1° gennaio 1999: conformemente al nuovo art. 207a CPP/TI, il
decreto d'accusa può essere infatti emanato a qualsiasi stadio del
procedimento, in particolare anche dopo le informazioni preliminari, senza
promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale (lett. a) e,
prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità
degli art. 196 e 197. Secondo il GIAR la giurisprudenza che ammette
l'impugnazione della notifica della chiusura dell'istruzione formale nel
contesto degli art. 196 e 197 CPP/TI non era pertanto applicabile in
concreto; ha aggiunto che questa facilitazione è stata introdotta per
sgravare il Ministero pubblico in casi di modesta rilevanza, essendo pacifico
il diritto dell'accusato di difendersi dinanzi al giudice del merito
competente, previa opposizione, come avvenuto nella fattispecie.

2.2 lI ricorrente rileva che il reclamo era diretto contro omissioni del
Procuratore pubblico, in particolare riguardo al mancato esame di sue istanze
relative principalmente all'assunzione di mezzi di prova. Secondo il
ricorrente la decisione impugnata sarebbe arbitraria poiché il GIAR avrebbe
ritenuto che il reclamo sarebbe stato inoltrato giusta l'art. 196 cpv. 5
CPP/TI: egli avrebbe tuttavia dimenticato che il reclamo sarebbe ammesso pure
sulla base dell'art. 280 CPP/TI. Premesso che il ricorrente nemmeno sostiene
d'aver inoltrato il reclamo sulla base dell'art. 280 CPP/TI, sta il fatto che
si è in presenza di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne
solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e
assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a
concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso,
poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale
sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1
OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione
impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un
danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di
diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è
stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può
essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art.
87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il
regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e
2).

2.3 Il ricorrente, che non si esprime sull'applicazione di questa norma,
ammette che le violazioni da lui eccepite possono essere sanate nell'ambito
del pubblico dibattimento: rileva tuttavia che tale procedimento, essendo
pubblico, non tutelerebbe la sfera privata del cittadino. Questa circostanza
non costituisce però un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG.
Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa
o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non
giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid.
1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per
gli inconvenienti, addotti dal ricorrente, legati allo svolgimento di un
processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita al
giudice del merito, perché la giudichi, non è considerato decisione
incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della
colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito,
dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa
(DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid.
3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza inedita del 4 ottobre 2000
in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11;
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna
1994, pag. 343 seg.).

3.
Il ricorrente ravvisa una violazione dei suoi diritti di difesa nel fatto che
non sono stati assunti i mezzi di prova da lui proposti, in particolare una
perizia sul suo stato di salute.

Secondo la costante giurisprudenza, in linea di principio la decisione
incidentale che riguarda l'assunzione di prove - sia negandola, sia
ordinandola, sia acquisendo agli atti una determinata risultanza - non reca
all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno
svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe
interamente (DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I
462; autori citati). Segnatamente il rifiuto di assumere una perizia
nell'ambito dell'istruzione formale non causa alla parte che chiede di
ordinarla un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (sentenza
inedita dell'11 aprile 2000 in re P., consid. 1d, apparsa in RDAT II- 2000 n.
66): un complemento di prova può infatti sempre essere chiesto in sede di
dibattimento (cfr. art. 227 e 228 CPP/TI).

Il ricorrente lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito. Egli
ritiene che qualora si fosse tenuto conto, nell'ambito dell'istruttoria,
delle sue richieste, il Procuratore avrebbe potuto emettere un decreto di
abbandono o un decreto di accusa, al quale avrebbe potuto non opporsi. Anche
questa censura è inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. In sostanza,
il ricorrente fa infatti valere che la mancata possibilità di far assumere
complementi istruttori e di dimostrare l'infondatezza delle accuse già nella
fase istruttoria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo,
lederebbe gli art. 9 e 29 Cost. e 6 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i
suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere
sentito, garantiti dal diritto cantonale, federale e convenzionale
nell'ambito del processo penale (cfr. art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del
caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione
cantonale di ultima istanza (art. 87 cpv. 3 OG).

4.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione
(art. 90 cpv. 1 lett. b OG). In effetti, nella decisione impugnata il GIAR ha
esaminato, abbondanzialmente, il reclamo, ritenendo infondate le censure del
reclamante concernenti la mancata assunzione delle prove da lui richieste: il
ricorrente non critica del tutto questi argomenti. Ora, quando la decisione
impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve
impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118
Ib 26 consid. 2b, 113 Ia 94 consid. 1a/bb; cfr. anche DTF 121 IV 94 consid.
1b; Kälin, op. cit., pag. 368).

5.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e non può essere pertanto
esaminato nel merito.

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.
La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, visto che il
ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito positivo (art. 152
cpv. 1 OG).

Il Tribunale federale, pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, a C.________, al GIAR e al Ministero pubblico
del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2001

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: