Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.649/2001
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1P.649/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      31 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede-
rale, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 9 ottobre 2001
presentato da T.________, patrocinato dall'avv. Niccolò
Salvioni, Locarno, contro la decisione emessa il 10 settem-
bre 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del
Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente a
F.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, Lugano,
e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di
procedimento penale (chiusura dell'istruzione formale);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  T._________ ha denunciato il 1° dicembre 1998
a Lugano F.________ per estorsione aggravata, appropria-
zione indebita aggravata e falsità in documenti, costi-
tuendosi nel contempo parte civile. Il Procuratore pubblico
del Cantone Ticino (PP), promossa l'accusa contro il denun-
ciato ed esperita l'istruzione formale, ha ordinato, il 29
dicembre 2000, il deposito degli atti.

  L'8 gennaio 2001 T._________ ha presentato alla Ca-
mera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (CRP) una domanda di ricusa del PP. La Corte canto-
nale, non riscontrando motivi giustificanti un sospetto di
parzialità del PP, ha respinto l'istanza con una sentenza
del 2 marzo 2001, che T._________ ha impugnato, senza
successo, dinanzi al Tribunale federale (cfr. sentenza del
19 luglio 2001 nella causa 1P.245/2001).

  Il 27 agosto 2001 il PP ha quindi notificato alle
parti la chiusura dell'istruzione formale e il 29 agosto
2001 ha pronunciato l'abbandono del procedimento penale
contro F.________.

  B.-  T._________ ha impugnato la decisione di chiu-
sura dell'istruzione formale con un reclamo al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR)
che lo ha respinto con giudizio del 10 settembre 2001. Il
GIAR ha essenzialmente rilevato che le critiche mosse al PP
erano già state esaminate e respinte dalla CRP e dal Tribu-
nale federale nell'ambito dell'istanza di ricusa. Ha inol-
tre osservato che T._________ non aveva chiesto, entro il
termine fissato, un complemento di inchiesta: la decisione
del PP di notificare alle parti la chiusura dell'istruzione
formale era quindi corretta.

  C.-  T._________ impugna questa sentenza con un ri-
corso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo,
concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla.
Postula inoltre di riconoscergli il beneficio dell'assi-
stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la sede
federale. Il ricorrente lamenta essenzialmente la viola-
zione degli art. 9, 29 e 30 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Dei
motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

  Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza es-
sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (DTF 127 II 198 consid. 2, 126 I
257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

  b)  Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione
del PP di chiudere l'istruzione formale in applicazione
dell'art. 197 CPP/TI, non pone fine alla procedura e co-
stituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima
istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI).
Esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale
aperto nei confronti della controparte e assume una fun-
zione puramente strumentale rispetto a quella destinata a
concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid.
1a/aa).

  In questo caso, secondo l'art. 87 OG, non trattan-
dosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla compe-
tenza o su una domanda di ricusazione notificata separata-
mente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è
ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagio-
nare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di
diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammis-
sibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali
e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto
mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; cfr.
sull'art. 87 previgente DTF 124 I 185 consid. 3a, 274
consid. 5b, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 2b, 122
I 109 consid. 3c).

  c)  In linea di principio, le decisioni incidentali
che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'inte-
ressato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica,
ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui
favorevole eliminerebbe interamente (cfr. sentenza dell'11
aprile 2000 nella causa P. consid. 1d, apparsa in RDAT II-
2000 n. 66, pag. 247 segg.; sentenza inedita del 28 giugno
2000, nella causa H.M., consid. 1; Robert Hauser/Erhard
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea
1999, pag. 476, n. 11). In effetti, un prolungamento della
durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta
soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici; e la stessa
conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgi-
mento di un processo penale (DTF 122 I 39 consid. 1a/bb,
117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b, 396 consid. 1). Così,
ad esempio, un atto d'accusa, con cui una persona viene de-
ferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è
considerato decisione incidentale arrecante danno irrepa-
rabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in
basso, 98 Ia 326 consid. 3; sentenze inedite del 23 maggio
2000 nella causa M., consid. 3, del 28 giugno 2000 nella
causa H. consid. 1b e del 5 settembre 2000 nella causa F.,

consid. 2b; autori citati). Da questo profilo, la decisione
del magistrato inquirente di chiudere l'istruttoria, ana-
logamente alle decisioni che rifiutano di completare
un'istruzione formale e, più in generale, alle decisioni
che riguardano l'assunzione di prove, non comporta, di
principio, un pregiudizio giuridico irreparabile (cfr. DTF
101 Ia 161 pag. 163; sentenza del 21 dicembre 1987 nella
causa F.).

  Certo, dopo la chiusura dell'istruttoria, il PP ha
pronunciato l'abbandono del procedimento contro F.________
(cfr. art. 198 cpv. CPP/TI). Risulta tuttavia (cfr. ri-
corso, pag. 9) che il ricorrente ha chiesto dinanzi alla
CRP, nell'ambito di un'ulteriore domanda di ricusazione del
PP, l'annullamento sia della decisione di chiusura dell'i-
struzione formale sia del decreto d'abbandono. Alla mede-
sima Corte cantonale il ricorrente, nell'ambito di ulterio-
ri gravami contro il decreto d'abbandono, ha inoltre propo-
sto un atto di accusa (cfr. art. 216 CPP/TI) e la revoca
del citato decreto (cfr. art. 221 CPP/TI). In tali circo-
stanze, un'eventuale decisione della CRP favorevole a
T._________ potrebbe permettergli di chiedere l'assunzione
di ulteriori prove e di far valere il suo diritto di essere
sentito, se del caso in sede dibattimentale (cfr. art. 227
segg. CPP/TI).

  Ne consegue che la decisione impugnata non arreca
al ricorrente un pregiudizio irreparabile di natura giuri-
dica ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Né un tale pregiudi-
zio gli deriva dal fatto che egli - in quanto denunciante,
parte lesa o parte civile - potrebbe non essere legitti-
mato, secondo l'art. 88 OG, a presentare un ricorso di di-
ritto pubblico contro un'eventuale decisione finale di ab-
bandono (cfr. DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 21 di-
cembre 1989 nella causa S.)

  2.-  Abbondanzialmente va rilevato che, come è già
stato precisato nella citata sentenza del 19 luglio 2001,
consid. 1f, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma
esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso.
Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto
pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'e-
sposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei dirit-
ti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendo-
no violati, e precisare altresì in che consista tale viola-
zione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere
un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa
dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzio-
nali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a,
126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid.
1b e rinvii).

  Anche in questa sede il ricorrente insiste essen-
zialmente nel criticare l'operato del PP, riproponendo per
la maggior parte censure già presentate, ed esaminate dalle
Autorità adite, nell'ambito della procedura di ricusazione.
Egli non si confronta tuttavia, in modo sufficientemente
chiaro e preciso, con le puntuali considerazioni contenute
nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le esigenze
dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per
quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, segnata-
mente perché sarebbero manifestamente insostenibili e quin-
di arbitrarie (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 126 III
438 consid. 3 pag. 440 e rinvii). Le critiche ricorsuali
sarebbero, nelle accennate condizioni, inammissibili anche
dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.

  3.-  Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG): la domanda di assistenza giudiziaria non può

essere accolta, essendo il gravame sprovvisto di esito fa-
vorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). L'emanazione
del presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di
effetto sospensivo.

                    Per questi motivi,

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La richiesta di assistenza giudiziaria è re-
spinta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente.

        4.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'ar-
resto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'ap-
pello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 ottobre 2001
GAD/col

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,