I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.681/2001
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1P.681/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 22 novembre 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede- rale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 ottobre 2001 presentato da X.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il 18 settembre 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appel- lo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a Y.________, patrocinata dall'avv. Franco Brusa, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano, e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di procedimento pe- nale (proposta di accusa per i titoli di violenza carnale e coazione sessuale); R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il 6 dicembre 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino Marco Villa ha emesso un decreto di abbando- no nel procedimento penale aperto contro X.________ per i titoli di violenza carnale e coazione sessuale nei confron- ti di Y.________. Quest'ultima, costituitasi parte civile, ha reagito al decreto proponendo un atto di accusa contro X.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto con giudizio del 18 settembre 2001 la proposta e messo in stato di accu- sa X.________ davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano siccome prevenuto colpevole dei menzionati reati. B.- X.________ impugna la decisione della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chie- dendo di annullarla. Rimprovera alla Corte una violazione del diritto di essere sentito, costitutivo di un diniego formale di giustizia, per aver rifiutato di assumere prove offerte dalla difesa e per non aver statuito su una ri- chiesta di complemento istruttorio; lamenta altresì lesioni del diritto a un equo processo e del principio della parità delle armi (art. 29 Cost. e 6 CEDU), come pure una disat- tenzione del principio della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI e art. 8 n. 1 CEDU), della libertà eco- nomica (art. 27 Cost., 8 cpv. 2 lett. i Cost./TI), del di- ritto al rispetto della dignità umana (art. 7 Cost. e 6 cpv. 2 Cost./TI) e alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost. e 8 cpv. 2 lett. a Cost./TI) e, infine, del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valuta- zione delle prove (art. 9 Cost.). Non sono state chieste osservazioni al ricorso. Il 25 ottobre 2001 l'Ufficio dei Giudici dell'i- struzione e dell'arresto del Cantone Ticino ha comunicato al Tribunale federale che il ricorrente aveva presentato il 25 settembre 2001 un reclamo rivolto implicitamente contro la chiusura dell'istruttoria formale. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 207 consid. 1). 2.- a) Il decreto della CRP è impugnato perché es- sa ha accolto la proposta di accusa privata e ha messo il ricorrente in stato di accusa davanti alla Corte delle as- sise criminali di Lugano. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale ri- spetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 con- sid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o inciden- tale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubbli- co è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è sta- ta notificata separatamente dal merito, può causare un dan- no irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la deci- sione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione fi- nale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato infatti da esigenze di economia pro- cessuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costi- tuzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii). b) Il ricorrente, ammesso che si è in presenza di una decisione incidentale, adduce ch'essa gli causerebbe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, danno che ri- sulterebbe già dalla violazione del principio della presun- zione di innocenza. Sarebbe infatti notorio che, per l'opi- nione pubblica, la celebrazione del dibattimento in materia di reati sessuali, indipendentemente dall'innocenza dell' accusato e dal giudizio finale, equivarrebbe già a una pe- na. Secondo il ricorrente, ciò lederebbe la sua dignità umana, la sua libertà individuale e il suo diritto al ri- spetto della vita privata e familiare. Inoltre il procedi- mento, iniziato nel 1997, prolungherebbe ulteriormente il già lungo periodo d'attesa, impedendogli di cercare una nuova attività lucrativa più redditizia, violando in tal modo la sua libertà economica. Il ricorrente qualifica a torto detti nocumenti quali pregiudizi di carattere giuridico. In effetti, se- condo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusio- ne vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno ir- reparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del me- rito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora censurare l'asserito accertamento arbitrario dei fatti e la contesta- ta valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze inedite del 28 giugno 2000 in re H., consid. 1b, del 29 agosto 2000 in re D. [causa 1P.491/2000], consid. 1b, dell'11 settembre 2000 in re G. [1P.384/2000], consid. 2, e del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staats- rechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315). c) Il ricorrente ravvisa un diniego di giustizia formale nel fatto che una richiesta di complemento istrut- torio concernente la delucidazione di un rapporto peritale sarebbe rimasta inevasa. Secondo la costante giurisprudenza, in linea di principio la decisione incidentale che riguarda l'assunzio- ne di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisen- do agli atti una determinata risultanza - non reca all'in- teressato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; autori cita- ti). Segnatamente il rifiuto di assumere una perizia nell' ambito dell'istruzione formale non causa - e a maggior ra- gione la richiesta di delucidarne una già assunta - alla parte che chiede di ordinarla, un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (sentenza inedita dell'11 apri- le 2000 in re P., consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66): un complemento di prova può infatti sempre essere chiesto in sede di dibattimento (cfr. art. 227/228 CPP/TI). Del resto, il ricorrente neppure sostiene che le prove ri- chieste non potrebbero essere assunte in quella sede, né la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori è ravvisabile in concreto. d) Anche la censura del ricorrente riguardo a una violazione del diritto di essere sentito, perché gli sareb- be preclusa la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento della CRP e di comprendere le ragioni che l' hanno spinta a metterlo in stato d'accusa, è inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Secondo l'art. 218 CPP/TI la CRP, se ammette l'accusa, trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato: ciò per non pregiudicare l'apprezzamento di detto giudice, come ri- levato dalla Corte cantonale nel decreto impugnato. In sostanza, il ricorrente fa valere che la mancata possibilità di far assumere complementi istruttori e di di- mostrare l'infondatezza delle accuse già nella fase istrut- toria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo, lederebbe gli art. 9, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1, 2 e 3 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federa- le e convenzionale, nell'ambito del processo penale (cfr. art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantona- le di ultima istanza (art. 87 cpv. 3 OG). 3.- Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l' art. 87 cpv. 2 OG, per cui il gravame non può essere esami- nato nel merito, in particolare riguardo alle differenti versioni dei fatti riferite dall'accusato e dalla presunta vittima. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 novembre 2001 CRA/col In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,