I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.519/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
1P.519/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 1° novembre 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- le, Nay e Catenazzi. Cancelliere: Ponti. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 agosto 2001 presentato da A.________, Mendrisio, e dalla Comunione Ereditaria fu B.________, Mendrisio, patrocinate dall'avv. Fabio Abate, Locarno, contro la sentenza emessa il 19 lu- glio 2001 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino nella causa che oppone le ricorrenti al Comune di Mendrisio, rappresentato dal Municipio, patroci- nato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in merito alla revisione del piano regolatore; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- A.________ e la Comunione ereditaria (CE) fu B.________ sono proprietarie a Mendrisio della particella n. XXX, di 550 m2, su cui sorge una casa di abitazione mo- nofamiliare. Il fondo, situato sul lato nord di via Campo Sportivo, confina con la particella n. YYY, ove sta una se- de della scuola materna comunale; il piano regolatore del Comune di Mendrisio del 1977 lo assegnava a una zona di at- trezzature e edifici pubblici (AEP) destinata all'amplia- mento della struttura. La revisione generale del piano regolatore è stata adottata dal Consiglio comunale di Mendrisio il 23 novembre 1998 e approvata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione del 2 novembre 2000. L'attribuzione della particella n. XXX alla zona AEP è stata confermata; un ri- corso di B.________, allora proprietario della particella e che contestava il vincolo, è stato respinto dall'Esecutivo cantonale, che considerava la zona AEP appropriata per la prevedibile necessità di ampliare la scuola d'infanzia. B.- Adito da A.________ e dalla CE fu B.________, il Tribunale cantonale della pianificazione del territorio (TPT) ne ha respinto il ricorso con sentenza del 19 luglio 2001. Esso ha considerato la scelta del Comune di destinare il mappale litigioso al futuro ampliamento della scuola ma- terna fondata e rispettosa dei requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Secondo la Corte cantona- le era corretto assicurare la possibilità di sviluppo di una struttura posta all'interno di un quartiere residenzia- le con ampie possibilità di insediamento. C.- A.________ e la CE fu B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tri- bunale federale. Chiedono di accoglierlo e di annullare il contestato giudizio. Fanno valere una violazione della ga- ranzia della proprietà e rilevano che il previsto amplia- mento della scuola materna si fonderebbe su uno sviluppo inverosimile del Comune, vale a dire su un aumento del 91% dei suoi abitanti, laddove il constatato incremento demo- grafico è oggi assai modesto per non dire nullo. Secondo i ricorrenti il costo del vincolo non sarebbe inoltre finan- ziariamente sostenibile per il Comune di Mendrisio. D.- Il TPT e il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino hanno rinunciato a presentare osservazioni al ricorso mentre il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto di respingerlo. Anche il Comune di Mendrisio ha chiesto di respingere il ricorso, richiamando in particola- re le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). a) Il ricorso di diritto pubblico, interposto tem- pestivamente contro la decisione cantonale di ultima istan- za inerente al nuovo piano regolatore di Mendrisio è, per principio, ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG, come pure secondo l'art. 34 cpv. 3 LPT. b) La legittimazione delle ricorrenti, toccate nei loro interessi giuridicamente protetti quali proprietarie del fondo oggetto della criticata misura pianificatoria, è data (art. 88 OG). 2.- L'inserimento del mappale litigioso in una zo- na per attrezzature e edifici pubblici destinata all'am- pliamento della scuola d'infanzia comporta indubbiamente una restrizione di diritto pubblico della proprietà delle ricorrenti. Essa è compatibile con la garanzia della pro- prietà sancita dall'art. 26 Cost. - che riprende essenzial- mente l'art. 22ter vCost. (FF 1997 I 161) - solo se si fon- da su una base legale sufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 125 II 129 consid. 8 pag. 141, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 348 consid. 2a, 362 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 605 seg.). Il Tri- bunale federale esamina di massima liberamente tali que- stioni, salvo imporsi un certo riserbo, non essendo un' autorità superiore di pianificazione, in presenza di situa- zioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in que- stioni di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l' istituzione o la delimitazione delle zone di piano regola- tore (DTF 124 II 146 consid. 3c, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 88 consid. 5c/bb, 362 consid. 3a, 117 Ia 434 consid. 3c). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 119 Ia 362 consid. 3a e rinvii). 3.