Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.681/2001
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1P.681/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     22 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede-
rale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 ottobre 2001
presentato da X.________, patrocinato dall'avv. Filippo
Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il 18 settembre
2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appel-
lo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente
a Y.________, patrocinata dall'avv. Franco Brusa, studio
legale  Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano, e al Ministero
pubblico del Cantone Ticino, in materia di procedimento pe-
nale (proposta di accusa per i titoli di violenza carnale e
coazione sessuale);

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  Il 6 dicembre 1999 il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino Marco Villa ha emesso un decreto di abbando-
no nel procedimento penale aperto contro X.________ per i
titoli di violenza carnale e coazione sessuale nei confron-
ti di Y.________. Quest'ultima, costituitasi parte civile,
ha reagito al decreto proponendo un atto di accusa contro
X.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto con giudizio
del 18 settembre 2001 la proposta e messo in stato di accu-
sa X.________ davanti alla Corte delle assise criminali di
Lugano siccome prevenuto colpevole dei menzionati reati.

  B.-  X.________ impugna la decisione della CRP con
un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chie-
dendo di annullarla. Rimprovera alla Corte una violazione
del diritto di essere sentito, costitutivo di un diniego
formale di giustizia, per aver rifiutato di assumere prove
offerte dalla difesa e per non aver statuito su una ri-
chiesta di complemento istruttorio; lamenta altresì lesioni
del diritto a un equo processo e del principio della parità
delle armi (art. 29 Cost. e 6 CEDU), come pure una disat-
tenzione del principio della presunzione d'innocenza (art.
32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU), del diritto al rispetto
della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1, art. 8 cpv.
2 lett. d Cost./TI e art. 8 n. 1 CEDU), della libertà eco-
nomica (art. 27 Cost., 8 cpv. 2 lett. i Cost./TI), del di-
ritto al rispetto della dignità umana (art. 7 Cost. e 6
cpv. 2 Cost./TI) e alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
Cost. e 8 cpv. 2 lett. a Cost./TI) e, infine, del divieto
dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valuta-
zione delle prove (art. 9 Cost.).

  Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

  Il 25 ottobre 2001 l'Ufficio dei Giudici dell'i-
struzione e dell'arresto del Cantone Ticino ha comunicato
al Tribunale federale che il ricorrente aveva presentato il
25 settembre 2001 un reclamo rivolto implicitamente contro
la chiusura dell'istruttoria formale.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127
I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 207 consid. 1).

  2.- a)  Il decreto della CRP è impugnato perché es-
sa ha accolto la proposta di accusa privata e ha messo il
ricorrente in stato di accusa davanti alla Corte delle as-
sise criminali di Lugano. Si tratta, al riguardo, di un
giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo
una fase del procedimento penale aperto nei confronti del
ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale ri-
spetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 con-
sid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non
si è in presenza di una decisione pregiudiziale o inciden-
tale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai
sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubbli-
co è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è sta-
ta notificata separatamente dal merito, può causare un dan-
no irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se
il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé
citato non è ammissibile o non è stato interposto, la deci-
sione pregiudiziale o incidentale interessata può essere
impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione fi-
nale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è
stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG

(DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art.
87 OG è stato dettato infatti da esigenze di economia pro-
cessuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto
sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costi-
tuzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della
stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e
rinvii).

  b)  Il ricorrente, ammesso che si è in presenza di
una decisione incidentale, adduce ch'essa gli causerebbe un
pregiudizio irreparabile di natura giuridica, danno che ri-
sulterebbe già dalla violazione del principio della presun-
zione di innocenza. Sarebbe infatti notorio che, per l'opi-
nione pubblica, la celebrazione del dibattimento in materia
di reati sessuali, indipendentemente dall'innocenza dell'
accusato e dal giudizio finale, equivarrebbe già a una pe-
na. Secondo il ricorrente, ciò lederebbe la sua dignità
umana, la sua libertà individuale e il suo diritto al ri-
spetto della vita privata e familiare. Inoltre il procedi-
mento, iniziato nel 1997, prolungherebbe ulteriormente il
già lungo periodo d'attesa, impedendogli di cercare una
nuova attività lucrativa più redditizia, violando in tal
modo la sua libertà economica.

  Il ricorrente qualifica a torto detti nocumenti
quali pregiudizi di carattere giuridico. In effetti, se-
condo la costante giurisprudenza, un prolungamento della
durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta
soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92
consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb,
117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusio-
ne vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un
processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona
viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi,
non è considerato decisione incidentale arrecante danno ir-
reparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza

dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del me-
rito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora censurare
l'asserito accertamento arbitrario dei fatti e la contesta-
ta valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114
Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche
DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze inedite del 28 giugno
2000 in re H., consid. 1b, del 29 agosto 2000 in re D.
[causa 1P.491/2000], consid. 1b, dell'11 settembre 2000 in
re G. [1P.384/2000], consid. 2, e del 4 ottobre 2000 in re
V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999,
pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staats-
rechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.;
Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde,
Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315).

  c)  Il ricorrente ravvisa un diniego di giustizia
formale nel fatto che una richiesta di complemento istrut-
torio concernente la delucidazione di un rapporto peritale
sarebbe rimasta inevasa.

  Secondo la costante giurisprudenza, in linea di
principio la decisione incidentale che riguarda l'assunzio-
ne di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisen-
do agli atti una determinata risultanza - non reca all'in-
teressato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica,
ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui
favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161, 99 Ia
437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; autori cita-
ti). Segnatamente il rifiuto di assumere una perizia nell'
ambito dell'istruzione formale non causa - e a maggior ra-
gione la richiesta di delucidarne una già assunta - alla
parte che chiede di ordinarla, un pregiudizio irreparabile
secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (sentenza inedita dell'11 apri-
le 2000 in re P., consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n.
66): un complemento di prova può infatti sempre essere

chiesto in sede di dibattimento (cfr. art. 227/228 CPP/TI).
Del resto, il ricorrente neppure sostiene che le prove ri-
chieste non potrebbero essere assunte in quella sede, né la
sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi
probatori è ravvisabile in concreto.

  d)  Anche la censura del ricorrente riguardo a una
violazione del diritto di essere sentito, perché gli sareb-
be preclusa la possibilità di impugnare immediatamente il
provvedimento della CRP e di comprendere le ragioni che l'
hanno spinta a metterlo in stato d'accusa, è inammissibile
in applicazione dell'art. 87 OG. Secondo l'art. 218 CPP/TI
la CRP, se ammette l'accusa, trasmette gli atti al giudice
del merito competente, con decreto non motivato: ciò per
non pregiudicare l'apprezzamento di detto giudice, come ri-
levato dalla Corte cantonale nel decreto impugnato.

  In sostanza, il ricorrente fa valere che la mancata
possibilità di far assumere complementi istruttori e di di-
mostrare l'infondatezza delle accuse già nella fase istrut-
toria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo,
lederebbe gli art. 9, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost. e l'art.
6 n. 1, 2 e 3 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i suoi
diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto
di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federa-
le e convenzionale, nell'ambito del processo penale (cfr.
art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di
un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantona-
le di ultima istanza (art. 87 cpv. 3 OG).

  3.-  Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l'
art. 87 cpv. 2 OG, per cui il gravame non può essere esami-
nato nel merito, in particolare riguardo alle differenti
versioni dei fatti riferite dall'accusato e dalla presunta
vittima.

  Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 novembre 2001
CRA/col

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,