Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.624/2001
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1P.624/2001/col

Sentenza del 7 gennaio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi, Pont Veuthey, supplente,
cancelliere Ponti.

I coniugi A.________, ricorrenti, patrocinati dall'avv. Andrea Bersani, viale
Stazione 11, casella postale 1845, 6501 Bellinzona,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Francesco Adami, via Santa Caterina 1, 6601
Locarno,
Comune di Gorduno, 6518 Gorduno,
rappresentato dal Municipio di Gorduno, 6518 Gorduno,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 8, 9 e 26 Cost. (licenza edilizia)

(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino del 3 settembre 2001)

Fatti:

A.
I coniugi A.________ sono comproprietari della particella n. xxx di Gorduno,
sulla quale sorge una casa d'abitazione monofamiliare a due livelli, di cui
uno parzialmente interrato. C.________, moglie di B.________, è proprietaria
del confinante mappale n. yyy. I fondi sono situati nella zona residenziale
semi-estensiva del piano regolatore di Gorduno.
Il 9 agosto 2000 i coniugi A.________ hanno presentato al Municipio di
Gorduno una domanda di costruzione per la sopraelevazione di un piano
dell'edificio e la modificazione della scala d'accesso esterna. B.________ si
è opposto al rilascio della licenza, che il Municipio di Gorduno ha tuttavia
concesso il 19 settembre 2000, respingendo l'opposizione del vicino (e quella
di altri proprietari, non più interessati in questa procedura). Il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 6 marzo 2001, ha
parzialmente accolto il ricorso di quest'ultimo, riducendo da quattro a due
il numero di posteggi previsti e imponendo di prelevare un contributo
sostitutivo per quelli mancanti; per il rimanente esso ha invece confermato
la licenza edilizia.

B.
Adito da B.________, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha
accolto il ricorso con sentenza del 3 settembre 2001 e annullato la decisione
governativa e la licenza edilizia. Ha ritenuto in particolare che l'indice di
occupazione massimo previsto dal piano regolatore era superato in misura non
trascurabile.

C.
Gli istanti impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Rimproverano ai Giudici
cantonali di aver accertato i fatti e applicato il diritto in modo
arbitrario; censurano inoltre una violazione dei principi costituzionali
della garanzia della proprietà privata e della parità di trattamento.

D.
Il vicino propone di respingere il ricorso e di confermare l'impugnata
sentenza. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino si riconferma negli
argomenti e nelle conclusioni della sua sentenza, mentre il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il
Municipio di Gorduno non ha presentato osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 81 consid.
1).

1.1 Il ricorso è interposto tempestivamente contro una decisione cantonale di
ultima istanza ed è fondato sull'asserita violazione degli art. 8 cpv. 1, 9 e
26 Cost. Esso è ricevibile in linea di principio, giusta gli art. 84 cpv. 1
lett. a e 86 OG. La legittimazione dei ricorrenti è pure data ai sensi
dell'art. 88 OG, visto che i Giudici cantonali hanno annullato la licenza
edilizia rilasciata dal Municipio di Gorduno per la sopraelevazione della
loro abitazione.

2.
I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di aver arbitrariamente
accertato i fatti e di aver altrettanto arbitrariamente applicato il diritto;
essi contestano in particolare le constatazioni in merito alle distanze da
confine e al calcolo dell'indice di occupazione. Rimproverano ai Giudici
cantonali di aver proceduto a quei calcoli senza recarsi sul posto, di aver
abusato del loro potere cognitivo e di aver violato i principi costituzionali
della garanzia della proprietà e della parità di trattamento.

2.1 L'asserita violazione della garanzia costituzionale della proprietà
invocata dai ricorrenti non ha in concreto portata propria e si confonde con
la critica d'arbitrio (DTF 119 Ia 21 consid. 1a, 117 Ia 249 consid. 2, 116 Ia
182 consid. 3 e rinvii). Per l'esito del giudizio è soltanto decisivo sapere,
quindi, se la decisione impugnata resiste all'esame del Tribunale federale
sotto il ristretto profilo dell'arbitrio.

2.2 Per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità
cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile. Il Tribunale federale
si scosta da quella scelta soltanto se la stessa appare manifestamente
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se viola
in modo evidente una norma o un principio giuridico incontestato o se
contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia ed equità (DTF
126 I 168 consid. 3a, 124 I 247 consid. 5, 122 I 61 consid. 3a e rinvii).
Deve pertanto venir accertato se la querelata sentenza meriti un simile
rimprovero qualificato, ritenuto però che l'annullamento del giudizio si
giustifica unicamente quando esso è arbitrario nel suo risultato e non solo
nella sua motivazione (DTF 125 I 166 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a e
rinvii).

3.
L'art. 57 cpv. 1 lett. b delle norme di attuazione del piano regolatore di
Gorduno prevede che nella zona residenziale semiestensiva RSE, ove è situato
l'edificio dei ricorrenti, le costruzioni devono rispettare una distanza
minima dal confine di 4 metri. Il Tribunale cantonale amministrativo ha
accertato che la facciata sud-ovest dell'abitazione A.________ dista solo
3,01 metri dal confine con la particella n. zzz, e ciò a prescindere dal
fatto che all'interno della fascia di terreno tra la facciata e il confine
sta il corpo formato dalla scala d'accesso. Questa constatazione, per nulla
arbitraria, trova riscontro nelle planimetrie contenute nell'incarto, da cui
risulta chiaramente che la facciata sudorientale dell'edificio, senza quindi
considerare la scala d'accesso esterna, è situata, per l'appunto, ad una
distanza di 3,01 metri dal confine (1,95 m di scale + 1,06 m di terreno),
inferiore al minimo di 4 metri previsto dall'art. 57 cpv. 2 lett. b delle
norme di attuazione del piano regolatore. Su questo punto le censure
ricorsuali devono quindi essere respinte.

3.1 L'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore dispone comunque
che edifici preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze dai confini
e tra edifici possono essere sopraelevati purché siano rispettate le altre
prescrizioni. Come ha rilevato la Corte cantonale, questa disposizione
introduce una facilitazione a favore degli edifici esistenti in contrasto con
il diritto i quali, secondo l'art. 39 del regolamento cantonale di
applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992, potrebbero essere
solo riparati o mantenuti. Essa esige però che siano rispettate "le altre
prescrizioni”.

3.2 Nella zona residenziale semiestensiva l'indice massimo di occupazione è
del 30% (art. 57 cpv. 2 lett. D delle norme di attuazione). La Corte
cantonale lo ha ritenuto in concreto superato in misura non trascurabile. A
torto i ricorrenti considerano arbitrari questo accertamento e questa
conclusione.

L'art. 37 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE)
definisce come indice di occupazione il rapporto espresso in per cento tra la
superficie edificata e la superficie edificabile del fondo. Questo parametro
limita la densità delle costruzioni, determinando un equilibrio tra le aree
edificate e quelle non edificate allo scopo di salvaguardare l'aspetto del
paesaggio, di garantire aria, luce e buona insolazione agli edifici e di
assicurare la viabilità nonché spazi liberi sufficienti (Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1118 all'art. 37 LE, pag. 515). Le
definizioni di superficie edificabile e di superficie edificata sono
contenute all'art. 38 LE: il cpv. 2 dispone che la superficie edificabile è
la superficie non ancora sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona
edificabile oggetto dell'istanza di costruzione; per il cpv. 3 la superficie
edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli
ingombri degli edifici principali e degli accessori: nel computo della
superficie edificabile, precisa la seconda frase di quest'ultimo capoverso,
"sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto
non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal
terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile,
ricoperta di vegetazione”.

