I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.691/2001
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1P.691/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 20 novembre 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- le, Nay e Catenazzi. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 20 ottobre 2001 presentato da G.________, contro la decisione emessa il 18 ottobre 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla Procuratrice pubblica dott. I.________ in materia di denun- cia penale per abuso di autorità; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il 18 ottobre 2001 G.________ ha sporto denun- cia contro la Procuratrice pubblica dott. I.________ per titolo di abuso di autorità, costituendosi parte civile nel processo. Con istanza di stessa data al Giudice dell'istru- zione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) egli ha chiesto di nominargli un patrocinatore d'ufficio e di con- cedergli il gratuito patrocinio. Mediante decisione del 18 ottobre 2001 il GIAR ha nominato, quale patrocinatore d'ufficio dell'istante, l'av- vocato J.________, rilevando che già lo patrocinava, come avvocato d'ufficio, in una vicenda "sottostante" a quella della nuova denuncia. Il Giudice ha tuttavia negato il gratuito patrocinio all'istante, pur avendone accertata l'indigenza: egli ha infatti ritenuto la posizione procedu- rale della parte civile meno grave di quella dell'accusato e di modesta rilevanza il caso. B.- Contro questa decisione G.________ è insorto, con atto del 20 ottobre 2001 denominato "ricorso di diritto pubblico" dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribu- nale di appello del Cantone Ticino (CRP). Questa, con let- tera del 23 ottobre 2001, ha comunicato all'insorgente che la contestata decisione del GIAR non era impugnabile a livello cantonale. Con scritto del 25 ottobre 2001 G.________ ha in- viato il menzionato ricorso al Tribunale federale chiedendo di accoglierlo, di concedergli, con urgenza, l'assistenza giudiziaria e di rimborsargli spese e indennità. Non sono state chieste osservazioni al ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). b) Secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pub- blico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e in- cidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre de- cisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamen- te dal merito se tali decisioni possono cagionare un pre- giudizio irreparabile (cpv. 2). Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni sull'assistenza giudiziaria sono di natura incidentale, poiché non pongono fine alla lite, ma concernono soltanto una fase del procedimento ed assumono una funzione meramente strumentale rispetto a quelle desti- nate a concluderlo (DTF 126 I 207 consid. 2, 122 I 39 con- sid. 1a e rinvii). Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria può tuttavia causare un danno giuridico irrepa- rabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione che la nega è di principio ricevibile (DTF 126 I 207 consid. 2a, 125 I 161 consid. 1, 121 I 321 consid. 1). D'altra parte, il GIAR ha statuito quale ultima (anche se unica) istanza cantonale, come accertato anche dalla CRP (art. 52 e 73 CPP/TI, in relazione con l'art. 284 CPP/TI che elenca le materie, tra cui non figura quella del gra- tuito patrocinio, ove la decisione del GIAR è suscettibile d'impugnativa in sede cantonale). 2.- a) Il principio, l'estensione e i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determina- ti innanzitutto dalle norme del diritto procedurale canto- nale. Solo quand'esso non contenga disposizioni in proposi- to, o non assicuri al cittadino indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, può essere invocato, ed entrare in linea di conto, l'art. 29 cpv. 3 Cost. che, come il previ- gente art. 4 vCost., garantisce a ognuno un minimo di pro- tezione giuridica (sentenza inedita del 13 gennaio 2000, nella causa L., consid. 2; DTF 125 I 161 consid. 3b, 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 542 segg.). Il Tribunale federale rivede l'applicazione del di- ritto cantonale solo dal ristretto angolo dell'arbitrio; esamina invece liberamente se il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, dedotto direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost., sia stato rispettato (DTF 126 I 165 consid. 3, 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2c). b) Secondo l'art. 52 CPP/TI l'accusato che giusti- fica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa può chiedere il gratuito patrocinio (cpv. 1), che viene accordato dal GIAR, esperite le necessarie indagini (cpv. 2). Il gratuito patrocinio può essere concesso anche alla parte civile che giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo (art. 73 cpv. 1): esso può estendersi alla dispensa di pagamento delle tasse e spese giudiziarie (cpv. 2 lett. a), alla retribuzione del patrocinatore da parte dello Stato (cpv. 2 lett. b) e all' anticipazione delle spese di prove da parte dello Stato (cpv. 2 lett. c). 3.- a) Perché a una persona indigente sia rico- nosciuto il gratuito patrocinio occorre, sulla base dell' art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere ne- cessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 126 I 194 consid. 3a in fine, 125 I 161 consid. 3b, 125 V 32 consid. 4b, 122 I 49 consid. 2c/bb, concernenti l'art. 4 vCost.; Müller, op. cit., pag. 549). b) In concreto il GIAR ha ammesso l'indigenza del ricorrente. Gli ha nondimeno negato il gratuito patrocinio ritenendo che la sua posizione processuale quale parte civile è meno grave di quella d'accusato e rilevando che si tratta di un caso di modesta rilevanza, ove tutto è stato praticamente detto con la denuncia. Il ricorrente, limitandosi ad affermare che la cau- sa oggetto della sua denuncia sarebbe tutt'altro che un ca- so di modesta rilevanza non dimostra affatto che la tesi contraria, posta a fondamento del giudizio impugnato, sa- rebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Il ricorso, che disattende del tutto le esigenze di motivazio- ne dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, note al ricorrente, dev' essere dichiarato pertanto, su questo punto, inammissibile (DTF 127 I 38 consid. 3a e c, 126 I 235 consid. 2a; senten- za inedita del 14 agosto 2001 nei confronti del ricorren- te). Del resto, la giurisprudenza ammette che l'assistenza di un difensore d'ufficio o la concessione del gratuito pa- trocinio possono essere rifiutate per i casi di poca impor- tanza (cfr. DTF 122 I 49 consid. 2c/bb e rinvii; sentenza inedita del 10 gennaio 1997 in re Z., consid. 2c, apparsa in RDAT II-1997 n. 45 pag. 152). c) Riguardo all'osservazione del GIAR secondo cui la parte civile può chiedere la rifusione dei danni, com- prese le spese di patrocinio, in sede penale, il ricorrente adduce che l'avvocato J.________, o un altro avvocato di sua scelta, non accetterebbe di lavorare "gratuitamente" fino alla fine della procedura. Con questa affermazione il ricorrente non dimostra tuttavia che il difensore d'ufficio designatogli non sarebbe idoneo ad assisterlo conveniente- mente (cfr. sentenza inedita del 28 gennaio 1998 in re P., consid. 2b, apparsa in RDAT II-1998 n. 37 pag. 139 seg.). Del resto, con lettera del 26 ottobre 2001, prodotta dal ricorrente, il GIAR ha comunicato al difensore che l'assun- zione del patrocinio d'ufficio è obbligatoria secondo l' art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sull'avvocatura (obbligo sancito anche dall'art. 51 cpv. 1 CPP/TI); il GIAR ha rile- vato altresì che, nel contesto generale del risarcimento del danno, per la parte civile può valere subordinatamente il ricorso alla garanzia dello Stato, applicando, per ana- logia, l'art. 51 cpv. 3 CPP/TI. d) Il GIAR rileva inoltre, a titolo accessorio, che nel procedimento penale la posizione della parte civile è meno grave di quella dell'accusato. Il ricorrente non as- serisce, né tanto meno dimostra, l'arbitrarietà di questa considerazione, la cui fondatezza non deve essere pertanto esaminata oltre, il Tribunale federale essendo vincolato, conformemente all'art. 90 OG (DTF 127 I 38 consid. 2c), al- le censure addotte dal ricorrente (cfr. comunque la senten- za inedita del 4 febbraio 1998 in re R., consid. 4, apparsa in RDAT II-1998 n. 36 pag. 137 seg.; Michele Rusca/Edy Sal- mina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 e 3 ad art. 73). 4.- Per gli esposti motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammes- sa, ritenuto che la presente vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Considerata la natura del litigio, non è riscossa una tassa di giustizia. Nell'allegato ricorsuale il ricorrente palesa un atteggiamento non dignitoso verso le Autorità cantonali, segnatamente il GIAR, nei cui confronti esprime apprezza- menti molto offensivi e non tollerabili, che potrebbero giustificare una multa disciplinare secondo l'art. 31 OG. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è re- spinta. 3. Non si riscuote tassa di giustizia. 4. Comunicazione al ricorrente, al GIAR, al Mini- stero pubblico del Cantone Ticino e, per conoscenza, all' avvocato J.________. Losanna, 20 novembre 2001 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,