- La particella n. XXX di Mendrisio è attribui- ta, così come le contigue particelle n. YYY e n. ZZZ (quest'ultima parzialmente), a una zona AEP destinata all' ampliamento della scuola materna, oggi ospitata sul solo mappale n. YYY, per quanto concerne il comprensorio terri- toriale qui in discussione. a) La scuola materna di Mendrisio - un borgo di 6'040 abitanti a fine 1998 - è attualmente divisa in due sedi. Una è situata in via Beroldingen, verso il centro del borgo, e conta quattro sezioni con circa 80 allievi. L'al- tra - di cui ci si occupa in questa vertenza - è in via Campo Sportivo, serve la zona sud di Mendrisio e conta at- tualmente 80 allievi suddivisi in tre sezioni. Il piano re- golatore prevede la costruzione di una terza sede di scuola materna, in via San Martino, al servizio della parte nord di Mendrisio, in un comprensorio residenziale attualmente sprovvisto di tale struttura. È qui in discussione il vin- colo AEP istituito in particolare a carico del fondo n. XXX, al fine di permettere un futuro ampliamento della sede di via Campo Sportivo: l'ampliamento prevede un incremento della capacità ricettiva della struttura (da 80 a 120 al- lievi) e delle sezioni (da tre a sei). Le motivazioni sono indicate nel rapporto di pianificazione dell'ottobre 1997 (alle pagine 51 a 53), e il TPT le considera sostenibili, condividendole. Si tratterebbe in effetti di garantire un futuro razionale sviluppo di una scuola materna situata all'interno di un quartiere residenziale già ampiamente edificato e con notevoli possibilità di ulteriore sviluppo edilizio. b) Le ricorrenti confutano questa motivazione e contestano, siccome non proporzionata, la scelta pianifica- toria. Sostengono che il pieno sfruttamento del piano rego- latore, cui sarebbero commisurati i previsti edifici e im- pianti pubblici, terrebbe conto di una popolazione comunale di circa 11'300 abitanti, difficilmente raggiungibile nei limiti temporali del piano regolatore, stante l'attuale po- polazione di Mendrisio (che appena supera i 6'000 abitanti) e il suo modestissimo tasso di crescita. Secondo le ricor- renti, di fronte a un bisogno aleatorio, poco verosimile e in ogni caso molto lontano, il sacrificio imposto con il vincolo sarebbe eccessivo e costituzionalmente insostenibi- le. 4.- I piani regolatori, che devono obbedire a una certa stabilità, e che vanno riesaminati, rispettivamente adattati in caso di notevole cambiamento delle circostanze (art. 21 cpv. 2 LPT), devono tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per ogni altra fascia di utilizzazione. L' interesse di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può consistere nei bisogni futuri della comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo che procede alla pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimi- glianza di concretizzarsi. Rientra nei compiti dell'auto- rità di pianificazione quello di assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio; riguardo agli edifici e alle attrezzature di pubblico interesse, occorre individuare un'ubicazione ap- propriata per il loro inserimento nel territorio (sentenza del Tribunale federale del 10 marzo 1995 in re S. pubblica- ta in ZBl 97/1996 pag. 115; DTF 114 Ia 335 consid. 2c). Il fatto che un'opera pubblica, cui è destinata una zona di edifici e impianti di interesse pubblico, verrebbe realizzata solo a distanza di anni non esclude il pubblico interesse per la salvaguardia del terreno su cui è prevista (DTF 114 Ia 335 consid. 2c). Corrisponde in effetti al com- pito della pianificazione del territorio di fissare l'uti- lizzazione conforme del suolo anche a lungo termine, commi- surando in particolare gli edifici e gli impianti pubblici alle necessità che si manifesteranno sull'arco di un perio- do più esteso rispetto a quello - di quindici anni - stabi- lito all'art. 15 LPT (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 141; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 176, pag. 127-128). Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e la realizzazione dell'opera pubblica prevista con una relativa certezza (DTF 114 Ia 335 consid. 2d e riferimenti). 5.- Secondo le ricorrenti, il bisogno di ampliare la scuola materna non sarebbe dimostrato, né la certezza di realizzarla data. Osservano d'altronde che il vincolo era già stato posto con il piano regolatore del 1977 e che si- nora non è mai stato utilizzato. a) È vero che le possibilità del Comune di Mendri- sio di raggiungere gli 11'300 abitanti (contro i 6'040 di fine 1998) si fondano su ipotesi insicure e si collocano assai lontano nel tempo. Il TPT stesso ritiene la realizza- zione della prospettata crescita improbabile negli orizzon- ti temporali del piano regolatore e rileva che occorreranno parecchi decenni per raggiungere il pieno sfruttamento del piano (cfr. sentenza consid. 5.3., pag. 8). Il TPT ha tut- tavia considerato importante e pianificatoriamente corretto riservare una possibilità di ampliamento della sede di scuola materna di via Campo Sportivo per il fatto che la soppressione, sancita dal piano regolatore, dell'attuale stadio di calcio comunale, situato dirimpetto all'asilo, lascerà spazio a un ampio comparto inserito in zona edifi- cabile R5 con vincolo di piano di quartiere. L'ovvia con- seguenza della realizzazione di questo piano sarebbe, se- condo il TPT, l'insediamento in loco di un cospicuo numero di famiglie, e quindi un accresciuto bisogno di spazio nel- la vicina scuola materna (cfr. sentenza, consid. 