3.3 Calcolando in 162,46 m2 la superficie edificata della costruzione dei
ricorrenti, la Corte cantonale vi ha incluso 20,64 m2 di sporgenze
complessive, costituite dal corpo esistente delle scale esterne (7,98 m2),
dalla nuova rampa di scale (4,94 m2), e dalla parte di balcone che fuoriesce
dal filo della facciata sudorientale (3,72 m2), rispettivamente, con l'altra
rampa di scale, dal filo della facciata orientale (4,00 m2). Essa ha così
concluso che l'indice di occupazione, pari al 32,95% della superficie
complessiva del fondo, superava in misura eccessiva il valore massimo del
30%, sicché la licenza doveva essere rifiutata. Questa conclusione, e la
valutazione su cui si fonda, non sono per nulla arbitrarie. Il citato art. 38
cpv. 3 LE esclude invero dal computo della superficie edificata ,
determinante per il calcolo dell'indice di occupazione secondo l'art. 37 LE,
"i cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano
chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno
naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile,
ricoperta di vegetazione”. Ora, va esente da arbitrio la conclusione
dell'istanza giudiziaria cantonale di non considerare rientranti in questa
nozione e in questo elenco di elementi costruttivi esclusi dal computo i
manufatti litigiosi, e sopra menzionati (corpo scale, rampa, balconi). Si
tratta di opere che, per posizione e dimensione, possono essere considerati
veri e propri corpi aggiunti (o avancorpi) della costruzione principale, e
non semplici sporgenze quali le grondaie o i cornicioni. Sono stati del resto
riconosciuti siccome computabili nella superficie edificata tutti i corpi
sporgenti o gli avancorpi, i muri costituenti elementi caratteristici della
costruzione con cui fanno corpo, le pensiline chiuse anche solo su un lato,
un posteggio all'aperto sorretto da pilasti e anche una tenda fissa per
riparare dal sole e dalle intemperie (cfr. Adelio Scolari, op. cit., n. 1139
e 1140 all'art. 38 LE, e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). In tali
circostanze, le censure d'arbitrio riguardo al criterio di computo
dell'indice di occupazione, mosse alla Corte cantonale, non reggono e vanno
respinte.

3.4  I ricorrenti rimproverano inoltre alla Corte cantonale di aver abusato
del suo potere cognitivo, sovvertendo gli accertamenti operati dal Municipio
di Gorduno (e confermati dal Consiglio di Stato), senza nemmeno aver
effettuato un sopralluogo. Il rimprovero è infondato: da una parte, secondo
l'art. 62 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966, con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo possono
essere impugnati gli accertamenti inesatti o incompleti dei fatti rilevanti
per il giudizio, per cui il suo potere cognitivo non è limitato al solo esame
del diritto (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 1 all'art. 62, pag. 325); dall'altro, la Corte
cantonale disponeva di un incarto completo, dal quale poteva, anche senza
esperire un sopralluogo, dedurre con esattezza i calcoli relativi alle
distanze da confine e all'indice di occupazione della litigiosa costruzione.

4.
I ricorrenti fanno valere, infine, una presunta disparità di trattamento per
il fatto che, a loro dire, la sentenza impugnata contrasterebbe con quanto
deciso in passato dal Municipio di Gorduno in casi analoghi. La censura,
formulata in modo vago, non rispetta i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG ed è quindi inammissibile. I ricorrenti si limitano in proposito a
sostenere, senza apportarne le prove, che la prassi sinora seguita dalle
autorità comunali era quella di escludere balconi e corpi di scale esterni
dal calcolo sulle distanze minime e l'indice di occupazione: nell'ambito di
un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale vaglia solo quelle
doglianze che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato,
conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione
giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la decisione
impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 125 I
492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b).

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG). Alla controparte, che ha fatto capo al patrocinio di un legale, compete
un'indennità per ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico dei ricorrenti in
solido, i quali verseranno a B.________, sempre con vincolo di solidarietà,
un'indennità di fr. 1500.- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Gorduno, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 7 gennaio 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: