Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.691/2001
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1P.691/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     20 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 20 ottobre 2001
presentato da G.________, contro la decisione emessa il 18
ottobre 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del
Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla
Procuratrice pubblica dott. I.________ in materia di denun-
cia penale per abuso di autorità;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 18 ottobre 2001 G.________ ha sporto denun-
cia contro la Procuratrice pubblica dott. I.________ per
titolo di abuso di autorità, costituendosi parte civile nel
processo. Con istanza di stessa data al Giudice dell'istru-
zione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) egli ha
chiesto di nominargli un patrocinatore d'ufficio e di con-
cedergli il gratuito patrocinio.

  Mediante decisione del 18 ottobre 2001 il GIAR ha
nominato, quale patrocinatore d'ufficio dell'istante, l'av-
vocato J.________, rilevando che già lo patrocinava, come
avvocato d'ufficio, in una vicenda "sottostante" a quella
della nuova denuncia. Il Giudice ha tuttavia negato il
gratuito patrocinio all'istante, pur avendone accertata
l'indigenza: egli ha infatti ritenuto la posizione procedu-
rale della parte civile meno grave di quella dell'accusato
e di modesta rilevanza il caso.

  B.-  Contro questa decisione G.________ è insorto,
con atto del 20 ottobre 2001 denominato "ricorso di diritto
pubblico" dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribu-
nale di appello del Cantone Ticino (CRP). Questa, con let-
tera del 23 ottobre 2001, ha comunicato all'insorgente che
la contestata decisione del GIAR non era impugnabile a
livello cantonale.

  Con scritto del 25 ottobre 2001 G.________ ha in-
viato il menzionato ricorso al Tribunale federale chiedendo
di accoglierlo, di concedergli, con urgenza, l'assistenza
giudiziaria e di rimborsargli spese e indennità.

  Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli
vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF
127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).

  b)  Secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pub-
blico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e in-
cidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione
notificate separatamente dal merito; tali decisioni non
possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il
ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre de-
cisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamen-
te dal merito se tali decisioni possono cagionare un pre-
giudizio irreparabile (cpv. 2).

  Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale le decisioni sull'assistenza giudiziaria sono di
natura incidentale, poiché non pongono fine alla lite, ma
concernono soltanto una fase del procedimento ed assumono
una funzione meramente strumentale rispetto a quelle desti-
nate a concluderlo (DTF 126 I 207 consid. 2, 122 I 39 con-
sid. 1a e rinvii). Il rifiuto di accordare l'assistenza
giudiziaria può tuttavia causare un danno giuridico irrepa-
rabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro
la decisione che la nega è di principio ricevibile (DTF 126
I 207 consid. 2a, 125 I 161 consid. 1, 121 I 321 consid.
1). D'altra parte, il GIAR ha statuito quale ultima (anche
se unica) istanza cantonale, come accertato anche dalla CRP
(art. 52 e 73 CPP/TI, in relazione con l'art. 284 CPP/TI
che elenca le materie, tra cui non figura quella del gra-
tuito patrocinio, ove la decisione del GIAR è suscettibile
d'impugnativa in sede cantonale).

  2.- a)  Il principio, l'estensione e i limiti del
diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determina-
ti innanzitutto dalle norme del diritto procedurale canto-
nale. Solo quand'esso non contenga disposizioni in proposi-
to, o non assicuri al cittadino indigente una sufficiente
difesa dei suoi diritti, può essere invocato, ed entrare in
linea di conto, l'art. 29 cpv. 3 Cost. che, come il previ-
gente art. 4 vCost., garantisce a ognuno un minimo di pro-
tezione giuridica (sentenza inedita del 13 gennaio 2000,
nella causa L., consid. 2; DTF 125 I 161 consid. 3b, 124 I
1 consid. 2, 304 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 542 segg.).

  Il Tribunale federale rivede l'applicazione del di-
ritto cantonale solo dal ristretto angolo dell'arbitrio;
esamina invece liberamente se il diritto all'assistenza
giudiziaria gratuita, dedotto direttamente dall'art. 29
cpv. 3 Cost., sia stato rispettato (DTF 126 I 165 consid.
3, 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2c).

  b)  Secondo l'art. 52 CPP/TI l'accusato che giusti-
fica di non essere in grado di sopperire alle spese della
difesa può chiedere il gratuito patrocinio (cpv. 1), che
viene accordato dal GIAR, esperite le necessarie indagini
(cpv. 2). Il gratuito patrocinio può essere concesso anche
alla parte civile che giustifica di non essere in grado di
sopperire alle spese del processo (art. 73 cpv. 1): esso
può estendersi alla dispensa di pagamento delle tasse e
spese giudiziarie (cpv. 2 lett. a), alla retribuzione del
patrocinatore da parte dello Stato (cpv. 2 lett. b) e all'
anticipazione delle spese di prove da parte dello Stato
(cpv. 2 lett. c).

