Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.693/2001
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1P.693/2001/col

Sentenza del 16 gennaio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

J.________, ricorrente,

contro

Procuratore pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale;

(ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
19 settembre 2001 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 29 maggio 2000 il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino (PP) ha dichiarato J.________ colpevole di mancata truffa e di falsità
in documenti e ne ha proposto la condanna alla pena di tre mesi di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Con atto del 20
giugno 2000 l'accusato si è opposto al decreto d'accusa, che il Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano, statuendo il 23 maggio 2001,
ha confermato, infliggendo la stessa pena proposta dal PP. Il Presidente
della Corte, pur rilevando dubbi sulla tempestività dell'opposizione, ha
celebrato comunque il dibattimento riservate le risultanze di una successiva
ricerca postale.

B.
L'accusato si è aggravato dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con un ricorso steso
in tedesco. Con decreto del 4 luglio 2001 il Presidente della CCRP,
considerato che occorreva rivolgersi alle Autorità ticinesi in italiano,
lingua ufficiale del Cantone Ticino, ha assegnato all'accusato un termine per
tradurre il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata traduzione il
gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. J.________ ha risposto di non
padroneggiare la lingua italiana e insistito sulla validità del testo
tedesco. Ha inoltre chiesto di porre i costi di un'eventuale traduzione a
carico dello Stato.

Con sentenza del 19 settembre 2001 la CCRP ha dichiarato inammissibile il
ricorso per la mancata presentazione di una sua traduzione entro il termine
fissato. Ha sostanzialmente ritenuto che J.________ non poteva pretendere di
ottenere gratuitamente la traduzione del gravame per il solo fatto di non
conoscere l'italiano e che egli non aveva asserito né dimostrato di non
potere sostenere i costi di traduzione a causa della sua indigenza. La CCRP
ha comunque rilevato che l'opposizione al decreto d'accusa era stata tardiva:
un esame del ricorso avrebbe quindi comportato la correzione della sentenza
impugnata nel senso di dichiarare inammissibile l'opposizione ed esecutivo il
decreto d'accusa.

C.
J.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di rinviare la causa alla Corte
cantonale per un nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Fa essenzialmente valere una violazione del
divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito.

La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni, mentre il PP postula
la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in
una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in
concreto era la lingua italiana (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.; DTF 122 I 93
consid. 1). Nonostante il ricorso di diritto pubblico sia steso in tedesco,
come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4 Cost.; DTF
124 III 205 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato
principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (DTF 124 III
205 consid. 2, 126 II 258 consid. 1a non pubblicato). Dalle argomentazioni
contenute nel ricorso risulta infatti che il ricorrente ha afferrato la
portata del giudizio impugnato.

2.
2.1Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a,
126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

La CCRP ha statuito quale ultima istanza cantonale nell'ambito del
procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente (cfr. art. 287
segg. CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto
di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG).

2.2 Chiamato a statuire su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale
federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure
sollevate in modo chiaro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il
ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità,
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e
precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il
gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla
quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I
38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b,
125 I 492 consid. 1b e rinvii). In particolare, nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio, spetta al ricorrente
spiegare, con un'argomentazione precisa, per quali ragioni la decisione
impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura arbitraria
(DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid. 1c, 492 consid.
1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d).

Anche in questa sede, il ricorrente critica il fatto che la procedura non è
stata condotta in tedesco e che egli non sarebbe stato informato, nell'ambito
dell'interrogatorio dinanzi al PP, del suo diritto di non rispondere. Il
ricorrente non si confronta però con sufficiente chiarezza e precisione con
le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, spiegando - come esige
l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e la giurisprudenza del Tribunale federale - per
quali ragioni esse violerebbero la Costituzione. D'altra parte, la CCRP ha sì
dichiarato inammissibile il ricorso formulato in tedesco e non tradotto in
italiano entro il termine fissato. Essa ha però anche rilevato che
l'opposizione al decreto d'accusa era manifestamente tardiva per cui esso era
cresciuto in giudicato (cfr. art. 208 cpv. 1 lett. e CPP/TI). Ora, secondo la
giurisprudenza, quando un giudizio emanato dall'istanza cantonale si fondi su
due motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle entrambe e
dimostrare che ognuna di esse viola la Costituzione (DTF 121 IV 94 consid.
1b, 115 II 300 consid. 2, 111 II 398 consid. 2b). Nelle citate circostanze,
il ricorso di diritto pubblico non adempie queste esigenze di motivazione e
deve quindi essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG.

3.
A titolo abbondanziale si può aggiungere che, secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost.,
nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua: la
libertà di lingua è infatti garantita (art. 18 Cost.). Le lingue ufficiali
della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio
essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art.
70 cpv. 1 Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro
lingue ufficiali. Nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che
garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal
principio della lingua ufficiale. In effetti, salvo casi particolari qui non
realizzati (cfr., per esempio, gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non
esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che
non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure,
riguardo al previgente art. 116 vCost., DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.).

In tali circostanze, ritenuto altresì che il ricorrente non aveva asserito né
dimostrato di non essere in grado di sostenere i costi di traduzione del
ricorso, la CCRP poteva, senza violare la Costituzione, dichiarare
irricevibile il gravame steso in una lingua non ufficiale. Del resto, la
Corte cantonale ha dato al ricorrente la possibilità di tradurre l'atto
ricorsuale in lingua italiana, assegnandogli un termine adeguato, e non è
quindi incorsa in un eccesso di formalismo, ciò che peraltro - rettamente -
il ricorrente non sostiene (cfr. DTF 102 Ia 35 consid. 1; sentenza del 13
aprile 1993 nella causa G., apparsa in RDAT II-1993, n. 78, pag. 215 seg.).

4.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La domanda
di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere ammessa,
ritenuto che la presente vertenza era priva di esito favorevole (art. 152
cpv. 1 OG). Considerate comunque la natura del litigio e le particolarità
della fattispecie, si giustifica di rinunciare, eccezionalmente, a prelevare
una tassa di giustizia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione
e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: