I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.542/2001
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1P.542/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 31 ottobre 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- le, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Ponti. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 23 agosto 2001 presentato da A.________ e B.________, entrambe patrocinate dall'avv. Sebastiano Pellegrini, Mendrisio, contro la sen- tenza emessa il 15 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella causa che oppone le ricorrenti a C.________, patrocinato dall'avv. Daniele Meier, Chiasso, in materia edilizia; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- A.________ e B.________ sono proprietarie, rispettivamente, delle particelle n. XXX e n. YYY di Cab- bio. C.________ è proprietario della particella n. JJJ, sita fra i due citati fondi, con cui direttamente confina; sulla particella sorge un edificio rustico in disuso. Anche i fondi n. XXX e YYY, in corrispondenza con il mappale n. JJJ, sono edificati. Il 6 agosto 2000 C.________ ha presentato al Muni- cipio di Cabbio una domanda di costruzione per la ristrut- turazione del rustico; il progetto prevedeva lo spostamento del colmo del tetto al centro con contestuale innalzamento della quota di gronda a valle di 90 cm, la trasformazione del locale sottotetto in abitazione primaria e la formazio- ne al piano inferiore di un locale destinato a non meglio precisate attività artigianali non moleste, ricavato me- diante escavazione dello zoccolo dell'edificio. A.________ e B.________ si sono opposte al rilascio della licenza, che il Municipio di Cabbio ha tuttavia con- cesso il 6 novembre 2000, respingendo le opposizioni delle vicine. Adito da queste ultime, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 10 aprile 2001, ne ha evaso il ricorso nel senso dei considerandi: esso ha rite- nuto in effetti di confermare la licenza comunale alla con- dizione che il rifacimento del tetto avvenga nel rispetto delle attuali altezze e che la linea del colmo non sia spo- stata. B.- Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto il ricorso di C.________ con sentenza del 15 giugno 2001; esso ha annullato la decisione governativa e confermato, perché fondata su un'interpretazione sostenibi- le delle norme, la licenza edilizia comunale che permetteva di modificare il colmo del tetto e la quota di gronda del rustico. C.- A.________ e B.________ impugnano questa sen- tenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale fede- rale. Chiedono di annullarla nel senso dei considerandi. Rimproverano ai Giudici cantonali di aver violato il dirit- to di essere sentito, e in particolare il diritto a una decisione motivata, perché avrebbero omesso di esaminare le censure, da loro sollevate dinanzi alle precedenti istanze, di violazione delle norme sulle distanze legali da confine, di sottrazione di vista e di luce e di violazione delle prescrizioni antincendio. D.- C.________ propone di respingere il ricorso e di confermare l'impugnata sentenza. Il Municipio di Cabbio conferma la validità della licenza comunale. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino si riconferma negli argo- menti e nelle conclusioni della sua sentenza, mentre il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si rimette al giudi- zio di questo Tribunale. E.- Con decreto presidenziale del 21 settembre 2001 è stato conferito al ricorso effetto sospensivo. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2 pag. 201, 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 125 II 497 consid. 1a). 2.- Le ricorrenti contestano, in quanto vicine, il diritto riconosciuto dal Tribunale cantonale amministrativo a C.________ di eseguire i lavori litigiosi (innalzamento della quota di gronda a valle di 90 cm, spostamento del colmo del tetto). Esse fanno valere una violazione del diritto di essere sentite in relazione a un presunto mancato esame di alcune censure da loro sollevate davanti alle istanze precedenti. a) La legittimazione a proporre il ricorso di diritto pubblico è retta dall'art. 88 OG, senza riguardo alla circostanza che il ricorrente avesse, in sede cantona- le, qualità di parte (DTF 125 I 253 consid. 1b). b) In materia di autorizzazioni a costruire, la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 88 OG è ricono- sciuta al vicino che invoca la lesione di norme emanate, quantomeno in parte, a sua tutela (DTF 127 I 44 consid. 2c, pag. 46). Il vicino deve dimostrare, da un lato, di trovar- si nella sfera di protezione assicurata da quelle norme, e dall'altro di essere effettivamente colpito dagli influssi negativi della progettata costruzione (DTF 121 I 267 con- sid. 2, 118 Ia 112 consid. 2a, 232 consid. 1a, 117 Ia 18 consid. 3b e rinvii). La legittimazione delle ricorrenti a fare valere un'eventuale violazione del diritto di essere sentito scaturisce comunque dalla loro qualità di parte nella procedura cantonale (DTF 125 II 86 consid. 3b). c) Il sopralluogo richiesto in questa sede non ap- pare necessario, posto che gli atti di causa, da cui sono desumibili le caratteristiche del progetto e dell'area li- tigiosi in quanto influenti per la decisione, sono suffi- cienti per pronunciarsi sul gravame. Si giustifica pertanto di non dare seguito alla domanda (art. 113 OG in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d, 120 Ib 224 consid. 2b). 3.- Le ricorrenti rimproverano alla Corte cantona- le di non aver preso posizione su alcune circostanziate censure da loro sollevate sia in sede di opposizione alla domanda di costruzione, sia nel ricorso al Consiglio di Stato. Si tratta in particolare delle censure relative alla violazione delle norme sulla distanza da confine tra fondi privati, alla violazione delle prescrizioni antincendio e alla sottrazione di luce e vista sui loro fondi. a) La portata del diritto di essere sentito, san- cito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall' art. 4 vCost., è determinata in primo luogo dal diritto cantonale, la cui applicazione viene esaminata dal Tribuna- le federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Esso vaglia invece liberamente se le garanzie minime poste dal diritto costituzionale siano state rispettate (DTF 124 I 49 consid. 