Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.586/2001
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1P.586/2001 /viz

Sentenza del 26 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi e Scartazzini, supplente,
cancelliere Gadoni.

Casinò Kursaal Locarno SA, largo Zorzi, 6601 Locarno,
ricorrente,

contro

A.________ e llcc., tutti patrocinati dall'avv. dott. Diego Scacchi, via
della Pace 1B, casella postale 1246, 6601 Locarno,
Comune di Locarno, 6600 Locarno,
rappresentato dal Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

autorizzazione d'uso accresciuto

(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
16 luglio 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)
Considerato:
che il 30 marzo 2000 la Casinò Kursaal SA di Locarno ha chiesto al Municipio
di Locarno il permesso di costruire un edificio di tre piani al posto della
veranda che funge da atrio d'ingresso alla casa da gioco di cui è
proprietaria e che sorge sulla particella n. 197 di Locarno;
che il progettato edificio occuperebbe una superficie di circa 400 m2 della
particella n. 199 di Locarno, di proprietà del Comune, e servirebbe a dotare
l'attuale stabilimento degli spazi necessari per permettere alla Casinò
Kursaal SA di "conseguire la concessione federale per case da gioco del tipo
A”, secondo l'art. 8 della legge sulle case da gioco (LCG, RS 935.52);
che la costruzione, del costo di circa fr. 6'000'000.--, sarebbe provvisoria
e verrebbe smantellata al momento della realizzazione di una nuova sede della
casa da gioco, prevista sul terreno dell'ex aerodromo di Ascona;
che, con messaggio del 7 luglio 2000, il Municipio di Locarno ha chiesto al
Consiglio comunale di autorizzare l'occupazione, a titolo oneroso, di circa
400 m2 della particella n. 199 per una durata massima di otto anni al fine di
permettere il provvisorio ampliamento del casinò, ritenuto che, conclusa
l'occupazione, il terreno sarebbe stato ripristinato al suo stato iniziale;
che, con decisione del 28 agosto 2000, il Consiglio comunale ha aderito alla
richiesta municipale e autorizzato la Casinò Kursaal SA a occupare circa 400
m2 del fondo n. 199 per al massimo otto anni;
che alcuni consiglieri comunali hanno impugnato questa risoluzione dinanzi al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ne ha respinto il ricorso con
decisione del 21 marzo 2001;
che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dai medesimi
consiglieri comunali, ha tuttavia annullato, con sentenza del 16 luglio 2001,
la decisione governativa e quella del Consiglio comunale che autorizzava
l'occupazione temporanea della particella;
che la Casinò Kursaal SA impugna con un ricorso di diritto pubblico del 10
settembre 2001 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo;
che il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sua sentenza,
il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, il
Municipio di Locarno chiede l'accoglimento del gravame, mentre le controparti
ne postulano la reiezione;
che con decisione del 24 ottobre 2001, non impugnabile (art. 16 LCG), il
Consiglio federale ha preso la decisione di principio di rilasciare una
concessione B per l'apertura di una casa da gioco a Muralto (cfr. FF 2001
5543), respingendo quindi la richiesta di insediare un gran casinò a Locarno;
che, con decreto del 12 marzo 2002, il giudice delegato della I Corte di
diritto pubblico, rilevato che in tali circostanze il gravame poteva essere
diventato privo d'interesse giuridico per la ricorrente, l'ha invitata a
esprimersi sull'ulteriore sussistenza di un suo interesse al mantenimento del
ricorso;
che la ricorrente ha comunicato che la procedura di attribuzione definitiva
delle concessioni da parte della Commissione federale delle case da gioco non
era conclusa e che aveva quindi ancora un interesse a mantenere il ricorso;
che, invitati a esprimersi su tale presa di posizione, le controparti hanno
comunicato di ritenere escluso il rilascio di una concessione alla ricorrente
e che la causa doveva essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'interesse;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 56 consid. 1, 46
consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a);
che giusta l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti
collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li
riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale;
che, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale
esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse
pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del
giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii),
quest'esigenza assicurando che il Tribunale federale statuisca,
nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non
soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a);
che un simile interesse deve esistere non soltanto al momento del deposito
del ricorso, bensì anche quando il Tribunale federale vi statuisca (DTF 120
Ia 165 consid. 1a);
che in effetti, venendo meno questo requisito, il Tribunale federale, dopo
aver sentito le parti, deve stralciare la causa dai ruoli (art. 40 OG in
relazione con l'art.  72 PC; DTF 123 II 285 consid. 4, 120 Ia 165 consid. 1a,
118 Ia 488 consid. 1a);
che, come visto, dopo l'inoltro del presente gravame, con decisione del 24
ottobre 2001, il Consiglio federale ha respinto la richiesta di concessione
per insediare una casa da gioco a Locarno;
che la ricorrente, nella sua presa di posizione del 7 maggio 2002, si limita
a rilevare come la Commissione federale delle case da gioco non abbia ancora
attribuito definitivamente la concessione;
che, certo, compete alla Commissione federale delle case da gioco rilasciare
l'autorizzazione a iniziare l'esercizio (cfr. art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza
sul gioco d'azzardo e le case da gioco [RS 935.521] in relazione con l'art. 4
cpv. 3 lett. d del regolamento interno della Commissione federale delle case
da gioco [RS 935.524]);
che tale circostanza non è tuttavia decisiva ritenuto che la decisione del
Consiglio federale sul rilascio della concessione, la quale presuppone
valutazioni minuziose e l'adempimento di condizioni severe, è definitiva, non
essendo infatti dato un rimedio giuridico contro la stessa (cfr. art. 12
segg. e 16 LCG; cfr. il Messaggio del Consiglio federale concernente la LCG,
del 26 febbraio 1997, pubblicato in FF 1997 III 129 segg., in particolare
pag. 163);
che d'altra parte, nelle sue osservazioni, la ricorrente non insiste più
sull'ipotizzata istanza di riesame dinanzi al Consiglio federale del diniego
della concessione, accennata dalla stessa nell'ambito di una richiesta di
proroga del termine per presentare le citate osservazioni;
che, nelle citate condizioni, la circostanza invocata dalla ricorrente
secondo cui la procedura della concessione non è definitivamente conclusa,
non è quindi sufficiente per riconoscerle un interesse giuridico
all'annullamento del giudizio impugnato e che ciò comporta pertanto lo
stralcio dai ruoli della presente causa;
che, secondo l'art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite
diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il
Tribunale dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione
sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite;
che per decidere sulle spese occorre innanzitutto fondarsi sul presumibile
esito della causa (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
che, qualora il presumibile esito della vertenza non sia determinabile,
occorre far capo ai criteri procedurali generali: le spese e le ripetibili
vanno poste a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in
seguito privo d'oggetto o nella quale sono subentrati i motivi che hanno reso
senza interesse il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
che in concreto risulta quindi fondato porre le spese e le ripetibili a
carico della ricorrente, ritenuto che le particolarità della fattispecie
giustificano però di prelevare una tassa di giustizia ridotta;

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è divenuto privo d'interesse giuridico e la causa 1P.586/2001 è
stralciata dai ruoli.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente, la
quale rifonderà alle controparti private un'indennità complessiva di fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al
Municipio di Locarno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 26 giugno 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: