Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.585/2001
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1P.585/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      9 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 settembre 2001
presentato da T.________, patrocinata dall'avv. Ivo Wu-
thier, Locarno, contro la decisione emessa il 2 luglio 2001
dal Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nella causa che oppone la
ricorrente al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
circolazione, Camorino, in materia di infrazione di norme
sulla circolazione stradale;

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  T.________ circolava alla guida di un'auto-
mobile Mazda, l'8 febbraio 2001 verso le ore 09.45, sull'
autostrada A2 in territorio di Melano diretta a sud. Mentre
teneva una velocità dichiarata di 110/120 km orari, perde-
va, per il fondo stradale bagnato, il controllo del veicolo
il quale urtava contro la barriera laterale per poi arre-
starsi, con il cofano rivolto a nord, nella corsia di emer-
genza.

  Il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Tici-
no, con decisione del 4 maggio 2001, ha riconosciuto
T.________ colpevole di aver circolato a velocità inade-
guata e di aver violato gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCStr;
le ha quindi inflitto una multa di fr. 400.--.

  B.-  Con sentenza del 2 luglio 2001 il Giudice de-
legato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della conducente
e confermato la multa. Egli ha considerato, sulla base de-
gli atti, che la velocità tenuta dall'interessata non era
adeguata alle condizioni della strada, il cui fondo era ba-
gnato per la forte pioggia. Il Giudice non ha d'altra parte
ritenuto credibile la versione, addotta dalla conducente
solo dopo l'interrogatorio di polizia, secondo cui la sua
marcia sarebbe stata ostacolata dalla scorretta manovra di
un camionista che la precedeva.

  C.-  T.________ impugna questa decisione con un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chie-
dendo di annullarla. Lamenta una violazione dei diritti
elementari della difesa e del principio della presunzione
dell'innocenza, garantiti dagli art. 32 cpv. 1 e 2 Cost. e
6 n. 2 e 3 CEDU; rimprovera inoltre al Giudice cantonale

l'arbitrio, e quindi la violazione dell'art. 9 Cost., nell'
accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Se-
condo la ricorrente il Giudice cantonale avrebbe violato
gravemente i suoi diritti rifiutando l'audizione del pas-
seggero della sua vettura, il quale poteva precisare quanto
affermato in una dichiarazione scritta, riguardo alla scor-
retta manovra di un camionista.

  D.-  Il Tribunale cantonale amministrativo si ri-
conferma nelle sue tesi e conclusioni; il Dipartimento can-
tonale delle istituzioni dichiara di condividere pienamente
le conclusioni della sentenza impugnata.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127
I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).

  La ricorrente critica l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove su cui si basa la decisione impu-
gnata. Queste censure sono proponibili nel ricorso di di-
ritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per
cassazione secondo l'art. 268 e segg. PP (DTF 123 IV 184
consid. 1a, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36). Egualmente at-
traverso la via del ricorso di diritto pubblico, e non at-
traverso quella del ricorso per cassazione, devono essere
fatte valere le censure riguardanti l'art. 32 Cost. e la
pretesa violazione diretta dei diritti garantiti dalla
CEDU, che sono di natura costituzionale (DTF 120 Ia 31 con-
sid. 2b in fine e rinvii). Il ricorso di diritto pubblico è
quindi ammissibile.

  2.- a)  La ricorrente, in sostanza, critica l'ac-
certamento dei fatti e la valutazione delle prove su cui si
basa il giudizio impugnato. Rimprovera all'Autorità canto-
nale di avere disatteso la portata del principio della pre-
sunzione di innocenza, rispettivamente del principio "in
dubio pro reo" e lamenta, in particolare, che la versione
da lei fornita dopo l'interrogatorio, e che il teste propo-
sto avrebbe potuto confermare, non sia stata ritenuta cre-
dibile.

  b)  Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove il Giudice di merito dispone di un ampio potere
di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare
la censura di arbitrio non basta di conseguenza criticare
semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una
versione propria, per quanto sostenibile o addirittura pre-
feribile, dei fatti o una propria valutazione delle prove.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamen-
to della fattispecie o la valutazione delle prove sarebbe
manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto
con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o con-
traddica in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid.
2b, 125 II 10 consid. 3a).

  c)  Il principio "in dubio pro reo", desumibile
dagli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU, trova applicazio-
ne sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in
quello della ripartizione dell'onere della prova. Riferito
alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo
una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussi-
stano dubbi se la fattispecie si sia verificata in quel
modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia

sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una cer-
tezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è inve-
ce violato quando il giudice condanni l'imputato laddove,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe
dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86
consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c; Robert Hauser/Erhard
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea
1999, pag. 217 e segg., in particolare n. 11 riguardo alla
convinzione del giudice). Il giudice non incorre nell'ar-
bitrio per il fatto che le sue conclusioni non corrispon-
dono alla versione dell'insorgente (DTF 116 Ia 85 consid.
2b), ma solo quando la sua valutazione delle prove sia ma-
nifestamente insostenibile, ciò che deve dimostrare il ri-
corrente (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii).