  3.- a)  Perché a una persona indigente sia rico-
nosciuto il gratuito patrocinio occorre, sulla base dell'

art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in
misura importante e che il caso presenti difficoltà tali,
dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere ne-
cessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 126 I 194 consid.
3a in fine, 125 I 161 consid. 3b, 125 V 32 consid. 4b, 122
I 49 consid. 2c/bb, concernenti l'art. 4 vCost.; Müller,
op. cit., pag. 549).

  b)  In concreto il GIAR ha ammesso l'indigenza del
ricorrente. Gli ha nondimeno negato il gratuito patrocinio
ritenendo che la sua posizione processuale quale parte
civile è meno grave di quella d'accusato e rilevando che si
tratta di un caso di modesta rilevanza, ove tutto è stato
praticamente detto con la denuncia.

  Il ricorrente, limitandosi ad affermare che la cau-
sa oggetto della sua denuncia sarebbe tutt'altro che un ca-
so di modesta rilevanza non dimostra affatto che la tesi
contraria, posta a fondamento del giudizio impugnato, sa-
rebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Il
ricorso, che disattende del tutto le esigenze di motivazio-
ne dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, note al ricorrente, dev'
essere dichiarato pertanto, su questo punto, inammissibile
(DTF 127 I 38 consid. 3a e c, 126 I 235 consid. 2a; senten-
za inedita del 14 agosto 2001 nei confronti del ricorren-
te). Del resto, la giurisprudenza ammette che l'assistenza
di un difensore d'ufficio o la concessione del gratuito pa-
trocinio possono essere rifiutate per i casi di poca impor-
tanza (cfr. DTF 122 I 49 consid. 2c/bb e rinvii; sentenza
inedita del 10 gennaio 1997 in re Z., consid. 2c, apparsa
in RDAT II-1997 n. 45 pag. 152).

  c)  Riguardo all'osservazione del GIAR secondo cui
la parte civile può chiedere la rifusione dei danni, com-
prese le spese di patrocinio, in sede penale, il ricorrente
adduce che l'avvocato J.________, o un altro avvocato di

sua scelta, non accetterebbe di lavorare "gratuitamente"
fino alla fine della procedura. Con questa affermazione il
ricorrente non dimostra tuttavia che il difensore d'ufficio
designatogli non sarebbe idoneo ad assisterlo conveniente-
mente (cfr. sentenza inedita del 28 gennaio 1998 in re P.,
consid. 2b, apparsa in RDAT II-1998 n. 37 pag. 139 seg.).
Del resto, con lettera del 26 ottobre 2001, prodotta dal
ricorrente, il GIAR ha comunicato al difensore che l'assun-
zione del patrocinio d'ufficio è obbligatoria secondo l'
art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sull'avvocatura (obbligo
sancito anche dall'art. 51 cpv. 1 CPP/TI); il GIAR ha rile-
vato altresì che, nel contesto generale del risarcimento
del danno, per la parte civile può valere subordinatamente
il ricorso alla garanzia dello Stato, applicando, per ana-
logia, l'art. 51 cpv. 3 CPP/TI.

  d)  Il GIAR rileva inoltre, a titolo accessorio,
che nel procedimento penale la posizione della parte civile
è meno grave di quella dell'accusato. Il ricorrente non as-
serisce, né tanto meno dimostra, l'arbitrarietà di questa
considerazione, la cui fondatezza non deve essere pertanto
esaminata oltre, il Tribunale federale essendo vincolato,
conformemente all'art. 90 OG (DTF 127 I 38 consid. 2c), al-
le censure addotte dal ricorrente (cfr. comunque la senten-
za inedita del 4 febbraio 1998 in re R., consid. 4, apparsa
in RDAT II-1998 n. 36 pag. 137 seg.; Michele Rusca/Edy Sal-
mina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale
ticinese, Lugano 1997, n. 1 e 3 ad art. 73).

  4.-  Per gli esposti motivi il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.

  La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammes-
sa, ritenuto che la presente vertenza era priva di esito

favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Considerata la natura del
litigio, non è riscossa una tassa di giustizia.

  Nell'allegato ricorsuale il ricorrente palesa un
atteggiamento non dignitoso verso le Autorità cantonali,
segnatamente il GIAR, nei cui confronti esprime apprezza-
menti molto offensivi e non tollerabili, che potrebbero
giustificare una multa disciplinare secondo l'art. 31 OG.

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La richiesta di assistenza giudiziaria è re-
spinta.

  3.  Non si riscuote tassa di giustizia.

  4.  Comunicazione al ricorrente, al GIAR, al Mini-
stero pubblico del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'
avvocato J.________.

Losanna, 20 novembre 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,