6.2., pag. 9). La Corte cantonale ha d'altra parte osservato che la sede di scuola materna di via Campo Sportivo deve essere ritenuta satura, se non addirittura sottodimensionata, già per le necessità odierne, le tre sezioni essendo frequenta- te da circa 80 allievi, con l'elevata media di 26 allievi per sezione e l'art. 16 cpv. 1 della Legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 feb- braio 1996 (RL 5.1.5.1) fissando a 25 il numero massimo di allievi di una sezione di scuola d'infanzia. Né potrebbe, secondo il TPT, togliere fondamento al vincolo litigioso la prevista costruzione di una nuova sede di scuola materna in via San Martino, per complessive cinque sezioni: questa nuova sede si situerebbe infatti in un quartiere oggi sprovvisto d'asilo, e sarebbe inoltre destinata a sgravare la più vicina sede di via Beroldingen, già oggi satura e senza possibilità di ampliamento; la sede di via San Marti- no non potrebbe invece accogliere allievi provenienti dalla più lontana zona sud di Mendrisio, che dovranno necessaria- mente far capo alla sede di via Campo Sportivo. b) Le considerazioni del TPT resistono alle criti- che delle ricorrenti. Da una parte l'ampliamento della scuola materna di via Campo Sportivo tiene conto delle esi- genze future del quartiere, destinato a un prevedibile no- tevole sviluppo immobiliare e demografico, in seguito alla demolizione del prospiciente stadio comunale e alla ricon- versione del vasto terreno in una zona edificabile a cinque piani. D'altra parte risulta che già oggi le tre sezioni della sede di via Campo Sportivo sono sature, con un numero di allevi per sezione molto elevato, superiore al limite massimo fissato dalla normativa cantonale. Né appare arbi- trario sostenere, secondo il criterio seguito dall'autorità di pianificazione, che una scuola di infanzia deve essere ubicata entro un raggio ragionevole dalla maggior parte delle abitazioni di cui è al servizio, per una questione di comodità e sicurezza degli allievi nel tragitto casa-asilo. Per questo motivo, anche la prevista costruzione di una nuova scuola materna nella zona nord di Mendrisio (in via San Martino) non osta alla necessità di ampliare la sede litigiosa. Discende da quanto precede che l'interesse pub- blico per l'ampliamento della sede di scuola materna di via Campo Sportivo non può essere contestato. 6.- Anche il principio della proporzionalità è ri- spettato: esso esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che un rapporto ragionevole sussista tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 124 I 107 consid. 4c/aa pag. 115 e rinvii; sentenza inedita del 4 ottobre 1994 in re Comune di Manno, consid. 2b, apparsa parzialmente in RDAT I-1995, n. 31, pag. 77 segg.). Al riguardo, il semplice interesse eco- nomico del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al libero godimento della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse generale, inteso a realizza- re un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto e nella promozione degli scopi e dei principi pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid. 5 e rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c; DFGP/UPT, Commento della legge fede- rale sulla pianificazione del territorio, 1981, Introduzio- ne, n. 41 lett. c). Non si può negare che il provvedimento litigioso, volto ad assicurare il futuro ampliamento della sede scola- stica sul fondo n. XXX, che ospita una casa di abitazione, colpisce particolarmente le ricorrenti. Il TPT ha però ri- levato che la limitazione del vincolo al solo mappale n. YYY non sarebbe sufficiente per consentire un ampliamento della scuola materna e aggiunto che l'estensione del prov- vedimento a tre particelle è determinata dal rispetto dei parametri minimi "ORL", che non potrebbero essere ridotti senza porre a repentaglio il corretto dimensionamento dell' opera. Infine il TPT ha osservato che la morfologia del fondo n. YYY (lungo e stretto), non lascia alternative all' ampliamento della sede scolastica se non sui fondi limitro- fi, ed in particolare su quello delle ricorrenti. Queste considerazioni, conformi agli atti, fanno ritenere l'inte- resse pubblico prevalente su quello privato, e non lesiva del principio della proporzionalità la sentenza impugnata (cfr. RDAT II-2000, n. 75, pagg. 281-282). 7.- Le ricorrenti contestano da ultimo la sosteni- bilità finanziaria del previsto ampliamento della scuola materna. La censura, formulata in modo vago, non rispetta i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è quindi inam- missibile. In effetti, le ricorrenti si limitano in propo- sito a sostenere che la realizzazione delle opere pubbliche (EAP) previste dal piano comporta un investimento totale, scaglionato in tre fasi, di 26,7 milioni di franchi, e che di questo importo 4,5 milioni di franchi attengono all'am- pliamento dell'asilo; secondo loro, il costo di quest'ulti- mo intervento sarebbe d'altra parte eccessivo, non trattan- dosi di una costruzione ex-novo; l'evoluzione finanziaria del comune di Mendrisio renderebbe comunque insostenibili i costi delle opere. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale vaglia solo quelle doglianze che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale mi- sura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 125 I 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b). Come già rilevato, quest'obbligo non è stato adempiuto, le ricorrenti non di- mostrando perché i costi delle opere pubbliche, peraltro scaglionati su svariati anni, sarebbero insostenibili per il comune di Mendrisio. 8.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi- le, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Mendrisio, che ha fatto capo al patrocinio di un legale, competono in- dennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido, che verseranno al Comune di Mendrisio, sempre con vincolo di solidarietà, un'inden- nità di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato (Divisione della pianificazione territo- riale) e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. Losanna, 1° novembre 2001 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,