  Riferito all'onere della prova, il principio "in
dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa
provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo
dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38 consid. 2a,
120 Ia 31 consid. 2c). Il Tribunale federale esamina dal
ristretto profilo dell'arbitrio la valutazione delle prove,
mentre fruisce di libero esame quando si tratti dell'asse-
rita violazione del principio "in dubio pro reo", quale re-
gola che disciplina l'onere probatorio (DTF 127 I 38 con-
sid. 2a e 4, 120 Ia 31 consid. 2d).

  3.-  Il Giudice cantonale ha accertato che la ri-
corrente circolava sull'autostrada a una velocità di
110/120 km orari e che il fondo stradale era bagnato a cau-
sa della forte pioggia. Egli ha poi ritenuto non credibile
la tesi della ricorrente, secondo cui la scorretta manovra
di un camionista l'avrebbe costretta a una brusca frenata;
in realtà questo fatto - si legge nella sentenza impugnata
- non era stato per nulla menzionato dalla conducente al

momento dell'interrogatorio né subito dopo, a suo comple-
mento, ma addotto solo il 18 aprile 2001: ora per quanto
suffragata dalla dichiarazione del passeggero della vettu-
ra, questa nuova versione riguardo allo svolgimento dell'
incidente non potrebbe essere secondo il Giudice cantonale
seguita, essendo ragionevole ritenere che un fatto così ri-
levante - corrispondesse alla realtà - non sarebbe stato
così a lungo sottaciuto.

  Non c'è nessun arbitrio in questo accertamento dei
fatti, né in questa valutazione degli atti contenuti nell'
incarto. Che le condizioni meteorologiche non fossero af-
fatto buone lo ammette la ricorrente stessa quando afferma,
nel verbale d'interrogatorio dell'8 febbraio 2001, che "la
causa dell'incidente è da attribuire al fondo stradale ba-
gnato e alla forte pioggia che causava aquaplaning". D'al-
tra parte, la considerazione del Giudice cantonale, secondo
cui la versione della scorretta manovra di un camionista
non sarebbe credibile, è motivata in modo sostenibile con
la riflessione che un fatto così rilevante non sarebbe sta-
to sottaciuto al momento dell'interrogatorio o subito dopo
(cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/bb e riferimenti). Non si
può affatto sostenere che questa valutazione da parte del
Giudice cantonale sia arbitraria, cioè addirittura insoste-
nibile (DTF 127 I 60 consid. 5a pag. 70, 38 consid. 2b pag.
41, 54 consid. 2b).

  4.-  La ricorrente rimprovera infine al Giudice
cantonale una violazione dei principi costituzionali e con-
venzionali - attinenti ai diritti della difesa e alla pre-
sunzione dell'innocenza - per aver pronunciato la sentenza
senza approfondire la versione dell'ostacolo cagionato dal
camionista, con il rifiuto di udire quale teste il passeg-
gero. Come si è visto, la valutazione oggettiva delle prove
complessive compiuta dal Giudice, in particolare il fatto
ch'egli ha ritenuto affidabile il verbale d'interrogatorio

della ricorrente e non credibile la sua tardiva versione,
non risultano manifestamente insostenibili. Il Giudice po-
teva pertanto non nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza della ricorrente, e considerare ulterio-
ri misure istruttorie - quali l'audizione del passeggero -
non necessarie. In effetti, nell'ambito della valutazione
anticipata delle prove (al riguardo v. DTF 124 I 208 con-
sid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b e
rinvii, 119 Ib 492 consid. 5b/bb), segnatamente riguardo
alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'au-
torità competente spetta un vasto margine di apprezzamento
e il Tribunale federale interviene soltanto in caso di ar-
bitrio; a tale riguardo la censura di violazione del dirit-
to di essere sentito coincide con la critica di apprezza-
mento arbitrario delle prove (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115
Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid.
2b in fine). Tali estremi non sono dati in concreto, neppu-
re riguardo all'accenno ricorsuale di violazione dell'art.
6 n. 3, in particolare lett. d CEDU, che prevede garanzie
analoghe a quelle enunciate dall'art. 29 Cost. (sulla pras-
si degli Organi di Strasburgo, che pure prevede la possibi-
lità di un apprezzamento anticipato delle prove, v. DTF 125
I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 274 consid. 5a e rin-
vii). Il Giudice cantonale ha d'altra parte rilevato che le
dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di inter-
rogatorio apparivano esaustive, né lasciavano adito a dub-
bi, sicché a ragione già gli agenti avevano rinunciato a
sentire il passeggero.

  5.-  In tali circostanze, non sono stati violati da
parte della precedente istanza né gli art. 9 e 32 cpv. 1 e
2 Cost. né l'art. 6 n. 2 e 3 CEDU. Il ricorso deve essere,
in tali circostanze, respinto. Le spese seguono la soccom-
benza.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico della ricorrente.

  3.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circo-
lazione, e al Giudice delegato per le contravvenzioni del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,