3a, 122 I 153 consid. 3). Il diritto di ottenere una decisione motivata, che rientra nelle componenti essen- ziali del diritto di essere sentito, è garantito, nel pro- cedimento amministrativo del Cantone Ticino, dall'art. 26 cpv. 1 della legge cantonale di procedura per le cause am- ministrative, il quale si limita però a stabilire il prin- cipio della motivazione scritta ma non precisa il contenuto e l'estensione della motivazione (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lu- gano 1997, n. 1 all'art. 26, pag. 127). L'asserita viola- zione di questo diritto deve pertanto essere esaminata se- condo l'art. 29 cpv. 2 Cost. e la relativa giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale. Il diritto di ottenere una decisione motivata im- pone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da que- ste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piutto- sto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condi- zione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. L'autorità non deve tuttavia pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102/103, 124 I 180 consid. 1a in fine, 121 I 54 consid. 2c, 120 Ib 224 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4; sentenza del Tribunale federale pubblicata in RDAT 1993 II n. 53). b) In concreto la Corte cantonale ha sufficiente- mente e pertinentemente motivato la decisione di non esami- nare le censure sollevate senza successo dalle opponenti in prima istanza. Rilevato che le vicine non hanno impugnato il giudizio del Consiglio di Stato nella misura in cui era loro sfavorevole, e in particolare sui punti che il Governo non ha trattato perché considerati irrilevanti o superflui ai fini del giudizio, e ricordato che la procedura ammini- strativa ticinese non conosce l'istituto del ricorso adesi- vo, il Tribunale cantonale amministrativo ha limitato l' esame alla questione della modifica del tetto e della quota di gronda, solo tema del ricorso presentato dal proprieta- rio del fondo litigioso C.________. Questo modo di procede- re, conforme agli atti, non è criticabile. Del resto, nella risposta del 23 maggio 2001 al Tribunale cantonale ammini- strativo, le ricorrenti stesse accettavano, in sostanza, la soluzione - adottata dal Governo - di limitare la vertenza al solo quesito della sopraelevazione del tetto, a prescin- dere quindi dall'esame delle altre censure sollevate pre- cedentemente: esse rilevavano infatti che la decisione del Consiglio di Stato, che limitava la licenza edilizia nel senso di escludere la possibilità di operare un innalzamen- to della quota di gronda e di modificare la pendenza origi- naria, meritava "integrale conferma" (pag. 6, penultimo ca- poverso). La Corte cantonale non ha quindi violato il di- ritto di essere sentito delle ricorrenti rifiutando di en- trare in materia sulle censure accennate, peraltro richia- mate, e solo per quanto riguarda la distanza da confine, a titolo puramente prudenziale in fondo alla pagina 6 delle sopra menzionate osservazioni al Tribunale cantonale ammi- nistrativo. Le ricorrenti rimproverano pure al Tribunale cantonale amministrativo di aver violato il diritto di es- sere sentito, rifiutando di eseguire un sopralluogo. I Giudici cantonali hanno tuttavia rilevato in proposito che questa prova non appariva rilevante per il giudizio, visto che essi disponevano di atti completi: data anche la linea seguita dalla Corte cantonale, che riteneva non esaminabili le censure riguardanti segnatamente le distanze da confine perché non sollevate con un ricorso, il diniego del sopral- luogo non è criticabile. c) Le ricorrenti ripropongono invero in questa sede la censura di violazione dell'art. 29 cpv. 7 NAPR, concernente il rispetto delle distanze da confine fra fondi privati. La censura è però irricevibile nel quadro di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, mancando il requisito dell'esaurimento del corso delle istanze can- tonali sancito dall'art. 86 cpv. 1 OG. 4.- L'unica censura di merito proponibile in que- sta sede sarebbe quella relativa all'eventuale violazione delle norme di piano regolatore sulla modifica dei tetti e la sopraelevazione degli stabili (art. 29 cpv. 4 NAPR), og- getto della decisione del Tribunale cantonale amministra- tivo. Le ricorrenti tuttavia non criticano efficacemente la sentenza impugnata su questo punto, o perlomeno non lo fan- no in modo conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG: secondo questa norma, nell'ambito di un ricorso di diritto pubbli- co, il Tribunale federale esamina solo le critiche solleva- te in modo chiaro e dettagliato, e formulate con una moti- vazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 125 I 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b). Ora, le ricor- renti non si confrontano con la motivazione, particolareg- giata e pertinente, data dalla Corte cantonale riguardo all'art. 29 cpv. 4 NAPR, che lascia un certo margine di apprezzamento all'autorità, margine che le ricorrenti non dimostrano essere stato arbitrariamente oltrepassato. In quanto non rispettosa dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, la censura è comunque irricevibile. 5.- Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla contro- parte, che ha fatto capo al patrocinio di un legale, compe- tono indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido, le quali verseranno a C.________, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Cabbio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 31 ottobre 2001 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,